Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:361
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 19 giugno 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]340/01
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
«Direttiva 77/187/CEE – Trasferimento di imprese – Ambito di applicazione – Sostituzione di un'impresa di servizi con un'altra per lo svolgimento delle stesse attività (catering) – Trasferimento dei mezzi di produzione messi a disposizione dal committente – Rifiuto del nuovo appaltatore di rilevare il personale e i mezzi di produzione»
I ─ Introduzione
1. L'[OSCURATO:PERSONA] austriaco (Corte di cassazione) ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla portata
della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
(in prosieguo: la
direttiva 77/187 o la
direttiva)
(2)
.
2. Nel procedimento principale è stata sollevata la questione se sussista trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187
qualora un'impresa, su incarico di un ente ospedaliero, fornisca pasti ai pazienti e al personale, svolgendo un'attività in
precedenza effettuata da un'altra impresa. La nuova impresa si avvale di utenze come gas, acqua ed energia elettrica e dei
locali aziendali nonché delle attrezzature di cucina già utilizzati dal gestore precedente e messi a sua disposizione dal
committente. La nuova impresa tuttavia non rileva i mezzi di produzione messi a disposizione dal committente precedente ─
ossia il personale, le scorte, la documentazione contabile, i menu, le prescrizioni dietetiche, le ricette o le conoscenze
professionali ─ né desidera acquisirli.
3. Questa causa si ricollega a una giurisprudenza precedente della Corte, vertente sull'applicazione della direttiva 77/187 all'appalto
di servizi, ma mostra tuttavia manifeste differenze con le fattispecie esaminate in sentenze come [OSCURATO:PERSONA]
(3)
e Temco
(4)
. La nuova impresa infatti non ha assunto nessun membro del personale di quella precedente, né i mezzi di produzione sono
passati direttamente dal vecchio al nuovo gestore. Solo una parte dei mezzi di produzione messi a disposizione dal committente
viene utilizzata sia dalla vecchia sia dalla nuova impresa.
II ─ Ambito normativo
A ─
Diritto comunitario
4. La direttiva contiene misure utili a proteggere i dipendenti nel caso di cambiamento dell'impresa, segnatamente al fine di
garantire il mantenimento dei loro diritti. L'art. 1, n. 1, dichiara la direttiva applicabile ai trasferimenti di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
5. L'art. 2, lett. a), dispone che per
cedente ai sensi della direttiva stessa si intende ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma
dell'art. 1, n. 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento. All'art. 2,
lett. b), è definito
cessionario ai sensi della direttiva ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'art. 1, n. 1,
acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento. Secondo l'art. 3,
n. 1, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente
alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
6. La direttiva è stata modificata due volte. La direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, ha in prevalenza chiarito
alcune nozioni giuridiche alla luce della giurisprudenza della Corte
(5)
. Per razionalizzare il testo il 12 marzo 2001 il Consiglio ha revocato la direttiva 77/187, sostituendola con la direttiva
2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti
(6)
.
7. La direttiva 98/50 ha modificato l'art.1, n. 1, della direttiva in art. 1, n. 1, lett. a). Essa ha poi introdotto un nuovo
art. 1, n. 1, lett. b), riguardante la nozione di
trasferimento e il cui testo così recita: Fatta salva la lettera a) (...), è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica
che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia
essa essenziale o accessoria.
8. Come emerge dal preambolo della direttiva 98/50, siffatto chiarimento era dettato da esigenze di certezza del diritto e trasparenza
giuridica, ma non modifica la sfera di applicazione della direttiva quale interpretata dalla Corte di giustizia
(7)
.
B ─
Diritto nazionale
9. La direttiva 77/187 è stata recepita in diritto austriaco con l'Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (legge sull'adeguamento
delle norme sui contratti di lavoro; in prosieguo: l'
AVRAG). L'art. 3 AVRAG dispone che, quando in particolare una parte di stabilimento viene trasferita ad un altro imprenditore,
quest'ultimo subentra quale datore di lavoro in tutti i diritti e gli obblighi nei rapporti di lavoro esistenti al momento
del trasferimento. Secondo costante giurisprudenza dell'[OSCURATO:PERSONA], tale disposizione va interpretata in senso conforme
alla direttiva 77/187, come successivamente modificata, rispettando altresì le sentenze della Corte di giustizia ad essa relative.
III ─ Fatti della causa principale, svolgimento del procedimento e questione pregiudiziale
10. La Corte ha interpretato le condizioni per l'applicazione della direttiva 77/187 in modo molto sfumato, attribuendo rilevanza
decisiva alle circostanze della fattispecie concreta. Il giudice del rinvio ha accertato i fatti quali seguono.
11. Nel 1990 la direzione di un ente ospedaliero non meglio identificato (in prosieguo: la
direzione) stipulava con la [OSCURATO:PERSONA], una società di gestione di mense aziendali, un contratto per la preparazione e la fornitura di
pasti e bevande nonché per i servizi di ristorazione consistenti nel completo approvvigionamento dei pazienti e del personale
ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona. La società doveva garantire una determinata scelta di piatti
(diversi regimi alimentari). I pasti dovevano essere preparati nei locali dell'ospedale. Le attività della [OSCURATO:PERSONA] comprendevano
la composizione dei menu, l'acquisto, la conservazione, la preparazione, la suddivisione in porzioni e il trasporto dei pasti
così suddivisi nei reparti ─ ma non la distribuzione ai pazienti, la consegna dei pasti nella mensa del personale, la pulizia
delle stoviglie e dei locali utilizzati. Detti locali, il gas, l'acqua, l'energia elettrica e le piccole e grandi attrezzature
da cucina necessarie venivano messi a disposizione dalla direzione. Eventuali danni ai materiali dovevano essere risarciti
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le prestazioni eccezionali dovevano essere retribuite separatamente. [OSCURATO:PERSONA] era in aggiunta incaricata
della gestione del bar dell'ospedale.
12. Dopo il sorgere di alcuni contrasti, a metà del 1998, tra la direzione e la [OSCURATO:PERSONA], la prima risolveva il contratto con la
[OSCURATO:PERSONA] con lettera del 26 aprile 1999, rispettando il preavviso di sei mesi. Quindi l'ospedale indiva una nuova gara d'appalto
per l'aggiudicazione dei servizi in questione. A metà ottobre 1999 veniva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato alla
nuova gara d'appalto per i servizi, che il servizio di ristorazione veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA].
13. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva allora che si era configurato un trasferimento d'impresa, ma il direttore della [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di
rilevare il materiale, le scorte esistenti e i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non riceva neppure la contabilità, i menu,
i programmi dietetici, le ricette, o le conoscenze professionali. Dagli altri clienti della [OSCURATO:PERSONA] riprendeva soltanto da
sei ai dieci menu per l'asilo dell'ospedale.
14. I ricorrenti nel procedimento principale, impiegati nel servizio di cucina e nel bar dell'ospedale quali dipendenti della
[OSCURATO:PERSONA], chiedono che sia dichiarato che il loro rapporto di lavoro continua a sussistere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], deducendo
l'argomento, sostenuto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'assunzione della gestione della cucina e del bar costituisce un
trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 3, n. 1, AVRAG, nonché dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
rilevato elementi patrimoniali materiali e immateriali e, in definitiva, un'entità economica organizzata in modo stabile,
avente il medesimo cliente. Siffatta entità configurerebbe uno stabilimento produttivo con elementi di commercio e di prestazione
di servizi. Secondo i ricorrenti la cessione dello stabilimento non sarebbe determinante, ma lo sarebbe il cambiamento del
soggetto responsabile per la gestione del medesimo. Il trasferimento del personale sarebbe conseguenza del trasferimento dello
stabilimento, e non una sua condizione.
15. Questa interpretazione è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] che invoca, in sintesi, la circostanza di non aver rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA]
né elementi patrimoniali materiali o immateriali, come scorte, menu, programmi dietetici, ricette, contabilità o conoscenze
professionali, né alcun membro del personale. I locali completi di attrezzature, unico elemento trasferito, non costituirebbero
un'entità lavorativa organizzata che possa far parlare di trasferimento di stabilimento. E' stato anche necessario integrare
parzialmente le attrezzature acquisite dall'ente ospedaliero. [OSCURATO:PERSONA] gestisce la cucina secondo la propria organizzazione,
con una propria contabilità e una propria esperienza, e compone in proprio i menu. Insomma, a suo avviso sarebbe avvenuto
semplicemente un cambio di imprenditore.
16. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda dei ricorrenti, concludendo che mancasse un trasferimento di stabilimento.
Il giudice d'appello non ha condiviso questo giudizio ed ha riformato la sentenza in tal senso.
17. In cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 25 giugno 2001, a norma dell'art. 234 CE ha sottoposto alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:Se vi sia trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, qualora l'ente gestore di un ospedale, che
fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale dell'ospedale
i pasti e le bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine,
acqua ed energia elettrica nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, trasferisca, in
seguito alla risoluzione di tale contratto, tali compiti e i mezzi di gestione sino ad allora messi a disposizione di detta
prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di gestione ─ personale,
scorte, calcoli dei costi, menu, diete, ricette o esperienza acquisita ─ apportati dalla stessa prima impresa.
IV ─ Osservazioni delle parti
18. Osservazioni scritte sono state presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], resistente nella presente causa, dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dal
governo del [OSCURATO:PERSONA]. Il 15 maggio 2003 ha avuto luogo un'udienza dibattimentale.
19. [OSCURATO:PERSONA] nega la sussistenza di un trasferimento di impresa, sostenendo di non avere avuto alcun contatto diretto con il
gestore precedente della cucina aziendale e del bar e di non avere rilevato da quest'ultimo alcun elemento patrimoniale materiale
e immateriale.
20. [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la cucina e il bar dell'ospedale siano un insieme di persone e di elementi patrimoniali materiali
e immateriali, organizzato per svolgere un'attività economica.
21. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non si configura alcun trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/187 in quanto l'identità
dell'azienda non è stata mantenuta.
22. [OSCURATO:PERSONA] non ha rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] né il personale, né i quadri dirigenti, né la ripartizione delle attività, né l'organizzazione
aziendale e i mezzi di produzione disponibili. Solo i locali aziendali e le necessarie attrezzature di cucina messi a disposizione
dal committente, e le utenze come gas, acqua ed energia elettrica sono stati rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. L'utilizzazione delle
attrezzature messe a disposizione non basta di per sé a concludere che l'identità dell'azienda sia stata mantenuta. Non si
può nemmeno dedurre la sussistenza di un trasferimento di un'entità economica dalla mera circostanza che i due successivi
appaltatori svolgono servizi analoghi. Il solo fatto di succedere nella funzione non configura una cessione d'impresa.
23. [OSCURATO:PERSONA] opera una distinzione tra i diversi settori in cui si potrebbero far rientrare il ristorante e il bar. Siffatti
settori sono quello in cui la manodopera rappresenta il fattore principale, quello in cui gli elementi patrimoniali materiali
sono il fattore determinante e quello infine in cui entrambi i fattori hanno lo stesso peso sull'attività. [OSCURATO:PERSONA] non
chiarisce tuttavia in quale settore vadano ricompresi, a suo avviso, il ristorante e il bar.
24. In un settore in cui la manodopera è il fattore principale dell'attività, un gruppo di lavoratori che svolge un'attività in
comune con carattere di stabilità può costituire un'entità economica. Una siffatta entità mantiene la propria identità qualora
il nuovo imprenditore non solo prosegua l'attività economica, ma rilevi anche una parte importante ─ per numero e capacità
─ del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Se il ristorante e il bar rientrano in questo settore,
a giudizio della [OSCURATO:PERSONA] può soltanto concludersi che non sussiste alcun trasferimento d'impresa, in quanto nessun membro
del personale precedentemente impiegato è stato assunto dalla nuova impresa.
25. Nel caso in cui il ristorante e il bar dell'ospedale facciano parte del settore in cui sono gli elementi patrimoniali materiali
a contribuire maggiormente all'attività, il fatto che non abbia avuto luogo alcun trasferimento di rilievo, dal committente
precedente a quello attuale, di siffatti elementi, indispensabili al buon funzionamento dell'entità economica, a giudizio
della [OSCURATO:PERSONA] deve portare alla conclusione che l'entità non ha mantenuto la propria identità.
26. Nemmeno se il ristorante e il bar dell'ospedale rientrano nel settore in cui sia la manodopera, sia gli elementi patrimoniali
materiali sono considerati come fattori rilevanti per l'attività, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA] può configurarsi un trasferimento
d'impresa, in quanto non c'è stata alcuna cessione di personale e di elementi patrimoniali dall'appaltatore precedente a quello
attuale.
27. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che nel caso di specie si configuri un trasferimento d'impresa; essa giunge a questa conclusione
fondandosi sui rilievi che seguono.
28. Al pari delle altre parti che hanno presentato osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la fattispecie in esame sia un'entità
economica con un'organizzazione stabile, la cui attività non si limita all'esecuzione di una determinata opera.
29. Per risolvere la questione se sussista trasferimento di impresa, secondo la [OSCURATO:PERSONA] è decisivo accertare se l'identità
dell'entità economica oggetto della transazione sia rimasta immutata. A questo fine vanno tenute presenti tutte le circostanze
di fatto che caratterizzano l'operazione stessa.
30. In primo luogo occorre esaminare la natura dell'impresa o dello stabilimento. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una particolarità saliente
della fattispecie è che i prodotti di questo stabilimento vengono acquistati principalmente da un solo committente, che lo
stabilimento (la sua parte) è localizzato nei locali del committente e che quest'ultimo è proprietario dei mezzi di produzione
materiali essenziali (patrimonio fisso), da esso messi a disposizione nell'ambito dell'appalto.
31. In secondo luogo la cucina dell'ente ospedaliero e le altre strutture considerate come gli elementi patrimoniali materiali
che contribuiscono in misura rilevante all'attività, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA] sono state rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. E' vero
che la nuova impresa non acquisisce nessuno dei mezzi di produzione conferiti dal gestore precedente ─ scorte, contabilità,
menu, diete, ricette o esperienza professionale ─ ma la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi elementi siano di importanza secondaria.
32. In terzo luogo la [OSCURATO:PERSONA] non ha assunto il personale dell'impresa precedente. Da ciò tuttavia non consegue, a giudizio della
[OSCURATO:PERSONA], che non si possa configurare un trasferimento d'impresa. Nel caso di un'impresa in cui elementi patrimoniali
materiali o determinati metodi di produzione contribuiscono in misura rilevante all'attività, l'identità può essere mantenuta
nonostante la mancata riassunzione del personale.
33. Il rifiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di assumere il personale non è compatibile con la protezione accordata ai lavoratori dalla
direttiva 77/187, a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, si tratta di lavoratori non qualificati. I datori di lavoro
possono eludere la direttiva rifiutando di assumere il personale, in modo da sfuggire al suo ambito di applicazione.
34. In quarto luogo, il fatto che sia stata ceduta la clientela depone a favore del mantenimento dell'identità, insieme alla circostanza
che le attività svolte coincidono e non hanno subito alcuna sospensione.
35. Dalle osservazioni presentate dal governo del [OSCURATO:PERSONA] emerge che esso considera la ristorazione collettiva come un settore
ad alta intensità di lavoro. In un siffatto settore un nuovo contraente può eludere l'applicazione della direttiva qualora
non rilevi, o rilevi solo in minima parte, elementi patrimoniali o una certa parte dei lavoratori del contraente precedente.
In un siffatto settore sono di norma le categorie di lavoratori più deboli, con un livello di istruzione relativamente basso,
ad essere colpite se si stabilisce che non sussiste trasferimento d'impresa.
36. Tuttavia, qualora un nuovo contraente rilevi solo in minima parte elementi patrimoniali o lavoratori del contraente precedente,
si può soltanto constatare che i due contraenti successivi prestano servizi analoghi. Se una siffatta situazione rientrasse
nell'ambito di applicazione della direttiva 77/187, un trasferimento di impresa sussisterebbe già solo in presenza di servizi
analoghi. Nemmeno una siffatta interpretazione estensiva della direttiva sembra opportuna.
37. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] propone tre soluzioni per la problematica sopra esposta, senza tuttavia indicare quale preferisca.
38. Nel caso in cui un nuovo contraente non rilevi una parte significativa di elementi patrimoniali materiali o una buona parte
del personale, non si configura un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva. La finalità perseguita dal nuovo contraente
con la riassunzione o meno del personale non è rilevante per risolvere la questione se sussista un trasferimento a norma della
direttiva. Questa risposta garantisce la certezza del diritto, ma consente anche ai nuovi contraenti di eludere la direttiva.
39. La Corte può anche decidere che la volontà del nuovo contraente di rilevare o meno i lavoratori (segnatamente per eludere
l'applicazione della direttiva) sia determinante per risolvere la questione se si configuri o meno un trasferimento. La direttiva
trova applicazione se: i) i lavoratori non sono stati assunti dal nuovo contraente; ii) se questi fossero stati assunti sussisterebbe
un trasferimento; iii) il motivo per cui i lavoratori non sono stati assunti era quello di eludere la direttiva. Anche questa
risposta garantisce la certezza del diritto, ma può causare problemi pratici relativi all'accertamento dei motivi reali del
nuovo contraente per non assumere i lavoratori.
40. La terza alternativa che resta alla Corte è quella di decidere che la volontà del nuovo contraente di non rilevare il personale
costituisce uno dei fattori da prendere in considerazione al fine di accertare la sussistenza del trasferimento. Il giudice
nazionale deve comunque tenere conto di tutti i fattori per risolvere siffatta questione.
41. La seconda questione da risolvere deriva dal fatto che il nuovo contraente si avvale di elementi patrimoniali materiali significativi
(come le attrezzature di cucina e le dotazioni), prima utilizzati dal contraente precedente, ma in entrambi i casi questi
elementi sono stati messi a disposizione dal committente.
42. Riguardo alla questione di come valutare la circostanza che il nuovo contraente ha rilevato elementi patrimoniali materiali
prima utilizzati dal contraente precedente, ma in entrambi i casi messi a disposizione dal committente, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la giurisprudenza presenti contraddizioni
(8)
.
43. La contraddizione esistente, a giudizio di questo governo, può riassumersi come segue. Nel caso in cui taluni elementi patrimoniali
indispensabili vengano trasferiti direttamente dal vecchio al nuovo contraente, questo rappresenta un fattore determinante
per accertare l'eventuale sussistenza di un trasferimento. Se però detti elementi indispensabili vengono messi a disposizione
del nuovo contraente dal committente ed è normale che quest'ultimo fornisca gli elementi principali necessari per lo svolgimento
dell'attività, un siffatto accordo non è decisivo per risolvere la questione se sia avvenuto un trasferimento.
44. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte come vada risolto questo problema nella causa in esame.
V ─ Valutazione
A ─
Giurisprudenza della Corte in merito alla portata dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187
45. Alla luce dei fatti dedotti nel giudizio principale, è utile ricordare innanzi tutto i principi fondamentali della giurisprudenza
comunitaria vertente sulla portata dell'art. 1 della direttiva 77/187, tenendo conto anche, in particolare, del giudizio della
Corte sull'applicazione della direttiva agli atti relativi all'appalto di servizi. Siffatta giurisprudenza, sempre più estesa,
rappresenta a mio giudizio un importante punto di partenza per risolvere la questione pregiudiziale.
46. Dalla formulazione stessa dell'art. 1, n. 1, della direttiva risulta che la sua applicazione è soggetta a tre condizioni:
il trasferimento deve comportare un cambiamento di datore di lavoro, deve riguardare un'impresa, uno stabilimento o una parte
di stabilimento e deve risultare da un contratto
(9)
.
47. Occorre osservare, in linea preliminare, che la direttiva 77/187, secondo una giurisprudenza costante della Corte, mira a
garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere
alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. La direttiva si applica pertanto
in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa
che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa.
48. La Corte ha inoltre ripetutamente dichiarato che
il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che
l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente
proseguita o ripresa
(10)
. Ne consegue che, per poter affermare la sussistenza di un trasferimento di impresa, stabilimento o parte di esso, devono
essere soddisfatte due condizioni fondamentali.
49. Innanzi tutto il trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti
all'esecuzione di un'opera determinata. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di
elementi patrimoniali materiali ed immateriali che consentano l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento
di un determinato obiettivo
(11)
.
50. In secondo luogo occorre risolvere la questione se l'impresa sia stata trasferita in base ad alcune circostanze di fatto.
Su questa parte dell'accertamento verte la presente causa. La Corte ha enumerato alcuni fattori di cui il giudice nazionale
deve tenere conto. Si tratta di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione presa in esame, come:
a) la natura dell'impresa o dello stabilimento;
b) la questione se siano trasferiti o meno elementi patrimoniali materiali, come edifici e beni mobili;
c) il valore degli elementi patrimoniali immateriali al momento della cessione;
d) la questione se la nuova impresa riassuma o meno la maggior parte del personale;
e) la questione se venga trasferita o meno la clientela;
f) il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione;
e
g) la durata dell'eventuale sospensione delle attività stesse.
51. Tutti questi elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere
e non possono perciò, a giudizio della Corte, essere considerati isolatamente
(12)
.
B ─
Se il cambiamento di appaltatore vada qualificato come trasferimento di impresa
52. Prima di discutere la questione se l'identità dell'impresa sia rimasta invariata, voglio richiamare l'attenzione sulle circostanze
in cui un'impresa subentra ad un'altra.
53. Nella causa in esame l'ente ospedaliero ha commissionato ad un'impresa di ristorazione la fornitura dei pasti che esso è tenuto
a fornire al personale in quanto datore di lavoro e ai pazienti in qualità di prestatore di cure. L'ente ospedaliero riceve
i servizi e deve qualificarsi come il cliente del ristoratore. Per beneficiare dei servizi esso mette a disposizione del prestatore
i mezzi di produzione essenziali. Dopo la risoluzione del contratto con l'appaltatore precedente, a seguito di gara d'appalto
è stato stipulato un nuovo contratto con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] continua tuttavia ad esistere come impresa.
54. In siffatte circostanze si riscontra soltanto la perdita di un appalto da parte del prestatore di servizi originario e l'acquisizione
del medesimo da parte del nuovo appaltatore. Un'impresa di ristorazione dev'essere in grado di prestare servizi a più clienti
ed in luoghi diversi. La semplice perdita di un cliente a mio giudizio non può essere qualificata come trasferimento di impresa.
55. Come risulterà in prosieguo, siffatto giudizio trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte, in cui la nozione di
trasferimento, benché interpretata estensivamente, trova anche delle limitazioni quanto al suo ambito di applicazione.
56. La direttiva trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica
o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa
stessa.
57. Un'impresa deve essere trasferita, in particolare,
in seguito a cessione contrattuale o a fusione (art. 1, n. 1, lett. a)). Già da giurisprudenza precedente della Corte emergeva che il trasferimento deve avvenire esclusivamente
in forza di un contratto.
58. Anche un atto giuridico unilaterale, come la disdetta di un contratto di affitto, si pone nel contesto di un contratto e può
pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
(13)
un comune olandese decise di cambiare la gestione delle sovvenzioni per l'assistenza ai tossicomani. Il comune revocava la
concessione di tali sovvenzioni ad una fondazione per trasferirla ad un'altra. Nel valutare l'applicabilità della direttiva
77/187, la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che le due fondazioni avevano collaborato alla messa a punto delle operazioni
di trasferimento dei pazienti, della locazione, delle conoscenze e dei mezzi. In quella sentenza la Corte ha giudicato che
nella fattispecie era soddisfatto il requisito contrattuale: una sovvenzione
è concessa mediante atto unilaterale accompagnato da talune condizioni in alcuni Stati membri, mediante contratti di sovvenzione
in altri. In ogni caso, il cambiamento del beneficiario della sovvenzione si compie nell'ambito di rapporti contrattuali ai sensi
della direttiva.
59. Nella sentenza Merckx e Neuhuys
(14)
, in occasione della modifica di un contratto di concessione di vendita di autoveicoli, il vecchio e il nuovo concessionario
avevano concluso una convenzione per far fronte alle spese relative al trasferimento del personale, confermando così la sussistenza
di una cessione contrattuale ai sensi della direttiva. Nella causa Collino e Chiappero
(15)
il trasferimento si fondava sulla legge. Anche in questa causa la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione dell'esistenza
di un rapporto contrattuale. Con un semplice rinvio alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], essa ha dichiarato che l'operatività
della direttiva non può escludersi per il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni
e non dal concorso delle volontà delle parti.
60. Non è pertanto essenziale che esistano rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario. Purché una decisione
sia posta a fondamento del trasferimento, la condizione è soddisfatta, a prescindere dalla circostanza che siffatta decisione
possa qualificarsi come contratto, atto unilaterale, sentenza o legge. Il trasferimento può avvenire anche in due fasi con
l'intervento di un terzo, ad esempio il proprietario o il locatore. La direttiva può applicarsi pertanto anche in siffatte
situazioni.
61. Tuttavia la Corte ha del pari rilevato che la portata della nozione di trasferimento di impresa non è illimitata. Il limite
inferiore di questa interpretazione estensiva è indicato da quanto affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]
(16)
:
La mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore sono analoghi non consente di concludere
nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. (...) La semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio
di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. In una siffatta
situazione, l'impresa di servizi precedentemente affidataria dell'appalto, ove perda un cliente, continua tuttavia a sopravvivere
integralmente, senza che si possa ritenere che uno dei suoi stabilimenti o parti di stabilimento siano stati ceduti al nuovo
appaltatore.
62. Non si può dunque parlare di un trasferimento ove esistano due prestatori di servizi concorrenti, non legati da alcuna relazione
reciproca salvo la circostanza di aver stipulato contratti successivi con lo stesso cliente.
63. Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] pervengo pertanto alla conclusione che in casu non si configura un trasferimento d'impresa,
in quanto si riscontra soltanto la perdita di un appalto. La situazione può cambiare solo qualora risulti che, ciononostante,
si può affermare che l'identità dell'impresa è stata mantenuta, il che avviene se nel contratto tra, nel caso di specie, l'ente
ospedaliero e il nuovo appaltatore sono state incluse talune condizioni, tra cui l'obbligo di assunzione del personale, o
qualora da altri fattori risulti che l'impresa (o una sua parte) è stata ceduta.
C ─
Mantenimento dell'identità
64. E' indubbio che nel contratto tra l'ente ospedaliero e la [OSCURATO:PERSONA] non erano incluse condizioni concernenti il personale. Occorre
pertanto esaminare se la conservazione dell'identità dell'impresa risulti da altri fattori. Ciò è determinante per risolvere
la questione se si possa configurare un trasferimento d'impresa, nonostante quanto da me in precedenza constatato. Il mantenimento
dell'identità va valutato in base a due condizioni fondamentali (v. paragrafi 49-51), la prima delle quali non è contestata.
Nel caso di specie il giudice del rinvio ha dichiarato che la gestione della ristorazione e del bar riguarda un insieme organizzato
di persone e di elementi, con cui può essere esercitata un'attività economica finalizzata al perseguimento di un proprio obiettivo.
Questo giudice indica quale obiettivo dell'impresa
la fornitura ai pazienti e al personale di pasti a prezzi determinati. Quest'analisi in sostanza non è controversa e non è in discussione nel presente procedimento.
65. Come sopra menzionato, la presente causa è imperniata sulla seconda condizione, ossia se possa dedursi da altre circostanze
di fatto che l'identità è stata mantenuta e che la gestione dell'impresa è stata proseguita (v. paragrafo 50). Tratterò qui
di seguito i fattori presi in considerazione dalla Corte per stabilire se l'impresa sia stata trasferita o meno. Osservo tuttavia
che questi vanno valutati nella loro interdipendenza reciproca
(17)
.
La natura dell'impresa o dello stabilimento
66. Il mercato delle attività di ristorazione collettiva è caratterizzato da un prodotto finale costituito dalla combinata fornitura
sia di certi beni ─ i pasti ─ sia di determinati tipi di servizi, tra cui la messa a disposizione di personale, il servizio
in occasione dei pasti nella mensa aziendale, la composizione dei menu, il trasporto del cibo e le attività di pulizia. Come
emerge anche dall'ordinanza di rinvio, si tratta pertanto di una serie di attività, ossia la composizione dei menu, l'acquisto,
la conservazione, il trasporto, la fornitura dei pasti (anche se non direttamente ai pazienti) e la pulizia.
67. E' ipotizzabile che la ristorazione per un istituto di cura come un ospedale imponga inoltre peculiari caratteristiche di
qualità, in ragione degli specifici requisiti relativi alla salute imposti sul luogo di lavoro. Può trattarsi di un'attenzione
particolare per problemi di igiene e dei requisiti specifici richiesti dai pasti per taluni gruppi di pazienti (diete ecc.).
Non è escluso poi che il personale debba soddisfare alcuni criteri supplementari, riguardo alle conoscenze e alle capacità
mediche.
68. Il giudice nazionale richiama esplicitamente l'importanza dei mezzi di produzione per l'esercizio delle attività dell'impresa
nel caso di specie, osservando che per le finalità perseguite dall'impresa ─ la fornitura ai pazienti e al personale di pasti
a prezzi determinati ─ la cucina aziendale e la relativa attrezzatura vanno considerati come elementi d'impresa essenziali.
L'identità è costituita da un insieme di mezzi di produzione, di cui fa parte anche il personale. Si tratta pertanto di un
appalto di servizi qualificati.
69. Secondo la giurisprudenza, la conservazione dell'identità nel caso di appalto di servizi è correlata in misura determinante
al trasferimento del personale o di elementi patrimoniali materiali e immateriali, a seconda della natura dell'impresa. La
situazione in esame è peraltro diversa dalle fattispecie precedentemente sottoposte al vaglio della Corte.
70. La giurisprudenza fondata sui settori in cui un'entità economica può funzionare quasi esclusivamente grazie al suo personale,
pertanto senza elementi patrimoniali materiali o immateriali di un qualche rilievo, è applicabile solo con molta cautela alla
presente fattispecie. In un siffatto settore, in cui l'attività è essenzialmente basata sulla manodopera, un gruppo di lavoratori
che svolge stabilmente un'attività in comune corrisponde ad un'entità economica. Una siffatta entità può pertanto conservare
la sua identità al di là del trasferimento, qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma
riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore
a tali compiti. Nell'ipotesi di imprese di vigilanza o di pulizia, un insieme organizzato di dipendenti incaricati specificamente
e in modo stabile di svolgere una mansione in comune, in mancanza di altri fattori produttivi, può essere considerato come
un'entità economica
(18)
.
71. Se si raffronta la natura della ristorazione collettiva negli ospedali con le caratteristiche, ad esempio, dei settori di
pulizia e di vigilanza, mi sembra che in essa il fattore
manodopera svolga un ruolo meno importante, e comunque non rappresenti in nessun caso il fattore essenziale. La ristorazione collettiva
per gli ospedali si distingue come attività da quelle di pulizia e di vigilanza sotto un duplice aspetto. In primo luogo,
oltre alla manodopera, hanno una grande rilevanza i mezzi di produzione materiali. In secondo luogo l'esperienza, le conoscenze,
la pianificazione e l'organizzazione hanno in questo settore un peso molto superiore da quello che le stesse hanno per le
attività di pulizia e di vigilanza.
72. Considerando le caratteristiche particolari del ramo della ristorazione collettiva, al fine di provare la conservazione dell'identità
occorre guardare agli elementi patrimoniali immateriali e materiali e al personale.
Elementi patrimoniali immateriali
73. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è subentrata alla [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro che avesse luogo un trasferimento dell'organizzazione
dei processi lavorativi, dello know-how, delle ricette, delle scorte, della contabilità, dei menu e delle prescrizioni dietetiche,
elementi patrimoniali immateriali tutti importanti per un'impresa di ristorazione collettiva specializzata. Affermo pertanto
che non ha avuto luogo cessione di elementi patrimoniali immateriali.
74. Specificamente nel ramo della ristorazione collettiva va constatato che questi elementi patrimoniali immateriali sono decisivi
per l'identità di un'impresa e costituiscono un importante fattore di concorrenza su questo mercato.
Elementi patrimoniali materiali
75. Oltre agli elementi patrimoniali immateriali, anche i mezzi di produzione messi a disposizione dal committente sono importanti
per l'esercizio dell'attività.
76. Il giudice nazionale vuole sapere a questo riguardo, in particolare, come influisca sul caso di specie la circostanza che
l'acqua, il gas, l'energia elettrica e i locali aziendali dotati di attrezzatura siano stati messi a disposizione dal committente.
77. [OSCURATO:PERSONA] sostiene nelle sue osservazioni che la cucina dell'ospedale e le altre attrezzature considerate come elementi
patrimoniali materiali, che contribuiscono in misura notevole all'esercizio delle attività, sono state rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA].
Questa tesi si fonda, a mio avviso, su una valutazione scorretta della situazione di fatto. I mezzi di produzione messi a
disposizione dal committente sono infatti a disposizione del gestore della cucina soltanto per la durata del contratto tra
il committente e il gestore stesso. Il committente, quale proprietario dei mezzi di produzione, riacquisterà alla scadenza
del contratto la piena disponibilità di siffatti mezzi di produzione. In questa situazione non sussiste pertanto alcun trasferimento
di questi elementi.
Personale
78. Il terzo punto riguarda la questione se la maggior parte del personale sia stata riassunta o meno dal nuovo imprenditore.
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha riassunto nessun membro del personale della [OSCURATO:PERSONA]. In senso stretto, alla luce della
giurisprudenza della Corte, ciò indica che non c'è stato alcun trasferimento. E' tuttavia d'uopo fare alcune osservazioni.
79. Secondo la giurisprudenza della Corte l'eventuale riassunzione del personale rappresenta una delle circostanze di fatto che
il giudice nazionale deve prendere in considerazione per valutare l'operazione in esame. Qui si nascondono tuttavia due punti
critici, strettamente connessi tra loro: la direttiva 77/187 mira infatti a
garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere
alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuire con il cedente. Tuttavia nella giurisprudenza si presume che si configuri un trasferimento dell'impresa quando viene riassunta una parte
sostanziale del personale. Il caso in esame illustra l'incongruenza esistente tra la normativa e la giurisprudenza. In un
trasferimento i lavoratori svolgono non soltanto un ruolo soggettivo, in quanto titolari di diritti e di obblighi, ma anche
un ruolo oggettivo, ossia quello di
elementi patrimoniali ceduti o meno. Ne consegue che i lavoratori considerati come
elementi patrimoniali possono rivestire un'importanza fondamentale per decidere se sussista un trasferimento e pertanto per la conservazione dei
propri diritti.
80. Il secondo punto cruciale sta nella possibilità di abuso, menzionata dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. I nuovi
contraenti possono eludere l'applicazione della direttiva in settori ad alta intensità di lavoro rifiutando di rilevare il
personale del contraente precedente. Concordo con il governo del [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio che, se si
attribuisce un'importanza particolare alla questione se il nuovo contraente abbia voluto riassumere il personale del suo predecessore
per dedurre se si configuri o meno un trasferimento, la protezione offerta dalla direttiva viene sostanzialmente a dipendere
dalla volontà delle parti.
81. Ciò è in contrasto con l'intenzione del legislatore comunitario, che vuole proteggere i lavoratori nel caso di mutamento del
titolare dell'impresa. Tuttavia il datore di lavoro non può essere obbligato a riassumere i lavoratori in qualunque caso.
Ciò infatti è contrario ai principi della libera concorrenza, segnatamente in un settore come quello della ristorazione collettiva,
in cui la qualità dei dipendenti rappresenta un fattore importante per la qualità dei servizi offerti. Nel momento in cui
una mensa aziendale viene affidata ad un nuovo ristoratore, ad esempio perché il servizio reso dal personale non era soddisfacente,
al nuovo appaltatore verrebbe imposta l'assunzione del personale di cui il committente era scontento.
82. A mio giudizio nella causa di specie non si può considerare come fattore rilevante il criterio se il personale sia stato riassunto
dal nuovo contraente o meno, in primo luogo perché non si tratta di un settore in cui l'apporto del personale sia determinante
ma invece di uno in cui, come già constatato dal giudice nazionale, elementi patrimoniali materiali e immateriali sono del
pari essenziali per le attività da svolgere; in secondo luogo, perché la questione se il personale dovesse essere riassunto
o meno è proprio l'oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale.
83. Occorre pertanto stabilire in base a criteri oggettivi se l'identità dell'impresa sia stata mantenuta o meno. A questo riguardo
la riassunzione del personale non può essere una
condizione per il trasferimento dell'impresa perché, se nella causa di cui trattasi si giungesse alla conclusione che la direttiva va
applicata, la riassunzione del personale ne sarebbe la logica conseguenza.
84. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nelle sue osservazioni che occorre eventualmente guardare alla volontà del nuovo contraente.
E' tuttavia molto difficile venire a conoscenza delle intenzioni del nuovo contraente (o del suo predecessore). Inoltre l'applicazione
di un criterio tanto soggettivo può facilmente portare all'elusione della direttiva. La volontà degli interessati non può
pertanto fungere da criterio per risolvere la questione se sussista un trasferimento di impresa.
Circostanze ulteriori
85. Un ulteriore punto preso in considerazione della Corte come possibile indicazione di trasferimento dell'impresa è il rilevamento
della clientela. [OSCURATO:PERSONA] si impegna contrattualmente a gestire il ristorante e il bar dell'ente ospedaliero. Da un lato
l'ospedale è cliente della [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha affidato a quest'ultima determinati servizi a favore del personale e dei
pazienti. Dall'altro i clienti finali del ristorante e del bar sono il personale e i pazienti dell'ospedale. Si tratta pertanto
di una clientela chiusa, che è rimasta invariata prima e dopo la cessione.
86. In casi come il presente, in cui tra un committente e un appaltatore viene concluso un contratto di ristorazione collettiva
per la fornitura di siffatti servizi di ristorazione concessi in appalto da un'impresa, è inerente alla natura del servizio
di ristorazione collettiva appaltato che la clientela resti la medesima.
87. Infine nel caso di specie non è controverso che il nuovo e il vecchio imprenditore svolgono servizi analoghi, o addirittura
identici. [OSCURATO:PERSONA] assume in un ospedale la gestione delle attività di ristorazione collettiva, precedentemente affidata
alla [OSCURATO:PERSONA]. Non occorre discutere nemmeno la durata dell'eventuale sospensione delle attività, in quanto non c'è stata alcuna
sospensione.
D ─
Sintesi
88. Al paragrafo 63 ero giunto alla conclusione che nel caso di specie non sussiste alcun trasferimento di impresa, a meno che
non emergesse da altri fatti e circostanze che l'identità dell'impresa è stata mantenuta.
89. La giurisprudenza relativa all'oggetto del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva dimostra che la Corte
interpreta estensivamente il mantenimento dell'identità dell'entità economica, ma la detta identità deve comunque presentare
un certo livello di organizzazione e di stabilità che non può derivare unicamente da un appalto di un solo cliente. La sua
identità deve emergere anche da altri elementi, quali il personale che la compone, i quadri direttivi, l'organizzazione del
lavoro, i metodi di gestione e, all'occorrenza, i mezzi di gestione materiali e immateriali disponibili
(19)
. La semplice perdita di un appalto a vantaggio di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento
ai sensi della direttiva
(20)
.
90. L'importanza da attribuire ai diversi criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva differisce
necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati
nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. In particolare, quando un'entità economica sia
in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, la conservazione
della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, per definizione non può dipendere dalla cessione di tali
elementi
(21)
.
91. Nel caso di specie i fatti non consentono di constatare che si configuri un trasferimento di impresa. In base alle risultanze
del procedimento principale è pacifico che elementi patrimoniali immateriali come i menu, la contabilità e lo know-how specifico
non sono stati ceduti. Nemmeno elementi patrimoniali materiali sono stati trasferiti: è stato il committente a metterli a
disposizione del nuovo ristoratore, ed essi costituiscono un dato rilevante solo per la stipulazione del contratto. Infine
non è stato trasferito nemmeno il personale. Avevo già fatto presente che in questa causa non si può prendere in considerazione
come fattore rilevante il criterio se il personale venga riassunto o meno dal nuovo contraente, in quanto non si tratta di
un settore caratterizzato soltanto dall'impiego di personale, ma piuttosto di uno in cui, come ha constatato il giudice del
rinvio, gli elementi patrimoniali materiali e immateriali sono del pari essenziali per le attività da svolgere. Siffatto criterio
non è poi utilizzabile in una causa come questa in quanto proprio la questione se il personale dovesse essere riassunto o
meno rappresenta l'oggetto del giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale.
92. Nemmeno gli ulteriori elementi della causa consentono un'interpretazione diversa. Soltanto l'appalto per la prestazione di
taluni servizi è stato trasferito e ciò non può assolutamente essere assimilato al trasferimento di una
going concern (impresa economicamente in buono stato). L'identità del gestore del ristorante e del bar è sostanzialmente mutata. [OSCURATO:PERSONA]
ha assunto la gestione, dopo la risoluzione del contratto della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di nuova controparte contrattuale dell'ente
ospedaliero.
93. La risoluzione di un appalto nei confronti di un'impresa e la conseguente concessione del medesimo appalto ad un'altra impresa,
come avviene nel caso di specie, non costituisce una cessione. Il mero proseguimento di un'attività in precedenza svolta da
un'altra impresa, senza cessione di beni o di diritti, non è paragonabile a un trasferimento d'impresa. La perdita di un appalto
di per sé non può pertanto rivelare l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva.
94. Questa conclusione, dettata dall'analisi della giurisprudenza esistente, a mio parere è anche soddisfacente. Qui sopra ho
estesamente spiegato che a mio avviso la Corte, per motivi sia giuridici sia economici, deve mostrarsi cauta circa l'applicazione
della direttiva 77/187 in settori in cui i rapporti contrattuali di regola sono di carattere temporaneo ─ come avviene nel
caso di specie
(22)
.
VI ─ Conclusione
95. In base alle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio
nei seguenti termini:L'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non vi è trasferimento di impresa qualora un ente
ospedaliero, che fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale
ospedaliero pasti e bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a
tal fine, acqua ed energia elettrica, nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, in
seguito alla disdetta di tale contratto trasferisca tali compiti e mezzi di produzione sino ad allora messi a disposizione
di questa prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di produzione
─ personale, scorte, documentazione contabile, menu, diete, ricette o conoscenze professionali ─ conferiti in proprio dalla
prima impresa.
1
–
Lingua originale: l'olandese.
2
–
GU L 61, pag. 26.
3
–
Sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95 (Racc. pag. I-1259).
4
–
Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-51/00 (Racc. pag. I-969).
5
–
Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88). Il termine di recepimento della direttiva 98/50 è spirato il
17 luglio 2001.
6
–
GU L 82, pag. 16. Salvo indicazione contraria, mi baso in prosieguo sul testo della direttiva originaria.
7
–
V. il quarto
considerando.
8
–
Giurisprudenza intrinsecamente contraddittoria si rileva, secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], nelle sentenze 2 dicembre 1999,
causa C-234/98, Allen e a. (Racc. pag. I-8643, punto 30), e 25 gennaio 2001, causa C-172/99, Liikenne (Racc. pag. I-745, punto
42). Nella prima sentenza la Corte ha dichiarato che:
(...) Il fatto che la proprietà delle risorse necessarie all'esercizio dell'impresa non sia stata trasmessa al nuovo imprenditore
non costituisce un ostacolo all'esistenza di un trasferimento (...). Pertanto il fatto che non vi sia stata nessuna cessione
di beni tra l'ACC e l'AMS non è determinante. Nella seconda sentenza la Corte ha stabilito che:
In un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera
importante all'esercizio dell'attività, l'assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo,
di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell'entità in questione, deve condurre a ritenere che quest'ultima
non mantenga la propria identità.
9
–
Sentenza Temco, cit. nota 4 (punto 21).
10
–
V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 10); 18 marzo 1986, causa 24/85, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1119, punti 11 e 12) e, la più
recente, 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys (Racc. pag. I-1253, punto 16).
11
–
V. per la giurisprudenza sentenza Temco, cit. nota 4 (punto 23).
12
–
[OSCURATO:PERSONA], cit. nota 10 (punto 13), [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 14), e Temco, cit. nota 4 (punto 24).
13
–
Sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3189).
14
–
Cit. nota 10.
15
–
Sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero (Racc. pag. I-6659).
16
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punti 15 e 16).
17
–
[OSCURATO:PERSONA], cit. nota 10 (punto 13); [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 14), e Temco, cit. nota 4 (punto 24).
18
–
V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 21); 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a.
(Racc. pag. I-8179, punto 27) e Temco, cit. nota 4 (punto 26).
19
–
V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 15), e 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur (Racc. pag. I-7755, punto 49), e le
mie conclusioni presentate nella causa Temco, cit. nota 4 (paragrafo 55).
20
–
[OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punti 15 e 16), e Liikenne, cit. nota 8 (punto 34).
21
–
[OSCURATO:PERSONA], cit. nota 3 (punto 18); Temco, cit. nota 4 (punto 25), e [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. nota 18 (punto 26).
22
–
Conclusioni presentate nella causa Temco, cit. nota 4, v. in particolare paragrafi 33-40.