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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32444/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13371/2íBocoux OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato dal momento che la condotta sarebbe consistita in un atteggiamento genericamente minaccioso, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dai giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto integrato il reato dal momento che risulta accertato come la minaccia proferita dal ricorrente fosse finalizzata ad impedire al pubblico ufficiale di redigere il verbale (cfr. sent. appello pag. 1 e sent. primo grado, pagine 3 e 6); Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte di appello risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, esponendo puntualmente i criteri adottati al fine di escludere il beneficio (cfr. sent. appello, pag. 2) dando conto di una valutazione di merito che così resa non è sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13371/2íBocoux OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato dal momento che la condotta sarebbe consistita in un atteggiamento genericamente minaccioso, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dai giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto integrato il reato dal momento che risulta accertato come la minaccia proferita dal ricorrente fosse finalizzata ad impedire al pubblico ufficiale di redigere il verbale (cfr. sent. appello pag. 1 e sent. primo grado, pagine 3 e 6); Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte di appello risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità, esponendo puntualmente i criteri adottati al fine di escludere il beneficio (cfr. sent. appello, pag. 2) dando conto di una valutazione di merito che così resa non è sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32444/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris