CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 22962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di NACCHIA Fabrizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CAVALIERE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 16/12/2021 del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 16 dicembre 2021, depositata in pari data, il tribunale di Salerno -adito dal pubblico ministero presso il tribunale di Nocera, ex art. 310 cod. proc. pen., a seguito del rigetto parziale della richiesta di applicazione delle misure cautelari detentive avanzate nei confronti di entrambi i ricorrenti- accoglieva parzialmente il gravame e disponeva nei confronti del Cavaliere la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti del Nacchia la misura del divieto di dimora nella provincia di Salerno, riconoscendo per il Cavaliere la ricorrenza dei gravi indizi di reità per le contestate rapine (tentata e consumata) e per Nac:chia la maggiore adeguatezza della misura inibitoria a dimensione provinciale. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo, con unico atto, a motivi della impugnazione, la inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità ed il vizio di motivazione per insufficienza (ex art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo il tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il Cavaliere stimando utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese suo carico dal Nacchia, ancorché non verbalizzate e rese in assenza del difensore e senza declinare gli avvisi di rito a tutela dall'autoincriminazione. Sotto il profilo delle esigenze cautelari denunciavano entrambi la carenza di idoneo supporto motivazionale alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (soggettivamente complesso) è ammissibile, in ragione della inosservanza della legge processuale denunziata (inutilizzabilità erga alios a fini cautelari delle spontanee dichiarazioni rese dal coindagato per il medesimo reato, in assenza del difensore e senza garanzia dall'autoincriminazione, dichiarazioni trascritte in annotazione o informativa e non sottoscritte dall'indagato), ma infondato, ancorché in maniera non manifesta. Inammissibili si palesano invece i motivi svolti in tema di concretezza ed attualità delle ravvisate esigenze cautelari e scelta della misura. 1.1. Quanto ad utilizzabilità, nell'incidente cautelare, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezza del fatto (art. 350 comma 7 cod. proc. pen.) contra se ed- erga alios giova richiamare, a sostegno della correttezza della motivazione censurata, il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'incidente cautelare, così come in sede di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni auto ed eteroindizianti, rese in forma spontanea e non oggetto di specifica verbalizzazione, innanzi alla polizia giudiziaria da persona che si trovi in stato di arresto o fermo; condizione che non interferisce con la spontaneità del dichiarato (Sez. 4, n. 2124, del 27/10/2020, Rv. 280242). La giurisprudenza di questa Corte ritiene, con orientamento che, ancorché non consolidato, è stato più volte ripetuto, che siano utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, La Corte ed altro, n.nn.; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, Pizziconi, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/202:L, n.m.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, Canino, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598). Risulta peraltro minoritario, ancorché effettivamente percorso da questa Corte, l'orientamento che richiama la inutilizzabilità patologica, destinata ad operare in forma universale, di dichiarazioni formalizzate, in modo del tutto spontaneo, da soggetto attinto da indizi di reità (Sez. 3, n. 1914 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 274343); così come isolata nella giurisprudenza massimata è la diversa soluzione adottata, in ragione della mancata verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni, da Sez. 1, n. 12752, del 27/2/2019 (Rv. 276176). 1.2. Alla divisata correttezza della decisione impugnata„ che ha stimato utilizzabili nell'incidente cautelare le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dall'indagato in stato di arresto, ancorché non verbalizzate, consegue la assoluta congruità della motivazione che ha "pesato" il quadro indiziario in termini di gravità, tanto in considerazione della precisione della chiamata, quando della rilevanza dei riscontri obiettivi (impronte digitali del Cavaliere sul casco usato per commettere i fatti contestati, modalità dei fati:i, tracce di plastica sul telaio posto a sostegno della targa coincidenti alla busta rinvenuta nella rimessa). 1.3. Assolutamente generici paiono invece i motivi di ricorso spesi in tema di sussistenza e grado delle ritenute esigenze cautelari, come pure sulla scelta della coercizione. La misura di massima afflittività nei confronti del Cavaliere è stata selezionata in ragione delle gravi e violente modalità del fatto, della teoria ininterrotta di precedenti specifici e della trasgressività manifestata rispetto all'autocoercizione, ricorrendo tre precedenti per evasione che il giudice del merito ha correttamente valorizzato. Del pari quanto al Nacchia, nei cui confronti il divieto di dimora in ambito provinciale risponde a criteri minimi di tutela della collettività dal ritenuto pericolo di reiterazione, favorito dalla frequentazione territoriale. 2. Al rigetto dei motivi di ricorso consegue, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi del comma 3 dell'art. 310 cod. proc. pen., la esecuzione della ordinanza impugnata, che va curata della Cancelleria, secondo quanto dispone l'art. 28, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice di rito. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella ca