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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02900/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIRENZE Patrizia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], GIAQUINTA Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza indicata in -epigrafe -che ha confermato integralmente la sentenza di condanna emessa per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., in atto al 26 agosto 2015- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1. [OSCURATO:PERSONA], 1.1 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla dedotta esimente dello stato di necessità, che avrebbe reso ineluttabile per la ricorrente la occupazione dell'abitazione.

1.2. i medesimi vizi (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per mancanza della motivazione, caratterizzerebbero la sentenza impugnata che non ha offerto risposta alla richiesta applicazione delle circostanze generiche e della sospensione condizionale della pena, immotivatamente respinte dalla Corte di merito;

2. [OSCURATO:PERSONA],

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, illogica motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto che incombesse all'imputato, che aveva dedotto di aver convissuto col padre (il quale occupava legittimamente l'appartamento) prima del suo decesso ed avrebbe solo pacificamente continuato ad occupare quell'immobile senza affatto invaderne i volumi, il fatto pertanto non sarebbe tipico e la Corte di merito male avrebbe replicato al motivo di gravame ritendo indimostrata una tale dedotta circostanza, laddove invece il dato anagrafico speso nel processo doveva ritenersi sufficiente a dimostrare tale legittima continuità della occupazione immobiliare, né del resto può imporsi all'imputato l'onere di dimostrare nel processo la mancanza di elementi della fattispecie che l'accusa non dimostra;

2.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.);

2.3. ancora gli stessi vizi il ricorrente deduce in ordine al rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, omessa è invece la motivazione in ordine alla richiesta applicazione della sola pena pecuniaria, come richiesto con i motivi di gravame spesi nel merito.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso -proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata.

1.1. Va preliminarmente chiarito che la fattispecie incriminatrice oggetto di imputazione va dogmaticamente classificata come reato permanente, protraendosi l'offesa al bene-interesse tutelato fin tanto che dura l'occupazione abusiva dell'immobile (Sez. 2, n. 40771, del 19/7/2018, Rv. 274458), con tutte le conseguenze giuridiche, anche in tema di decorso del termine di prescrizione, che da tale classificazione derivano.

1.2. Nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius e invito domino, in quanto privo del diritto d'accesso all'immobile altrui.

La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione.

Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto veste gli abiti della permanenza, che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dal bene occupato o con l'accertamento giurisdizionale del fatto, anche non definitivo.

1.3. Ciò posto sotto il profilo dogmatico, le censure svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, tutte focalizzate sulla dedotta sussistenza dello stato di necessità atto a legittimare -l'occupazione abusiva dell'appartamento indicato in imputazione, non trovano nei fatti alcuna ragione fondante, né sono stati in alcun modo allegati dalla imputata i presupposti di fatto del dedotto stato di necessità.

L'accertata occupazione permanente di immobili non può infatti ritenersi giustificata dal (solo dedotto) stato di necessità, giacché a questo, ove dimostrato, soccorrono altri strumenti di solidarietà sociale, avendo le scriminanti interne al diritto penale altra e affatto differente funzione (Sez. 2, n. 28067, del 26/3/2015, Rv. 264560-01: l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia).

2. E' viceversa fondato il primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Si è detto della condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici.

La norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 49101, del 4/12/2015, Rv. 265514; Sez. 2, n. 15874, del 30/1/2019, Rv. 276416; Sez. 2, n. 2337 del 1/12/2005, Rv. 233140).

Con riferimento agli appartamenti dello IACP, la Suprema Corte ha precisato che, qualora un soggetto abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte dell'assegnatario, che lo aveva ospitato, deve escludersi la configurabilità del reato, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (Cass, sez. 2^ sentenza n.23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667; Cass. Sez. 2^ sentenza n. 43393 del 17/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 227653).

2.1. Nel caso in esame è indubbio che il ricorrente non è assegnatario dell'alloggio di proprietà pubblica, così come è pure incontestato che detto immobile fosse precedentemente occupato dal genitore del ricorrente.

Ciò che invece la Corte ritiene indimostrato e della cui prova ritiene di dover onerare l'imputato è l'effettività del pregresso rapporto di convivenza tra imputato e genitore, legittimamente assegnatario dell'immobile.

Orbene, la decisione non rispetta la regola che impone nel processo l'onere della prova alla parte che intende dimostrare la sussistenza di un fatto di penale rilevanza e di tutti gli elementi costitutivi del reato, ivi compresa -nella specie- l'introduzione arbitraria e dall'esterno dell'i-mmobile, che rappresenta l'elemento materiale della condotta punibile.

In presenza di elementi anagrafici e fattuali che indicano in quell'immobile il domicilio di fatto dell'imputato, la pubblica accusa era pertanto onerata di dimostrare funditus la condotta di "arbitraria introduzione", che di certo non ricorre allorquando l'agente si limiti a proseguire nella occupazione originariamente legittima del precedente convivente.

2.2. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, che nel nuovo giudizio terrà conto del principio di diritto indicato da questa Corte (punti sub 2 e 2.1.).

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIRENZE Patrizia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], GIAQUINTA Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza indicata in -epigrafe -che ha confermato integralmente la sentenza di condanna emessa per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., in atto al 26 agosto 2015- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1. [OSCURATO:PERSONA], 1.1 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla dedotta esimente dello stato di necessità, che avrebbe reso ineluttabile per la ricorrente la occupazione dell'abitazione. 1.2. i medesimi vizi (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per mancanza della motivazione, caratterizzerebbero la sentenza impugnata che non ha offerto risposta alla richiesta applicazione delle circostanze generiche e della sospensione condizionale della pena, immotivatamente respinte dalla Corte di merito; 2. [OSCURATO:PERSONA], 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, illogica motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto che incombesse all'imputato, che aveva dedotto di aver convissuto col padre (il quale occupava legittimamente l'appartamento) prima del suo decesso ed avrebbe solo pacificamente continuato ad occupare quell'immobile senza affatto invaderne i volumi, il fatto pertanto non sarebbe tipico e la Corte di merito male avrebbe replicato al motivo di gravame ritendo indimostrata una tale dedotta circostanza, laddove invece il dato anagrafico speso nel processo doveva ritenersi sufficiente a dimostrare tale legittima continuità della occupazione immobiliare, né del resto può imporsi all'imputato l'onere di dimostrare nel processo la mancanza di elementi della fattispecie che l'accusa non dimostra; 2.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); 2.3. ancora gli stessi vizi il ricorrente deduce in ordine al rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, omessa è invece la motivazione in ordine alla richiesta applicazione della sola pena pecuniaria, come richiesto con i motivi di gravame spesi nel merito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso -proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Va preliminarmente chiarito che la fattispecie incriminatrice oggetto di imputazione va dogmaticamente classificata come reato permanente, protraendosi l'offesa al bene-interesse tutelato fin tanto che dura l'occupazione abusiva dell'immobile (Sez. 2, n. 40771, del 19/7/2018, Rv. 274458), con tutte le conseguenze giuridiche, anche in tema di decorso del termine di prescrizione, che da tale classificazione derivano. 1.2. Nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius e invito domino, in quanto privo del diritto d'accesso all'immobile altrui. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto veste gli abiti della permanenza, che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dal bene occupato o con l'accertamento giurisdizionale del fatto, anche non definitivo. 1.3. Ciò posto sotto il profilo dogmatico, le censure svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, tutte focalizzate sulla dedotta sussistenza dello stato di necessità atto a legittimare -l'occupazione abusiva dell'appartamento indicato in imputazione, non trovano nei fatti alcuna ragione fondante, né sono stati in alcun modo allegati dalla imputata i presupposti di fatto del dedotto stato di necessità. L'accertata occupazione permanente di immobili non può infatti ritenersi giustificata dal (solo dedotto) stato di necessità, giacché a questo, ove dimostrato, soccorrono altri strumenti di solidarietà sociale, avendo le scriminanti interne al diritto penale altra e affatto differente funzione (Sez. 2, n. 28067, del 26/3/2015, Rv. 264560-01: l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia). 2. E' viceversa fondato il primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si è detto della condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici. La norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 49101, del 4/12/2015, Rv. 265514; Sez. 2, n. 15874, del 30/1/2019, Rv. 276416; Sez. 2, n. 2337 del 1/12/2005, Rv. 233140). Con riferimento agli appartamenti dello IACP, la Suprema Corte ha precisato che, qualora un soggetto abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte dell'assegnatario, che lo aveva ospitato, deve escludersi la configurabilità del reato, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (Cass, sez. 2^ sentenza n.23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667; Cass. Sez. 2^ sentenza n. 43393 del 17/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 227653). 2.1. Nel caso in esame è indubbio che il ricorrente non è assegnatario dell'alloggio di proprietà pubblica, così come è pure incontestato che detto immobile fosse precedentemente occupato dal genitore del ricorrente. Ciò che invece la Corte ritiene indimostrato e della cui prova ritiene di dover onerare l'imputato è l'effettività del pregresso rapporto di convivenza tra imputato e genitore, legittimamente assegnatario dell'immobile. Orbene, la decisione non rispetta la regola che impone nel processo l'onere della prova alla parte che intende dimostrare la sussistenza di un fatto di penale rilevanza e di tutti gli elementi costitutivi del reato, ivi compresa -nella specie- l'introduzione arbitraria e dall'esterno dell'i-mmobile, che rappresenta l'elemento materiale della condotta punibile. In presenza di elementi anagrafici e fattuali che indicano in quell'immobile il domicilio di fatto dell'imputato, la pubblica accusa era pertanto onerata di dimostrare funditus la condotta di "arbitraria introduzione", che di certo non ricorre allorquando l'agente si limiti a proseguire nella occupazione originariamente legittima del precedente convivente. 2.2. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, che nel nuovo giudizio terrà conto del principio di diritto indicato da questa Corte (punti sub 2 e 2.1.). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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