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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05747/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

153. R.G. 27337 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 49, 648 bis, 648 cod. pen. e 604 e 522 cod. proc. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata in tema di idoneità delle modificazioni dirette a ostacolare l'identificazione della vettura); tenuto conto, peraltro, che tali motivi sono volti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 153. R.G. 27337 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 49, 648 bis, 648 cod. pen. e 604 e 522 cod. proc. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata in tema di idoneità delle modificazioni dirette a ostacolare l'identificazione della vettura); tenuto conto, peraltro, che tali motivi sono volti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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