Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16686/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

empore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNicola Thiébat- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Valled’Aosta n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 13/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026La vicenda processuale trae origine dalla contestazione mossa dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suoingresso nel territorio italiano il 13 marzo 2017, quando, provenendo dallaSvizzera, veniva sottoposto a controllo doganale.

Alla domanda circa lapresenza di beni da dichiarare, il contribuente dichiarava di avere con sé“circa 5.000 franchi svizzeri e 1.000 euro”; tuttavia, durante l’ispezionedell’autovettura, i funzionari rinvenivano nel vano portaoggetti un orologio“[OSCURATO:PERSONA]” corredato di garanzia ma non dichiarato,bene del valore di oltre 11.000 euro.

Sulla base di tale circostanza,l’Ufficio qualificava la condotta come contrabbando (depenalizzato) aisensi dell’art. 282, lett. c) del TULD, elevando verbale di constatazione,disponendo il sequestro del bene e successivamente notificando l’atto diconfisca e il contestuale atto di irrogazione della sanzione amministrativa.Il contribuente impugnava tali provvedimenti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Aosta, deducendo – tra gli altri motivi –l’inapplicabilità della fattispecie di contrabbando, l’illegittimità delprocedimento per violazione del contraddittorio preventivo e, in viasubordinata, l’eccessiva sproporzione tra la presunta violazione e il caricosanzionatorio.La CTP, con sentenza n. 61/2018, accoglieva il ricorso ritenendoinsussistente il presupposto oggettivo dell’illecito, sul rilievo che l’orologiodovesse qualificarsi effetto personale ammesso temporaneamente ai sensidella Convenzione di Istanbul del 1990.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Ufficio delle Dogane,sostenendo l’erroneità della decisione di primo grado e rivendicando lalegittimità della confisca obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, con sentenza n. 1/02/19 depositata il 13 febbraio2019, accoglieva l’appello quanto alla sussistenza dell’illecito dicontrabbando, escludendo l’applicabilità della Convenzione di Istanbul, maal contempo riteneva sproporzionata la misura della confisca in rapportoNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026all’entità del tributo evaso, disapplicandola e mantenendo ferma la solasanzione pecuniaria.L’Agenzia delle Dogane proponeva quindi ricorso per cassazione articolatoin due motivi.

Il contribuente resisteva con controricorso e proponevaricorso incidentale, articolato in sei motivi.La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 14781/2023 del 26maggio 2023, riteneva che la controversia coinvolgesse profili in parteinediti riguardanti il rapporto tra il principio di proporzionalità e la confiscadoganale ex art. 301 TULD, e disponeva il rinvio a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.

La causa è stata ricalendarizzata perl’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.Entrambe le parti hanno depositato in costanza di giudizio memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoprincipale, sollevata dal controricorrente ai sensi dell’art. 366, comma 1,n. 3, c.p.c. (controricorso, p. 11).

Invero, nel ricorso sono esposti, inmodo idoneo a consentire l’immediata comprensione della vicendasostanziale e dello svolgimento del processo, i fatti rilevanti, l’esito deigradi di merito e il contenuto essenziale della decisione impugnata, incoordinamento con i motivi di censura.

In particolare, il ricorso principalecensura la sentenza della CTR nella parte in cui, pur accertata lasussistenza dell’illecito doganale, ha escluso l’applicazione della confiscaritenendola sproporzionata, deducendo la violazione delle disposizioniunionali e interne che ne prevedono l’obbligatorietà e l’automaticaapplicazione (art. 42 CDU; artt. 282, 295-bis e 301 TULD, nonché l. n.689 del 1981), oltre che la funzione della misura quale strumento di tuteladegli interessi finanziari dell’Unione e di garanzia del recupero dei dirittidoganali.

La pur ampia riproduzione di atti e passaggi del giudizio dimerito non si traduce, nel caso di specie, in una mera trascrizioneNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026“meccanica” tale da rendere oscura o inesigibile la ricostruzione della lite,né determina un difetto di specificità, risultando comunque individuabili lereciproche pretese e difese, nonché le ragioni poste a base delle pronuncedei giudici tributari.

L’eccezione va, pertanto, rigettata.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del Codice doganale unionale, dell’art. 282, lett.c), TULD, nonché degli artt. 295-bis e 301 TULD e dell’art. 20 L.689/1981, assumendo che la confisca obbligatoria costituisca misuraespressamente imposta dalla normativa nazionale e unionale.L’Amministrazione sostiene che la CTR avrebbe erroneamente esteso ilprincipio di proporzionalità a una misura – la confisca – che, in quantovolta a garantire gli interessi finanziari dell’Unione e a rimuovere dalterritorio unionale beni introdotti illecitamente, non è soggetta amodulazione discrezionale e non ha natura meramente sanzionatoria, maanche di tutela dell’ordine doganale e di garanzia dell’obbligazione,operando quale effetto legale tipico conseguente all’accertamentodell’illecito doganale.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art.295-bis, comma 3, e 301 TULD, in combinato disposto con l’art. 68,comma 3-bis, d.lgs. 546/1992, rilevando che la confisca costituirebbe nonsolo una sanzione obbligatoria, ma altresì una misura necessaria agarantire il soddisfacimento dei diritti doganali, e che la sua esclusionecontrasterebbe con gli obblighi gravanti sugli Stati membri in materia ditutela delle risorse proprie dell’Unione.Il primo e il secondo motivo sono logicamente connessi e suscettibili ditrattazione unitaria; essi sono fondati e vanno accolti nei seguenti termini.Al riguardo si deve in primo luogo richiamare l’arresto delle Sezioni Unitedi questa Corte (sentenza 4 luglio 2024, n. 18286, Rv. 671740-01),intervenuto proprio sul rapporto tra la confisca doganale di cui all’art. 301Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.P.R. n. 43 del 1973 e il principio unionale di proporzionalità, nelladeclinazione affermata dalla Corte di giustizia con la sentenza 17 luglio2014, Equoland (causa C-273/13).

Le Sezioni Unite hanno affermato chela confisca ex art. 301 TULD “ha natura di misura di sicurezza”, confinalità special-preventiva, poiché l’ablazione del bene mira, da un lato, aneutralizzare la realizzazione dell’illecito ove il bene resti nella disponibilitàdel contravventore e, dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura piùcelere e massima, il tributo evaso; ne consegue che deve escludersi che lasua applicazione si ponga, di per sé, in contrasto con il principio diproporzionalità nell’accezione fatta propria dalla citata pronunciaEquoland.

Pertanto, una volta accertati i presupposti applicativi dellafattispecie, la confisca opera come effetto legale necessario dell’illecitodoganale, senza che sia consentito al giudice un apprezzamentodiscrezionale fondato sul raffronto tra valore del bene e ammontare deitributi dovuti ovvero sulla graduazione “in concreto” dell’ablazione infunzione del solo importo del prelievo.Tale assetto trova oggi ulteriore conferma nella sentenza n. 93 del 2025della Corte costituzionale, che – pur avendo dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, inun’ipotesi del tutto diversa da quella in esame e limitata ai casi in cui ilcontribuente abbia integralmente versato il tributo, gli accessori,comprensivi degli interessi, e la sanzione pecuniaria – ha comunqueribadito la specifica natura della confisca doganale, precisando come essanon costituisce una sanzione amministrativa in senso proprio, ma unamisura funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e allasalvaguardia dell’ordine doganale.

Dalla decisione della Consulta, infatti, sievince che la confisca ex art. 301 TULD conserva la sua legittimitàcostituzionale proprio nella misura in cui continua a svolgere quellafunzione di garanzia che ne giustifica l’obbligatorietà; ed è soltantoquando la pretesa tributaria risulti integralmente soddisfatta, così daNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026venire meno la ratio stessa della misura, che può porsi un problema diconformità al principio di proporzionalità.Nulla di ciò ricorre nel caso di specie, nel quale la violazione doganale èstata accertata e il debito impositivo non risulta integralmente definito,sicché l’effetto ablativo mantiene la sua piena giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] della Valle d’Aosta, pur riconoscendoche la condotta integra una violazione doganale, ha nondimeno ritenuto didisapplicare la confisca per asserita sproporzione, affermando che,“considerato il valore dell’orologio in rapporto all’entità della tassaall’importazione pari al 22% del suo valore, è evidente […] una eccessivaentità della sanzione applicata (la confisca, appunto), che appare contrariaai principi dell’unione Europea, in primis il principio di proporzionalità”.Orbene, siffatta impostazione non è condivisibile, poiché cozzaapertamente tanto con l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite,quanto con la ricostruzione sistematica compiuta dalla Corte costituzionalenella citata sentenza n. 93 del 2025 nei termini prima indicati, essendo laconfisca doganale funzionalmente connessa all’ordinamento doganale ealla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in quanto trova il suofondamento nella necessità di assicurare l’effettività del sistema dicontrollo alle frontiere e la pronta riscossione del prelievo dovuto.Ne consegue che, una volta qualificata la condotta come illecita ai sensidella normativa doganale – qualificazione che la stessa CTR avevaaffermato, ritenendo “legittime le attività di accertamento” e “corretta laqualificazione di illecito fiscale-doganale” – l’applicazione della confiscacostituisce effetto doveroso ex lege, non suscettibile di disapplicazione perragioni di proporzionalità, tranne che “nell’ipotesi in cui l’autore dell’illecitosi attiva per rimediare al mancato pagamento dell’IVA all’importazione,corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi,nonché la sanzione pecuniaria”, risultando solo in tal caso il mantenimentodella misura della confisca “sproporzionato, dal momento che lo Stato haNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026recuperato l’intero debito tributario e quindi viene meno anche quellafunzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria” (C. cost.n. 93/2025 cit. punto 7.7).Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 10 e 117, comma 1, Cost., nonché dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973,in rapporto agli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, all’art. 3 del d.lgs. n.472/1997 e all’art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981.

Il ricorrenteincidentale assume che l’IVA all’importazione non costituisca un diritto diconfine e che, pertanto, difetti il presupposto oggettivo dell’illecito dicontrabbando contestato.Il primo motivo è infondato.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la CTR haritenuto integrato l’obbligo dichiarativo e, conseguentemente, l’insorgeredell’obbligazione doganale, valorizzando plurimi elementi di fatto.

Inparticolare, il giudice regionale ha accertato che “l’orologio contestato nonera contenuto né sulla persona del viaggiatore, né nel suo bagaglio” e che“il vano porta oggetti dell’autovettura non può essere qualificato comebagaglio, essendone completamente differente la destinazione funzionale”.Da tali circostanze la CTR ha tratto la conclusione che “l’orologio dovevacomunque essere dichiarato in sede doganale, anche solo oralmente,benché possa beneficiare (in ipotesi) delle agevolazioni concesse”.La CTR ha, inoltre, escluso che l’omissione dichiarativa fosse frutto dimera dimenticanza, ritenendo “non appare credibile che l’attuale parteappellata abbia omesso tale dichiarazione per mera dimenticanza, anchein considerazione del fatto che la parte appellata aveva dichiarato alladogana svizzera l’orologio in uscita dallo Stato, dove non c’è imposta dapagare”.

Tale apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede,evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecieamministrativa.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il giudice regionale ha poi chiarito che, sul piano oggettivo, sul benegravavano diritti all’importazione, poiché “l’orologio stesso risultapossedere un valore non irrisorio, anzi piuttosto ingente, tanto chel’aliquota, per quanto attiene all’IVA all’importazione, è pari al 22%” eche, nel concetto di “tasse all’importazione”, “deve essere ricompresaevidentemente anche l’IVA che costituisce un’imposta che deve esserecorrisposta in caso di un bene importato”.Tali rilievi coincidono con il quadro normativo che, per l’IVAall’importazione, richiama le disposizioni delle leggi doganali in tema dicontroversie, procedure e sanzioni (art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Nederiva che l’IVA all’importazione, pur rimanendo distinta dai dazi doganaliin senso proprio, è assoggettata alle regole procedurali e sanzionatoriedettate per i diritti doganali, sicché la sua violazione integra l’illecitoamministrativo di cui all’art. 282 TULD.

Né tale conclusione è infirmatadalla successiva evoluzione del quadro normativo: a prescinderedall’inclusione dell’IVA all’importazione fra i diritti di confine in relazionealla disciplina ratione temporis vigente, oggi peraltro espressamenteprevista dall’art. 27, comma 2, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 141 del 2024, lamedesima resta comunque sottoposta, in virtù del richiamo dell’art. 70cit., alle disposizioni doganali in materia di accertamento e sanzioni (Cortecost., sent. n. 93 del 2025, punto 5).Infine, la stessa CTR – pur ritenendo sproporzionata la confisca – haespressamente affermato che “correttamente l’Agenzia appellante haqualificato il comportamento dell’appellato quale illecito e ha applicato lasanzione di cui all’art. 282, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1972, n. 43”.Alla luce del complessivo impianto della decisione impugnata – chericonosce la sussistenza dell’obbligo dichiarativo, il sorgeredell’obbligazione doganale, la rilevanza dell’IVA all’importazione qualediritto dovuto all’ingresso del territorio unionale e la presenza almeno dellaNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026colpa – deve escludersi che manchi il presupposto oggettivo o soggettivodell’illecito amministrativo contestato.Il motivo va pertanto rigettato.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, peromessa pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del contraddittoriopreventivo, con particolare riferimento alla sopravvenuta contestazione deldazio di euro 0,80, non contenuta nel processo verbale originario.Il secondo motivo è fondato.Dagli atti risulta, infatti, che la questione era stata specificamentesollevata sin dal ricorso introduttivo di primo grado, dove il contribuenteaveva lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale in quanto“nel verbale di constatazione del 13.3.2017 era stata contestataesclusivamente l’IVA all’importazione, mentre il dazio pari a euro 0,80 erastato introdotto solo nel successivo atto di contestazione”, in tal modoampliando la pretesa senza preventiva interlocuzione.

La medesimaeccezione risulta essere stata ritualmente riproposta in grado di appello,come confermato dal ricorso incidentale, che trascrive il relativo passaggiodell’atto difensivo depositato innanzi alla CTR, nel quale la parte avevarichiamato la violazione del contraddittorio “in relazione alla sopravvenutaintroduzione del dazio non indicato nel processo verbale”.

La questione eradunque pienamente devoluta al giudice di secondo grado, ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n. 546/1992.La sentenza impugnata, tuttavia, non contiene alcuna statuizione sulladoglianza in esame.

Il giudice regionale ha affrontato esclusivamente laqualificazione dell’illecito doganale e la questione relativa alla confisca,affermando che “correttamente l’Agenzia appellante ha qualificato ilcomportamento dell’appellato quale illecito” e che risultano “legittime leNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026conseguente corretta qualificazione di illecito fiscale-doganale compiutodalla parte appellata”, disapplicando poi la confisca per ritenutasproporzione (CTR, pagg. 9 e 11).

Nessun cenno contiene invece ladecisione quanto alla denunciata violazione del contraddittorio preventivo,né in termini di rigetto, né di assorbimento, né sotto forma di valutazioneimplicita.Trattandosi di eccezione ritualmente dedotta e ritualmente riproposta,idonea – ove accolta – a incidere sulla legittimità del procedimento e sullastessa validità dell’atto impugnato, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi, aisensi dell’art. 112 c.p.c.

La totale omissione di esame della censuraintegra, pertanto, vizio di omessa pronuncia, come tale riconducibile allanullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non potendoritenersi che la questione sia stata implicitamente decisa, né potendo ilsilenzio del giudice essere supplito da argomentazioni riferite ad altriprofili della lite.Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata sul punto e rinvio alla CTR in diversa composizione, affinchéprovveda ad esaminare l’eccezione pretermessa.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dellaConvenzione di Istanbul del 1990, dell’allegato B.6, della decisione delConsiglio n. 87/594/CEE, nonché degli artt. 67 e 70 del d.P.R. n.633/1972.

Il contribuente sostiene che l’orologio doveva qualificarsi qualeeffetto personale ammesso temporaneamente e, pertanto, non potesseintegrare alcuna condotta di contrabbando doganale.Il terzo motivo è inammissibile.La censura, infatti, presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispettoa quella operata dal giudice regionale e tende, in realtà, a sollecitare unanuova valutazione del compendio istruttorio, inammissibile in sede dilegittimità.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026La CTR, con un accertamento puntuale e coerente, ha rilevato che:«l’orologio contestato non era contenuto né sulla persona del viaggiatore,né nel suo bagaglio»; «il vano porta oggetti dell’autovettura non puòessere qualificato come bagaglio, essendone completamente differente ladestinazione funzionale»; «l’orologio doveva comunque essere dichiaratoin sede doganale, anche solo oralmente, benché possa beneficiare (inipotesi) delle agevolazioni concesse»; «non appare credibile che l’attualeparte appellata abbia omesso tale dichiarazione per mera dimenticanza,anche in considerazione del fatto che la parte appellata aveva dichiaratoalla dogana svizzera l’orologio in uscita dallo Stato»; «l’orologio… risultapossedere un valore non irrisorio, tanto che l’aliquota dell’IVAall’importazione è pari al 22%».Sulla base di tali elementi, il giudice regionale ha concluso che«correttamente l’Agenzia appellante ha qualificato il comportamentodell’appellato quale illecito» e che risultavano «legittime le attività diaccertamento compiute dall’Amministrazione di confine, e la conseguentecorretta qualificazione di illecito fiscale-doganale».Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione congrua enon apparente, che esclude in radice l’applicabilità della disciplinadell’ammissione temporanea degli effetti personali.

L’accertamentosecondo cui l’orologio non era né sulla persona né nei bagagli delviaggiatore e, dunque, non poteva essere qualificato come “effettopersonale”, è una valutazione fattuale che non può essere rivalutata insede di legittimità.Neppure appare idoneo il richiamo alla Convenzione di Istanbul.

La CTR hainfatti accertato che, anche volendo ipotizzare l’astratta applicabilità dellerelative agevolazioni, il bene avrebbe dovuto essere comunque dichiarato,«anche solo oralmente», in conformità a quanto sostenuto dalla stessaAmministrazione, secondo cui l’omissione dichiarativa – specie per unbene di ingente valore – imponeva l’attivazione degli obblighi doganali.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026Tale profilo attiene alla ricostruzione della condotta e alla verificadell’elemento soggettivo, entrambi oggetto di apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità.Il ricorrente incidentale, sotto la veste formale della violazione di legge,mira in realtà a ottenere una diversa qualificazione delle circostanzeconcrete già vagliate dal giudice regionale, prospettando una ricostruzionealternativa del fatto, che è estranea al perimetro del giudizio di legittimità.Giova ribadire che la disciplina dell’ammissione temporanea degli effettipersonali postula, in ogni caso, una dichiarazione doganale (anche orale)idonea ad attivare il relativo regime e i correlati controlli, sicchél’omissione dichiarativa impedisce di invocarne utilmente le agevolazioni.Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’Accordo sul libero scambio tra Unione europea e Svizzera del 1972,come recepito nel regolamento CEE n. 2840/1972, assumendo che, inforza della soppressione dei dazi e delle tasse ad effetto equivalente,nessun obbligo dichiarativo rilevante ai fini del contrabbando potessegravare sull’importazione dell’orologio.Il quarto motivo è infondato.La censura poggia su un presupposto che non trova riscontro né nelladisciplina applicabile né nell’accertamento operato dal giudice di merito.L’eliminazione dei dazi tra Unione europea e [OSCURATO:PERSONA],prevista dall’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità EconomicaEuropea e la [OSCURATO:PERSONA], non incide sugli obblighi dichiarativigravanti sui viaggiatori, i quali restano pienamente operanti e impongonola presentazione in dogana e la dichiarazione delle merci introdotte nelterritorio doganale dell’Unione, a maggior ragione se di rilevante valoreeconomico.

L’Accordo del 1972, infatti, disciplina il regime tariffario, manon elimina – né potrebbe eliminare – gli adempimenti inerenti allaNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026circolazione delle merci e alla verifica delle condizioni per l’applicazionedelle imposte indirette all’importazione, fra cui l’IVA.La CTR ha accertato, con motivazione congrua e logicamente coerente,che l’orologio rinvenuto “doveva comunque essere dichiarato in sededoganale, anche solo oralmente”, poiché non era indossato né contenutonei bagagli e dunque non rientrava tra gli effetti personali ammessitemporaneamente, aggiungendo che “l’orologio stesso risulta possedereun valore non irrisorio, tanto che l’aliquota dell’IVA all’importazione è parial 22%” e che, nel concetto di “tasse all’importazione”, “deve esserericompresa evidentemente anche l’IVA”.

La medesima sentenza haritenuto, altresì, non credibile la tesi difensiva della mera dimenticanza,rilevando che il contribuente aveva dichiarato l’orologio alle autoritàsvizzere in uscita dallo Stato.Il motivo deve essere rigettato.Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97Cost., in relazione agli artt. 1 e 12, comma 2, della l. n. 212/2000,lamentando che il contribuente si è conformato alle indicazioni contenutenella “Carta doganale del viaggiatore”, la quale ritiene sufficiente, per glieffetti personali, l’esibizione della garanzia o altra documentazione idoneaa dimostrarne il legittimo possesso, con conseguente applicazione delprincipio di legittimo affidamento e di non punibilità.Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura non si confronta con l’accertamento operato dalla CTR, che hapuntualmente ricostruito le concrete modalità del trasporto dell’orologio eil comportamento tenuto dal contribuente, pervenendo alla conclusione —logicamente argomentata e immune da aporie — che la vicenda non fossericonducibile alla disciplina degli effetti personali ammessitemporaneamente.

Il giudice regionale ha infatti evidenziato che«l’orologio contestato non era contenuto né sulla persona del viaggiatore,Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026né nel suo bagaglio» e che «il vano porta oggetti dell’autovettura non puòessere qualificato come bagaglio», avendo una «completamente differentedestinazione funzionale».

Ha altresì sottolineato che il bene avrebbedovuto «comunque essere dichiarato in sede doganale, anche solooralmente», e ha escluso la buona fede rilevando che «non apparecredibile» l’allegata dimenticanza, anche alla luce della dichiarazione resaalla dogana svizzera, dove non era dovuta alcuna imposta.Si tratta di un quadro fattuale preciso, non apparente e sorretto da criterilogici, che non può essere rivalutato in sede di legittimità.

Una voltaaccertato che il bene non rientrava nella categoria degli effetti personali eche non era stato dichiarato nonostante il suo rilevante valore economico,viene meno in radice il fondamento della pretesa affidabilità dellacondotta.Né può attribuirsi alla “Carta doganale del viaggiatore” il valore che ilricorrente le riconosce.

Essa costituisce un documento informativo rivoltoall’utenza, privo di efficacia normativa o integrativa della disciplinaprimaria e, come tale, incapace di incidere sull’ambito oggettivo degliobblighi doganali fissati dal TULD e dal Codice doganale dell’Unione.

Ilprincipio di legittimo affidamento non può operare in senso derogatoriorispetto a prescrizioni legali chiare e direttamente conoscibili, né puòessere invocato in presenza di una condotta — come quella accertata —incompatibile con le regole di ordinaria diligenza nella movimentazionetransfrontaliera di beni di significativa rilevanza economica.Alla luce di tali considerazioni, la doglianza si rivela priva di fondamento,risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto enell’attribuzione di un valore normativo a un documento che tale valorenon possiede.

Il motivo va pertanto rigettato.Con il sesto motivo di ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, comma 6, Cost., e degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026546/1992, nonché dell’art. 15, comma 2, del medesimo decreto, peromessa motivazione circa la condanna del contribuente al pagamentointegrale delle spese del giudizio di appello, nonostante il parzialeaccoglimento del gravame dell’Agenzia delle Dogane.Il sesto motivo rimane assorbito.In conclusione, va accolto il ricorso principale e il secondo motivo delricorso incidentale, assorbito il sesto e rigettati gli altri motivi del ricorsoincidentale.

La sentenza d’appello va cassata, in relazione ai motivi accolti,e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria diII grado della Valle d’Aosta, anche per la regolazione delle speseprocessuali.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorsoincidentale, assorbito il sesto e rigettati gli altri motivi del ricorsoincidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Valled’Aosta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eNicola Thiébat- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Valled’Aosta n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 13/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026La vicenda processuale trae origine dalla contestazione mossa dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suoingresso nel territorio italiano il 13 marzo 2017, quando, provenendo dallaSvizzera, veniva sottoposto a controllo doganale. Alla domanda circa lapresenza di beni da dichiarare, il contribuente dichiarava di avere con sé“circa 5.000 franchi svizzeri e 1.000 euro”; tuttavia, durante l’ispezionedell’autovettura, i funzionari rinvenivano nel vano portaoggetti un orologio“[OSCURATO:PERSONA]” corredato di garanzia ma non dichiarato,bene del valore di oltre 11.000 euro. Sulla base di tale circostanza,l’Ufficio qualificava la condotta come contrabbando (depenalizzato) aisensi dell’art. 282, lett. c) del TULD, elevando verbale di constatazione,disponendo il sequestro del bene e successivamente notificando l’atto diconfisca e il contestuale atto di irrogazione della sanzione amministrativa.Il contribuente impugnava tali provvedimenti avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Aosta, deducendo – tra gli altri motivi –l’inapplicabilità della fattispecie di contrabbando, l’illegittimità delprocedimento per violazione del contraddittorio preventivo e, in viasubordinata, l’eccessiva sproporzione tra la presunta violazione e il caricosanzionatorio.La CTP, con sentenza n. 61/2018, accoglieva il ricorso ritenendoinsussistente il presupposto oggettivo dell’illecito, sul rilievo che l’orologiodovesse qualificarsi effetto personale ammesso temporaneamente ai sensidella Convenzione di Istanbul del 1990.Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Ufficio delle Dogane,sostenendo l’erroneità della decisione di primo grado e rivendicando lalegittimità della confisca obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, con sentenza n. 1/02/19 depositata il 13 febbraio2019, accoglieva l’appello quanto alla sussistenza dell’illecito dicontrabbando, escludendo l’applicabilità della Convenzione di Istanbul, maal contempo riteneva sproporzionata la misura della confisca in rapportoNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026all’entità del tributo evaso, disapplicandola e mantenendo ferma la solasanzione pecuniaria.L’Agenzia delle Dogane proponeva quindi ricorso per cassazione articolatoin due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso e proponevaricorso incidentale, articolato in sei motivi.La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 14781/2023 del 26maggio 2023, riteneva che la controversia coinvolgesse profili in parteinediti riguardanti il rapporto tra il principio di proporzionalità e la confiscadoganale ex art. 301 TULD, e disponeva il rinvio a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza. La causa è stata ricalendarizzata perl’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.Entrambe le parti hanno depositato in costanza di giudizio memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoprincipale, sollevata dal controricorrente ai sensi dell’art. 366, comma 1,n. 3, c.p.c. (controricorso, p. 11). Invero, nel ricorso sono esposti, inmodo idoneo a consentire l’immediata comprensione della vicendasostanziale e dello svolgimento del processo, i fatti rilevanti, l’esito deigradi di merito e il contenuto essenziale della decisione impugnata, incoordinamento con i motivi di censura. In particolare, il ricorso principalecensura la sentenza della CTR nella parte in cui, pur accertata lasussistenza dell’illecito doganale, ha escluso l’applicazione della confiscaritenendola sproporzionata, deducendo la violazione delle disposizioniunionali e interne che ne prevedono l’obbligatorietà e l’automaticaapplicazione (art. 42 CDU; artt. 282, 295-bis e 301 TULD, nonché l. n.689 del 1981), oltre che la funzione della misura quale strumento di tuteladegli interessi finanziari dell’Unione e di garanzia del recupero dei dirittidoganali. La pur ampia riproduzione di atti e passaggi del giudizio dimerito non si traduce, nel caso di specie, in una mera trascrizioneNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026“meccanica” tale da rendere oscura o inesigibile la ricostruzione della lite,né determina un difetto di specificità, risultando comunque individuabili lereciproche pretese e difese, nonché le ragioni poste a base delle pronuncedei giudici tributari. L’eccezione va, pertanto, rigettata.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del Codice doganale unionale, dell’art. 282, lett.c), TULD, nonché degli artt. 295-bis e 301 TULD e dell’art. 20 L.689/1981, assumendo che la confisca obbligatoria costituisca misuraespressamente imposta dalla normativa nazionale e unionale.L’Amministrazione sostiene che la CTR avrebbe erroneamente esteso ilprincipio di proporzionalità a una misura – la confisca – che, in quantovolta a garantire gli interessi finanziari dell’Unione e a rimuovere dalterritorio unionale beni introdotti illecitamente, non è soggetta amodulazione discrezionale e non ha natura meramente sanzionatoria, maanche di tutela dell’ordine doganale e di garanzia dell’obbligazione,operando quale effetto legale tipico conseguente all’accertamentodell’illecito doganale.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art.295-bis, comma 3, e 301 TULD, in combinato disposto con l’art. 68,comma 3-bis, d.lgs. 546/1992, rilevando che la confisca costituirebbe nonsolo una sanzione obbligatoria, ma altresì una misura necessaria agarantire il soddisfacimento dei diritti doganali, e che la sua esclusionecontrasterebbe con gli obblighi gravanti sugli Stati membri in materia ditutela delle risorse proprie dell’Unione.Il primo e il secondo motivo sono logicamente connessi e suscettibili ditrattazione unitaria; essi sono fondati e vanno accolti nei seguenti termini.Al riguardo si deve in primo luogo richiamare l’arresto delle Sezioni Unitedi questa Corte (sentenza 4 luglio 2024, n. 18286, Rv. 671740-01),intervenuto proprio sul rapporto tra la confisca doganale di cui all’art. 301Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026del d.P.R. n. 43 del 1973 e il principio unionale di proporzionalità, nelladeclinazione affermata dalla Corte di giustizia con la sentenza 17 luglio2014, Equoland (causa C-273/13). Le Sezioni Unite hanno affermato chela confisca ex art. 301 TULD “ha natura di misura di sicurezza”, confinalità special-preventiva, poiché l’ablazione del bene mira, da un lato, aneutralizzare la realizzazione dell’illecito ove il bene resti nella disponibilitàdel contravventore e, dall’altro, a recuperare all’erario, nella misura piùcelere e massima, il tributo evaso; ne consegue che deve escludersi che lasua applicazione si ponga, di per sé, in contrasto con il principio diproporzionalità nell’accezione fatta propria dalla citata pronunciaEquoland. Pertanto, una volta accertati i presupposti applicativi dellafattispecie, la confisca opera come effetto legale necessario dell’illecitodoganale, senza che sia consentito al giudice un apprezzamentodiscrezionale fondato sul raffronto tra valore del bene e ammontare deitributi dovuti ovvero sulla graduazione “in concreto” dell’ablazione infunzione del solo importo del prelievo.Tale assetto trova oggi ulteriore conferma nella sentenza n. 93 del 2025della Corte costituzionale, che – pur avendo dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, inun’ipotesi del tutto diversa da quella in esame e limitata ai casi in cui ilcontribuente abbia integralmente versato il tributo, gli accessori,comprensivi degli interessi, e la sanzione pecuniaria – ha comunqueribadito la specifica natura della confisca doganale, precisando come essanon costituisce una sanzione amministrativa in senso proprio, ma unamisura funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e allasalvaguardia dell’ordine doganale. Dalla decisione della Consulta, infatti, sievince che la confisca ex art. 301 TULD conserva la sua legittimitàcostituzionale proprio nella misura in cui continua a svolgere quellafunzione di garanzia che ne giustifica l’obbligatorietà; ed è soltantoquando la pretesa tributaria risulti integralmente soddisfatta, così daNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026venire meno la ratio stessa della misura, che può porsi un problema diconformità al principio di proporzionalità.Nulla di ciò ricorre nel caso di specie, nel quale la violazione doganale èstata accertata e il debito impositivo non risulta integralmente definito,sicché l’effetto ablativo mantiene la sua piena giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] della Valle d’Aosta, pur riconoscendoche la condotta integra una violazione doganale, ha nondimeno ritenuto didisapplicare la confisca per asserita sproporzione, affermando che,“considerato il valore dell’orologio in rapporto all’entità della tassaall’importazione pari al 22% del suo valore, è evidente […] una eccessivaentità della sanzione applicata (la confisca, appunto), che appare contrariaai principi dell’unione Europea, in primis il principio di proporzionalità”.Orbene, siffatta impostazione non è condivisibile, poiché cozzaapertamente tanto con l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite,quanto con la ricostruzione sistematica compiuta dalla Corte costituzionalenella citata sentenza n. 93 del 2025 nei termini prima indicati, essendo laconfisca doganale funzionalmente connessa all’ordinamento doganale ealla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in quanto trova il suofondamento nella necessità di assicurare l’effettività del sistema dicontrollo alle frontiere e la pronta riscossione del prelievo dovuto.Ne consegue che, una volta qualificata la condotta come illecita ai sensidella normativa doganale – qualificazione che la stessa CTR avevaaffermato, ritenendo “legittime le attività di accertamento” e “corretta laqualificazione di illecito fiscale-doganale” – l’applicazione della confiscacostituisce effetto doveroso ex lege, non suscettibile di disapplicazione perragioni di proporzionalità, tranne che “nell’ipotesi in cui l’autore dell’illecitosi attiva per rimediare al mancato pagamento dell’IVA all’importazione,corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi,nonché la sanzione pecuniaria”, risultando solo in tal caso il mantenimentodella misura della confisca “sproporzionato, dal momento che lo Stato haNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026recuperato l’intero debito tributario e quindi viene meno anche quellafunzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria” (C. cost.n. 93/2025 cit. punto 7.7).Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 10 e 117, comma 1, Cost., nonché dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973,in rapporto agli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, all’art. 3 del d.lgs. n.472/1997 e all’art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981. Il ricorrenteincidentale assume che l’IVA all’importazione non costituisca un diritto diconfine e che, pertanto, difetti il presupposto oggettivo dell’illecito dicontrabbando contestato.Il primo motivo è infondato.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la CTR haritenuto integrato l’obbligo dichiarativo e, conseguentemente, l’insorgeredell’obbligazione doganale, valorizzando plurimi elementi di fatto. Inparticolare, il giudice regionale ha accertato che “l’orologio contestato nonera contenuto né sulla persona del viaggiatore, né nel suo bagaglio” e che“il vano porta oggetti dell’autovettura non può essere qualificato comebagaglio, essendone completamente differente la destinazione funzionale”.Da tali circostanze la CTR ha tratto la conclusione che “l’orologio dovevacomunque essere dichiarato in sede doganale, anche solo oralmente,benché possa beneficiare (in ipotesi) delle agevolazioni concesse”.La CTR ha, inoltre, escluso che l’omissione dichiarativa fosse frutto dimera dimenticanza, ritenendo “non appare credibile che l’attuale parteappellata abbia omesso tale dichiarazione per mera dimenticanza, anchein considerazione del fatto che la parte appellata aveva dichiarato alladogana svizzera l’orologio in uscita dallo Stato, dove non c’è imposta dapagare”. Tale apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede,evidenzia la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecieamministrativa.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il giudice regionale ha poi chiarito che, sul piano oggettivo, sul benegravavano diritti all’importazione, poiché “l’orologio stesso risultapossedere un valore non irrisorio, anzi piuttosto ingente, tanto chel’aliquota, per quanto attiene all’IVA all’importazione, è pari al 22%” eche, nel concetto di “tasse all’importazione”, “deve essere ricompresaevidentemente anche l’IVA che costituisce un’imposta che deve esserecorrisposta in caso di un bene importato”.Tali rilievi coincidono con il quadro normativo che, per l’IVAall’importazione, richiama le disposizioni delle leggi doganali in tema dicontroversie, procedure e sanzioni (art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972). Nederiva che l’IVA all’importazione, pur rimanendo distinta dai dazi doganaliin senso proprio, è assoggettata alle regole procedurali e sanzionatoriedettate per i diritti doganali, sicché la sua violazione integra l’illecitoamministrativo di cui all’art. 282 TULD. Né tale conclusione è infirmatadalla successiva evoluzione del quadro normativo: a prescinderedall’inclusione dell’IVA all’importazione fra i diritti di confine in relazionealla disciplina ratione temporis vigente, oggi peraltro espressamenteprevista dall’art. 27, comma 2, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 141 del 2024, lamedesima resta comunque sottoposta, in virtù del richiamo dell’art. 70cit., alle disposizioni doganali in materia di accertamento e sanzioni (Cortecost., sent. n. 93 del 2025, punto 5).Infine, la stessa CTR – pur ritenendo sproporzionata la confisca – haespressamente affermato che “correttamente l’Agenzia appellante haqualificato il comportamento dell’appellato quale illecito e ha applicato lasanzione di cui all’art. 282, lett. c), d.P.R. 23 gennaio 1972, n. 43”.Alla luce del complessivo impianto della decisione impugnata – chericonosce la sussistenza dell’obbligo dichiarativo, il sorgeredell’obbligazione doganale, la rilevanza dell’IVA all’importazione qualediritto dovuto all’ingresso del territorio unionale e la presenza almeno dellaNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026colpa – deve escludersi che manchi il presupposto oggettivo o soggettivodell’illecito amministrativo contestato.Il motivo va pertanto rigettato.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, peromessa pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del contraddittoriopreventivo, con particolare riferimento alla sopravvenuta contestazione deldazio di euro 0,80, non contenuta nel processo verbale originario.Il secondo motivo è fondato.Dagli atti risulta, infatti, che la questione era stata specificamentesollevata sin dal ricorso introduttivo di primo grado, dove il contribuenteaveva lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale in quanto“nel verbale di constatazione del 13.3.2017 era stata contestataesclusivamente l’IVA all’importazione, mentre il dazio pari a euro 0,80 erastato introdotto solo nel successivo atto di contestazione”, in tal modoampliando la pretesa senza preventiva interlocuzione. La medesimaeccezione risulta essere stata ritualmente riproposta in grado di appello,come confermato dal ricorso incidentale, che trascrive il relativo passaggiodell’atto difensivo depositato innanzi alla CTR, nel quale la parte avevarichiamato la violazione del contraddittorio “in relazione alla sopravvenutaintroduzione del dazio non indicato nel processo verbale”. La questione eradunque pienamente devoluta al giudice di secondo grado, ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n. 546/1992.La sentenza impugnata, tuttavia, non contiene alcuna statuizione sulladoglianza in esame. Il giudice regionale ha affrontato esclusivamente laqualificazione dell’illecito doganale e la questione relativa alla confisca,affermando che “correttamente l’Agenzia appellante ha qualificato ilcomportamento dell’appellato quale illecito” e che risultano “legittime leNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026conseguente corretta qualificazione di illecito fiscale-doganale compiutodalla parte appellata”, disapplicando poi la confisca per ritenutasproporzione (CTR, pagg. 9 e 11). Nessun cenno contiene invece ladecisione quanto alla denunciata violazione del contraddittorio preventivo,né in termini di rigetto, né di assorbimento, né sotto forma di valutazioneimplicita.Trattandosi di eccezione ritualmente dedotta e ritualmente riproposta,idonea – ove accolta – a incidere sulla legittimità del procedimento e sullastessa validità dell’atto impugnato, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi, aisensi dell’art. 112 c.p.c. La totale omissione di esame della censuraintegra, pertanto, vizio di omessa pronuncia, come tale riconducibile allanullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non potendoritenersi che la questione sia stata implicitamente decisa, né potendo ilsilenzio del giudice essere supplito da argomentazioni riferite ad altriprofili della lite.Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata sul punto e rinvio alla CTR in diversa composizione, affinchéprovveda ad esaminare l’eccezione pretermessa.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dellaConvenzione di Istanbul del 1990, dell’allegato B.6, della decisione delConsiglio n. 87/594/CEE, nonché degli artt. 67 e 70 del d.P.R. n.633/1972. Il contribuente sostiene che l’orologio doveva qualificarsi qualeeffetto personale ammesso temporaneamente e, pertanto, non potesseintegrare alcuna condotta di contrabbando doganale.Il terzo motivo è inammissibile.La censura, infatti, presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispettoa quella operata dal giudice regionale e tende, in realtà, a sollecitare unanuova valutazione del compendio istruttorio, inammissibile in sede dilegittimità.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026La CTR, con un accertamento puntuale e coerente, ha rilevato che:«l’orologio contestato non era contenuto né sulla persona del viaggiatore,né nel suo bagaglio»; «il vano porta oggetti dell’autovettura non puòessere qualificato come bagaglio, essendone completamente differente ladestinazione funzionale»; «l’orologio doveva comunque essere dichiaratoin sede doganale, anche solo oralmente, benché possa beneficiare (inipotesi) delle agevolazioni concesse»; «non appare credibile che l’attualeparte appellata abbia omesso tale dichiarazione per mera dimenticanza,anche in considerazione del fatto che la parte appellata aveva dichiaratoalla dogana svizzera l’orologio in uscita dallo Stato»; «l’orologio… risultapossedere un valore non irrisorio, tanto che l’aliquota dell’IVAall’importazione è pari al 22%».Sulla base di tali elementi, il giudice regionale ha concluso che«correttamente l’Agenzia appellante ha qualificato il comportamentodell’appellato quale illecito» e che risultavano «legittime le attività diaccertamento compiute dall’Amministrazione di confine, e la conseguentecorretta qualificazione di illecito fiscale-doganale».Si tratta di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione congrua enon apparente, che esclude in radice l’applicabilità della disciplinadell’ammissione temporanea degli effetti personali. L’accertamentosecondo cui l’orologio non era né sulla persona né nei bagagli delviaggiatore e, dunque, non poteva essere qualificato come “effettopersonale”, è una valutazione fattuale che non può essere rivalutata insede di legittimità.Neppure appare idoneo il richiamo alla Convenzione di Istanbul. La CTR hainfatti accertato che, anche volendo ipotizzare l’astratta applicabilità dellerelative agevolazioni, il bene avrebbe dovuto essere comunque dichiarato,«anche solo oralmente», in conformità a quanto sostenuto dalla stessaAmministrazione, secondo cui l’omissione dichiarativa – specie per unbene di ingente valore – imponeva l’attivazione degli obblighi doganali.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026Tale profilo attiene alla ricostruzione della condotta e alla verificadell’elemento soggettivo, entrambi oggetto di apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità.Il ricorrente incidentale, sotto la veste formale della violazione di legge,mira in realtà a ottenere una diversa qualificazione delle circostanzeconcrete già vagliate dal giudice regionale, prospettando una ricostruzionealternativa del fatto, che è estranea al perimetro del giudizio di legittimità.Giova ribadire che la disciplina dell’ammissione temporanea degli effettipersonali postula, in ogni caso, una dichiarazione doganale (anche orale)idonea ad attivare il relativo regime e i correlati controlli, sicchél’omissione dichiarativa impedisce di invocarne utilmente le agevolazioni.Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’Accordo sul libero scambio tra Unione europea e Svizzera del 1972,come recepito nel regolamento CEE n. 2840/1972, assumendo che, inforza della soppressione dei dazi e delle tasse ad effetto equivalente,nessun obbligo dichiarativo rilevante ai fini del contrabbando potessegravare sull’importazione dell’orologio.Il quarto motivo è infondato.La censura poggia su un presupposto che non trova riscontro né nelladisciplina applicabile né nell’accertamento operato dal giudice di merito.L’eliminazione dei dazi tra Unione europea e [OSCURATO:PERSONA],prevista dall’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità EconomicaEuropea e la [OSCURATO:PERSONA], non incide sugli obblighi dichiarativigravanti sui viaggiatori, i quali restano pienamente operanti e impongonola presentazione in dogana e la dichiarazione delle merci introdotte nelterritorio doganale dell’Unione, a maggior ragione se di rilevante valoreeconomico. L’Accordo del 1972, infatti, disciplina il regime tariffario, manon elimina – né potrebbe eliminare – gli adempimenti inerenti allaNumero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026circolazione delle merci e alla verifica delle condizioni per l’applicazionedelle imposte indirette all’importazione, fra cui l’IVA.La CTR ha accertato, con motivazione congrua e logicamente coerente,che l’orologio rinvenuto “doveva comunque essere dichiarato in sededoganale, anche solo oralmente”, poiché non era indossato né contenutonei bagagli e dunque non rientrava tra gli effetti personali ammessitemporaneamente, aggiungendo che “l’orologio stesso risulta possedereun valore non irrisorio, tanto che l’aliquota dell’IVA all’importazione è parial 22%” e che, nel concetto di “tasse all’importazione”, “deve esserericompresa evidentemente anche l’IVA”. La medesima sentenza haritenuto, altresì, non credibile la tesi difensiva della mera dimenticanza,rilevando che il contribuente aveva dichiarato l’orologio alle autoritàsvizzere in uscita dallo Stato.Il motivo deve essere rigettato.Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97Cost., in relazione agli artt. 1 e 12, comma 2, della l. n. 212/2000,lamentando che il contribuente si è conformato alle indicazioni contenutenella “Carta doganale del viaggiatore”, la quale ritiene sufficiente, per glieffetti personali, l’esibizione della garanzia o altra documentazione idoneaa dimostrarne il legittimo possesso, con conseguente applicazione delprincipio di legittimo affidamento e di non punibilità.Il quinto motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura non si confronta con l’accertamento operato dalla CTR, che hapuntualmente ricostruito le concrete modalità del trasporto dell’orologio eil comportamento tenuto dal contribuente, pervenendo alla conclusione —logicamente argomentata e immune da aporie — che la vicenda non fossericonducibile alla disciplina degli effetti personali ammessitemporaneamente. Il giudice regionale ha infatti evidenziato che«l’orologio contestato non era contenuto né sulla persona del viaggiatore,Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026né nel suo bagaglio» e che «il vano porta oggetti dell’autovettura non puòessere qualificato come bagaglio», avendo una «completamente differentedestinazione funzionale». Ha altresì sottolineato che il bene avrebbedovuto «comunque essere dichiarato in sede doganale, anche solooralmente», e ha escluso la buona fede rilevando che «non apparecredibile» l’allegata dimenticanza, anche alla luce della dichiarazione resaalla dogana svizzera, dove non era dovuta alcuna imposta.Si tratta di un quadro fattuale preciso, non apparente e sorretto da criterilogici, che non può essere rivalutato in sede di legittimità. Una voltaaccertato che il bene non rientrava nella categoria degli effetti personali eche non era stato dichiarato nonostante il suo rilevante valore economico,viene meno in radice il fondamento della pretesa affidabilità dellacondotta.Né può attribuirsi alla “Carta doganale del viaggiatore” il valore che ilricorrente le riconosce. Essa costituisce un documento informativo rivoltoall’utenza, privo di efficacia normativa o integrativa della disciplinaprimaria e, come tale, incapace di incidere sull’ambito oggettivo degliobblighi doganali fissati dal TULD e dal Codice doganale dell’Unione. Ilprincipio di legittimo affidamento non può operare in senso derogatoriorispetto a prescrizioni legali chiare e direttamente conoscibili, né puòessere invocato in presenza di una condotta — come quella accertata —incompatibile con le regole di ordinaria diligenza nella movimentazionetransfrontaliera di beni di significativa rilevanza economica.Alla luce di tali considerazioni, la doglianza si rivela priva di fondamento,risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di fatto enell’attribuzione di un valore normativo a un documento che tale valorenon possiede. Il motivo va pertanto rigettato.Con il sesto motivo di ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, comma 6, Cost., e degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n.Numero registro generale 23826/2019Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 16686/2026Data pubblicazione 28/05/2026546/1992, nonché dell’art. 15, comma 2, del medesimo decreto, peromessa motivazione circa la condanna del contribuente al pagamentointegrale delle spese del giudizio di appello, nonostante il parzialeaccoglimento del gravame dell’Agenzia delle Dogane.Il sesto motivo rimane assorbito.In conclusione, va accolto il ricorso principale e il secondo motivo delricorso incidentale, assorbito il sesto e rigettati gli altri motivi del ricorsoincidentale. La sentenza d’appello va cassata, in relazione ai motivi accolti,e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria diII grado della Valle d’Aosta, anche per la regolazione delle speseprocessuali. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorsoincidentale, assorbito il sesto e rigettati gli altri motivi del ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Valled’Aosta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 16686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris