Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 790/2010
ECLI:EU:T:2010:353
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑532/08
[OSCURATO:PERSONA] e Umicore SA/NV
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — [OSCURATO:PERSONA], imballaggio ed etichettatura di alcuni composti di carbonato di nichel come sostanze pericolose — Direttiva 2008/58/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 790/2009 — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Adeguamento delle conclusioni — Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona — Insussistenza
(Artt. 230, quarto e quinto comma, CE e 263, quarto comma, TFUE)
2.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti preparatori — Esclusione
(Art. 230 CE)
3.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione
dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose
(Art. 230, quarto comma, CE)
1.
[OSCURATO:PERSONA] FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l’art. 263, quarto comma,
TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre 2009. Per quanto riguarda specificamente
la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento
proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da un lato, conformemente al brocardo tempus regit actum la questione
della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto e, dall’altro,
le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia
quello del deposito dell’atto introduttivo che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine per ricorrere.
Ne consegue che, se al momento in cui è stato proposto il ricorso di annullamento, cioè quello del deposito sia dell’atto
introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità
del ricorso erano disciplinate dall’art. 230 CE, la questione della ricevibilità di un siffatto ricorso deve essere risolta
in base a detto articolo.
(v. punti 69‑70, 72)
2.
Un atto intermedio o preparatorio non può essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, in quanto
non produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto
la loro situazione giuridica. Infatti, gli eventuali vizi di un tale atto preparatorio devono essere fatti valere a sostegno
di un ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto preparatorio costituisce un momento. Di conseguenza,
la legittimità di tale decisione può essere rimessa in questione solo in modo incidentale, a sostegno di un ricorso diretto
contro gli atti che hanno posto fine alla procedura.
(v. punti 93‑94)
3.
Un soggetto diverso dal destinatario di un atto può sostenere che quest’ultimo lo riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, solamente se detto atto lo concerna a causa di determinate qualità a lui proprie o di una situazione di
fatto che lo caratterizzi rispetto a chiunque altro e, per ciò, lo distingua in modo analogo ai destinatari. Tuttavia, la
possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali
si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati
da detto provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione oggettiva di
diritto o di fatto definita dall’atto in questione. Pertanto, benché la circostanza che un soggetto intervenga nel processo
di adozione di un atto dell’Unione possa essere idonea a contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione laddove dalla
disciplina dell’Unione siano state previste a favore di detto soggetto garanzie procedurali, così non è nel caso dei ricorrenti
che fanno valere la loro partecipazione attiva alla procedura di valutazione dei rischi di talune sostanze, di cui agli artt. 6‑10
del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, non essendo
siffatte garanzie applicabili alla procedura, diversa dalla precedente, di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa
ai sensi della direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento n. 1272/2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le
direttive 67/548 e 1999/45 e che reca modifica al regolamento n. 1907/2006.
(v. punti 97‑99, 103, 108‑109)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
7 settembre 2010 *
«Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – [OSCURATO:PERSONA], imballaggio ed etichettatura di alcuni composti di carbonato di nichel come sostanze pericolose – Direttiva 2008/58/CE – Direttiva 67/548/CEE – Regolamento (CE) n. 790/2009 – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Adeguamento delle conclusioni – Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑532/08,
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Espoo (Finlandia),
Umicore SA/NV,
con sede in Bruxelles (Belgio),
rappresentate dall'avv. K. Nordlander,
ricorrenti,
sostenute da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Toronto (Canada), rappresentata dall’avv. K. Nordlander, dai sigg. D. Anderson, QC, S. Kinsella e H. Pearson,
solicitors,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. P. Oliver e D. Kukovec, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
rappresentato dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale, da un lato, della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 2008, 2008/58/CE,
recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2009, n. 790,
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GU L 235, pag. 1), nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di alcuni composti di carbonato di nickel,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. Azizi (relatore), A.W.H. Meij, M. Vilaras, N.J. Forwood, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. O. Czúcz, dalle sig.re I. Wiszniewska-Białecka, I. Pelikánová, E. Cremona, I. Labucka, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’Higgins, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il presente ricorso le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] (già OMG [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e la Umicore SA/NV, contestano la legittimità della classificazione di alcuni composti di carbonato di nichel come sostanze
pericolose (in prosieguo: le «classificazioni contestate») contenuta, anzitutto, nell’allegato I della direttiva del Consiglio
27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1), e successivamente
inserite nell’allegato VI del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1).
2
Le classificazioni contestate sono state introdotte dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante
trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 246, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva impugnata»),
e sono state riprese, a decorrere dal 25 settembre 2009, nel regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2009, n. 790, recante
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n. 1272/2008 (GU L 235, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento impugnato») (in prosieguo, indicati congiuntamente: gli «atti impugnati»).
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
3
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi
confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone,
la riguardano direttamente ed individualmente».
4
L’art. 263, quarto comma, TFUE così recita:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli
atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la
riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
Direttiva 67/548
5
La direttiva 67/548, come modificata in particolare dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima
modifica della direttiva 67/548/CEE (GU L 154, pag. 1), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548 per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per
le sostanze chimiche (GU L 396, pag. 850), fissa regole relative all’immissione sul mercato di talune «sostanze», definite
come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,
contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato,
esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
6
A tal fine, la direttiva 67/548 classifica le sostanze, conformemente al suo art. 4, n. 1, in base alle loro proprietà intrinseche,
secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2. La classificazione di una sostanza come «pericolosa» nell’allegato I di detta
direttiva comporta, quale condizione preliminare alla sua immissione sul mercato, l’apposizione sull’imballaggio di un’etichetta
obbligatoria contenente, tra l’altro, i simboli dei pericoli derivanti dall’utilizzo della sostanza e frasi che indicano,
da un lato, i rischi specifici derivanti dai pericoli connessi all’uso della sostanza e, dall’altro, i consigli di prudenza
relativi al suo impiego.
7
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, della direttiva 67/548, nella versione in vigore anteriormente a quella risultante dall’art. 55,
n. 2, del regolamento n. 1272/2008:
«L’allegato I contiene l’elenco delle sostanze, classificate in base ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2, con la loro classificazione
ed etichettatura armonizzata. L’inserimento di una sostanza nell’allegato I [che riproduce l’elenco delle sostanze classificate
secondo i principi fissati ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo], con la relativa classificazione ed etichettatura armonizzata,
è deciso conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 [della menzionata direttiva]».
8
L’art. 4, n. 2, della direttiva 67/548 prevede che «[i] principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura
delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative
ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche».
9
Il punto 1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 così recita:
«Il presente allegato illustra i criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati di
cui all’articolo 4 della presente direttiva (…).
Il presente allegato è destinato a tutti gli interessati ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi, ovvero, fabbricanti, importatori o autorità nazionali».
10
Il punto 4.1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 prevede quanto segue:
«Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata
ed etichettata in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto ad etichettarla a titolo provvisorio
conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente».
11
Ai sensi del punto 4.1.3 dell’allegato VI della direttiva 67/548, «[i]l fabbricante, distributore o importatore è tenuto a
presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento sintetico
che contenga tutte le informazioni sull’argomento (...)».
12
Al punto 4.1.4 dell’allegato VI della direttiva 67/548 si precisa quanto segue:
«Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all’etichettatura
di una sostanza in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile
allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato».
13
Il punto 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548 è formulato nei seguenti termini:
«Affinché la classificazione venga rapidamente armonizzata a livello comunitario in conformità alla procedura di cui all’articolo 28
della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che dispongono di informazioni, fornite dal fabbricante o da altri, che indichino
l’opportunità di classificare una sostanza in una delle categorie anzidette devono immediatamente inviarle alla [OSCURATO:PERSONA]
assieme ad una proposta di classificazione ed etichettatura.
[OSCURATO:PERSONA] comunica agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri le proposte di classificazione e di etichettatura ad essa pervenute. [OSCURATO:PERSONA]
membri possono rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere tutte le informazioni ricevute.
(…)».
Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
14
In virtù dell’art. 28 della direttiva 67/548, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati di detta direttiva al progresso
tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’art. 29 della stessa. Nell’ambito di tale procedura, ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 23), in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato III al regolamento
del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati
che assistono la [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati
secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36), la [OSCURATO:PERSONA] europea è assistita da un comitato composto
dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’art. 5, n. 3, della detta
decisione, la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. L’art. 5, n. 4, prevede
invece che se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, viene consultato il Consiglio
dell’Unione europea e il Parlamento europeo ne viene informato.
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
15
A decorrere dal 20 gennaio 2009, la direttiva 67/548 è stata parzialmente abrogata, modificata e sostituita dal regolamento
n. 1272/2008. Tale regolamento mira, in particolare, a realizzare il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche, quale elaborato nell’ambito delle Nazioni Unite (‘considerando’ dal quinto all’ottavo del regolamento
n. 1272/2008).
16
Mentre l’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008 dispone che «l’allegato I [della direttiva 67/548] è soppresso», l’allegato VI
di detto regolamento, al momento della sua entrata in vigore, non conteneva le classificazioni contestate, la cui procedura
di adozione aveva subito un grave ritardo, ma solo le classificazioni introdotte nell’ambito degli adeguamenti anteriori della
direttiva 67/548 al progresso tecnico, comprese quelle previste dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2004, 2004/73/CE,
recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1, con rettifica in GU 2004,
L 216, pag. 3).
17
A tale riguardo, il cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1272/2008 dispone quanto segue:
«Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese
la classificazione e l’etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni
armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre,
poiché l’applicazione del presente regolamento è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva
67/548(…) restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio,
tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato del presente
regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle classificazioni al presente regolamento, si dovrebbero evitare
le incoerenze nelle classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi criteri».
18
L’art. 36 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze»,
dispone, tra l’altro, quanto segue:
«1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all’allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed
etichettatura armonizzate secondo l’articolo 37:
a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);
b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).
(…)».
19
In virtù dell’art. 37 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
delle sostanze»:
«1. Un’autorità competente può presentare all’agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze
e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di fattori M ovvero una proposta di revisione.
(…)
2. [I] fabbricanti, [gli] importatori o [gli] utilizzatori a valle di una sostanza possono presentare all’agenzia una proposta
di classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di
fattori M, a condizione che per tale sostanza non vi sia una voce nell’allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo
o alla differenziazione interessata dalla proposta.
(…)
4. Il comitato di valutazione dei rischi dell’agenzia, istituito in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto
mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. L’agenzia comunica parere ed eventuali
osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA].
5. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, presenta,
senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all’inclusione di tale sostanza unitamente ai corrispondenti
elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 dell’allegato IV, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione
specifici o i fattori M.
Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio
2015.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)
6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica
dell’etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza di cui all’allegato VI, parte 3, presentano
una proposta (…) all’autorità competente di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la sostanza è immessa sul mercato».
20
Ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Adeguamento al progresso tecnico e scientifico»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può modificare (…) gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo
in debito conto l’ulteriore sviluppo del [sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)».
21
Secondo l’art. 54 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di comitato»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(…)
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7
della decisione 1999/468(…), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
(…)».
22
L’art. 5 bis della decisione 1999/468, come modificato dalla decisione del Consiglio 17 luglio 2006, 2006/512/CE (GU L 200,
pag. 11), disciplina la «procedura di regolamentazione con controllo», nel cui ambito, ai sensi del n. 1 del medesimo articolo,
«[l]a [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri
e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]». Secondo l’art. 5 bis, n. 3, della menzionata decisione, se le misure previste
sono conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e
al Consiglio per controllo e può adottarle solo se entro tre mesi né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti
al progetto. L’art. 5 bis, n. 4, di tale decisione stabilisce che, se le misure previste non sono conformi al parere del comitato,
o in assenza di parere, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare
e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo.
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
23
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1), come modificato, prevede, conformemente al suo quarto ‘considerando’, la ripartizione
e il coordinamento dei compiti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] e gli industriali in materia di valutazione dei rischi
connessi alle sostanze prodotte, importate e/o utilizzate dagli industriali stessi. Infatti, gli artt. 3 e 4 di detto regolamento
prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di tali sostanze di comunicare taluni dati pertinenti in funzione
del volume di produzione e di importazione.
24
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 793/93, la [OSCURATO:PERSONA] compila degli elenchi di sostanze che richiedono una
valutazione prioritaria dei rischi. Per ciascuna di tali sostanze, l’autorità competente di uno Stato membro è designata come
relatore ai fini della valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente (art. 10, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
25
A tale riguardo, gli artt. 9, 10, n. 2, e 12 del regolamento n. 793/93 prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori
di trasmettere eventuali informazioni complementari o di effettuare le prove necessarie per ottenere il dato mancante ai fini
della valutazione dei rischi. Alle condizioni previste dall’art. 12, n. 3, di detto regolamento, le prove possono essere effettuate
da uno o più fabbricanti o importatori, i quali agiscono a nome di altri fabbricanti e importatori interessati. Inoltre, in
virtù dell’art. 9, n. 3, del medesimo regolamento, i fabbricanti e gli importatori possono chiedere al relatore, con domanda
motivata, di essere esentati totalmente o parzialmente dalle prove complementari se un determinato elemento d’informazione
non è necessario per valutare il rischio oppure se è impossibile ottenerlo. Essi possono anche chiedere un termine più lungo
se le circostanze lo esigono.
26
In esito alla sua valutazione del rischio, il relatore può, se del caso, proporre una strategia e misure per limitare i rischi
individuati (art. 10, n. 3, del regolamento n. 793/93). Sulla base della valutazione dei rischi e della strategia raccomandata
dal relatore, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone una proposta di risultati della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie nonché,
se necessario, una raccomandazione relativa ad una strategia appropriata per limitare tali rischi ai fini della loro adozione
conformemente alla procedura di comitato prevista all’art. 15 del regolamento n. 793/93. Sulla base della valutazione dei
rischi e della raccomandazione di strategia così adottate, la [OSCURATO:PERSONA] decide, se necessario, di proporre misure comunitarie
nell’ambito della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso
di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata, o nell’ambito di altri idonei strumenti comunitari
esistenti (art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
27
Il regolamento n. 793/93 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, con rettifica in GU 2007,
L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»).
28
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento REACH ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare un elevato livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente. A tal fine, esso stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati definiti
nel suo art. 3, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in
quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati (art. 1, n. 2, del regolamento REACH).
Infatti, secondo il suo art. 1, n. 3, il regolamento REACH si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli
utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla
salute umana o all’ambiente, nonché sul principio di precauzione.
29
In virtù del principio della «commercializzazione solo previa disponibilità dei dati» (no data, no market), stabilito all’art. 5
del regolamento REACH, e degli obblighi previsti agli artt. 6 e 7 di detto regolamento, i fabbricanti e gli importatori la
cui produzione o importazione della sostanza considerata sia superiore a una tonnellata all’anno devono notificare e far registrare
detta sostanza presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A tal fine, conformemente agli artt. 10 e 13 del
regolamento REACH, essi devono presentare un fascicolo tecnico dettagliato contenente informazioni sulla sostanza in questione,
comprese quelle relative a fabbricazione, uso, classificazioni e proprietà intrinseche che, ove necessario, devono essere
dimostrate da prove adeguate o dai risultati di studi pertinenti.
Fatti all'origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
30
Una delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], è una società di diritto finlandese che produce idrossicarbonato di nichel nonché
prodotti intermedi e finiti a base di nickel, quali i catodi, i blocchi e i sali di nickel. Essa è controllata dalla OJSC
Mining and [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto russo e uno dei principali produttori mondiali di
nickel. L’altra ricorrente, la Umicore, è una società di diritto belga, che importa in Belgio prodotti derivati dal nickel,
compreso l'idrossicarbonato di nickel, proveniente da paesi terzi.
31
Le classificazioni contestate si riferiscono ad un gruppo di quattro composti associati al carbonato di nickel, vale a dire
l’idrossicarbonato di nickel, il carbonato di nichel puro e due altri composti a base di nickel, che formano un sale di nichel
(in prosieguo: i«carbonati di nichel»). La sostanza principalmente immessa in commercio è l’idrossicarbonato di nickel, parimenti
conosciuto con il nome di «carbonato di nichel basico» o di «carbonato acido di nickel».
Procedura concernente la valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel
32
Nel 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso il carbonato di nichel puro nel quarto elenco delle sostanze prioritarie adottando il suo
regolamento (CE) 25 ottobre 2000, n. 2364, relativo al quarto elenco delle sostanze prioritarie previste ai sensi del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 273, pag. 5). L'agenzia per la protezione dell'ambiente danese ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «DEPA») è stata designata relatrice per la valutazione dei rischi presentati da tale sostanza. In
seguito a discussioni, la valutazione dei rischi sul carbonato di nichel puro è stata estesa a quattro composti appartenenti
al gruppo dei carbonati di nichel. All'epoca, i principali produttori di carbonati di nichel in Europa erano, da una parte,
l’OMG [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«OMG»), la cui attività nel settore del nichel è stata, nel frattempo, acquistata da una
delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, la Pharmacie centrale de France SA (in prosieguo: la «PCF») e, infine, la
Königswarter & Ebell GmbH (in prosieguo: la «Königswarter»). Peraltro, l'altra ricorrente, la Umicore, importava carbonati
di nichel in Belgio. L’OMG era stata incaricata delle comunicazioni con la DEPA a nome delle altre società ai fini della valutazione
dei rischi dei carbonati di nichel in virtù delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 793/93.
33
Il 20 novembre 2002 l'OMG ha informato la DEPA dell'assenza di dati tossicologici sull'uomo per quanto riguarda l'idrossicarbonato
di nichel e della sua intenzione di chiedere una deroga a titolo dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 793/93 (v. supra, punto
25).
34
Con atto depositato presso la DEPA il 27 maggio 2003, l'OMG, la PCF, la Königswarter e la Umicore, sulla base dell’art. 9,
n. 3, del regolamento n. 793/93, hanno presentato una domanda diretta ad essere esentate dall'obbligo di effettuare talune
prove e da quello di comunicare dati sulla tossicità dell'idrossicarbonato di nichel per la salute umana e per l'ambiente
(in prosieguo: la «dichiarazione di deroga»).
Procedura conclusasi con le classificazioni contestate
35
Il 16 aprile 2004 la DEPA ha presentato all’Ufficio europeo delle sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECB»), un organo della
[OSCURATO:PERSONA] avente sede ad Ispra (Italia) e che è stato sostituito dall’ECHA, nonché al comitato tecnico per la classificazione
e l'etichettatura delle sostanze pericolose (in prosieguo: il «CTCE»), una proposta formale di revisione della classificazione
dei carbonati di nichel a titolo della direttiva 67/548.
36
Nell'ambito di una riunione del 20 e del 21 aprile 2004, il gruppo di lavoro di esperti specializzati in materia di cancerogenicità,
di mutagenicità e di tossicità per la riproduzione ha dibattuto sulla classificazione proposta nella parte in cui si riferiva
ai rischi di cancerogenicità e di mutagenicità.
37
Il CTCE ha discusso sulla proposta di classificazione durante le sue riunioni dal 12 al 14 maggio 2004 e dal 21 al 24 settembre
2004. Durante la sua riunione dal 21 al 24 settembre 2004 è stato deciso di raccomandare la proposta di classificazione rivista
dei carbonati di nichel e di includerla nel progetto di proposta della direttiva recante trentesimo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548 da trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA].
38
Nel novembre 2005 la DEPA ha ripresentato la proposta di classificazione rivista dei carbonati di nichel in base alla direttiva
67/548, da una parte, in un progetto di relazione sulla valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel e, dall'altra,
in un progetto di relazione sulla valutazione dei rischi presentati dal nichel e dai composti di nickel, che enuncia, segnatamente,
che la classificazione dei carbonati di nichel nella categoria 3 delle sostanze mutagene (frase R 68) era «giustificata dalla
dichiarazione di deroga».
39
In base alla raccomandazione del CTCE del settembre 2004, il comitato di cui all’art. 29 della direttiva 67/548, in combinato
disposto con l'art. 5, n. 1, della decisione 1999/468 e con il punto 1 dell'allegato III al regolamento n. 807/2003 (v. supra,
punto14), si è pronunciato, durante la sua riunione del 16 febbraio 2007, a favore della proposta della direttiva recante
trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, che ha ripreso la proposta di classificazione rivista
dei carbonati di nichel.
40
Nel marzo 2007 tale progetto di proposta è stato notificato al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: il «comitato OTC»). Il 7 novembre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto per iscritto
alle osservazioni formulate dai paesi terzi. In seguito al dibattito svoltosi durante la riunione del comitato OTC, il 9 novembre 2007
la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di rinviare l'adozione della direttiva impugnata affinché potessero esserle sottoposte altre osservazioni
scritte e il progetto di proposta potesse essere esaminato una seconda volta nell'ambito del comitato OTC. Il 12 marzo 2008
la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto per iscritto ad una seconda serie di osservazioni scritte e il progetto di proposta è stato riesaminato
durante la riunione del comitato OTC del 19 marzo 2008.
41
Il 21 agosto 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la direttiva impugnata e, in particolare, la proposta di classificazione riveduta
dei carbonati di nichel conformemente alla procedura prevista agli artt. 28 e 29 della direttiva 67/548, in combinato disposto
con l’art. 5 della decisione 1999/468 e con il punto 1 dell'allegato III al regolamento n. 807/2003 (v. supra, punto14).
42
Le classificazioni contestate, quali risultano dall’allegato 1 F della direttiva impugnata, si presentano, sostanzialmente,
come segue:
«Numero della sostanza
Denominazione della sostanza chimica
[OSCURATO:PERSONA]
(…)
(…)
(…)
(…)
028-010-00-0
carbonato di nichel; carbonato basico di nichel; acido carbonico, sale di nichel (2+); (…) acido carbonico, sale di nichel;
(…)[μ-[carbonato(2-)-O:O']]diidrossitrinichel; (…) [carbonato(2-)]
tetraidrossitrinichel; (…)
Carc. Cat. 1; R 49
Muta. Cat. 3; R 68 Repr. Cat. 2; R 61 T; R 48/23 Xn; R 20/22 Xi ; R 38 R 42/43 N; R 50-53
T; N R : 49-61-20/22-38- 42/43-48/23-68-50/53 S:53-45-60-61
(…)
(…)
(…)
(…) »
43
Il 10 agosto 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento impugnato, in particolare sul fondamento dell’art. 53 del regolamento
n. 1272/2008.
44
Con il regolamento impugnato, le classificazioni contestate sono state inserite nell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008
a decorrere dal 25 settembre 2009.
45
Il primo, secondo e terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato così recitano:
«1. L’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell’etichettatura
armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose
sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (…) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca
la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell’allegato VI della
direttiva 67/548(…). Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze
già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Occorre inoltre sopprimere
le voci relative a determinate sostanze.
2. È necessario modificare l’allegato VI del regolamento (…) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’allegato
I della direttiva 67/548(…) introdotte dalla direttiva [impugnata] e dalla direttiva 2009/2/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 gennaio
2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548(…). Le suddette misure costituiscono adattamenti
al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (…) n. 1272/2008.
3. Il considerando n. 53 del regolamento (…) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere conto pienamente del lavoro svolto
e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese la classificazione e l’etichettatura delle
sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva».
46
L’art. 1 del regolamento impugnato dispone, tra l’altro, quanto segue:
«L’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008 è così modificato:
(1) La tabella 3.1 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato I sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato II sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.1;
(…)
(2) La tabella 3.2 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato IV sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato V sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.2;
(…)».
47
Secondo l’art. 2 del regolamento impugnato:
«1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
2. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.
3. Le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008, modificato dal presente
regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2010».
48
Le classificazioni contestate, quali riprodotte negli allegati I e IV del regolamento impugnato, si presentano, sostanzialmente,
come segue:
«Allegato I
Numero d’indice
Identificazione chimica internazionale
[OSCURATO:PERSONA] di classe e categoria di pericolo
[OSCURATO:PERSONA] di indicazioni di pericolo
Pittogrammi, codici di avvertenza
[OSCURATO:PERSONA] di indicazioni di pericolo
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
028-010-00-0
carbonato di nichel; carbonato basico di nichel; acido carbonico, sale di nichel (2+); (…) acido carbonico, sale di nichel;
(…)[μ-[carbonato(2-)-O:O']]diidrossitrinichel; (…) [carbonato(2-)]
tetraidrossitrinichel; (…)
Carc. 1A Muta. 2 Repr. 1B [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]. 4 * [OSCURATO:PERSONA]. 4 * [OSCURATO:PERSONA]. 2 Resp. [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:PERSONA] 1
[OSCURATO:PERSONA] 1
H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410
GHS08 GHS07 GHS09 Dgr
H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…) »
«Allegato IV
Numero d’indice
Identificazione chimica internazionale
[OSCURATO:PERSONA]
(…)
(…)
(…)
(…)
028-010-00-0
carbonato di nichel; carbonato basico di nichel; acido carbonico, sale di nichel (2+); (…) acido carbonico, sale di nichel;
(…)[μ-[carbonato(2-)-O:O']]diidrossitrinichel; (…) [carbonato(2-)]
tetraidrossitrinichel; (…)
Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53
T; N R: 49-61-20/22-38- 42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61
(…)
(…)
(…)
(…)»
Procedimento e conclusioni delle parti
49
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
50
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2008, la [OSCURATO:PERSONA], un'associazione che rappresenta,
a livello europeo e mondiale, gli interessi di 24 produttori di nickel, ha chiesto di intervenire nel presente procedimento
a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 1° aprile 2009 il presidente della Terza Sezione del Tribunale
ha ammesso tale intervento.
51
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione di
irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale e ha presentato una domanda di non luogo
a statuire ai sensi dell'art. 113 del medesimo regolamento. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione
e su tale domanda il 29 aprile 2009. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria di intervento limitata alla questione della
ricevibilità il 13 maggio 2009.
52
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2009, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha chiesto di intervenire nel
presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 17 giugno 2009 il presidente della Terza
Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
53
Nel ricorso introduttivo e nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], chiedono che il Tribunale voglia:
– rigettare l’eccezione d’irricevibilità e dichiarare il ricorso ricevibile;
– annullare la voce della tabella dell'allegato 1 F della direttiva impugnata corrispondente alle classificazioni contestate
(numero d'indice 028‑010‑00‑0);
– annullare la «decisione» della [OSCURATO:PERSONA] di fondare le classificazioni contestate sulla dichiarazione di deroga;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
54
Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, respingere il ricorso in quanto divenuto privo di oggetto;
– in subordine, dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
55
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2009 le ricorrenti hanno chiesto, in risposta
ad un quesito scritto del Tribunale, di essere autorizzate ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi di annullamento
per estenderli anche alle classificazioni contestate, quali riprodotte nel regolamento impugnato.
56
Nella loro domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
chiedono, sostanzialmente, che il Tribunale voglia:
– accogliere la loro domanda di poter adeguare le conclusioni e i motivi di annullamento estendendoli alle voci delle tabelle
degli allegati I e IV del regolamento impugnato corrispondenti alle classificazioni contestate (numero d’indice 028-010-00-0);
– rigettare l’eccezione di irricevibilità;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
57
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi all’adeguamento
delle conclusioni e dei motivi di annullamento, pur precisando che ciò presupponeva che la domanda di adeguamento fosse intervenuta
prima della scadenza del termine per ricorrere contro il regolamento impugnato.
58
Con lettera 19 novembre 2009 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha informato le ricorrenti della sua decisione
di autorizzarle ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi di annullamento.
59
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
hanno fatto valere, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che il loro ricorso era in ogni caso ricevibile a seguito
dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, dell’art. 263, quarto comma, TFUE. Con atto depositato lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA]
ha contestato tale presa di posizione.
60
In forza dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta del suo presidente, il 14 gennaio 2010 il Tribunale ha deciso,
sentite le parti in conformità dell’art. 51 del citato regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante
ampliato (Grande Sezione) ai fini della pronuncia sull’eccezione di irricevibilità.
In diritto
61
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale,
il procedimento prosegue oralmente.
62
Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide di statuire, senza aprire
la fase orale, con ordinanza motivata.
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
63
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 263, quarto comma, ultima parte del periodo, TFUE non sia applicabile al caso di specie.
64
Risulterebbe da una costante giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alla situazione
del momento in cui viene depositato l’atto introduttivo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 263, quarto comma, ultima parte
del periodo, TFUE ai ricorsi proposti prima del 1° dicembre 2009 avrebbe conseguenze arbitrarie a seconda che il Tribunale
si pronunci prima o dopo la suddetta data.
65
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l’art. 263, quarto comma, TFUE si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 novembre 2009.
Nella specie, poiché l’atto introduttivo è stato proposto il 5 dicembre 2008 e la domanda di adeguamento delle conclusioni
e dei motivi di annullamento è stata presentata prima del 1° dicembre 2009, l’art. 263 TFUE non inciderebbe sul presente procedimento.
66
Le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengono che le condizioni di ricevibilità dell'art. 263, quarto comma,
TFUE, si applichino a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale alla data dell'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, il 1° dicembre 2009.
Giudizio del Tribunale
67
Si deve anzitutto rilevare che, per quanto riguarda il regolamento impugnato, il termine di ricorso, ai sensi dell’art. 230,
quinto comma, CE, è scaduto il 30 novembre 2009, vale a dire in vigenza del [OSCURATO:PERSONA] CE, e che le ricorrenti hanno presentato
la domanda di adeguamento delle loro conclusioni e dei loro motivi di annullamento prima di tale data. Pertanto, alla data
in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE, il 1° dicembre 2009, ogni eventuale domanda di annullamento proposta contro il
regolamento impugnato sarebbe stata in ogni caso irricevibile per violazione del termine di ricorso previsto al sesto comma
di detto articolo, che riprende il disposto dell’art. 230, quinto comma, CE. Tali considerazioni valgono a maggior ragione,
mutatis mutandis, per la domanda di annullamento della direttiva impugnata e per quella dell'asserita «decisione» di fondare
le classificazioni contestate sulla dichiarazione di deroga, proposte il 5 dicembre 2008.
68
Le parti hanno espresso posizioni divergenti sulla questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l’ultima parte
di periodo, si applichi al caso di specie ratione temporis. In particolare, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
ritengono che le condizioni di ricevibilità modificate ivi previste e concernenti gli atti regolamentari siano immediatamente
applicabili e, pertanto, rendano ricevibile la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati, senza che esse
debbano dimostrare di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che
tale disposizione non si applichi al presente procedimento, dato che la ricevibilità dei ricorsi deve essere valutata in base
alle condizioni di ricevibilità vigenti al momento del deposito del ricorso.
69
A questo proposito si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA] FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini
la questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre
2009.
70
Per quanto riguarda specificamente la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di
ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da una costante giurisprudenza
risulta che, da un lato, conformemente al detto «tempus regit actum» (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1971,
causa 12/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 743, punto 5), la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme
vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto (sentenza della Corte 8 maggio 1973, causa 60/72, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 489, punto 4; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente della Corte 22 febbraio 2008, causa
C‑66/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6041, punto 7), e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate
riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo (sentenza della Corte
18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3439,
punto 23; sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2023, punto 29, e
9 luglio 2008, causa T‑301/01, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1753, punto 37), che può essere regolarizzato solo prima
della scadenza del termine per ricorrere (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3991,
punto 8).
71
D’altro canto, la soluzione contraria comporterebbe un rischio di arbitrarietà nell’amministrazione della giustizia, giacché
in tal caso la ricevibilità del ricorso dipenderebbe dalla data, peraltro aleatoria, della pronuncia della decisione del Tribunale
che conclude il procedimento (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80- 217/80,
Salumi e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2735, punto 14).
72
Nella specie, al momento in cui è stato proposto il ricorso, cioè quello del deposito sia dell’atto introduttivo che della
domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate
dall’art. 230 CE. Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 70 supra, la questione della ricevibilità del
presente ricorso deve essere risolta in base a detto articolo. Peraltro, anche ammettendo che, nella specie, l’art. 263, quarto
comma, TFUE, in particolare l’ultima parte del periodo, potesse conferire alle ricorrenti la legittimazione ad agire di cui
erano prive in vigenza dell’art. 230, quarto comma, CE, tale legittimazione non potrebbe essere presa in considerazione per
valutare la ricevibilità del presente ricorso, dato che il termine di ricorso, ai sensi sia dell’art. 230, quinto comma, CE
sia dell’art. 263, sesto comma, TFUE, era già scaduto il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE.
73
Tale valutazione non è inficiata dalla tesi secondo cui l’art. 263 TFUE farebbe parte delle norme di procedura a proposito
delle quali la giurisprudenza ha riconosciuto che, a differenza delle norme di merito o di diritto sostanziale, esse sono
generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (sentenze della Corte
Salumi e a., cit. al punto 71 supra, punto 9; 9 marzo 2006, causa C‑293/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2263,
punto 19, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5557, punto 48). Infatti, anche ritenendo che le questioni
di competenza giurisdizionale rientrino nell’ambito delle norme di procedura (v., in tal senso, sentenza Dell’[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 49), è giocoforza constatare che, come risulta dalla giurisprudenza citata supra ai punti 70 e 71, per individuare le
disposizioni applicabili sulla cui base valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un atto dell’Unione
occorre applicare la massima «tempus regit actum».
74
Ne consegue che l’art. 263, quarto comma, TFUE non è applicabile al presente ricorso.
75
Occorre quindi esaminare la ricevibilità del presente ricorso con riferimento all'art. 230, quarto comma, CE.
Sulla ricevibilità del presente ricorso
Argomenti delle parti
76
A sostegno dell’eccezione di irricevibilità e della domanda di non luogo a statuire ai sensi degli artt. 113 e 114 del regolamento
di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’allegato I della direttiva 67/548, comprese le classificazioni contestate, quali
introdotte dalla direttiva impugnata, è stato abrogato, il 20 gennaio 2009, dall’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008,
con l’automatica conseguenza che la direttiva impugnata che modifica detto allegato è stata abrogata nella stessa data e non
è più produttiva di effetti giuridici. Pertanto, la domanda di annullamento parziale della direttiva impugnata sarebbe divenuta
priva di oggetto ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
77
Anche ammettendo che non sia così, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati,
non riguardino le ricorrenti né direttamente né individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
78
Infine, la domanda di annullamento dell'asserita «decisione» della [OSCURATO:PERSONA] di fondare le classificazioni contestate sulla
dichiarazione di deroga sarebbe manifestamente irricevibile, poiché una tale «decisione» sarebbe inesistente. Pur ritenendo
che essa esista, tale «decisione» costituirebbe parte integrante della direttiva impugnata e della procedura sfociata nella
sua adozione, nell'ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato la propria valutazione dei rischi.
79
Le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sostengono di essere direttamente e individualmente interessate ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE dalle classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati.
80
Per quanto riguarda il criterio dell'incidenza individuale, le ricorrenti fanno valere che, nonostante la loro portata generale,
le classificazioni contestate le riguardano individualmente a motivo di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto
a chiunque altro.
81
In primo luogo, allo stesso modo delle altre due società che hanno sottoscritto la dichiarazione di deroga, le ricorrenti
sarebbero state chiaramente identificabili al momento dell'adozione degli atti impugnati e avrebbero pertanto costituito una
cerchia ristretta di operatori ai sensi della giurisprudenza. Ciò deriverebbe dalla circostanza che le ricorrenti avevano
partecipato alla valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel su cui sono state fondate le classificazioni contestate.
Più in particolare, tale individualizzazione deriverebbe dall'accordo delle quattro società firmatarie sulla dichiarazione
di deroga che la [OSCURATO:PERSONA] ha usato a tale scopo.
82
In secondo luogo, nell'ambito della procedura di valutazione dei rischi, in quanto produttori e importatori delle sostanze
interessate, le ricorrenti disporrebbero di garanzie procedurali specifiche, ovvero quelle conferite dall'art. 10, n. 1, del
regolamento n. 793/93. Conformemente all'art. 9, n. 1, e all'art. 12 di detto regolamento, le ricorrenti sarebbero state tenute
a partecipare a tale procedura poiché avevano dichiarato precedentemente di aver prodotto e importato carbonati di nichel.
Sarebbe riconosciuto che una persona è individualmente interessata da un atto quando essa è intervenuta nel processo che ha
condotto alla sua adozione e quando la normativa applicabile le accorda talune garanzie procedurali. In virtù di tali garanzie
procedurali, le ricorrenti avrebbero avuto diritto a che il relatore le consultasse prima di decidere se informazioni o prove
erano necessarie ai fini della valutazione dei rischi dei carbonati di nichel.
83
Secondo le ricorrenti, tali garanzie procedurali si applicavano non solo alla procedura di valutazione dei rischi, ma, di
fatto, anche alla procedura sfociata nell'adozione della direttiva impugnata, dato che le classificazioni contestate si basavano
su detta valutazione dei rischi e, segnatamente, sulla dichiarazione di deroga. Ai termini dell'art. 11, n. 3, del regolamento
n. 793/93 (v. supra, punto 26), la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a consultare il relatore preliminarmente a qualsiasi decisione
di introdurre misure destinate a gestire i rischi che sono scoperti, e ciò può comprendere una proposta di modificare la classificazione.
Da parte sua, il relatore dovrebbe consultare gli operatori interessati in virtù dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento.
Di conseguenza, le garanzie procedurali delle ricorrenti nell'ambito della procedura di valutazione dei rischi costituirebbe
parte integrante del processo decisionale culminante in una decisione di classificazione, quale quella da cui deriva la direttiva
impugnata, con l'effetto di individuare le ricorrenti riguardo agli atti impugnati. Le ricorrenti precisano di non invocare
garanzie procedurali specifiche a titolo della direttiva 67/548, per cui il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza del
Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑369/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5839, punto 76), non sarebbe
pertinente. Inoltre, a causa del loro stretto coinvolgimento nella procedura di valutazione dei rischi, in base all’art. 10,
n. 1, e dell’art. 11, n. 3, del regolamento n. 793/93, esse si troverebbero in una situazione molto diversa da quella delle
ricorrenti nella causa che ha dato luogo a tale ordinanza.
84
In terzo luogo, le ricorrenti sarebbero individualmente interessate dalle classificazioni contestate in quanto, nell'ambito
dell'adozione di queste ultime, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i loro diritti procedurali diretti a garantire loro che le
informazioni da esse presentate non vengano usate a fini diversi da quelli per cui sono state fornite. La dichiarazione di
deroga sarebbe stata redatta nell'ambito specifico della valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel ai sensi
del regolamento n. 793/93 e non ai fini della loro classificazione in quanto sostanze pericolose. In particolare, in detta
dichiarazione, le ricorrenti non avrebbero riconosciuto l'esistenza di motivi scientifici che giustificano l'applicazione
dello «scenario peggiore» al solfato di nickel. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a consultare o perlomeno a sentire
le ricorrenti prima di usare la dichiarazione di deroga a fini diversi da quelli per cui essa era stata redatta.
85
In quarto luogo, gli atti impugnati inciderebbero sulla posizione della [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di rappresentante
dell'industria dei carbonati di nichel durante le discussioni con il relatore, la DEPA, e con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l'OMG,
predecessore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto produttrice più importante, sarebbe stata designata come società che deve rappresentare
l'industria dei carbonati di nichel durante i negoziati, in particolare, con la DEPA e l’ECB nell'ambito della valutazione
dei rischi a titolo del regolamento n. 793/93, presentando osservazioni scritte, compresa la dichiarazione di deroga, e mantenendo
contatti stretti con tali organi. Ne deriverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è individualmente interessata dagli atti impugnati,
anche nella sua qualità di rappresentante dell'industria dei carbonati di nichel nonché di interlocutrice della DEPA e della
[OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], contestano l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere le sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punti 20 -24), e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125,
punti 29 e 30), in quanto essa non è un'associazione professionale, poiché tale giurisprudenza ha sottolineato il ruolo di
negoziatore dell'organismo coinvolto piuttosto che la sua forma giuridica. A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che
essa non avrebbe potuto rappresentare l'industria nell'ambito della valutazione del rischio dei carbonati di nichel, dato
che il regolamento n. 793/93 richiede che siano i fabbricanti e gli importatori delle sostanze interessate a prendervi parte.
86
In quinto luogo, le ricorrenti sarebbero individualmente interessate dalle classificazioni contestate a causa della loro intensa
partecipazione alla procedura di valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel sfociata direttamente, nell'ambito
dei detti atti, nelle classificazioni contestate. A tale riguardo, queste classificazioni sarebbero paragonabili alle misure
di esecuzione in materia di concorrenza, di dumping o di aiuti di Stato, che possono essere contestate da un operatore che
abbia partecipato attivamente alla procedura sfociata nella loro adozione. Al pari di tali misure, la classificazione di una
sostanza ai sensi della direttiva 67/548 non dipenderebbe da una decisione esclusivamente politica per l'adozione della quale
le istituzioni godono di un ampio margine discrezionale, ma dovrebbe essere determinata, in larga misura, in base a considerazioni
definite ed oggettive, in particolare con riferimento ai criteri e ai dati scientifici dettagliati previsti all'allegato VI
di detta direttiva. Inoltre, nella fattispecie, le ricorrenti si troverebbero in una situazione analoga a quella di un produttore
che abbia partecipato all'indagine che ha condotto all'adozione di un regolamento antidumping, in quanto hanno attivamente
partecipato alla procedura sfociata nelle classificazioni contestate, fondate in particolare sulla dichiarazione di deroga.
87
Infine, le ricorrenti rilevano che le considerazioni figuranti ai punti 80‑86 supra si applicano mutatis mutandis alle classificazioni
contestate, quali sono state riprese nel regolamento impugnato, dato che esse sono il risultato di un «trasferimento meccanico»
di classificazioni identiche a quelle previste dalla direttiva impugnata.
88
Per quanto riguarda la domanda di annullamento della «decisione» di fondare le classificazioni contestate sulla dichiarazione
di deroga, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che è la sostanza dell'atto, non la sua forma a consentire
di determinare se esso produce effetti giuridici idonei a costituire l'oggetto di un ricorso. Orbene, sarebbe evidente che,
in un determinato momento, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di classificare carbonati di nichel sulla sola base della dichiarazione
di deroga. Infatti, a sostegno delle classificazioni contestate, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato dati o prove relativi
alla propria valutazione dei rischi legati alle proprietà intrinseche dei carbonati di nichel, in quanto il solo elemento
pertinente a tal riguardo, vale a dire lo studio sulla tossicità orale acuta, è già stato usato ai fini della precedente classificazione
del carbonato di nichel puro.
89
Peraltro, usando la dichiarazione di deroga a tali fini, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della tutela del legittimo
affidamento. Le ricorrenti avrebbero potuto, infatti, legittimamente aspettarsi che le informazioni da esse fornite in virtù
del regolamento n. 793/93 non venissero usate per classificazioni più sfavorevoli a titolo della direttiva 67/548 e che, al
fine di classificare i carbonati di nichel, la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse la propria valutazione scientifica dei pericoli delle
proprietà intrinseche di tali sostanze conformemente all'art. 4 dell'allegato VI di detta direttiva.
90
Infine, secondo le ricorrenti, la «decisione» contestata non costituisce solo parte integrante della direttiva impugnata,
ma produce effetti giuridici autonomi. Infatti, sarebbe possibile che terzi, quali gli utilizzatori dei carbonati di nichel,
tentino di far cadere sulle ricorrenti la responsabilità degli effetti negativi della dichiarazione di deroga, compresi quelli
su classificazioni successive di altri composti di nichel poco solubili.
91
A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa, in sostanza, che la dichiarazione di deroga ha avuto e continua ad avere conseguenze
serie per le imprese che sono membri della medesima, in quanto il suo uso riguarda ben altre sostanze di nichel da esse prodotte,
importate e usate. Infatti, in particolare grazie a tale dichiarazione e alle classificazioni contestate, nella direttiva
della [OSCURATO:PERSONA] 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
(GU L 11, pag. 6), l'idrossicarbonato di nickel, il diidrossido di nichel e sedici altre sostanze derivate del nichel scarsamente
solubili sarebbero state classificate come «sicuramente cancerogene per l'uomo», senza che vi sia stata una valutazione indipendente
delle loro proprietà intrinseche o della loro idoneità a provocare un cancro o altri effetti pertinenti di tali sostanze sulla
salute umana.
92
Infine, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], negano che il loro ricorso sia rimasto privo di oggetto in seguito
all’abrogazione dell’allegato I della direttiva 67/548 da parte dell'art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008.
Giudizio del Tribunale
– Sulla ricevibilità della domanda di annullamento dell'asserita «decisione» di fondare le classificazioni contestate sulla
dichiarazione di deroga
93
Quanto alla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto contro l'asserita «decisione» di fondare le classificazioni
contestate sulla dichiarazione di deroga, basta constatare che, come fa valere la [OSCURATO:PERSONA], pur supponendo che una tale
«decisione» esista, essa costituirebbe una tappa intermedia o un atto preparatorio nell'ambito della procedura di adeguamento
della direttiva 67/548 al progresso tecnico sfociata in tali classificazioni. Orbene, un tale atto non potrebbe, in quanto
tale, essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, in quanto non produrrebbe effetti giuridici
vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica
(v., in tal senso, ordinanza della Corte 17 marzo 2009, causa C‑251/08 P, Ayyanarsamy/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata
nella Raccolta, punto 14, e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza 14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto
83 supra, punti 55 e segg.).
94
Infatti, gli eventuali vizi di un tale atto preparatorio devono essere fatti valere a sostegno di un ricorso diretto contro
l'atto definitivo, della cui elaborazione l'atto preparatorio costituisce un momento (v., in tal senso, sentenza della Corte
11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 12). Di conseguenza, la legittimità di tale «decisione»
può essere rimessa in questione solo in modo incidentale, a sostegno di un ricorso diretto contro gli atti che hanno posto
fine alla procedura (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 55 e 56), vale a dire, nella fattispecie, gli atti impugnati.
95
Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se le ricorrenti siano individualmente interessate, ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE, dalle classificazioni contestate che figurano negli atti impugnati.
– Sulla ricevibilità della domanda di annullamento parziale degli atti impugnati
96
Gli atti impugnati, comprese le classificazioni contestate, hanno portata generale, in quanto si applicano a situazioni determinate
oggettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone indicate in modo generale e astratto,
vale a dire nei confronti di tutte le persone fisiche o giuridiche che producono e/o immettono sul mercato le sostanze in
questione. Ciononostante, il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile
alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni
di essi (sentenza della Corte 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2903, punto 29; ordinanze
del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT International/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3259,
punto 29, e 30 aprile 2003, causa T‑154/02, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1921, punto 40; v. anche, in tal senso,
sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, punto 19).
97
A tale riguardo occorre rammentare che chi non è destinatario di un atto può sostenere che questo lo riguarda individualmente,
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo qualora tale atto lo concerna a causa di determinate qualità personali ovvero
di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari
(sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220; e ordinanza
della Corte 26 novembre 2009, causa C‑444/08 P, Região autónoma dos Açores/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑200* pubblicazione sommaria,
punto 36).
98
Peraltro, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato
adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da
tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenze della Corte 22 giugno 2006, cause
riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479, punto 60; 13 marzo2008, causa C‑125/06 P,
[OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I – 1451, punto 71, e Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 96 supra, punto 30).
99
Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto
ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati
da questo provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva
di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 96 supra, punto 31;
ordinanza della Corte 8 aprile 2008, causa C‑503/07 P, Saint‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2217, punto 70).
100
È alla luce di tali principi che occorre esaminare la ricevibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati.
101
A sostegno della loro tesi secondo cui esse sono individualmente interessate dalle classificazioni contestate, le ricorrenti
fanno valere, in sostanza, che, in primo luogo, esse costituiscono, assieme ad altre due società che immettono sul mercato
carbonati di nichel, una cerchia ristretta di operatori che hanno presentato congiuntamente, in base ad un accordo comune,
al momento della procedura di valutazione dei rischi a titolo del regolamento n. 793/93, la dichiarazione di deroga, il cui
contenuto sarebbe stato utilizzato illegittimamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle classificazioni contestate. In secondo
luogo, le ricorrenti disporrebbero di garanzie procedurali specifiche a titolo di detto regolamento che si applica de facto
alla procedura sfociata nell'adozione della direttiva impugnata. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i diritti
procedurali delle ricorrenti, in particolare il loro diritto di essere sentite, omettendo di consultarle prima di usare la
dichiarazione di deroga per scopi diversi da quelli per cui era stata redatta. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
individuata nella sua qualità di rappresentante dell'industria dei carbonati di nichel nell'ambito dei negoziati con la DEPA
e con l’ECB concernenti la valutazione dei rischi di tali sostanze a titolo del regolamento n. 793/93. In quinto luogo, le
ricorrenti sarebbero individualmente interessate dalle classificazioni contestate a motivo della loro intensa partecipazione
alla suddetta procedura di valutazione dei rischi che sarebbe culminata direttamente in tali classificazioni.
102
Occorre in primo luogo esaminare se le ricorrenti disponevano di diritti procedurali espressamente garantiti nell'ambito della
procedura culminata nelle classificazioni contestate, che erano idonei a individuarle come destinatarie, poiché tale questione
si trova al centro della loro argomentazione.
103
A tale riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che la circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un
atto dell’Unione è tale da contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste
garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla disciplina dell’Unione. Infatti, una volta che una disposizione di diritto
dell’Unione impone che per l’adozione di una decisione sia seguita una procedura nell’ambito della quale una persona fisica
o giuridica può rivendicare eventuali diritti, fra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui
essa gode ha l’effetto di contraddistinguerla ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza della Corte 17 febbraio 2009,
C‑483/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).
104
Occorre poi precisare che tale individualizzazione viene tuttavia riconosciuta solo se le garanzie procedurali invocate sono
quelle previste dalla normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425, punto 47; ordinanze della Corte 8 dicembre 2006, causa C‑368/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 58, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 103 supra, punti 46
e 54; sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3305, punto 101,
e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3495, punto 93). Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la partecipazione
attiva del ricorrente ad una procedura, soprattutto qualora essa sia destinata all’adozione di atti di portata generale, è
idonea a distinguerlo solo se la partecipazione si basa su tali garanzie procedurali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale
30 gennaio 2001, causa T‑215/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑181, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata, e
14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],cit. al punto 83 supra, punto 73).
105
Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti stesse riconoscono di non disporre di tali garanzie procedurali in forza
della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008 suscettibili di fondare la ricevibilità del loro ricorso.
106
Per quel che riguarda la direttiva impugnata, è sufficiente rammentare che, in realtà, le norme di procedura applicabili che
disciplinano l’iter della sua adozione, in particolare i punti 4.1.2 ‑ 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548, non
prevedono siffatte garanzie procedurali a favore di operatori potenzialmente interessati dal risultato di una procedura di
adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico (v., in tal senso, ordinanza 14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 83 supra, punti 72‑80 e giurisprudenza ivi citata).
107
Lo stesso vale per le disposizioni del regolamento n. 1272/2008, in particolare per i suoi artt. 53, n. 1, e 54, n. 3, in
combinato disposto con l’art. 5 bis, nn. 1‑ 4, della decisione 1999/468 (v. supra, punti 20‑22), che disciplinano l’adozione
del regolamento impugnato. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’art. 37, nn. 2‑4, del regolamento
n. 1272/2008 (v. supra, punto 19) prevede il diritto dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle di sottoporre
all’ECHA una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza e di ottenere, dopo avere eventualmente
presentato osservazioni, un parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Infatti, le eventuali garanzie procedurali
previste all’art. 37 del regolamento n. 1272/2008 sarebbero destinate a trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui un’autorità
nazionale, ovvero un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle sottoponesse una proposta del genere, ipotesi che
non ricorre nel caso specie.
108
Poiché le ricorrenti invocano il loro status procedurale ai sensi del regolamento n. 793/93, si deve rilevare che gli artt. 6‑10
di tale regolamento prevedono, certamente, fra i diritti e gli obblighi procedurali specifici (v. supra, punti 23‑28), la
partecipazione attiva degli operatori interessati alla procedura di valutazione dei rischi ai fini dell’elaborazione di un
elenco prioritario delle sostanze interessate e di eventuali proposte di strategie o di misure volte, in particolare, a limitare
i rischi individuati. Tuttavia, è giocoforza constatare che, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 793/93 non sono
applicabili alla procedura di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa e che, dall’altro, la procedura di
valutazione dei rischi dei carbonati di nichel, che è diversa da quella culminata nelle classificazioni contestate, è terminata,
conformemente all’art. 11, n. 2, del medesimo regolamento, con l'iscrizione di tali sostanze nel quarto elenco di sostanze
prioritarie in virtù del regolamento n. 2364/2000 (v. supra, punto 32). Tale valutazione è suffragata dall’art. 11, nn. 1-3,
del regolamento n. 793/93, in virtù del quale è solo sulla base della valutazione finalizzata dei rischi e di un’eventuale
raccomandazione di strategia adottata conformemente alla procedura di comitato prevista all'art. 15 di detto regolamento che
la [OSCURATO:PERSONA] può decidere, se necessario, di proporre misure comunitarie nell’ambito della direttiva 76/769 o di altri idonei
strumenti comunitari esistenti (v supra, punto 26). Orbene, si deve constatare che tali disposizioni non precisano affatto
le condizioni in cui il risultato della valutazione dei rischi o l'eventuale raccomandazione di strategia possa dare luogo
a una proposta di classificazione della sostanza interessata ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008,
il che dimostra l’autonomia della procedura di valutazione dei rischi rispetto a quella di classificazione di una sostanza
come sostanza pericolosa.
109
Le citate disposizioni del regolamento n. 793/93 non sanciscono quindi garanzie procedurali applicabili ai fini della classificazione
di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008. Esse non stabiliscono
neppure un nesso tra la procedura di valutazione dei rischi di una sostanza, da un lato, e quella destinata a una classificazione
come sostanza pericolosa, dall’altro, che sia idoneo a far concludere che le garanzie procedurali conferite dal regolamento
n. 793/93 sono applicabili, anche solo de facto, come sostengono le ricorrenti, nell’ambito di quest’ultima procedura.
110
Di conseguenza, va respinto l’argomento secondo cui tali garanzie procedurali e il loro esercizio nell’ambito della procedura
di valutazione dei rischi sono tali da caratterizzare le ricorrenti in relazione alle classificazioni contestate, giacché
queste ultime non sono il risultato della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, bensì quello
delle rispettive diverse procedure di adeguamento della direttiva 67/548 e del regolamento n. 1272/2008 al progresso tecnico,
nel cui ambito le ricorrenti non dispongono di siffatte garanzie.
111
Peraltro, in assenza di garanzia procedurale connessa a queste ultime procedure, non può essere accolto l’argomento secondo
cui le ricorrenti sarebbero identificate in quanto hanno partecipato attivamente alla procedura di valutazione dei rischi
presentati dai carbonati di nichel. Parimenti, deve essere respinta la tesi secondo cui le procedure di adeguamento al progresso
tecnico sarebbero paragonabili ad altre procedure amministrative, come quelle in materia di concorrenza, di aiuti di Stato
o di dumping, nell'ambito delle quali taluni diritti della difesa previsti da disposizioni espresse devono essere garantiti
ed osservati in vista dell'adozione di un atto di portata individuale o generale (v., in tal senso, ordinanza 14 dicembre 2005,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, punti 58 e 74 e la giurisprudenza ivi citata), cosa che, appunto, non avviene
nella fattispecie.
112
In secondo luogo, le ricorrenti non sostengono che, nell'ambito delle procedure culminate nell'adozione degli atti impugnati,
la [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto un ruolo di rappresentante e di principale negoziatrice dell'industria del nichel analogo a
quello che essa svolgeva nel corso della procedura di valutazione dei rischi a titolo del regolamento n. 793/93. Inoltre,
emerge dalle considerazioni figuranti ai punti 105‑111 supra, che un tale ruolo durante quest'ultima procedura, pur supponendolo
effettivamente svolto, non si estende necessariamente alle procedure di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
e del regolamento n. 1272/2008. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata individuata in ragione di tale
ruolo con riferimento alle classificazioni contestate, senza che sia necessario esaminare se, per quanto riguarda la sua partecipazione
alla sola procedura di valutazione dei rischi, essa fosse idonea a soddisfare i criteri individualizzanti riconosciuti nelle
sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra (punti 20‑24), e CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra (punti
29 e 30).
113
In terzo luogo, le ricorrenti hanno omesso di dimostrare l'esistenza di un diritto di essere sentite asseritamente violato
dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa non le avrebbe consultate prima di usare la dichiarazione di deroga al di fuori della procedura
di valutazione dei rischi e/o ad altri fini (v. supra, punto 84). Infatti, né l’art. 9, nn. 1 e 3, né l’art. 10, n. 1, né
l’art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93 prevedono un tale diritto in seguito all'introduzione e all'accettazione di
una domanda dei produttori e degli importatori di essere esentati in toto o in parte dalle prove complementari. Peraltro,
le ricorrenti non hanno fatto valere che la dichiarazione di deroga conteneva elementi riservati ai sensi dell'art. 16, n. 1,
del medesimo regolamento, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tutelare. A tale riguardo, occorre inoltre ricordare che, in linea
di principio, né il processo di elaborazione degli atti di portata generale né la natura stessa di tali atti richiedono, in
virtù dei principi generali del diritto dell'Unione, quale il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone interessate,
poiché si ritiene che tali interessi siano rappresentati dagli organi politici chiamati ad adottare tali atti (v. ordinanza
14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata). Ad ogni modo,
pur considerando che, nell'ambito della procedura culminata nelle classificazioni contestate, la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata
sulla dichiarazione di deroga nel senso invocato dalle ricorrenti, emerge dalla giurisprudenza citata ai punti 103 e 104 supra
che, tenuto conto dell'autonomia della procedura di classificazione delle sostanze pericolose rispetto a quella relativa alla
valutazione dei rischi di talune sostanze e in assenza di un diritto procedurale espressamente garantito dalla normativa applicabile
alla fattispecie, le ricorrenti non possono far valere, a sostegno della loro legittimazione ad agire contro le classificazioni
contestate, una garanzia procedurale legata soltanto alla procedura concernente la valutazione dei rischi.
114
In quarto luogo, occorre esaminare se l'accordo tra le ricorrenti, la PCF e la Königswarter sulla dichiarazione di deroga
nonché l'esistenza di tale dichiarazione ed il suo uso da parte della [OSCURATO:PERSONA] possano individuarle in quanto operatori
facenti parte di una cerchia ristretta ai sensi della giurisprudenza citata al punto 98 supra.
115
A tale riguardo, occorre rilevare, innanzitutto, che le ricorrenti non hanno sostenuto di essere gli unici operatori a produrre
e ad immettere sul mercato i carbonati di nichel, interessati dalle classificazioni contestate.
116
È poi certamente pacifico che, da una parte, le ricorrenti e gli altri due operatori firmatari della dichiarazione di deroga
erano gli unici ad aver attivamente partecipato alla procedura di valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel
e che, dall'altra, la DEPA aveva usato tale dichiarazione a sostegno della sua proposta successiva di classificare carbonati
di nichel in quanto sostanze pericolose a titolo della direttiva 67/548. Inoltre, a differenza di altri operatori del settore
del nichel potenzialmente coinvolti, tali quattro operatori erano chiaramente identificabili, o addirittura identificati,
dagli organi incaricati di esaminare e di discutere tale proposta di classificazione e di adottare una decisione definitiva
al riguardo.
117
Tuttavia, occorre considerare che tali elementi non bastano a individuare le ricorrenti con riferimento alle classificazioni
contestate.
118
È giocoforza rilevare che il fatto di aver presentato congiuntamente una dichiarazione di deroga non crea un diritto quesito
o soggettivo a favore di tali operatori, poiché tale dichiarazione costituisce solo una richiesta da parte loro, formulata
a titolo dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 793/93, di essere esentate da talune prove complementari ai fini della valutazione
dei rischi della sostanza interessata. Pertanto, tale circostanza non costituisce una caratteristica specifica di detti operatori
tale da poter essere paragonata alla qualità di titolare di un diritto esclusivo preesistente di ritrasmissione televisiva
di un evento sportivo di grande importanza per la società, quale quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, punto 98 supra (punti 73-77), a quella del titolare di un contratto aggiudicato prima dell'adozione
della misura contestata, come quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 17 gennaio 1985,causa
11/82, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punto 31), o ancora a quella del detentore di uno status d'imposizione
particolare a titolo di un'autorizzazione statale concessa in base ad un regime di aiuto, quale quella di cui trattasi nella
causa che ha dato luogo alla sentenza Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], punto 98 supra (punti 59‑63).
119
Peraltro, la giurisprudenza ha riconosciuto solo a titolo eccezionale il carattere individualizzante di tali qualità particolari
per il fatto che le misure contestate avevano proprio lo scopo di pregiudicare la portata e l'esercizio di tali diritti preesistenti,
di cui l'istituzione competente conosceva preliminarmente l'esistenza o i cui titolari erano allora perfettamente identificabili
(v., in tal senso, sentenze Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 118 supra, punto 31; Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA],
punto 98 supra, punto 63; [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, punto 98 supra, punti 72 e 76, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 103 supra, punto 46; ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T‑213/02, SNF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3047,
punti 68‑70).
120
Orbene, nella fattispecie, le ricorrenti non possono far valere diritti preesistenti idonei ad essere pregiudicati dalle classificazioni
contestate e, di conseguenza, sostenere di essere interessate in modo particolare rispetto a qualsiasi altro operatore potenzialmente
coinvolto, in quanto la dichiarazione di deroga non equivale ad un tale diritto. Pertanto, la semplice possibilità di determinare
al momento dell'adozione degli atti impugnati, grazie alla dichiarazione di deroga, il numero e l'identità di taluni degli
operatori ai quali essi si applicano non implica che questi debbano essere considerati individualmente interessati da tali
atti, poiché tale applicazione si effettua in virtù di una situazione oggettiva di diritto e di fatto definita da detti atti
(v. supra, punto 99), ovvero in virtù della loro qualità di produttore o di distributore di carbonati di nichel. Pertanto,
anche con riferimento a tale dichiarazione, le ricorrenti sono interessate dagli atti impugnati allo stesso titolo di qualsiasi
altro operatore che si trova, concretamente o potenzialmente, in una situazione identica, vale a dire quella di produrre e/o
immettere sul mercato carbonati di nichel.
121
Ne risulta che le ricorrenti sostengono erroneamente di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate.
122
Di conseguenza, occorre respingere la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati in quanto irricevibile.
123
In base a tutto quanto sin qui esposto, senza neppure doversi pronunciare sulla domanda di non luogo a statuire sul ricorso
nella parte diretta all’annullamento parziale della direttiva impugnata, il ricorso deve essere respinto integralmente in
quanto irricevibile.
Sulle spese
124
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
125
A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le
proprie spese. Le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca restano pertanto a carico di questo.
126
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, di detto regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti
le proprie spese. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti,
sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e la Umicore SA/NV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 7 settembre 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
Direttiva 67/548
Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
Fatti all'origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
Procedura concernente la valutazione dei rischi presentati dai carbonati di nichel
Procedura da cui sono risultate le classificazioni contestate
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità del presente ricorso
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla ricevibilità della domanda di annullamento dell'asserita «decisione» di fondare le classificazioni contestate sulla
dichiarazione di deroga
– Sulla ricevibilità della domanda di annullamento parziale degli atti impugnati
Sulle spese