CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena, è radicalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, in cui è stato adeguatamente chiarito il fondamento giuridico dell'affermazione di responsabilità per il concorso nei delitti ascritti, nonché del trattamento sanzionatorio concretamente determinato, esso non indica, infatti, gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo è generico anche per mancanza di specificità in ragione della totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA] D Borsellino (c9 2