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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25207/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Cataldo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 29/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al primo e secondo motivo e per l'inammissibilità nel resto; lette le note di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/7/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" e, in particolare, alla famiglia di S. Cataldo, di due episodi di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e del delitto di illecita detenzione di armi.

All'imputato si addebita, in concorso con altri separatamente giudicati nelle forme del rito abbreviato, di essersi ingerito nella gestione della cooperativa" [OSCURATO:PERSONA]", appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ponendo in essere condotte estorsive in danno dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] onde indurlo all'assunzione di congiunti del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 416bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen.

La difesa segnala che i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'essi imputati in relazione all'addebito associativo contestato al capo A) e giudicati nelle forme del rito abbreviato, sono stati assolti da detta incolpazione con sentenza n. 349/2020 della Corte d'Appello di Caltanissetta, già passata in giudicato sul punto.

La Corte d'Appello ha escluso ricadute di detta pronunzia sull'odierna regiudicanda sottolineando che l'assoluzione è intervenuta con la formula per non aver commesso il fatto senza, tuttavia, considerare che in conseguenza della richiamata decisione difetta il numero minimo di partecipanti della contestata associazione mafiosa.

Inoltre, la sentenza impugnata non ha chiarito chi siano stati i complici che hanno concorso con il ricorrente nell'attuazione di condotte intimidatorie onde determinarne l'assunzione nella cooperativa [OSCURATO:PERSONA] né tantomeno hanno potuto ricostruire i legami tra il prevenuto e i pretesi coadiuvanti; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie estorsiva ascritta al capo C) della rubrica, non avendo la Corte di merito considerato che la già richiamata sentenza n. 349/2020, riformando la decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di estorsione aggravata in concorso con il prevenuto.

Inoltre, la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente sulla condotta intimidatoria, assumendone la ricorrenza nella forma della minaccia implicita per effetto dell'appartenenza all'associazione mafiosa sebbene l'incapacità del prevenuto di condizionare il Baglio è ampiamente attestata dalle mancate assunzioni di Vivacqua nonché del figlio e del fratello del ricorrente.

La difesa denunzia, altresì, la violazione del rapporto di autonomia della prova del reato fine rispetto al reato mezzo e la valorizzazione di un meccanismo circolare della prova in quanto la sentenza impugnata a dimostrazione della sussistenza del reato associativo richiama i fatti estorsivi e viceversa; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle condotte estorsive ascritte al capo D) della rubrica, avendo la Corte di merito omesso di indicare le circostanze e i fatti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente senza tener conto della impotenza criminale dell'imputato che contraddice la valenza intimidatrice riconosciuta allo Scalzo dai giudici d'appello;&, 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al delitto di illegale detenzione di armi ascritto al capo L) nonostante l'assenza di riscontri all'equivoco tenore delle conversazioni intercettate; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in difetto degli elementi costitutivi dell'aggravante [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuta assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati nelle forme del rito abbreviato, dall'addebito associativo sub A) per non aver commesso il fatto non incida in alcun modo "sulla effettiva esistenza dell'ipotesi delittuosa. .ascritta a [OSCURATO:PERSONA]" in ragione della formula liberatoria adottata.

La Corte, nondimeno, non ha fornito risposta al decisivo rilievo difensivo in ordine al venir meno per effetto della richiamata pronunzia assolutoria del numero minimo di associati ("tre o più persone") che costituisce imprescindibile elemento costitutivo della fattispecie ex art. 416 bis cod.pen.

Infatti, alla stregua dell'imputazione elevata sub A) consta che la cellula di "cosa nostra" costituita dalla "famiglia mafiosa" di S. Cataldo all'epoca dei fatti era diretta da [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato nell'attività organizzativa dall'odierno prevenuto e da Chitè, Vivacqua e [OSCURATO:PERSONA].

S'è già detto dell'assoluzione dei coimputati con ruolo di partecipe mentre con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] gli esiti del giudizio abbreviato attestano esclusivamente l'accoglimento in sede d'appello della richiesta di patteggiamento, tempestivamente avanzata e ingiustificatamente non assentita dal P.m., nella misura di mesi otto di reclusione a titolo di continuazione sulla maggior sanzione irrogata con precedenti sentenze in relazione a fattispecie estorsive. 1.1 Le richiamate emergenze non paiono ragionevolmente superabili per effetto della formula assolutoria adottata dalla pronunzia relativa ai coimputati separatamente giudicati dal momento che l'esistenza del gruppo criminale ipotizzato in incolpazione risulta radicalmente incisa nel requisito del numero minimo dei partecipanti giacché il delitto ex art. 416bis cod.pen. può configurarsi solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma.

Questa Corte, a prescindere dalla formula assolutoria, ha già ritenuto la sussistenza di un contrasto rilevante ai fini della revisione in ipotesi di assoluzione in distinto procedimento degli originari associati, segnalando che il contrasto tra le decisioni, lungi dal concernere il piano valutativo del fatto, ne mina la tipicità (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Rv. 260702; in senso conforme, Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, dep. 10/1/2014, Rv. 257849; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Rv. 246043).,ci,

2. Fondato e meritevole d'accoglimento s'appalesa anche il secondo motivo nella parte in cui censura la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione nel separato processo di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato sub C), avente ad oggetto l'assunzione, in tesi imposta con metodo mafioso, del medesimo presso la cooperativa amministrata dal Baglio.

La Corte territoriale anche in tal caso (pag. 10) ha ritenuto la pronunzia assolutoria insuscettibile di dispiegare effetti sulla condanna dell'odierno ricorrente senza, tuttavia, adeguatamente argomentare le ragioni di siffatto convincimento.

E ciò sebbene il tenore dell'incolpazione descriva una sinergica e concordata azione minatoria dei due fratelli Scalzo, che a tal fine valorizzavano la "loro condizione di soggetti organici" al sodalizio mafioso, per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] la loro assunzione.

La regolarità dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza irrevocabile, avrebbe imposto un rinnovato vaglio dei materiali processuali allo scopo di verificare la tenuta probatoria e logica della tesi d'accusa cui le sentenze di merito hanno dato riscontro, non soddisfacendo l'onere motivazionale l'assunto della Corte di merito, che ha ricondotto ad una fisiologica dinamica processuale i contrastanti esiti attinti nei diversi processi, negando ogni possibile frizione logica.

3. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alle ulteriori doglianze formulate con i motivi terzo, quarto e quinto, tutte affette da genericità ed aspecificità. 3.1 Infatti, le censure che attingono l'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'estorsione sub D) non si rapportano criticamente alle emergenze processuali scrutinate in sede di merito, dalle quali consta che lo Scalzo, facendo leva sull'intimidazione del Baglio in forza della sua caratura criminale, lo costrinse all'assunzione del figlio Marco e, alla scadenza del progetto finanziato, a mantenere il rapporto di lavoro per timore di ritorsioni (pag. 6 sent. Trib.).

L'amministratore della Cooperativa, le cui dichiarazioni sono state concordemente stimate attendibili dai giudici di merito, ha -altresì- riferito delle reiterate richieste di anticipazioni sulle retribuzioni formulate dallo Scalzo, accompagnate anche da minacce esplicite, che gli imponevano la ricerca di danaro per farvi fronte in assenza di disponibilità economiche dell'ente.

Trattasi di condotte sottese da un costante sfruttamento del generale clima di intimidazione in cui la Cooperativa operava per effetto della sudditanza psicologica indotta dal ricorrente e dai complici nel Baglio, facendo leva sulla rispettiva, esibita, contiguità agli ambienti mafiosi locali. 3.2 Quanto all'illecita detenzione di armi contestata al capo L) il ricorrente si limita a richiamare l'esito negativo delle perquisizioni locali effettuate e a contestare in maniera apodittica l'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate, omettendo l'articolazione di rilievi utilmente scrutinabili in questa sede.

Del pari generica ed assertiva è la censura in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen., avendo la difesa omesso di illustrare le ragioni di contrasto rispetto alla decisione impugnata sullo specifico punto, limitandosi a richiamare la pretesa inettitudine criminale del prevenuto, così precludendo al gravame la necessaria capacità devolutiva.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo ai capi A) e C) della rubrica con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio al fine di emendare i vizi rilevati.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai capi D) e L).

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai capi A) e C) con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'afferma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Cataldo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 29/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al primo e secondo motivo e per l'inammissibilità nel resto; lette le note di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/7/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" e, in particolare, alla famiglia di S. Cataldo, di due episodi di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e del delitto di illecita detenzione di armi. All'imputato si addebita, in concorso con altri separatamente giudicati nelle forme del rito abbreviato, di essersi ingerito nella gestione della cooperativa" [OSCURATO:PERSONA]", appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ponendo in essere condotte estorsive in danno dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] onde indurlo all'assunzione di congiunti del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 416bis cod.pen. e 530 cod.proc.pen. La difesa segnala che i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'essi imputati in relazione all'addebito associativo contestato al capo A) e giudicati nelle forme del rito abbreviato, sono stati assolti da detta incolpazione con sentenza n. 349/2020 della Corte d'Appello di Caltanissetta, già passata in giudicato sul punto. La Corte d'Appello ha escluso ricadute di detta pronunzia sull'odierna regiudicanda sottolineando che l'assoluzione è intervenuta con la formula per non aver commesso il fatto senza, tuttavia, considerare che in conseguenza della richiamata decisione difetta il numero minimo di partecipanti della contestata associazione mafiosa. Inoltre, la sentenza impugnata non ha chiarito chi siano stati i complici che hanno concorso con il ricorrente nell'attuazione di condotte intimidatorie onde determinarne l'assunzione nella cooperativa [OSCURATO:PERSONA] né tantomeno hanno potuto ricostruire i legami tra il prevenuto e i pretesi coadiuvanti; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie estorsiva ascritta al capo C) della rubrica, non avendo la Corte di merito considerato che la già richiamata sentenza n. 349/2020, riformando la decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di estorsione aggravata in concorso con il prevenuto. Inoltre, la Corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente sulla condotta intimidatoria, assumendone la ricorrenza nella forma della minaccia implicita per effetto dell'appartenenza all'associazione mafiosa sebbene l'incapacità del prevenuto di condizionare il Baglio è ampiamente attestata dalle mancate assunzioni di Vivacqua nonché del figlio e del fratello del ricorrente. La difesa denunzia, altresì, la violazione del rapporto di autonomia della prova del reato fine rispetto al reato mezzo e la valorizzazione di un meccanismo circolare della prova in quanto la sentenza impugnata a dimostrazione della sussistenza del reato associativo richiama i fatti estorsivi e viceversa; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle condotte estorsive ascritte al capo D) della rubrica, avendo la Corte di merito omesso di indicare le circostanze e i fatti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente senza tener conto della impotenza criminale dell'imputato che contraddice la valenza intimidatrice riconosciuta allo Scalzo dai giudici d'appello;&, 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al delitto di illegale detenzione di armi ascritto al capo L) nonostante l'assenza di riscontri all'equivoco tenore delle conversazioni intercettate; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in difetto degli elementi costitutivi dell'aggravante [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuta assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati nelle forme del rito abbreviato, dall'addebito associativo sub A) per non aver commesso il fatto non incida in alcun modo "sulla effettiva esistenza dell'ipotesi delittuosa. .ascritta a [OSCURATO:PERSONA]" in ragione della formula liberatoria adottata. La Corte, nondimeno, non ha fornito risposta al decisivo rilievo difensivo in ordine al venir meno per effetto della richiamata pronunzia assolutoria del numero minimo di associati ("tre o più persone") che costituisce imprescindibile elemento costitutivo della fattispecie ex art. 416 bis cod.pen. Infatti, alla stregua dell'imputazione elevata sub A) consta che la cellula di "cosa nostra" costituita dalla "famiglia mafiosa" di S. Cataldo all'epoca dei fatti era diretta da [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato nell'attività organizzativa dall'odierno prevenuto e da Chitè, Vivacqua e [OSCURATO:PERSONA]. S'è già detto dell'assoluzione dei coimputati con ruolo di partecipe mentre con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] gli esiti del giudizio abbreviato attestano esclusivamente l'accoglimento in sede d'appello della richiesta di patteggiamento, tempestivamente avanzata e ingiustificatamente non assentita dal P.m., nella misura di mesi otto di reclusione a titolo di continuazione sulla maggior sanzione irrogata con precedenti sentenze in relazione a fattispecie estorsive. 1.1 Le richiamate emergenze non paiono ragionevolmente superabili per effetto della formula assolutoria adottata dalla pronunzia relativa ai coimputati separatamente giudicati dal momento che l'esistenza del gruppo criminale ipotizzato in incolpazione risulta radicalmente incisa nel requisito del numero minimo dei partecipanti giacché il delitto ex art. 416bis cod.pen. può configurarsi solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma. Questa Corte, a prescindere dalla formula assolutoria, ha già ritenuto la sussistenza di un contrasto rilevante ai fini della revisione in ipotesi di assoluzione in distinto procedimento degli originari associati, segnalando che il contrasto tra le decisioni, lungi dal concernere il piano valutativo del fatto, ne mina la tipicità (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Rv. 260702; in senso conforme, Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, dep. 10/1/2014, Rv. 257849; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Rv. 246043).,ci, 2. Fondato e meritevole d'accoglimento s'appalesa anche il secondo motivo nella parte in cui censura la mancata considerazione dell'intervenuta assoluzione nel separato processo di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato sub C), avente ad oggetto l'assunzione, in tesi imposta con metodo mafioso, del medesimo presso la cooperativa amministrata dal Baglio. La Corte territoriale anche in tal caso (pag. 10) ha ritenuto la pronunzia assolutoria insuscettibile di dispiegare effetti sulla condanna dell'odierno ricorrente senza, tuttavia, adeguatamente argomentare le ragioni di siffatto convincimento. E ciò sebbene il tenore dell'incolpazione descriva una sinergica e concordata azione minatoria dei due fratelli Scalzo, che a tal fine valorizzavano la "loro condizione di soggetti organici" al sodalizio mafioso, per imporre alla [OSCURATO:PERSONA] la loro assunzione. La regolarità dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], accertata con sentenza irrevocabile, avrebbe imposto un rinnovato vaglio dei materiali processuali allo scopo di verificare la tenuta probatoria e logica della tesi d'accusa cui le sentenze di merito hanno dato riscontro, non soddisfacendo l'onere motivazionale l'assunto della Corte di merito, che ha ricondotto ad una fisiologica dinamica processuale i contrastanti esiti attinti nei diversi processi, negando ogni possibile frizione logica. 3. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione alle ulteriori doglianze formulate con i motivi terzo, quarto e quinto, tutte affette da genericità ed aspecificità. 3.1 Infatti, le censure che attingono l'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'estorsione sub D) non si rapportano criticamente alle emergenze processuali scrutinate in sede di merito, dalle quali consta che lo Scalzo, facendo leva sull'intimidazione del Baglio in forza della sua caratura criminale, lo costrinse all'assunzione del figlio Marco e, alla scadenza del progetto finanziato, a mantenere il rapporto di lavoro per timore di ritorsioni (pag. 6 sent. Trib.). L'amministratore della Cooperativa, le cui dichiarazioni sono state concordemente stimate attendibili dai giudici di merito, ha -altresì- riferito delle reiterate richieste di anticipazioni sulle retribuzioni formulate dallo Scalzo, accompagnate anche da minacce esplicite, che gli imponevano la ricerca di danaro per farvi fronte in assenza di disponibilità economiche dell'ente. Trattasi di condotte sottese da un costante sfruttamento del generale clima di intimidazione in cui la Cooperativa operava per effetto della sudditanza psicologica indotta dal ricorrente e dai complici nel Baglio, facendo leva sulla rispettiva, esibita, contiguità agli ambienti mafiosi locali. 3.2 Quanto all'illecita detenzione di armi contestata al capo L) il ricorrente si limita a richiamare l'esito negativo delle perquisizioni locali effettuate e a contestare in maniera apodittica l'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate, omettendo l'articolazione di rilievi utilmente scrutinabili in questa sede. Del pari generica ed assertiva è la censura in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen., avendo la difesa omesso di illustrare le ragioni di contrasto rispetto alla decisione impugnata sullo specifico punto, limitandosi a richiamare la pretesa inettitudine criminale del prevenuto, così precludendo al gravame la necessaria capacità devolutiva. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo ai capi A) e C) della rubrica con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio al fine di emendare i vizi rilevati. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai capi D) e L). P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai capi A) e C) con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'afferma
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