Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 05252/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29280/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S.AMASIO,1/D [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2649/2021 depositata il 13/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Su iniziativa del curatore del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a risarcire i danni cagionati, nella qualità di amministratore, alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto d i una condotta illecita protratta nonostante la perdita del capitale, con continuoaumento delle passività fino al fallimentodichiarato nel 2010.

Il danno è stato determinato come da c.t.u., in misura pari alla perdita netta riscontrata a fine esercizio 2008, da attribuire per intero in difetto di prove contrarie alla illecita continuazione dell’attività d’impresa, maggiorata di voci relative all’incasso di fatture non registrate e a valori di cassanon riscontrati.

La corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della Longosolo in parte.

Per quanto interessa , ha conferma t o la meritevolezza del prioritario criterio dei netti patrimoniali utilizzato dal tribunale e ha espunto la voce di danno aggiuntiva, inerente a fatture non contabilizzate e tuttavia quietanzate per 13.077,22 EUR.

Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo composto da due censure tra loro connesse.

La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. -La ricorrente ha chiesto cassarsi la sentenza “con particolare riferimento al rigetto del primo motivo d’appello e limitatamente alla parte in cui la corte ha ritenuto integralmente applicabile allafattispecie il novellato comma 3 dell’art. 2486 c.c., tanto in relazione alla scelta del “differenziale deipatrimoni netti”, quale criterio presuntivo legale per la quantificazione del danno accertato come imputabile (..) , quanto in relazione all’inversione dell’onere della prova”.

Ha svolto in unico motivo due censureinvolgenti la violazione o falsa applicazione dell’art. 2486 cod. civ., stante l’inapplicabilità (a suo dire) del testo novellato ai casi di accertamento di responsabilità pendenti all’epoca di sua entrata in vigore, e stante l’inapplicabilità del principio di inversione dell’onere della prova in esso specificato rispetto a fatti anteriori.

II. -Il motivo è infondato.

La corte d’appello, dopo la premessa per cui il tribunale aveva liquidato i danni condividendo l’accertamento peritale, il quale aveva individuato il danno nel “differenziale dei patrimoni netti”, ha ritenuto infondate le censure formulate dall’appellante a tal riguardo, dirette a contrastare il criterio dei netti patrimoniali, perché quel criterio - già validato dalla giurisprudenza – è stato confermato dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 cod. civ.

Questa circostanza la corte ha ritenuto di portata decisiva, poiché si sarebbe dinanzi a una norma di carattere processuale e quindi applicabile ai giudizi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, secondo ilprincipio tempus regit actum.

La corted’appello ha proseguito sottolineando che “la nuova legge non ha innovato o regolato il fatto o l’atto generatore della responsabilità”, ma ha confermato “il contenuto dell’inadempimento degli amministratori che al verificarsi della causa di scioglimento non gestiscano esclusivamente a fini conservativi”.

E quindi si deve applicare al rapporto pendente , essendo diretta a disciplinare gli effet t i non ancora esauriti del fatto generatore del danno , così da supportare il criterio principale di quantificazione del danno medesimo in via presuntiva, salvol’onere dell’amministratore convenuto di provar ne un diverso ammontare.

III. -L’affermazione merita consenso ne i termini che seguono .

Il terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. è stato aggiunto dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (breviter CCII ) , con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 389, secondo comma, del ripetuto d.lgs.).

Sicuramente, quanto all’art. 378 del CCII,si tratta di disposizione cherecepisce principi e criteri già applicabili in precedenza , ma che, in questo, ha natura innovativa.

In generale, prima della modifica dell’art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perditedel capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice “può avvalersi”del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, “in via equitativa”, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili , “ salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato” (v. ex aliisCass.

Sez. 1 n. 9983 - 17, e v. pure Cass. Sez 1 n. 4347 - 22 ).

IV. -Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall’art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma pro priamente processuale , soggetta come tale al criterio tempus regit actum.

In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell’impugnata sentenza.

Ma il punto non è tanto quello della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione.E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché l a norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile .

Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato.

La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo.

V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimoni netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)”.

Ètuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c’entrano.

Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all’apprezzamentodelle conseguenze pregiudizievolidella condotta.

In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatoriopiù aderente alla realtà del caso concreto .

In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) “processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigoreperché ri volta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

VI. –Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29280/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S.AMASIO,1/D [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2649/2021 depositata il 13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Su iniziativa del curatore del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a risarcire i danni cagionati, nella qualità di amministratore, alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto d i una condotta illecita protratta nonostante la perdita del capitale, con continuoaumento delle passività fino al fallimentodichiarato nel 2010. Il danno è stato determinato come da c.t.u., in misura pari alla perdita netta riscontrata a fine esercizio 2008, da attribuire per intero in difetto di prove contrarie alla illecita continuazione dell’attività d’impresa, maggiorata di voci relative all’incasso di fatture non registrate e a valori di cassanon riscontrati. La corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della Longosolo in parte. Per quanto interessa , ha conferma t o la meritevolezza del prioritario criterio dei netti patrimoniali utilizzato dal tribunale e ha espunto la voce di danno aggiuntiva, inerente a fatture non contabilizzate e tuttavia quietanzate per 13.077,22 EUR. Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo composto da due censure tra loro connesse. La curatela del fallimento ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. -La ricorrente ha chiesto cassarsi la sentenza “con particolare riferimento al rigetto del primo motivo d’appello e limitatamente alla parte in cui la corte ha ritenuto integralmente applicabile allafattispecie il novellato comma 3 dell’art. 2486 c.c., tanto in relazione alla scelta del “differenziale deipatrimoni netti”, quale criterio presuntivo legale per la quantificazione del danno accertato come imputabile (..) , quanto in relazione all’inversione dell’onere della prova”. Ha svolto in unico motivo due censureinvolgenti la violazione o falsa applicazione dell’art. 2486 cod. civ., stante l’inapplicabilità (a suo dire) del testo novellato ai casi di accertamento di responsabilità pendenti all’epoca di sua entrata in vigore, e stante l’inapplicabilità del principio di inversione dell’onere della prova in esso specificato rispetto a fatti anteriori. II. -Il motivo è infondato. La corte d’appello, dopo la premessa per cui il tribunale aveva liquidato i danni condividendo l’accertamento peritale, il quale aveva individuato il danno nel “differenziale dei patrimoni netti”, ha ritenuto infondate le censure formulate dall’appellante a tal riguardo, dirette a contrastare il criterio dei netti patrimoniali, perché quel criterio - già validato dalla giurisprudenza – è stato confermato dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. Questa circostanza la corte ha ritenuto di portata decisiva, poiché si sarebbe dinanzi a una norma di carattere processuale e quindi applicabile ai giudizi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, secondo ilprincipio tempus regit actum. La corted’appello ha proseguito sottolineando che “la nuova legge non ha innovato o regolato il fatto o l’atto generatore della responsabilità”, ma ha confermato “il contenuto dell’inadempimento degli amministratori che al verificarsi della causa di scioglimento non gestiscano esclusivamente a fini conservativi”. E quindi si deve applicare al rapporto pendente , essendo diretta a disciplinare gli effet t i non ancora esauriti del fatto generatore del danno , così da supportare il criterio principale di quantificazione del danno medesimo in via presuntiva, salvol’onere dell’amministratore convenuto di provar ne un diverso ammontare. III. -L’affermazione merita consenso ne i termini che seguono . Il terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. è stato aggiunto dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (breviter CCII ) , con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 389, secondo comma, del ripetuto d.lgs.). Sicuramente, quanto all’art. 378 del CCII,si tratta di disposizione cherecepisce principi e criteri già applicabili in precedenza , ma che, in questo, ha natura innovativa. In generale, prima della modifica dell’art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perditedel capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice “può avvalersi”del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, “in via equitativa”, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili , “ salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato” (v. ex aliisCass. Sez. 1 n. 9983 - 17, e v. pure Cass. Sez 1 n. 4347 - 22 ). IV. -Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall’art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma pro priamente processuale , soggetta come tale al criterio tempus regit actum. In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell’impugnata sentenza. Ma il punto non è tanto quello della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione.E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché l a norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile . Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimoni netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)”. Ètuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c’entrano. Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all’apprezzamentodelle conseguenze pregiudizievolidella condotta. In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatoriopiù aderente alla realtà del caso concreto . In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) “processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigoreperché ri volta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società. VI. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 05252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris