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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28442/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3/1955avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 19/12/2025, la Corte di appello, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eHamid [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva richiesto di procedere alla rideterminazionedella pena a loro irrogata con la sentenza n. 466/2010, pronunciata dal Giudiceper le indagini preliminari di Siracusa in data 07/05/2010, riformata dallasentenza n. 5120/2024 pronunciata, in sede di rinvio, dalla Corte di appello diCatania in data 25/11/2024, ritenendola illegale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 12,commi 1, 3 e 3-bis d.lgs. n. 286/1998 e, per fatti commessi a Siracusa sino al2008, all’esito di un complesso procedimento nel quale la Corte di cassazioneaveva disposto due annullamenti con rinvio nonché un annullamento su ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio erastato così determinato:- a [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusioneed euro 8.000,00 di multa, commisurata come segue: pena base anni cinque emesi otto di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, aumentata per la circostanzaaggravante di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, ad anni sei direclusione ed euro 18.000,00 di multa, ridotta per la concessione dellecircostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00di multa, ridotta per il rito ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00di multa;- a [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti direclusione (la pena pecuniaria pur indicata in motivazione non era stata inseritanel dispositivo della sentenza emessa in grado di appello e su tale omissione siera formato giudicato parziale) e la sanzione era stata commisurata per comesegue: pena base anni cinque e mesi otto di reclusione, aumentata per lacircostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, ad annisei e mesi sei di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanzerito ad anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione.La Corte territoriale evidenziava che all’epoca di commissione del fatto, nel2008, in forza della modifica intervenuta sull’art. 12 d.lgs. n. 286/98 ad operadella legge n. 271/2004, la pena edittale prevista era la reclusione da quattro aquindici anni e la multa di 15.000,00 per ogni straniero del quale era statofavorito l’ingresso; tuttavia la pena base di anni cinque e mesi otto di reclusionefissata per questo reato a carico degli imputati nelle decisioni assunte nelgiudizio di cognizione non poteva considerarsi illegale in quanto ricompresa tra ilminimo ed il massimo edittale all’epoca applicabile.2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso a mezzo del medesimodifensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo chelamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., inosservanza oerronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si devetener conto nell’applicazione della legge penale.La difesa rileva che la scelta della misura della pena base, fatta dal Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa con la sentenza n.466/2010, non ha indicato a quale forbice edittale stava dando applicazione,nonostante si fossero avvicendate diverse disposizioni di riforma dopo il 2008,che avevano elevato l’entità della sanzione.

E in mancanza di motivazionedoveva ritenersi che il giudice di merito si fosse mantenuto in prossimità delminimo edittale; e la pena base prescelta era ben più compatibile con quellaintrodotta successivamente ai fatti con la legge.Poiché mancava qualsivoglia motivazione, secondo i ricorrenti, la normaapplicata doveva considerarsi quella entrata in vigore dopo il fatto-reato;pertanto la pena doveva considerarsi illegale.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.2.

Il provvedimento impugnato ha constatato che la pena applicata rientranella forbice edittale vigente al momento del fatto e i ricorrenti sostengono che lapena sia illegale perché, non avendo specificato come è stata commisurata lapena base, deve ritenersi applicata la pena base di anni cinque di reclusioneintrodotta da legge di riforma successiva al fatto.In realtà quello che denunciano i ricorrenti è un vizio della motivazione,perché non si nega che la pena base sia individuata nella forbice edittaleall’epoca vigente ma si ricava la tesi dell’illegalità della sanzione da una carenzamotivazionale, cioè dal fatto che non si indica a quale forbice edittale si fariferimento e se la commisurazione della pena base corrisponda al minimoedittale o sia calcolata in misura superiore in ragione della gravità della condotta.Sicché ne dovrebbe discendere che il riferimento è ad una pena base all’epocanon più in vigore.Si tratta tuttavia di un’elaborazione del testo della motivazione dellasentenza e non della denuncia di un vizio del titolo, che solo potrebbe esserededotto in sede di incidente di esecuzione.Il rilievo enucleato a fondamento dell’istanza prefigura al più una penaillegittima e non una pena illegale.Su questa linea si pone la nozione di pena illegale che si ricava da Sez.

U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01:«Le Sezioni Unite ritengono che la nozione di pena illegale non possaestendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo dellasanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estraneaall'ordinamento per specie, genere o quantità.

In altri termini, la pena è illegale,ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità del ricorso,non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.

Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva inprincipio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo delgiudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese algiudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta alrischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto algiudice».L’esito del giudizio con la pena inflitta risultante non esorbita dai limiti fissatoalla discrezionalità del giudice e l’eventuale eccedenza della pena per il reatobase rispetto al minimo edittale all’epoca vigente poteva ben costituire oggetto diverifica in contraddittorio e con gli ordinari mezzi di impugnazione al fine dicontestarne l’eventuale eccessività.

Ma tali valutazioni, che esse siano statecompiutamente o inadeguatamente motivate, devono considerarsi oramaicoperte dal giudicato.3.

Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/1955avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/12/2025, la Corte di appello, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eHamid [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva richiesto di procedere alla rideterminazionedella pena a loro irrogata con la sentenza n. 466/2010, pronunciata dal Giudiceper le indagini preliminari di Siracusa in data 07/05/2010, riformata dallasentenza n. 5120/2024 pronunciata, in sede di rinvio, dalla Corte di appello diCatania in data 25/11/2024, ritenendola illegale.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 12,commi 1, 3 e 3-bis d.lgs. n. 286/1998 e, per fatti commessi a Siracusa sino al2008, all’esito di un complesso procedimento nel quale la Corte di cassazioneaveva disposto due annullamenti con rinvio nonché un annullamento su ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio erastato così determinato:- a [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta la pena di anni due e mesi otto di reclusioneed euro 8.000,00 di multa, commisurata come segue: pena base anni cinque emesi otto di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, aumentata per la circostanzaaggravante di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, ad anni sei direclusione ed euro 18.000,00 di multa, ridotta per la concessione dellecircostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00di multa, ridotta per il rito ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00di multa;- a [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti direclusione (la pena pecuniaria pur indicata in motivazione non era stata inseritanel dispositivo della sentenza emessa in grado di appello e su tale omissione siera formato giudicato parziale) e la sanzione era stata commisurata per comesegue: pena base anni cinque e mesi otto di reclusione, aumentata per lacircostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98, ad annisei e mesi sei di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanzerito ad anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione.La Corte territoriale evidenziava che all’epoca di commissione del fatto, nel2008, in forza della modifica intervenuta sull’art. 12 d.lgs. n. 286/98 ad operadella legge n. 271/2004, la pena edittale prevista era la reclusione da quattro aquindici anni e la multa di 15.000,00 per ogni straniero del quale era statofavorito l’ingresso; tuttavia la pena base di anni cinque e mesi otto di reclusionefissata per questo reato a carico degli imputati nelle decisioni assunte nelgiudizio di cognizione non poteva considerarsi illegale in quanto ricompresa tra ilminimo ed il massimo edittale all’epoca applicabile.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso a mezzo del medesimodifensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo chelamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., inosservanza oerronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si devetener conto nell’applicazione della legge penale.La difesa rileva che la scelta della misura della pena base, fatta dal Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa con la sentenza n.466/2010, non ha indicato a quale forbice edittale stava dando applicazione,nonostante si fossero avvicendate diverse disposizioni di riforma dopo il 2008,che avevano elevato l’entità della sanzione. E in mancanza di motivazionedoveva ritenersi che il giudice di merito si fosse mantenuto in prossimità delminimo edittale; e la pena base prescelta era ben più compatibile con quellaintrodotta successivamente ai fatti con la legge.Poiché mancava qualsivoglia motivazione, secondo i ricorrenti, la normaapplicata doveva considerarsi quella entrata in vigore dopo il fatto-reato;pertanto la pena doveva considerarsi illegale.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.2. Il provvedimento impugnato ha constatato che la pena applicata rientranella forbice edittale vigente al momento del fatto e i ricorrenti sostengono che lapena sia illegale perché, non avendo specificato come è stata commisurata lapena base, deve ritenersi applicata la pena base di anni cinque di reclusioneintrodotta da legge di riforma successiva al fatto.In realtà quello che denunciano i ricorrenti è un vizio della motivazione,perché non si nega che la pena base sia individuata nella forbice edittaleall’epoca vigente ma si ricava la tesi dell’illegalità della sanzione da una carenzamotivazionale, cioè dal fatto che non si indica a quale forbice edittale si fariferimento e se la commisurazione della pena base corrisponda al minimoedittale o sia calcolata in misura superiore in ragione della gravità della condotta.Sicché ne dovrebbe discendere che il riferimento è ad una pena base all’epocanon più in vigore.Si tratta tuttavia di un’elaborazione del testo della motivazione dellasentenza e non della denuncia di un vizio del titolo, che solo potrebbe esserededotto in sede di incidente di esecuzione.Il rilievo enucleato a fondamento dell’istanza prefigura al più una penaillegittima e non una pena illegale.Su questa linea si pone la nozione di pena illegale che si ricava da Sez. U, n.38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01:«Le Sezioni Unite ritengono che la nozione di pena illegale non possaestendersi sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo dellasanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estraneaall'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale,ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità del ricorso,non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri dideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisceapprontando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non siaprevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dallalegge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Indefinitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva inprincipio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo delgiudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese algiudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta alrischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto algiudice».L’esito del giudizio con la pena inflitta risultante non esorbita dai limiti fissatoalla discrezionalità del giudice e l’eventuale eccedenza della pena per il reatobase rispetto al minimo edittale all’epoca vigente poteva ben costituire oggetto diverifica in contraddittorio e con gli ordinari mezzi di impugnazione al fine dicontestarne l’eventuale eccessività. Ma tali valutazioni, che esse siano statecompiutamente o inadeguatamente motivate, devono considerarsi oramaicoperte dal giudicato.3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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