CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 31236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21608/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ANCONA n. 676/2024depositata il 29/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione di risarcimento danni ai sensi della legge n. 177/1988 deducendo rilevanti errori commessi dal Tribunale di Forlì, della Corte di appello di Bologna e della Corte di Cassazione (sezione sesta-terza civile). Il fatto da cui trae origine la controversia è un incidente stradale avvenuto il 10 maggio 1994, in Forlì, in cui Rossi, rimanendo gravemente ferito, è rimasto coinvolto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], deceduto, poiché l’auto sulla quale erano presenti entrambi sbandando finì fuori strada.[OSCURATO:PERSONA], che ha sempre dedotto di essere un terzo trasportato, venne rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo e condannato in primo grado dal Pretore di Forlì che lo ha ritenuto alla guida del veicolo.La Corte d'Appello di Bologna lo ha invece assolto, sul rilievo che non vi erano prove sufficienti per determinare chi fosse alla guida e la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione. Di conseguenza Rossi ha chiesto in via giudiziale il risarcimento per danni, patrimoniali e non patrimoniali , subiti a causa dell'incidente; la domanda è stata respinta in primo grado non potendo, nonostante il deposito degli atti penali, accertarsi chi fosse alla guida. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto azione di responsabilità contro lo Stato, deducendo errori commessi da tutti i magistrati che hanno trattato il caso nei tre gradi di giudizio. Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che legge n. 18/ 2015, che ha modificato l’art 2 comma 2 della legge 177/1988, riducendo la portata della cd. clausola di salvaguardia, non è applicabile retroattivamente,che non sussiste il dedotto diniego di giustizia per non avere accertato chi fosse alla guida del mezzo ed è rispettato il giudicato penale. In particolare la Corte d’appello ha affermato che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la modifica legislativa de quo non è retroattiva, che la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti rientra nella clausola di salvaguardia ratione temporis pienamente operante e non si ravvisano affermazioni sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, qualificabili come tali soltanto ove risultino caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile; nessun rilievo ha inoltre il giudicato penale posto che si tratta di sentenza assolutoria ex art 530 comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a diciotto motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Ministri ha svolto difese per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la erronea valutazione e dunque violazione del giudicato esterno (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.). Il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha adeguatamente considerato il giudicato esterno formatosi nei procedimenti penali che avrebbe dovuto vincolare anche il giudizio civile perché solo il defunto o il sopravvissuto potevano essere alla guida del veicolo. L’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] è un giudicato giuridicamente oltreché logicamente vincolante, come peraltro affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce la vincolatività del giudicato esterno anche in sede civile, si veda ad esempio Cass.16422/2024). Deduce che La Corte ha violato gli artt. 652 e 654 c.p.p. posto quando la formula assolutoria è “il fatto ascritto non sussiste”, essa ha pieno valore anche in ambito civile. Osserva che il giudicato vi è su un punto certo: [OSCURATO:PERSONA] non era alla guida della vettura. [OSCURATO:PERSONA] non era alla guida della vettura non poteva che esservi [OSCURATO:PERSONA]: tertium non datur, per assenza di una presenza di altro soggetto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del principio di vincolatività del giudicato penale (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 652 e 654 c.p.p.). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello delle Marche erroneamente ha escluso la rilevanza del giudicato penale, malgrado un principio monocorde e normativo secondo cui statuizione assolutoria fa stato nel processo civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Il ricorrente deduce che la sentenza penale di assoluzione avrebbe dovuto vincolare il giudice civile rendendo irrilevante la costituzione di parte civile dei soli eredi Giardini anche perché se due erano sulla vettura al momento dell’incidente ed uno, il sopravvissuto, fu processato per ben tre gradi del processo e viene assolto il conducente salvo presenze aliene od altro non poteva non essere se non il defunto. Osserva che«la Corte d’Appello di Bologna assolse [OSCURATO:PERSONA] perché “il fatto ascritto non sussiste” e quello che rileva non è la formula finale ma la parte motiva».Il ricorrente lamenta che il mancato riconoscimento del giudicato penale determinò una decisione ingiusta perché di fatto chi uscì assolto in sede penale fu condannato in sede civile nel senso che larvatamente fu ritenuto il responsabile. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’ omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso di considerare elementi probatori decisivi, quali le perizie tecniche e le deposizioni testimoniali che attestavano la posizione dei corpi e la dinamica dell'incidente. Rileva che la sentenza penale, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, aveva già accertato che alla guida vi fosse [OSCURATO:PERSONA], e tale accertamento doveva essere tenuto in considerazione, mentre l'omissione di questa valutazione ha condotto a un errore manifestamente evidente. Aggiunge che dal rapporto di PG e dalle testimonianze rese dagli agenti e dai vigili del fuoco (che vengono scansionate in ricorso unitamente ad altri documenti ) e dai rilievi planimetrici, fotografici e dalla posizione del cadavere che imbracciava il volante si rilevava che alla guida del mezzo vi era il giovane, successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA] quindi che l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di valutare tutte le prove presentate e che la giurisprudenza ha stabilito che l'omessa considerazione di prove decisive costituisce un motivo di ricorso per cassazione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Deduce che ha errato la Corte di appello ad affermare non vi sia prova che le lesioni alle gambe riportate dal deceduto fossero conseguenza del sinistro e non delle operazioni di estrazione del corpo dal veicolo. Di fatto, in sede civile, si è voluta ribaltare la decisione penale e così fanno anche i giudici marchigiani che estrapolano elementi senza connotazione olistica. La motivazione appare contraddittoria perché non tiene conto delle testimonianze dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che confermarono che le lesioni furono conseguenza diretta dell'incidente. Inoltre, la Corte ha ignorato la logica deduzione che il conducente, trovandosi al posto di guida, subisse le lesioni più gravi a causa dell'impatto. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente deduce che ha errato la Corte d'appello a ritenere non sufficientemente probanti le consulenze tecniche invocate. La Corte d'appello omise di valutare adeguatamente le consulenze tecniche, che fornivano elementi decisivi per determinare la dinamica dell'incidente e identificare chi fosse effettivamente alla guida. Tali consulenze costituivano prove fondamentali che avrebbero potuto cambiare l'esito del giudizio. L'art. 116 c.p.c. impone al giudice di valutare tutte le prove presentate dalle parti, compresele consulenze tecniche. L’omesso esame della portata probatoria delle consulenze dovrà portare ad una revisione del provvedimento impugnato. 6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione del principio del giusto processo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello ha violato il principio del giusto processo non considerando adeguatamente le prove allegate che comprovano le dinamiche dell'incidente, fatto che ha determinato una decisione priva di fondamento logico e giuridico. Rileva che l'art. 111 della Costituzione italiana stabilisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Questo implica che tutte le prove devono essere valutate in modo completo e corretto La Corte d'appello non ha rispettato questo principio, portando a una decisione priva di fondamento logico e giuridico. Osserva che l’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. prevede la possibilità di impugnare una sentenza per nullità della sentenza o del procedimento. Tale nullità può derivare da una violazione del principio del giusto processo, come la mancata valutazione delle prove legali presentate. Sebbene la Corte di Cassazione abbia ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, quando la sentenza si basa su una valutazione apparentemente illogica o contraddittoria delle prove, essa può essere impugnata. 7.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta la mancata applicazione del principio del "più probabile che non" ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (art. 2697 c.c.). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso di applicare il principio del "più probabile che non", che avrebbe permesso di determinare con maggiore sicurezza chi fosse alla guida del veicolo. Questo principio è fondamentale nel diritto civile per valutare la responsabilità in casi di incertezza probatoria. 8.- Con l’ottavo motivo del ricorso si lamenta la violazione del principio di non contraddizione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha emesso una sentenza contraddittoria, ignorando le fotografie che documentavano chiaramente la posizione dei corpi e dei veicoli dopo l'incidente. Queste foto erano cruciali per determinare la dinamica dell'incidente e identificare il conducente. L'art. 132 c.p.c. richiede che la sentenza contenga una motivazione coerente e logica. La sentenza censurata contiene affermazioni che risultano inconciliabili tra loro. Da un lato, la Corte d'appello escluse la vincolatività del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, basandosi sul fatto che solo uno degli eredi si era costituito parte civile e che l'assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. Dall'altro lato, però, la Corte ha esaminato ampiamente le prove acquisite, sostenendo che le ricostruzioni operative delle consulenze erano opinabili e che le foto scattate dopo il sinistro non avevano rilevanza probatoria.Tale circostanza rappresenta una violazione del principio di non contraddizione, in quanto la Corte non ha fornito una motivazione coerente e logica per giustificare l'irrilevanza delle foto. L'art. 132 c.p.c. richiede che la sentenza contenga una motivazione coerente e logica. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che la mancanza di coerenza nella motivazione costituisce un vizio della sentenza. 9.- Con il nono motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c. per omessa valutazione delle prove testimoniali ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che ha errato la Corte di Appello affermando to che le fotografie non ritraggono gli arti inferiori del Giardini onde non v'è prova che le lesioni alle gambe siano derivate dal sinistro. La Corte d'appello ha omesso di considerare le testimonianze dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che confermavano che le lesioni erano conseguenza diretta dell'incidente. Ignorare queste testimonianze ha portato a una decisione irrazionale e ingiusta, poiché l'art. 116 c.p.c. impone al giudice di valutare tutte le prove presentate dalle parti, comprese le testimonianze. 10.- Con il decimo motivo del ricorso si lamenta la mancata applicazione del principio del "più probabile che non" violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (art. 2697 c.c.). Il ricorrente deduce che ha errato la Corte a ritenere che non fosse invocabile o applicabile il principio del “più probabile che non”, principio che è fondamentale nelle cause civili di responsabilità aquiliana. Si è così determinata una decisione ingiusta e contraria alla logica probatoria. Una corretta applicazione del principio avrebbe portato a una diversa valutazione delle responsabilità e dei danni. Il principio del "più probabile che non" garantisce una valutazione equilibrata e giusta delle prove, determinando la responsabilità civile sulla base della probabilità preponderante. La Corte d'Appello ha quindi errato nel non applicare questo principio, compromettendo la giustizia e l’equità della decisione. 11.- Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (art. 2729 c.c.). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato le testimonianze dei dichiaranti oculari, che confermavano la presenza di tracce dell'urto sul ceppo, indicando chiaramente che il veicolo era guidato da [OSCURATO:PERSONA]. Ignorare siffatte testimonianze condurranno ad una decisione ingiusta perché o vi era il defunto o vi era [OSCURATO:PERSONA], poiché tertium non datur. Osserva che l’assicurazione che avrebbe dovuto risarcire o gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] si è di fatto arricchita grazie a queste illazioni. L'art. 2729 c.c. prevede che le presunzioni debbono essere gravi, precise e concordanti. La denuncia di violazione o di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. potrà avvenire se il giudice di merito afferma che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o se fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Di seguito il ricorrente così si esprime «La questione è sempre la stessa e si può riassumere con il [OSCURATO:PERSONA] e cioè l’astrattezza e l’assenza di comprensione del fatto storico» ed ancora «La volontà di risolvere la questione tramite eccezioni pregiudiziali o preliminari o di altra natura è il [OSCURATO:PERSONA], poiché quando il FATTO è il PRINCEPS si verificano situazioni come questa [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:PERSONA]: -né il Tribunale di Forlì con sentenza; - né la Corte d’Appello con sentenza; -né la Corte di Cassazione con sentenza; -e poi la Corte d’Appello delle Marche con sentenza; -non solo l’URBE ma anche L’ORBE. La Corte distrugge ma non costruisce» 12.- Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 18 del 2015 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost., art. 117, comma 1 cost. e art. 6 Cedu). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello delle Marche erra nell’applicazione della legge n. 18 del 2015 interpretata come non retroattiva, sul punto del travisamento della prova, nonostante l’assenza di una disciplina transitoria contraria alle tesi esposte dal ricorrente e nonostante il principio in realtà vulnerato di effettività della tutela giurisdizionale del diritto dell’Unione Europea. La mancata applicazione retroattiva costituisce una violazione dei principi di effettività e di tutela dei diritti sanciti dall’Unione Europea. L’applicazione non retroattiva della legge n. 18 del 2015 determina un’ingiustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] privandolo della possibilità di ottenere un risarcimento per danni derivanti da gravi negligenze dei magistrati nei procedimenti civili. 13.- Con il tredicesimo motivo si lamenta la erronea interpretazione della clausola di salvaguardia (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2 della legge n. 117 del 1988). Il ricorrente deduce che la Corte marchigiana ha applicato del tutto erroneamente la clausola di salvaguardia, non considerando che la nuova formulazione dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988 include anche il travisamento del fatto e delle prove come fonte di responsabilità. Osserva che «Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11747 del 30/05/2019, chiarirono che la clausola di salvaguardia non può mai esonerare il magistrato da responsabilità in caso di travisamento del fatto e delle prove.»La giurisprudenza riconosce che la responsabilità del magistrato può essere invocata anche per errori grossolani nella specie commessi. 14.- Con il quattordicesimo motivo si lamenta la omessa valutazione delle prove (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.). Il ricorrente deduce che la Corte marchigiana non ha adeguatamente considerato le prove testimoniali e documentali, tra cui le perizie e le sentenze penali che avevano assolto [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida. Una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto condurre la Corte marchigiana ad una diversa conclusione, riconoscendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento per responsabilità del primo giudice e di tutti i successivi. 15.- Con il quindicesimo motivo si lamenta il diniego di giustizia (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.) Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di decidere chi fosse alla guida del veicolo, violando il principio della preponderanza dell’evidenza e il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a una giusta decisione. Deduce che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il diniego di giustizia (perché non pronunciarsi sul fatto storico quando si è chiamati a farlo) costituisce una gravissima o rilevante violazione del diritto al giusto ed equo processo, come affermato nella sentenza n. 25454 del 29/08/2022. L’omissione di una decisione su una questione fondamentale come quella della guida del veicolo costituisce un palese diniego di giustizia. La giurisprudenza anche CEDU e CGUE chiarisce che il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti per la decisione del caso, garantendo così il diritto delle parti a un giudizio equo e completo. 16.- Con il sedicesimo motivo si lamenta la violazione dei principi di economia processuale e di non contraddizione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost.). Il ricorrente deduce di avere contestato la decisione del giudice di primo grado di non avere considerato adeguatamente vari elementi probatori e giuridici trale sentenze penali della Corte d'appello di Bologna e della Corte di Cassazione.Il principio di non contraddizione richiede che le decisioni giudiziarie siano coerenti e non contraddittorie tra loro, mentre la Corte di Appello, ignorando quanto accertò in sede penale e disapplicando le regole specifiche della responsabilità civile, violò siffatto principio. 17.- Con il diciassettesimo motivo si lamenta la violazione del diritto all’equo processo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 6 Cedu). Il ricorrente deduce che la Corte delle Marche violò la corretta interpretazione del principio del giusto processo e che non fu garantito a [OSCURATO:PERSONA] una decisione basata su un’adeguata valutazione delle prove e sui principi di diritto applicabili e non accordato il ristoro del danno da vulnerazione di diritti fondamentali. Osserva che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte sottolineato l’importanza del diritto all’equo processo, come nelle sentenze riguardanti l’art. 6 CEDU e che anche la Corte di Cassazione ha violato il principio del giusto processo negando a [OSCURATO:PERSONA] una decisione basata su una valutazione adeguata delle prove e sui principi di diritto applicabili. La Corte ha ritenuto che la struttura del ricorso fosse inadeguata perché si basava sulla riproduzione pedissequa degli atti processuali, il che non soddisfa i requisiti dell'art. 366 c.p.c. che richiede una esposizione sommaria e chiara dei fatti. La Corte ha affermato che il ricorso deve permettere una comprensione immediata delle censure sollevate senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo. Il diritto all’equo processo, garantito dall’art. 6 della CEDU, è stato violato in quanto la Corte non ha garantito una valutazione adeguata delle prove e dei principi di diritto applicabili al caso. 18.- Con il diciottesimo motivo si lamenta la violazione del giusto processo e degli artt. 6 e 13 convenzione di Roma nonché dell’art. 47 della Carta di Nizza e art. 6 del trattato di Lisbona. Io ricorrente deduce di avere prodotto nel giudizio di merito moltissimi documenti che elenca il ricorso e lamenta chein oltre un centinaio di documenti né il Tribunale civile di Forlì né la Corte d’appello di Bologna né la Corte di Cassazione abbiano saputo o potuto rinvenire elementi di conoscenza utili. Il ricorrente così si esprime «Assurdo solo postulare una questione di fatto: v’erano MONTAGNE di prove. Non di INDIZI ma di [OSCURATO:PERSONA]. Non è finita. Il conducente non è stato individuato. Dunque solo per questo la domanda avrebbe dovuto essere accolta e condivisa. V’è di più. Quali sarebbero le prove che avrebbero dovuto essere prodotte ma non lo furono? Quali ancora? Non sono sufficienti quattro perizie cinematiche e ricostruttive? Non sono sufficienti decine e decine di deposizioni? Non sono sufficienti i dettagliati rapporti di PG? Non sono sufficienti le relazioni mediche? Non sono sufficienti gli accertamenti specialistici? Che cosa manca? Non lo si dice. Si può pensare male. Si è autorizzati a pensare il peggio sia in ordine a quanto accaduto nel processo presupposto sia in ordine a quanto verificatosi nel processo per accertamento di responsabilità dello Stato ma si ipotizza che sia il male oscuro del processo civile e della mentalità del giudice. Il fatto è trascurato e pretermesso. Quindi il processo è ingiusto ed iniquo.» 19.- L’Avvocatura dello Strato eccepisce in primo luogo che la disciplina prevista dell’art. 2 della L.n.117/1988 nel testo vigente ante riforma e applicabile ratione temporis prevede una clausola di salvaguarda, correttamente applicata dalla Corte d’appello, secondo la quale in nessun caso può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione delle norme di diritto né quelle di valutazione del fatto o delle prove in forza della clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive. Rileva che nella specie non si ravvisano né negligenza grave, che l’attività censurata costituisce esclusivamente un’interpretazione e valutazione del compendio probatorio e che la sentenza assolutoria è stata pronunciata ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p. e pertanto non ha effetti preclusivi nel giudizio civile. Rileva che l’azione esperita dall’odierno ricorrente non può costituire un mezzo per verificare la correttezza dell’interpretazione adottata nei provvedimenti dei magistrati de quibus. Specifica in particolare che la Cassazione civile con l’ordinanza n. 5136/2015 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetti formali dello stesso, pronunciandosi all’esito del procedimento ex art. 380 c.p.c. perché violativo dei requisiti previsti all’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c.. 20.-E’ preliminare l'esame dei motivi nn.12 e 13 relativi alla pretesa retroattività delle modifiche apportate alla legge 13 aprile 1988 n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 (in vigore dal 19 marzo 2015). Fino al 18 marzo 2018 l’art. 2 della legge n. 177 /1988 prevedeva che «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione». Il testo modificato dalla legge n. 18/2015 prevede invece che «1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché' dell’inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea». Nel nuovo testo si aggiunge quindi come ipotesi di responsabilità la violazione manifesta del diritto dell'Unione europea e il travisamento del fatto o delle prove, ma è mantenuta la clausola di salvaguardia sulla assenza di responsabilità per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove. 21.-La modifica legislativa, diversamente da quanto assume il ricorrente, non è retroattiva e quindi non si applica al caso de quo posto che il giudizio nel quale si sarebbero verificati i dedotti errori inescusabili, fonte di responsabilità dei magistrati che hanno esaminato il caso nei tre gradi di giudizio, si è concluso con la ordinanza della sezione sesta-terza di questa Corte n. 5136/2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], decisione deliberata l’11 febbraio 2015 e pubblicata il 16 marzo 2015, nel vigore del testo originario dell’art. 2 della legge 117/1998. Come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, la sopravvenuta disciplina di cui alla L. 18/2015 non prevede una norma transitoria relativa agli aspetti intertemporali per cui deve farsi applicazione del generale principio di irretroattività della legge previsto dall'art. 11 delle preleggi con la conseguenza che le nuove disposizioni di diritto sostanziale non possono applicarsi a provvedimenti adottati anteriormente al 19.03.2015, data di entrata in vigore della legge 18/2015. In tal senso anche le sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che «Quest'ultima legge(la legge 18/2015 n.d.r.), in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015). Il profilo della non retroattività delle norme modificative della responsabilità civile dei magistrati è stato già chiarito da questa Corte: la sentenza n. 25216 del 2015 ha affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della I. n. 117 del 1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della I. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione» (Cass. sez. un. n. 11747 del 03/05/2019, ma si veda anche Cass. n. 6810 del 07.04.2016; Cass. sez. un n.2878 del 31/01/2022). La lettura della sentenza delle sezioni unite data dal ricorrente è del tutto erronea laddove si afferma che le sezioni unite avrebbero chiarito «che la clausola di salvaguardia non può mai esonerare il magistrato da responsabilità in caso di travisamento del fatto e delle prove» (pag. 85 del ricorso). Le sezioni unite hanno invece affermato che nella formulazione (originaria) della legge, «deve ritenersi sottratta a responsabilità civile tutta l'attività prettamente interpretativa di norme di diritto e valutativa dei fatti e della prove svolta dal magistrato» (si veda pag. 20) e che «L'area di responsabilità non meramente virtuale alla luce della originaria disciplina dettata dalla legge n. 117 del 1988 è quella, già individuata dalla giurisprudenza della Corte, in cui la decisione appaia non essere frutto di un processo interpretativo ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili, perché sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero, e quindi, in quanto tali, caratterizzate da una negligenza ritenuta, prima ancora che inescusabile, come previsto dalla norma, inesplicabile»( dalla motivazione a pag. 21/22). 21.1.- Pertanto sono inammissibili tutte le censure che imputano ai giudici che hanno trattato il caso di avere travisato il fatto o le prove, e segnatamente le molteplici prove offerte in sede civile dal ricorrente, dovendo applicarsi nella sua pienezza la clausola di salvaguardia, secondo la quale non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. La clausola di salvaguardia, nel testo anteriore alla riforma data dalla legge n. 18/2015 non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice (Cass. n. 1266 del 19/01/2018) e non è suscettibile di disapplicazione per ipotetico contrasto con i principi generali affermati nelle pronunce della Corte di Giustizia in tema di responsabilità degli Stati membri per l'attività di propri organi giurisdizionali (Cass. n. 1068 del 17/01/2019). Inammissibili e irrilevanti, dunque, tutte le censure in cui si lamenta genericamente la ingiustizia e iniquità della decisione di merito, il non avere i giudici di merito valutato correttamente le prove o avere omesso l’esame di alcune di esse, nonché -è appena il caso di rilevare- quelle deduzioni difensive che non costituiscono censure bensì commenti sul preteso malfunzionamento del processo e sul «male oscuro del processo civile e della mentalità del giudice». E’ però utile ricordare che, in ogni caso, la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021). Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017). 21.2.-Nel presente giudizio possono invece venire in rilievo le ipotesi di grave violazione di legge e segnatamente quelle in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata (Cass. sez. un. 11747/2019, cit. e Cass. n. 25454 del 29/08/2022).Con la precisazione che il giudizio di responsabilità civile non è una riapertura del giudizio di merito in cui si possa nuovamente rimettere in discussione la decisione. 23.- Venendo ora all’esame di quelle censure che non presentano il vizio sopra emarginato, viene in rilievo la censura, esposta principalmente nel motivo primo secondo e terzo, ma che emerge anche negli altri motivi di ricorso, del preteso grave errore commesso dai giudici per non avere considerato il giudicato esterno formatosi nel procedimento penale che avrebbe dovuto vincolare anche il giudizio civile. [OSCURATO:PERSONA] era stato infatti dapprima imputato per omicidio colposo sull'ipotesi che egli fosse alla guida del veicolo e quindi assolto con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p. 23.1.-Queste censure sono infondate perché viziate da un errore in punto di diritto sulla efficacia nel giudizio civile del giudicato penale di assoluzione ex art. 530 comma II c.p.c. vale a dire nei casi in cui «manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile». Questo tipo di sentenze sebbene comportino la assoluzione in virtù del principio in dubio pro reo, non contengono alcun accertamento se non quello negativo della insufficienza delle prove ai fini della condanna. Si è quindi affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. n.17708 del 21.6.2023). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, dalla sentenza penale non può giungersi alla conclusione che il giudice abbia escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo; il giudice penale ha semplicemente escluso che vi fossero prove sufficienti ai fini della condanna che va pronunciata solo quando la responsabilità dell'imputato è provata ogni oltre ragionevole dubbio. Si tratta quindi di un mero risultato probatorio negativo (Cass. n. 9148 del 07/04/2025) ed è lo stesso ricorrente ad affermare che «la Corte d’Appello di Bologna assolse [OSCURATO:PERSONA] perché “il fatto ascritto non sussiste” e quello che rileva non è la formula finale ma la parte motiva». La formula del dispositivo ex art. 530 comma II c.p.p. è infatti assolutoria ma il riferimento al comma secondo della norma rende evidente che non vi è affermazione o esclusione del fatto materiale addebitato, ma unicamente il prevalere della presunzione di innocenza su un quadro probatorio incerto. 23.2.- Ciò significa che nel giudizio civile intentato dal ricorrente per i danni, l'accertamento della responsabilità del sinistro era del tutto impregiudicato e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare secondo il principio di cui all'art. 2967 c.c. in via autonoma che il responsabile del sinistro era l'altro soggetto (Cass.n. 4764 del 11/03/2016). 24.- Per quanto attiene l'esito del giudizio civile di responsabilità per i danni subìti a seguito del sinistro, [OSCURATO:PERSONA] propone plurime censure in ordine al fatto che i giudici di merito, oltre ad avere trascurato di applicare il giudicato penale, avrebbero male valutato le prove. La censura si fonda anche sulla deduzione che se vi erano due persone sulla vettura al momento dell’incidente ed uno, il sopravvissuto, fu processato per ben tre gradi del processo e viene assolto, il conducente non poteva non essere se non il defunto. Ma si tratta di un ragionamento viziato in radice dal malinteso significato e della portata della sentenza penale. N el processo penale non è stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida del veicolo né tantomeno accertato che alla guida del veicolo vi fosse l'altro; in tal caso infatti la assoluzione sarebbe avvenuta ai sensi del comma primo dell’art 530 c.p.p. Da ciò consegue, come sopra si è detto, che nel giudizio civile avrebbe dovuto essere provato in via autonoma anche che il conducente era il soggetto a cui [OSCURATO:PERSONA] addebita la responsabilità del sinistro. Nel giudizio civile vige la regola che la insufficienza della prova riguardo i fatti dedotti e fondamento del proprio diritto comporta il rigetto della domanda dell'attore. Se quindi le prove offerte da [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute insufficienti a provare la responsabilità dell'altro soggetto coinvolto il sinistro la domanda di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere accolta. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente il giudice civile non era obbligato ad accertare chi fosse alla guida del veicolo; era piuttosto obbligato ad accertare se le prove offerte da [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficienti a stabilire che alla guida del veicolo vi fosse [OSCURATO:PERSONA]. Valutate le prove, nell'ambito della discrezionalità propria dei giudici di merito e con attività sottratta dalla clausola di salvaguardia all'affermazione di responsabilità, entrambi i giudici di merito sono arrivati alla conclusione che il quadro probatorio non fosse sufficiente ad accertare la responsabilità del soggetto deceduto e quindi a condannare al risarcimento del danno gli eredi e la assicurazione. 24.1.- Non si vede pertanto quale sia la grave violazione di legge sconfinantenel provvedimento abnorme o nel diritto libero che sarebbe stata consumata posto che i giudici di merito hanno applicato alla lettera l'articolo 2697 del codice civile sull’onere della prova nonché gli artt.115 e 116 del codice di procedura civile sulla disponibilità delle prove e sulla loro valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice. Quanto poi alla applicazione della regola del «più probabile che non» si tratta di un criterio di accertamento del nesso di casualità e non della sussistenza del fatto, così come correttamente rilevato dal giudice d’appello. Sul punto la Corte d’appello con la sentenza qui impugnata ha chiaramente affermato che «le censure sollevate con il motivo in esame appaiono, comunque, riconducibili all’ambito proprio della valutazione rimessa al giudicante in ordine alla ricostruzione del fatto illecito che ha originato la domanda risarcitoria senza che sia ravvisabile alcuna evidente anomalia circa la valutazione gli elementi posti alla base della sua decisione, anche rispetto alla scelta - riconosciuta al giudice di merito - delle prove ritenute più idonee a dimostrare i fatti oggetto di causa», rilevi del tutto condivisibili. 25.-Né può dirsi che la Corte di Cassazione nel dichiarare la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con la ordinanza n. 5136/2015 abbia commesso una grave violazione di legge nel senso sopra precisato. Nel 2015 la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento ex art 380-bis c.p.c. ratione temporis vigente (la cd. sezione filtro) per inosservanza dell'art. 366 c.p.c., n. 3 (esposizione dei fatti di causa) in quanto il ricorso era stato realizzato con la tecnica dell’assemblaggio (riproducendo atti dei giudizi penali e dell’appello) rilevando che il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n.3, non è rispettato ove il ricorrente abbia inteso assolvervi attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali escludendo che requisito possa desumersi per estrapolazione dall'illustrazione del o dei motivi. Ciò in piena conformità al disposto dell’art 366 c.p.c. che indica, a pena di inammissibilità, i requisiti del ricorso per cassazione e tra questi, la esposizione dei fatti di causa. Nella interpretazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. l’ordinanza de quo si è fondata su consolidata giurisprudenza antecedente e segnatamente sulla sentenza delle sezioni unite di questa n. 5698 del 11/04/2012 ove si afferma che la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Non può parlarsi pertanto né di abnormità dei provvedimenti in esame né di denegata giustizia. La risposta giudiziaria alla domanda vi è stata, sia pure non nel senso auspicato dal ricorrente, ed è stata resa attenendosi alle norme di merito e processuali che regolano la fattispecie e nell’ambito della discrezionalità accordata dalla legge al giudice nella valutazione del fatto e delle prove. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese