CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16950/2026
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da sé stesso, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controProcura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1729/2022depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12251/2024Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 16950/2026Data pubblicazione 30/05/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo difeso [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale, chiedeva laliquidazione dei propri compensi.2. Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Gozzo, con cuisi liquidava in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 416,00, venivaopposto dall’avv.to Pino ed, a seguito del rigetto dell’opposizione, lo stessoproponeva ricorso per cassazione.3. Con sentenza n. 30315/2022 la Corte di cassazione, dichiaravainammissibile il motivo di ricorso relativo alla quantificazione dei compensidella fase istruttoria e cassava con rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendospettante il compenso per la fase introduttiva del giudizio penale.4. Riassunto il giudizio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,quantificava i compensi relativi alla fase introduttiva del giudizio penale conordinanza del 17.03.2024, ritenendo parzialmente accolta l’originariaopposizione, avverso l’originaria quantificazione del compenso dell’avv.Pino, in quanto, per la parte non oggetto di rinvio, gli importi liquidati eranoda ritenersi ornai insindacabili.5. Nella regolamentazione delle spese del giudizio di rinvio (e delgiudizio di cassazione, come demandato al predetto giudice), il Tribunaleriteneva sussistente una “sostanziale complessiva compensazione”, inconsiderazione dell’accoglimento in sede di legittimità di un solo motivo, epertanto, liquidava al 50% le competenze professionali, calcolate secondoil regime dei minimi tabellari, con esclusione della fase istruttoria per ilgiudizio di rinvio.6. L’avv.to [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi.L’Avvocatura resisteva con controricorso. Nessuno depositava memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Risulta superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagliNumero registro generale 12251/2024Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 16950/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con ricorso notificato il 20.05.2024, il ricorrente ha affermato in ricorsoche l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 18.03.2024, gli è stata notificatain data 19.03.2024, ma non ha prodotto la relata di notifica.Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione dellasentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte,impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art.369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC - senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell’art. 372 c.p.c. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349;Cass. 07/06/2021, n. 15832).Più specificamente, in caso di impugnazione in sede di legittimità di unasentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allostesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificatain formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass.22/07/2019, n. 19695);Invero, il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnatapriva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiall’art. 370, comma 3, c.p.c. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanzadi trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto di procedibilità del ricorso,vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione dellacontroricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nelNumero registro generale 12251/2024Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 16950/2026Data pubblicazione 30/05/2026presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltrealle pronunce citate, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n.17014).La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, comma 2,num. 2, c.p.c., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU,trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilpassaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass.15/07/2024, n. 19475).Nel caso in esame, il descritto onere non risulta assolto.Infatti, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., parte ricorrente hadepositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione dinotificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione èstata prodotta dalla controricorrente o, comunque, acquisita agli atti delfascicolo di ufficio.Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppureil principio di diritto (cd. prova di resistenza), più volte enunciato da questaCorte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass.10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione dicopia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, num. 2, c.p.c., il ricorso percassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza.Infatti, a fronte di un’ordinanza pubblicata il 18.03.2024, la notifica delricorso in vaglio è avvenuta il giorno 20 maggio 2024, trascorso quindi ilNumero registro generale 12251/2024Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 16950/2026Data pubblicazione 30/05/2026menzionato arco temporale (che andava a scadere il 17 maggio 2025,venerdì).2. Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci