CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14500/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Caroncini n. 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 1298/12/ 15, depositata il 31 /0 3/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento-Estinzione .Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1298 / 1 2 /1 5 del 31 / 0 3 /20 1 5 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 280/22/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano , la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.r.l. (di seguito DHL) avverso un avviso di accertamento per IRES relativ a all’anno d’imposta 2005; 2. avverso la sentenza della CTR, AE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. DHLresisteva con controricorso e, quindi, depositava dapprima istanza di sospensione del giudizioe, quindi, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. con la quale chiedeva la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.DHL ha provato di avere definito la presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; 1.1. ne consegue cheva dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del presente giudizio; 2. le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così de