CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 13598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14630 del 2023 proposto da: I.E.D. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - R.G. 14630/2023 Cron. Rep. C.C. 30/1/2024 C.C. 6/12/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d el CONSIGLIO DI STATO n. 452/2023 depositata il13/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Design (IED) impugnò, davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la determinazione prot. n. 8031, del 18 marzo 2022 con cui il Ministero dell’università e della ricerca, nel disconoscere la piena ed esclusiva competenza dello IED ad emettere diplomi di primo livello avente valore legale e, in particolare, nel disconoscere l’esistenza, l’efficacia e il valore legale dei diplomi rilasciati nel 2014 agli studenti iscritti al primo anno nel 2011-2012, segnatamente con riguardo al corso di transportation design, attivato senza riconoscimento legale presso la sede IED di Torino nell’anno accademico 2011-12, aveva dichiarato nulla la delibera dello IED del 14 febbraio 2013 e, conseguentemente, illegittima, la ricostruzione delle carriere degli studenti interessati ivi contenuta. Il TAR rigettò il ricorso. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo IED e il Consiglio di Stato, con sentenza 13 gennaio 2023, n. 453, ha rigettato il gravame, compensando le spese di giudizio. 2.1. Il giudice amministrativo ha compiuto un’ampia premessa in fatto, ricostruendo le tappe della complessa vicenda. Ha rilevato, innanzitutto, che lo IED aveva richiesto al MUR (all’epoca MIUR), nell’aprile 2007, il riconoscimento e l’autorizzazione a rilasciare titoli di alta formazione artistica, in conformità all’art. 11, comma 1, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, per le sedi di Milano e Roma. L’autorizzazione era stata rilasciata con d.m. 10 dicembre 2010, n. 292, per entrambe le sedi e per una serie di corsi. Successivamente, lo IED aveva presentato una nuova domanda di riconoscimento che era stata accolta in data 17 dicembre 2012, con i d.m.n. 207 e n. 209; mentre il coevo d.m. n. 208 del 2012 aveva autorizzato anche la sede di Torino a rilasciare i diplomi suindicati per una serie di corsi, tra i quali quello di transportation design. A seguito di tale autorizzazione, la sede di Torino dello IED aveva attivato i relativi corsi, dando la possibilità agli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2011-2012 (e quindi anteriormente al rilascio dell’autorizzazione ministeriale) di optare per l’iscrizione ai nuovi corsi, consentendo loro di immatricolarsi al secondo anno, mediante il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti nel primo anno. Sulla base di questa ricostruzione di carriera e con lo svolgimento del residuo corso di studi, lo IED aveva poi rilasciato in favore di tali studenti il relativo titolo accademico, inoltrando al MUR formale richiesta di consegna dei prestampati necessari per la formazione delle pergamene per tutte le sedi, ivi compresa quella di Torino. A questo punto, tuttavia, erano insorte numerose difficoltà. Poiché il Ministero non aveva consegnato le pergamene, alcuni studenti si erano rivolti al Tribunale ordinario di Torino, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’impossibilità di far valere il titolo di studio da loro conseguito, e quel giudice aveva chiesto al MUR, ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ., i dovuti chiarimenti. Nel dare riscontro a tale richiesta il Ministero, con nota del 26 marzo 2021, aveva per la prima volta disconosciuto sia la competenza dell’Istituto ad emettere titoli di studio di primo livello AFAM, sia il valore di titolo legale dei suddetti diplomi, con la motivazione che l’Istituto aveva compiuto una non corretta ricostruzione della carriera degli studenti che si erano iscritti presso la sede di Torino nell’anno accademico 2011-2012. Lo IED, da parte sua, ritenendosi non soddisfatto da tale risposta, aveva proposto un primo ricorso giurisdizionale, davanti al TAR per il Lazio, impugnando sia la citata nota del 26 marzo 2021 che il silenzio-assenso maturatosi sulla domanda, in precedenza formulata al Ministero, di ottenere una precisa presa di posizione dello stesso sulla questione della piena validità dei titoli rilasciati e della loro valenza quali diplomi accademici di primo livello AFAM. Si era così giunti ad una prima pronuncia giurisdizionale, la sentenza del TAR n. 1116 del 2022, non fatta oggetto di appello, con la quale era stato accolto solo parzialmente il ricorso dello IED, nel senso che il MUR era stato invitato a rispondere formalmente alla domanda di cui sopra, rimasta inevasa. Di qui la determinazione prot. 8031, del 18 marzo 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Il Consiglio di Stato, nel riportare sommariamente il contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione, ha ricordato che in esso, tra l’altro, il Ministero aveva osservato che l’Istituto era stato autorizzato all’avvio del corso accademico di primo livello in trasportation design con d.m . 17 dicembre 2012, n. 208, a partire dall’anno accademico 2012-2013. Ne conseguiva, in base al provvedimento impugnato, che, avendo il corso accademico di primo livello una durata triennale, non risultava che gli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2011-2012 avessero svolto l’intero corso di studi nella vigenza del decreto autorizzativo; ragione per cui il titolo conseguito dopo due anni dall’autorizzazione ministeriale (e non tre) non poteva essere qualificato come diploma accademico di primo livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 2.2. Tutto ciò premesso in punto di fatto e dopo aver riassunto i motivi del ricorso di primo grado e quelli di appello, il Consiglio di Stato ha esaminato il gravame cominciando dal primo motivo, ritenuto infondato. A questo proposito, il giudice amministrativo ha rilevato che l’impugnativa non aveva ad oggetto i diplomi rilasciati dallo IED di Torino, «bensì la presa di posizione espressa dal Ministero sull’istanza presentata dalla società ricorrente nel 2022, con la finalità, in prima battuta, di vedere riconosciute le proprie pretese ad emettere validamente ed efficacemente i titoli in favore degli studenti iscritti presso la sede di Torino nell’anno accademico 2011- 2012». Nella specie, poiché il Ministero non aveva mai esercitato alcun potere di annullamento, revoca o ritiro in autotutela, non aveva «senso logico, ancora prima che giuridico, dolersi del mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti per l’esercizio del potere medesimo». Era accaduto, invece, che il Ministero venisse «sollecitato dalla società interessata a prendere posizione in ordine alla questione concernente la validità e l’efficacia dei titoli dalla stessa emessi, mai prima di allora vagliati in sede amministrativa, non essendo ciò nemmeno previsto dalla legge». La circostanza per cui il MUR non aveva mai esercitato poteri di annullamento o ritiro in autotutela faceva sì, secondo il Consiglio di Stato, che nessun affidamento legittimo potesse essere sorto in capo alla società ricorrente, la quale autonomamente si era assunta la responsabilità dell’emissione di quei titoli, in senso conforme alla legge. Risultavano pertanto non conferenti i rilievi, contenuti nell’atto di appello, circa la «paventata confusione fra le nozioni di nullità e di annullabilità del provvedimento amministrativo, dalle quali far discendere la sanzione dell’inefficacia». Era esatto invece, a parere del Consiglio di Stato, che la parte appellante aveva tentato «di far equivalere, agli effetti giuridici, il disconoscimento (in negativo) del valore legale dei titoli che lo IED di Torino aveva emesso, con il supposto annullamento o ritiro (in positivo) dei titoli medesimi, con la finalità di invocare tutte le garanzie previste dalla legge per detta ultima fattispecie, mai effettivamente verificatasi». Come correttamente rilevato dal TAR, infatti, la produzione dell’effetto giuridico tipico del diploma dipende dal fatto che si configuri, o meno, la fattispecie legalmente prevista, il che «equivale a dire, in positivo, che debbono verificarsi tutti gli elementi costitutivi previsti dalla norma e, in negativo, che non debbono verificarsi gli elementi ostativi della fattispecie (ossia i fatti impeditivi, risolutivi o modificativi della fattispecie medesima)». 2.3. Quanto al secondo motivo di appello, il Consiglio di Stato l’ha ritenuto parimenti infondato. La sentenza ha premesso, sul punto, che erano corretti tutti i richiami contenuti nell’atto di appello circa la natura degli AFAM come istituti di alta cultura ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; così come non poteva contestarsi che lo IED assumesse su di sé la piena responsabilità nel rilascio dei titoli di studio (diplomi). Il punto controverso, invece, era costituito dall’erronea convinzione, manifestata dalla parte appellante, per cui in forza di detto potere di accertamento e rilascio, fosse da considerare attribuito all’Istituto «il diritto di disporre della pergamena in senso assoluto e fuori di ogni potere di programmazione, indirizzo e coordinamento». La pergamena, ha rilevato il Consiglio di Stato, «rappresenta la veste materiale attraverso cui cartolarmente circola il titolo», e l’inutilizzabilità del diploma era scaturita «non dalla omessa cartolarizzazione per mancanza del supporto materiale, quanto invece dalla mancata corrispondenza fra fattispecie concreta e fattispecie normativa». In altri termini, l’effetto legale non si era determinato «non per la ragione, sulla quale l’appellante insiste, secondo cui allo IED sarebbe negata l’astratta competenza al rilascio dei diplomi accademici, ma per la ragione che non si sono verificati gli elementi costitutivi della fattispecie normativa». Il Ministero, cioè, non avendo in precedenza vagliato i titoli accademici, poteva «legittimamente esercitare le prerogative connesse all’esercizio del potere di programmazione, indirizzo e coordinamento di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 508 del 1999, legittimamente disconoscendo, o comunque non riconoscendo, non essendo a ciò obbligato, che si siano verificati, in fatto, gli elementi costitutivi previsti dalla legge». 2.4. Passando, poi, all’esame del terzo motivo di appello, il Consiglio di Stato ha affermato che con la nota impugnata il Ministero aveva chiarito i presupposti, le condizioni e i limiti della ricostruzione della carriera e del riconoscimento dei diplomi accademici, con una manifestazione di volontà da ritenere riferita non solo allo IED, ma a tutti gli istituti che si trovano nella medesima situazione. Richiamati, in proposito, gli artt. 18 e 20 del regolamento didattico dello IED, non oggetto di specifica approvazione ministeriale, il giudice amministrativo ha ricordato che, come osservato nel provvedimento impugnato, lo stesso art. 18, comma 4, del regolamento prevedeva, ai fini della disciplina della c.d. abbreviazione di carriera, che essa fosse applicabile nei limiti in cui la pregressa carriera accademica dello studente proveniente da altra Istituzione, oggetto di riconoscimento, riguardasse un corso di studi previamente autorizzato dal Ministero. Nel caso di specie, lo IED era stato autorizzato ad attivare il corso in transportation design, di durata triennale, solo a partire dall’anno accademico 2012-2013, mentre non risultava che gli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2011-2012 avessero svolto l’intero corso di studi nella vigenza del decreto autorizzativo. In forza di tale situazione, il punto decisivo per la soluzione della controversia non era tanto il fatto che lo IED avesse attivato il corso suindicato già nell’anno accademico 2011-2012, quanto la necessità di stabilire se nel computo del triennio e dei 180 crediti si potessero comprendere, o meno, i corsi svolti e i CFA maturati nell’anno accademico 2011-2012, cioè in data precedente il d.m. autorizzatorio n. 208 del 2012. A tale quesito il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover dare risposta negativa. Dopo aver richiamato il testo dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 212 del 2005, che ha come destinatari le sole Istituzioni pubbliche, la sentenza ha osservato che la normativa ivi prevista, essendo di natura transitoria, non poteva che riguardare «il passaggio degli studenti delle istituzioni AFAM già autorizzate a rilasciare titoli accademici secondo il regime del vecchio ordinamento al diverso regime del nuovo ordinamento, ai fini della prosecuzione del corso di studi, riconoscendo agli studenti, se già iscritti in un corso di vecchio ordinamento, l’opzione se rimanere nel vecchio o aderire al nuovo ordinamento». Da tanto conseguiva, secondo il Consiglio di Stato, che il riconoscimento legale dei corsi di studio attivati dallo IED presso le sedi Milano e di Roma con il D.M. n. 292 del 2010 non era «automaticamente trasponibile alla sede di Torino», tanto più che in esso non era stato autorizzato il corso di transportation design. In altre parole, diversamente dalle sedi di Roma e Milano, quella di Torino era stata autorizzata al rilascio dei titoli richiesti solo a partire dall’anno accademico 2012- 2013, pur essendo i corsi di studio nella più parte già autorizzati nelle sedi di Roma e Milano, e comunque con l’esclusione del corso in transportation design . E siccome l’autorizzazione era stata rilasciata successivamente, non potevano essere convalidate «iniziative private prive del necessario, presupposto riconoscimento giuridico», in quanto l’oggetto del contendere non era «la preparazione “effettuale” degli studenti interessati, bensì il legittimo esercizio del potere ministeriale di programmazione, indirizzo e coordinamento, il cui potere autorizzativo rappresenta una delle manifestazioni esterne più rilevanti». 3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato propone ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Design (IED) con atto affidato ad un unico complesso motivo. Resiste il Ministero dell’università e della ricerca con controricorso. L’Istituto ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 111, ottavo comma, Cost., all’art. 362 cod. proc. civ. e all’art. 110 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione del legislatore, con creazione di una norma nuova ritenuta di portata devastanteper l’ordinamento. Osserva l’Istituto ricorrente, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali relativi all’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di autonomia del legislatore, che nel caso in esame si sarebbe verificata proprio una simile eventualità. Il ricorso si riporta all’affermazione testuale della sentenza là dove essa afferma che «la produzione dell’effetto giuridico tipico del diploma dipende dal fatto che si configuri, o meno, la fattispecie legalmente prevista» e che «l’inutilizzabilità del diploma è scaturita … dalla mancata corrispondenza fra fattispecie concreta e fattispecie normativa». Tale asserzione, enunciata in maniera generale, si caratterizzerebbe proprio come «una norma astratta, concepita, elaborata ed enunciata dal Consiglio di Stato, così esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete». Secondo i principi consolidati del diritto amministrativo, invece, l’atto amministrativo produce i suoi effetti per forza propria, sicché l’eventuale sua illegittimità per violazione di legge dà luogo all’invalidità dell’atto, ma non ne elimina gli effetti; il Consiglio di Stato avrebbe invece, secondo la parte ricorrente, creato un’inefficacia (o inutilizzabilità) del provvedimento derivante dalla mancata corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta. Nel caso specifico, facendo applicazione di tale nuova regola, (a distanza di ben otto anni) «sono stati giudicati come “inefficaci” non solo i titoli di studio relativi agli studenti iscritti per la prima volta nell’anno accademico 2011-12 (perché gli allievi non avrebbero maturato i 180 crediti), ma anche (e concettualmente, prima ancora) la delibera IED 14 febbraio 2013 che aveva autorizzato la ricostruzione della carriera e così l’integrazione dei crediti mancanti». Se si affermasse il principio per cui la mancanza anche solo di un requisito richiesto implica l’inefficacia del provvedimento (per mancata corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta), tale inefficacia potrebbe essere fatta valere in ogni tempo, «con conseguenze devastanti facilmente immaginabili, anche per l’attività medio temporeespletata». L’Istituto ricorrente aggiunge che il principio enunciato nella sentenza impugnata andrebbe a confliggere con l’intera disciplina della validità dell’atto amministrativo contenuta e codificata nella legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui l’eventuale mancanza di un presupposto dell’atto è riconducibile alla figura del vizio di violazione di legge, ma non al vizio radicale di nullità o inefficacia del medesimo. I casi di nullità indicati dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, infatti, sono eccezionali e di stretta interpretazione, mentre la sentenza impugnata sembra evocare «la figura del difetto in concreto di potere», da tempo espunta dall’ordinamento e sempre ripudiata dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, oltre che della Corte regolatrice. Nella specie, infatti, il d.m. n. 208 del 2012 aveva autorizzato l’Istituto al rilascio dei diplomi accademici di primo livello a decorrere dall’anno accademico 2012-2013; e poiché i diplomi di cui si discute sono stati tutti emessi a conclusione dell’anno accademico 2013-2014, è esclusa in radice l’eventuale e principale causa di possibile nullità (per difetto di attribuzione). Lo IED dichiara di essere consapevole dell’impossibilità di configurare l’eccesso di potere per invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto; ma, nella specie, tale attività interpretativa sarebbe mancata, perché «la nuova norma risulta del tutto “sganciata” da qualunque precetto legislativo di riferimento». 2. La Corte ritiene che, in considerazione dell’esito del ricorso quale risulterà dall’esame dell’ampia e complessa censura, si possa fare a meno di scrutinare le preliminari eccezioni di inammissibilità formulate dal Ministero controricorrente, passando direttamente al merito della questione. 2.1. A tal fine è opportuno riassumere sinteticamente, in ordine cronologico, gli eventi per come sono stati ricostruiti dalla sentenza del Consiglio di Stato. Lo IED aveva ottenuto una prima autorizzazione, con il d.m. 10 dicembre 2010, n. 292, a rilasciare i diplomi per una serie di corsi e per le sedi di Roma e Milano (esclusa, quindi, quella di Torino). Solo il successivo d.m. n. 208 del 2012 aveva autorizzato anche la sede di Torino a rilasciare i diplomi suindicati, per una serie di corsi, tra i quali anche quello di transportation design, ma solo a partire dall’anno accademico 2012-2013. L’Istituto, che aveva attivato i corsi anche nella sede di Torino, fra i quali quello di transportation design, già dall’anno accademico 2011-2012 – circostanza pacifica –ha ritenuto di poter regolarizzare la posizione dei propri studenti iscritti al primo anno del corso in questione nell’anno accademico 2011-2012 (e quindi anteriormente al rilascio dell’autorizzazione ministeriale), dando loro la possibilità di optare per l’iscrizione ai nuovi corsi e consentendo di immatricolarsi al secondo anno, mediante il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti nel primo anno. Dopo di che, evidentemente alla fine del terzo anno di corso – che però era il secondo da quando il provvedimento di autorizzazione era divenuto operativo – ha rilasciato i diplomi agli studenti, come se l’autorizzazione fosse stata rilasciata fin dall’inizio, cioè da prima che avesse inizio il primo anno di corso. Quando, poi, lo IED si è rivolto al Ministero chiedendo il rilascio delle pergamene, questo si è rifiutato, prima attraverso il silenzio e poi, sollecitato dalla prima sentenza del TAR, con un espresso provvedimento di diniego impugnato nel giudizio odierno. 2.2. Ciò premesso in punto di fatto, giova ricordare che il sistema dell’alta formazione artistica e musicale delineato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede (art. 1) una riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Il regolamento degli ordinamenti didattici dell’intero plesso degli istituti di alta formazione sopra indicati è stato emanato, in attuazione dell’art. 2 della legge n. 508 del 1999, con il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, il quale prevede, tra l’altro, i titoli e i corsi svolti (art. 3), le condizioni per il conseguimento dei relativi titoli (art. 8) e la possibilità che il Ministero dell’università e della ricerca autorizzi il rilascio dei titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica anche da parte delle istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (art. 11). Il successivo art. 12, dettando la normativa transitoria, stabilisce che le istituzioni devono progressivamente adeguare i propri ordinamenti didattici alle disposizioni del regolamento, assicurando il rilascio dei titoli secondo gli ordinamenti vigenti in favore degli studenti già iscritti, ma con possibilità per gli stessi «di optare per l’iscrizione ai corsi dei nuovi ordinamenti». In questo contesto normativo si inserisce l’attività formativa svolta dall’Istituto ricorrente, il quale ha precisato di operare nel campo della formazione e della ricerca nelle discipline del design, moda, arti visive e comunicazione già dal 1966, cioè da oltre cinquant’anni. 2.3. Il nucleo essenziale del ricorso sul quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi consiste nella prospettazione, da parte dello IED, di un eccesso di potere giurisdizionale, da parte del Consiglio di Stato, per invasione della sfera di attribuzione del legislatore, conseguente alla creazione di una norma asseritamente nuova e inesistente nell’ordinamento. A tale conclusione lo IED perviene mostrando di essere a conoscenza dell’orientamento consolidato di queste Sezioni Unite secondo cui il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l’art. 111, ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale (così, tra le altre, la sentenza 4 dicembre 2020, n. 27770, e la sentenza 7 luglio 2021, n. 19244). L’eccesso di potere del giudice amministrativo si determina, in base alla giurisprudenza ora richiamata, quando il giudice amministrativo applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando in tal modo un’attività di produzione normativa che non gli compete. 2.4. Ritengono le Sezioni Unite che quest’orientamento debba trovare ulteriore conferma nella sede odierna e che dalla piana lettura della sentenza impugnata emerga con evidenza che il lamentato eccesso di potere non sussiste. La sentenza impugnata, infatti, ha respinto l’appello riconoscendo il diritto dello IED di rilasciare i diplomi – punto che non è in discussione – ma semplicemente aggiungendo che, essendo lo IED un istituto privato, la possibilità di rilasciarli è subordinata ad un’autorizzazione ministeriale (in armonia con le citate norme del d.P.R. n. 212 del 2005). Tale autorizzazione era stata data, ma solo a decorrere dall’anno accademico 2012-2013, il che è del tutto logico in considerazione del fatto che quell’autorizzazione fu rilasciata col d.m. n. 208 del 2012, cioè con effetto per il futuro. L’Istituto, di sua iniziativa e senza alcun obiettivo riscontro da parte del Ministero, ha ritenuto che l’autorizzazione data nel 2010, che però non riguardava la sede di Torino e che comunque non comprendeva il corso di transportation design, gli consentisse di avviare anche presso quest’ultima sede, e già a partire dall’anno accademico 2011-2012, il corso suindicato. Tale iniziativa implicava l’assunzione obiettiva di un rischio; tanto che lo IED, con la propria delibera del 14 febbraio 2013 richiamata nel ricorso, aveva anche autorizzato, in favore degli studenti interessati, la ricostruzione della carriera e l’integrazione dei crediti mancanti. Il Consiglio di Stato ha costruito la propria motivazione sui seguenti passaggi: 1) il Ministero non ha mai esercitato alcun potere di annullamento, revoca o ritiro in autotutela (punto non contestato), per cui nessun affidamento legittimo poteva essere sorto in capo allo IED; 2) non possono essere confusi il disconoscimento (in negativo) del valore legale dei titoli che lo IED di Torino aveva emesso (realmente avvenuto), con il supposto annullamento o ritiro (in positivo) dei titoli medesimi (mai avvenuto); 3) le pergamene non sono state rilasciate, ovviamente, non per mancanza di supporto cartaceo, ma per la mancata corrispondenza fra la fattispecie concreta e la fattispecie normativa; 4) nel computo del triennio, necessario per il conseguimento dei 180 crediti formativi, non possono essere ricompresi i corsi svolti e i crediti maturati nell’anno accademico 2011-2012, perché a quella data il corso in questione non era stato ancora autorizzato. Come si vede, il giudice amministrativo è partito dal dato normativo suindicato, l’ha interpretato, ha verificato che per il contestato anno accademico ora ricordato mancava l’autorizzazione e ha, di conseguenza, negato il riconoscimento del titolo che l’Istituto privato oggi ricorrente aveva rilasciato. Lo IED ha rivolto in modo particolare le sue critiche contro l’espressione sopra richiamata, e cioè mancata corrispondenza fra fattispecie concreta e fattispecie normativa. Essa è stata, probabilmente, utilizzata in modo non del tutto felice, ma non per questo può affermarsi che il Consiglio di Stato abbia davvero inteso sostenere ciò che lo IED vorrebbe oggi attribuirgli. Il Consiglio di Stato, in sostanza, ha solo rilevato che la pergamena non poteva essere rilasciata perché l’Istituto non aveva ottenuto alcuna autorizzazione per l’anno accademico 2011-2012 e che il MUR non poteva autorizzare ex post un’attività che il privato aveva deciso di svolgere di sua libera iniziativa e prima del necessario intervento del Ministero. Non intendeva certamente affermare che i diplomi sono validi solo se conformi alla legge, bensì che il Ministero è tenuto a verificare la corrispondenza dei corsi con i parametri normativi e che, in mancanza dell’autorizzazione per uno dei tre anni di corso, il riconoscimento doveva essere rifiutato. Come correttamente rileva l’Avvocatura dello Stato nel controricorso, ciò che la parte ricorrente sollecita, oggi, è, in sostanza, che le venga riconosciuta una sorta di autorità di rilasciare i titoli di studio anche a prescindere dai controlli che il Ministero è tenuto a svolgere in quanto soggetto preposto alla vigilanza. Risultano, pertanto, non calzanti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata i richiami, contenuti nel ricorso, alle figure della nullità e dell’annullabilità del provvedimento amministrativo (artt. 21-septies e 21 - octies della legge n. 241 del 1990) e alla complessa problematica della carenza di potere in astratto o in concreto, perché la sentenza impugnata ha correttamente posto in luce come nel caso in esame il Ministero non aveva annullato i diplomi emessi dallo IED, quanto piuttosto aveva disconosciuto che essi potessero avere valore legale in assenza del necessario provvedimento di autorizzazione. Il che, appunto, viene a significare che il Consiglio di Stato ha svolto un’attività di interpretazione della legge, per cui il lamentato eccesso di potere non sussiste. 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il