CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 15771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2252/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, controicorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 657/2020 depositatoi l 23/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 372/2021 in data 23.6.2021 la Corte d'Appello di Perugia, decidendo sull'opposizione del Ministero della Giustizia, disattendeva i motivi di opposizione, confermando il riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 800,00 a titolo diequa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento - sempre perequa riparazione - protrattosi, compresa le fasi del giudizio diesecuzione e di ottemperanza, per un totale di due anni e quattro mesi (con arrotondamento a due anni). La Corte territoriale liquidava altresì in favore della Pantaleo la somma complessiva, a titolo di spese di lite, di € 280,00, oltre accessori. Avverso detto decreto ha proposto ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Giustizia notificandolo il 24.1.2022 affidandosi a due motivi e resiste con controricorso notificato il 21.2.2022 [OSCURATO:PERSONA], che in seguito ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, e la causa é stata decisa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso del Ministero della Giustizia è affidato a due motivi. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di tardività del ricorso ex art. 4 della L. n. 89/2001. Sottolinea il Ministero della Giustizia che la Pantaleo, dopo aver già ottenuto il 18.7.2018 un'ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, ha poi proposto giudizio diottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi Consiglio di Stato), conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n.6870/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha definitivamente ordinato all'Amministrazione di pagare alla Pantaleo l'indennizzo dovutole. Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestraleprevisto dall'art. 4 della L. n. 89/2001 si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 18.7.2018, con conseguente tardività dell'istanza diequa riparazione depositata dalla Pantaleo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio diottemperanza davanti al Consiglio di Stato (8.10.2019), giudizio quest'ultimo che si sarebbe tradotto in un'attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto della Pantaleo, dovendosi ritenere che quest'ultima fosse stata integralmente soddisfatta con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 18.7.2018. Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione dell'orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l'interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884) al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termineprevisto dall'art. 4 della L. n. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui- procedimenti esecutivi o diottemperanza. Col secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma 1° n.4) c.p.c. ed alla violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello di Perugia sull'eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la richiesta di indennizzo relativa all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza, che era stata fatta valere come specifico motivo di opposizione al decreto di liquidazione dell'indennizzo n. 372/2021 della Corte d'Appello di Perugia del 23.6.2021. Il Ministero della Giustizia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un'equariparazione) si è articolato in una fase di cognizione ex L. n. 89 del 2001, in una fase diesecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase diottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per la quale ultima soggetto titolare del lato passivo dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la durata irragionevoledeve ritenersi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia. Il primo motivo di ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass.22.11.2022 n. 34288; Cass. 2.1.2023 n. 2), deve ritenersi infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della L. n.89/2001nel testo modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.134/2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzionecome autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio diottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processodeve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio diesecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l'ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l'introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell'ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l'adempimento della prestazioneindennitaria dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d'Appello di Perugia sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell'esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle sezioni unite del 2019), a mente dei quali l'esecuzionecostituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermandosi testualmente che “il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzionedi una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l'emanazione di un'ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l'introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l'effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l'effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio diottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all'esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all'art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio diottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata in via esecutiva o in via diottemperanza). Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia diesecuzione per obbligazioni scaturenti dall'applicazione dell'art. 5 quinquies della L.n. 89/2001, che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall'art. 3, comma 2, della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies, commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi dell'esecuzionee dell'ottemperanza. Dalle norme in questione si evince quindi che - fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore - anche l'esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede diottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. n. 7632/1993; Cass. sez. un. n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio diottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c.(così Cons. Stato n. 3539/2019; Cons. Stato n. 3625/2019). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all'art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato in sede diottemperanza n. 6870/2019 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. Il secondo motivo di ricorso del Ministero della Giustizia è invece fondato. Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema diequa riparazione ai sensi della L. 24.3.2001 n.89, la parte che intenda accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari ed a giudici amministrativi, debba convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n.15603/2006). Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero della Giustizia, aveva costituito oggetto di specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all'attenzione della Corte d'Appello di Perugia nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto, ma su tale motivo la suddetta Corte ha completamente omesso di pronunciarsi. Ritiene il Collegio in conformità all'orientamento già espresso (vedi Cass. 2.1.2023 n. 2; Cass. n.8049/2019) che nella fattispecie in esame dovesse farsi applicazione della regola posta dall'art. 4 della L. n. 260 del 1958, secondo il quale “l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte”. Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 260 del 1958purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto si sarebbe dovuto notificare (Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla L. n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n.8049/2019) che l'art. 4 della L. n. 260 del 1958deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all'ipotesi qui ricorrente in cui l'eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell'obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità, riferito all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che - in presenza dell'ineludibile condizione della tempestiva deduzione, con l'indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato - risulti inevitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per avere omesso di provvedere sullo specifico motivo di opposizione e per avere deciso sul merito dell'opposizione senza disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest'ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo di ric