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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 12700/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14984/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via A.Silvani 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1365/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- LANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ. minacciata nei suoi confronti con atto di precetto notifi- catogli il 15/3/2017 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fondato sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 838 del 29/3/2011, passata in giudicato in seguito al rigetto – con la sen- tenza di questa Corte n. 15459 del 26/7/2016 – del ricorso per cassa- zione proposto dallo stesso Ceriani.

In particolare, l’opponente deduceva che – dopo la pronuncia della Corte d’appello (che lo aveva condannato a demolire parte del suo edi- ficio per violazione delle distanze legali) e nelle more del giudizio di le- gittimità – il Comune di Uboldo aveva acquisito la strada posta tra i fondi dei contendenti, così divenuta pubblica, e che tale circostanza soprav- venuta determinava l’inapplicabilità delle norme relative alle distanze e, quindi, l’impossibilità di agire in executivis in forza di un titolo che su dette disposizioni era basato.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 515 del 15/3/2018, respingeva l’opposizione e la pronuncia veniva sostanzialmente confer- mata (salvo che per la liquidazione delle spese) dalla sentenza n. 1365 del 27/3/2019 della Corte d’appello di Milano.

Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha escluso che l’espropria- zione da parte del Comune – che, secondo l’opponente, aveva determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dei fondi con le conseguenze di cui all’art. 879, comma 2, cod. civ. – potesse integrare un fatto estintivo del diritto azionato in via esecutiva dagli appellati, perché, indipenden- temente dalla sua effettiva portata, la circostanza dedotta si era verifi- cata anteriormente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo (sen- tenza n. 838 del 29/3/2011); il decreto di esproprio del 22/4/2014, in- fatti, era precedente alla definizione del giudizio, avvenuta con la sen- tenza n. 15459 del 26/7/2016 della Seconda Sezione di questa Corte. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale resistevano con con- troricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che i controricorrenti hanno depositato documenti sopravvenuti attestanti l’esecuzione, da parte del Ceriani, delle opere oggetto dell’opposta intimazione, circostanza questa consta- tata dall’ufficiale giudiziario, in contraddittorio con le parti, nel verbale del 30/6/2020, al quale aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell’esecuzione di liquidazione delle spese della procedura ex art. 614 cod. proc. civ.

La menzionata documentazione (allegata alla memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. dei controricorrenti) non comporta la cessazione della materia del contendere (con conseguente superfluità della deci- sione sul ricorso): infatti, la chiusura del processo di esecuzione forzata non esclude l’interesse della parte opponente all’accertamento dell’in- sussistenza del diritto di procedere in executivis, posto che dall’accogli- mento della sua contestazione potrebbero astrattamente discendere azioni di ripetizione d’indebito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26927 del 24/10/2018, Rv. 650910-01) o risarcitorie (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656-01).

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che il fatto nuovo, estintivo o comunque impeditivo del diritto di agire in executivis – co- stituito dalla sopravvenuta mancanza di contiguità tra i fondi degli ori- ginari contendenti – non potesse essere dedotto con l’opposizione all’esecuzione, bensì nel giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo azionato. 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Sostiene il Ceriani che, pur essendosi formato il giudicato formale con la pronuncia di questa Corte in data 26/7/2016, il giudicato sostan- ziale risaliva all’ultimo momento processuale utile per l’allegazione di fatti nella causa, coincidente con l’udienza di precisazione delle conclu- sioni innanzi alla Corte d’appello di Milano.

In altre parole, secondo la tesi esposta nel ricorso, l’odierno ricorrente non avrebbe potuto far va- lere nel giudizio di legittimità (nel quale non è consentita la prospetta- zione di questioni di merito) la sopravvenuta circostanza inerente alla mancanza di contiguità dei fondi, verificatasi il 22/4/2014 e, cioè, suc- cessivamente alla pronuncia della Corte milanese in data 29/3/2011.

3. La tesi del ricorrente è suggestiva: se nel giudizio di legittimità non è possibile allegare circostanze fattuali sopravvenute alla pronuncia impugnata, allora deve giocoforza riconoscersi che i fatti estintivi del diritto azionato possono essere azionati con una successiva opposizione all’esecuzione, non ostando a tale conclusione il formarsi del giudicato sul titolo in un momento successivo alla loro verificazione.

Ciononostante, la censura è infondata.

4. In primis, la tesi si scontra con le statuizioni di Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 15459 del 26/7/2016 e, cioè, proprio con la pronuncia che, respingendo il ricorso del Ceriani, ha confermato la decisione della Corte d’appello azionata come titolo esecutivo.

Come si evince dalla motivazione della menzionata sentenza, la que- stione relativa alla natura della strada posta tra i fondi delle parti era stata sollevata nel corso del giudizio di merito, ma non aveva «il conve- nuto né allegato né provato la destinazione della strada ad uso pubblico secondo le figure che, per la giurisprudenza, rendono applicabile l’art.879 comma 2 cod. civ.».

Inoltre, con specifico riferimento alla dedotta circostanza sopravve- nuta (l’acquisizione della strada da parte del Comune di Uboldo), la Se- conda Sezione ha affermato: «Né la documentazione prodotta — con particolare riferimento al decreto di espropriazione — assume rilevanza 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 sul piano dello ius superveniens, in quanto il decreto di espropriazione prodotto non dimostra affatto il mutato status della strada, occorrendo al tal fine un accertamento di fatto — sia quanto all’oggetto delle parti- celle di terreno espropriate (secondo la parte che ha effettuato la pro- duzione, l’espropriazione avrebbe riguardato i cordoli della strada pri- vata, e non la strada stessa), sia quanto alla successiva destinazione di esse all’uso pubblico — che è precluso in sede di legittimità.».

Dalla citata pronuncia si evince, perciò, che la circostanza agitata nell’opposizione all’esecuzione era già stata sottoposta al vaglio di que- sta Corte, che l’ha reputata irrilevante ai fini della decisione, perché dalle stesse affermazioni del Ceriani risultava intervenuta l’espropria- zione dei cordoli della strada privata e non della strada stessa.

5. Del resto, non può che essere questa la corretta lettura della men- zionata sentenza n. 15459 del 26/7/2016, posto che, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1591 del 14/02/1995, una «di- versa disciplina giuridica sotto la quale una fattispecie deve essere sus- sunta a seguito della sopravvenienza di fatto nuovo che la implica, deve trovare immediata applicazione anche qualora il processo si trovi nella fase del giudizio di legittimità, imponendosi in tal caso il rinvio al giudice di merito».

Con la pronuncia ora menzionata – intervenuta in un caso in cui era stata prospettata l’idoneità dei documenti prodotti a provare che le re- gole sulle distanze legali ex art. 879, comma 2, cod. civ. non si sareb- bero potute applicare a fabbricati la cui intercapedine fosse costituita da una pubblica via – questa Corte (analogamente a quanto deciso dalla precedente Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8370 del 14/11/1987, Rv. 455930-01) ha ritenuto che la sopravvenienza di un fatto nuovo impli- cante una diversa disciplina giuridica possa essere dedotto anche nel giudizio di legittimità, imponendosi quindi il rinvio della causa al giudice del merito per nuovo esame con riguardo alla sopravvenuta circostanza incidente sullo schema normativo applicabile. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Perciò, se la Seconda Sezione, investita del ricorso per cassazione del Ceriani, avesse ritenuto il decreto di esproprio prodotto rilevante ai fini della decisione perché idoneo a determinare l’applicazione dell’art. 879, comma 2, cod. civ., avrebbe dovuto rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame, non già respingere l’impugnazione; al contra- rio, la circostanza è stata valutata dal giudice di legittimità e ritenuta ininfluente sulla decisione da assumere (proprio perché risultava inter- venuta l’espropriazione dei cordoli della strada privata e non della strada stessa).

Quest’ultima considerazione inficia la premessa su cui si fonda la censura qui svolta, perché, contrariamente agli assunti del ricorrente, il Ceriani avrebbe potuto far valere nel giudizio di legittimità la sopravve- nuta circostanza inerente alla mancanza di contiguità dei fondi (che, effettivamente, è stata sottoposta alla Seconda Sezione), verificatasi il 22/4/2014, successivamente alla pronuncia della Corte milanese in data 29/3/2011.

Ne consegue la correttezza delle decisioni adottate dai giudici di me- rito, i quali hanno concluso per l’improponibilità, con l’opposizione all’esecuzione, di un fatto estintivo che poteva essere dedotto (e, in ef- fetti, era stato dedotto) nel giudizio in cui il titolo esecutivo azionato si era formato.

7. La peculiarità della questione posta dal ricorso, priva di specifici precedenti giurisprudenziali, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

8. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14984/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via A.Silvani 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1365/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- LANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 612 cod. proc. civ. minacciata nei suoi confronti con atto di precetto notifi- catogli il 15/3/2017 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fondato sulla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 838 del 29/3/2011, passata in giudicato in seguito al rigetto – con la sen- tenza di questa Corte n. 15459 del 26/7/2016 – del ricorso per cassa- zione proposto dallo stesso Ceriani. In particolare, l’opponente deduceva che – dopo la pronuncia della Corte d’appello (che lo aveva condannato a demolire parte del suo edi- ficio per violazione delle distanze legali) e nelle more del giudizio di le- gittimità – il Comune di Uboldo aveva acquisito la strada posta tra i fondi dei contendenti, così divenuta pubblica, e che tale circostanza soprav- venuta determinava l’inapplicabilità delle norme relative alle distanze e, quindi, l’impossibilità di agire in executivis in forza di un titolo che su dette disposizioni era basato. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 515 del 15/3/2018, respingeva l’opposizione e la pronuncia veniva sostanzialmente confer- mata (salvo che per la liquidazione delle spese) dalla sentenza n. 1365 del 27/3/2019 della Corte d’appello di Milano. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha escluso che l’espropria- zione da parte del Comune – che, secondo l’opponente, aveva determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dei fondi con le conseguenze di cui all’art. 879, comma 2, cod. civ. – potesse integrare un fatto estintivo del diritto azionato in via esecutiva dagli appellati, perché, indipenden- temente dalla sua effettiva portata, la circostanza dedotta si era verifi- cata anteriormente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo (sen- tenza n. 838 del 29/3/2011); il decreto di esproprio del 22/4/2014, in- fatti, era precedente alla definizione del giudizio, avvenuta con la sen- tenza n. 15459 del 26/7/2016 della Seconda Sezione di questa Corte. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 3. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale resistevano con con- troricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che i controricorrenti hanno depositato documenti sopravvenuti attestanti l’esecuzione, da parte del Ceriani, delle opere oggetto dell’opposta intimazione, circostanza questa consta- tata dall’ufficiale giudiziario, in contraddittorio con le parti, nel verbale del 30/6/2020, al quale aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell’esecuzione di liquidazione delle spese della procedura ex art. 614 cod. proc. civ. La menzionata documentazione (allegata alla memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. dei controricorrenti) non comporta la cessazione della materia del contendere (con conseguente superfluità della deci- sione sul ricorso): infatti, la chiusura del processo di esecuzione forzata non esclude l’interesse della parte opponente all’accertamento dell’in- sussistenza del diritto di procedere in executivis, posto che dall’accogli- mento della sua contestazione potrebbero astrattamente discendere azioni di ripetizione d’indebito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26927 del 24/10/2018, Rv. 650910-01) o risarcitorie (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656-01). 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che il fatto nuovo, estintivo o comunque impeditivo del diritto di agire in executivis – co- stituito dalla sopravvenuta mancanza di contiguità tra i fondi degli ori- ginari contendenti – non potesse essere dedotto con l’opposizione all’esecuzione, bensì nel giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo azionato. 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Sostiene il Ceriani che, pur essendosi formato il giudicato formale con la pronuncia di questa Corte in data 26/7/2016, il giudicato sostan- ziale risaliva all’ultimo momento processuale utile per l’allegazione di fatti nella causa, coincidente con l’udienza di precisazione delle conclu- sioni innanzi alla Corte d’appello di Milano. In altre parole, secondo la tesi esposta nel ricorso, l’odierno ricorrente non avrebbe potuto far va- lere nel giudizio di legittimità (nel quale non è consentita la prospetta- zione di questioni di merito) la sopravvenuta circostanza inerente alla mancanza di contiguità dei fondi, verificatasi il 22/4/2014 e, cioè, suc- cessivamente alla pronuncia della Corte milanese in data 29/3/2011. 3. La tesi del ricorrente è suggestiva: se nel giudizio di legittimità non è possibile allegare circostanze fattuali sopravvenute alla pronuncia impugnata, allora deve giocoforza riconoscersi che i fatti estintivi del diritto azionato possono essere azionati con una successiva opposizione all’esecuzione, non ostando a tale conclusione il formarsi del giudicato sul titolo in un momento successivo alla loro verificazione. Ciononostante, la censura è infondata. 4. In primis, la tesi si scontra con le statuizioni di Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 15459 del 26/7/2016 e, cioè, proprio con la pronuncia che, respingendo il ricorso del Ceriani, ha confermato la decisione della Corte d’appello azionata come titolo esecutivo. Come si evince dalla motivazione della menzionata sentenza, la que- stione relativa alla natura della strada posta tra i fondi delle parti era stata sollevata nel corso del giudizio di merito, ma non aveva «il conve- nuto né allegato né provato la destinazione della strada ad uso pubblico secondo le figure che, per la giurisprudenza, rendono applicabile l’art.879 comma 2 cod. civ.». Inoltre, con specifico riferimento alla dedotta circostanza sopravve- nuta (l’acquisizione della strada da parte del Comune di Uboldo), la Se- conda Sezione ha affermato: «Né la documentazione prodotta — con particolare riferimento al decreto di espropriazione — assume rilevanza 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 sul piano dello ius superveniens, in quanto il decreto di espropriazione prodotto non dimostra affatto il mutato status della strada, occorrendo al tal fine un accertamento di fatto — sia quanto all’oggetto delle parti- celle di terreno espropriate (secondo la parte che ha effettuato la pro- duzione, l’espropriazione avrebbe riguardato i cordoli della strada pri- vata, e non la strada stessa), sia quanto alla successiva destinazione di esse all’uso pubblico — che è precluso in sede di legittimità.». Dalla citata pronuncia si evince, perciò, che la circostanza agitata nell’opposizione all’esecuzione era già stata sottoposta al vaglio di que- sta Corte, che l’ha reputata irrilevante ai fini della decisione, perché dalle stesse affermazioni del Ceriani risultava intervenuta l’espropria- zione dei cordoli della strada privata e non della strada stessa. 5. Del resto, non può che essere questa la corretta lettura della men- zionata sentenza n. 15459 del 26/7/2016, posto che, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1591 del 14/02/1995, una «di- versa disciplina giuridica sotto la quale una fattispecie deve essere sus- sunta a seguito della sopravvenienza di fatto nuovo che la implica, deve trovare immediata applicazione anche qualora il processo si trovi nella fase del giudizio di legittimità, imponendosi in tal caso il rinvio al giudice di merito». Con la pronuncia ora menzionata – intervenuta in un caso in cui era stata prospettata l’idoneità dei documenti prodotti a provare che le re- gole sulle distanze legali ex art. 879, comma 2, cod. civ. non si sareb- bero potute applicare a fabbricati la cui intercapedine fosse costituita da una pubblica via – questa Corte (analogamente a quanto deciso dalla precedente Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8370 del 14/11/1987, Rv. 455930-01) ha ritenuto che la sopravvenienza di un fatto nuovo impli- cante una diversa disciplina giuridica possa essere dedotto anche nel giudizio di legittimità, imponendosi quindi il rinvio della causa al giudice del merito per nuovo esame con riguardo alla sopravvenuta circostanza incidente sullo schema normativo applicabile. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 6. Perciò, se la Seconda Sezione, investita del ricorso per cassazione del Ceriani, avesse ritenuto il decreto di esproprio prodotto rilevante ai fini della decisione perché idoneo a determinare l’applicazione dell’art. 879, comma 2, cod. civ., avrebbe dovuto rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame, non già respingere l’impugnazione; al contra- rio, la circostanza è stata valutata dal giudice di legittimità e ritenuta ininfluente sulla decisione da assumere (proprio perché risultava inter- venuta l’espropriazione dei cordoli della strada privata e non della strada stessa). Quest’ultima considerazione inficia la premessa su cui si fonda la censura qui svolta, perché, contrariamente agli assunti del ricorrente, il Ceriani avrebbe potuto far valere nel giudizio di legittimità la sopravve- nuta circostanza inerente alla mancanza di contiguità dei fondi (che, effettivamente, è stata sottoposta alla Seconda Sezione), verificatasi il 22/4/2014, successivamente alla pronuncia della Corte milanese in data 29/3/2011. Ne consegue la correttezza delle decisioni adottate dai giudici di me- rito, i quali hanno concluso per l’improponibilità, con l’opposizione all’esecuzione, di un fatto estintivo che poteva essere dedotto (e, in ef- fetti, era stato dedotto) nel giudizio in cui il titolo esecutivo azionato si era formato. 7. La peculiarità della questione posta dal ricorso, priva di specifici precedenti giurisprudenziali, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 8. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 14984/2019 Numero sezionale 432/2022 Numero di raccolta generale 12700/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2
Sentenza Cassazione n. 12700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris