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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 novembre 2017

Cassazione n. 08689/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15840/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.6693/2017 depositata il 20/11/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 25/03/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15840/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.6693/2017 depositata il 20/11/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 25/03/2025
Decreto Cassazione n. 08689/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris