CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, procedendo con rito abbreviato, in relazione ai reati in materia di stupefacenti rispettivamente ascritti agli imputati, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 10 di reclusione e ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e la pena irrogata di anni 5 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, come di seguito indicato. 3. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta violazione di legge e Vizio di motivazione, nella parte in cui i giudicanti hanno escusso il ricorrente, quale collaboratore di giustizia, senza acquisire i verbali illustrativi della collaborazione, in tal modo errando nel rigettare la richiesta di concessione della speciale attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90. Il contenuto di tali verbali avrebbe consentito di valutare complessivamente e compiutamente il contributo del ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza dei requisiti dell'a ffectio societatis e dello scopo comune dell'associazione. Deduce che secondo la Corte territoriale sarebbe esistita a [OSCURATO:PERSONA] un'associazione criminale composta di sole tre persone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorta dopo la conclusione della detenzione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA], nel marzo del 2016. La sentenza non ha colto il profilo differenziale tra la condotta di partecipazione ad un'associazione ex art. 74 cit. ed il concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. La posizione del Giordano non si lega ad un'associazione già esistente ma determina la nascita stessa dell'associazione, nonostante il Giordano non avesse rapporti diretti con il [OSCURATO:PERSONA], ma solo con il Restelli. Lo stesso ruolo del Giordano non è chiaro, in quanto gli altri due presunti associati (Restelli e [OSCURATO:PERSONA]) attribuiscono un ruolo diverso al Giordano in ambito associativo. [OSCURATO:PERSONA], rapportandosi al Giordano (cugino del primo), non si interfacciava con la figura del [OSCURATO:PERSONA], che dell'associazione sarebbe stato il promotore. L'unica cosa certe è che il Restelli aveva rapporti sia con Giordano che con [OSCURATO:PERSONA], ma nella specie mancano elementi per affermare la sussistenza di un modello organizzativo fra gli imputati. (? II) Vizio di motivazione, in relazione al diniego di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e devono essere, pertanto, rigettati. 2. Quanto all'unico motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la motivazione con cui è stata negata la speciale attenuante della collaborazione è immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità. Va premesso che la giurisprudenza della Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che la deposizione resa in dibattimento dal collaboratore di giustizia non è affetta da inutilizzabilità nel caso in cui non sia stato possibile acquisire il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ex art. 16-sexies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, in quanto la citata disposizione non collega alcun effetto patologico alla mancata od intempestiva acquisizione di tale atto, pur prevista come obbligatoria (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Rv. 283989 - 04; cfr., in senso analogo, Sez. 3, n. 19536 del 05/02/2015, Rv. 263560 - 01). Sulla scia di tale orientamento, può analogamente affermarsi che nessuna conseguenza può derivare dalla mancata acquisizione dei verbali illustrativi della collaborazione, con specifico riguardo alla corretta valutazione attinente all'eventuale riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, che resta una prerogativa del giudice di merito I quale, sul punto, è solo tenuto a rendere una motivazione adeguata, priva di evidenti aporie logiche, come nel caso è indubbiamente avvenuto. Infatti, nella specie i giudici territoriali hanno legittimamente accertato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata attenuante, in quanto il contributo conoscitivo offerto dall'imputato non è stato ritenuto utile ad interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, visto che le dichiarazioni del prevenuto avevano riguardato circostanze già acquisite agli atti attraverso le intercettazioni. Si tratta di decisione in linea con il costante orientamento della Suprema Corte, la quale, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, ha più volte ribadito che per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Rv. 270656 - 01; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014 - dep. 2015, Rv. 262624 - 01). 3. Quanto ai motivi dedotti dal Giordano, si osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo costituisce una non consentita censura di merito, con cui si pretende di ottenere nella presente sede di legittimità una completa rivalutazione dei fatti, operazione notoriamente riservata in via esclusiva al giudice del merito, che nel caso in disamina ha compiutamente indicato il percorso logico- argomentativo seguito per pervenire all'affermazione di responsabilità del ricorrente per la partecipazione al sodalizio, percorso che il ricorrente tende a parcellizzare, non confrontandosi adeguatamente con la valutazione di insieme che cementa i diversi dati come evidenziati dalla Corte territoriale (e dal giudice di primo grado, trattandosi nella specie di una c.d. "doppia conforme" di condanna, atteso che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con quella del Tribunale, per formare un unico complessivo corpo argomentativo che concorda nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione). Si deve ribadire l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ciò è proprio quanto caratterizza la doglianza in esame, con cui si contesta, con non consentiti rilievi di merito, la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, in cui è stata affermata l'esistenza, a [OSCURATO:PERSONA], di un'associazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, composta da tre persone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorta dopo la conclusione della detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA], nel marzo del 2016. L'apparato argonnentativo della decisione è immune da ViZi logici o da errori in diritto, e non è possibile in questa sede riesaminare la vicenda fattuale mediante nuova e diversa valutazione del compendio probatorio. I giudici territoriali hanno compiutamente e non illogicamente evidenziato gli elementi da cui hanno desunto il pieno inserimento del ricorrente nel gruppo associativo oggetto di imputazione, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da Restelli e [OSCURATO:PERSONA] e ai risultati delle intercettazioni, riscontrando la piena partecipazione del Giordano a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva definito un "sistema", di cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza: Giordano operava insieme a Restelli nella piena n consapevolezza del ruolo e del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], che almeno in una occasione aveva incontrato; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che Restelli si avvaleva dall'aiuto del Giordano ed aveva acconsentito a tanto. Non vi è spazio in questa sede per analisi alternative. 3.2. Quanto al secondo motivo, con cui si censura il diniego di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, basterà qui osservare che tale fattispecie è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278098 - 01). Tali condizioni sono state motivatamente escluse dai giudici territoriali, i quali hanno evidenziato la notevole entità dei traffici caratterizzanti l'associazione in disamina, tenuto conto della pluralità dei canali di approvvigionamento e della intensa attività di spaccio posta in essere, tanto da generare un reddito di circa 12.000 euro mensili. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna