CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15629/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibili iricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 19 settembre 2024 la V Sezione Penale di questaCorte ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 11 luglio 2023nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX ed altri. L’annullamento è stato disposto conrinvio - per il giudizio di appello - alla Corte di Appello di Campobasso.La decisione allora impugnata (11 luglio 2023) aveva affermato la improcedibilità - perdifetto di querela - del reato di lesioni contestato agli imputati in concorso, commesso in data3 novembre 2021. Questa Corte, dopo aver dichiarato la manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale introdotta dalla difesaXXXXXXXXXXXX ha evidenziatoche si tratta di reato procedibile di ufficio in virtù dell’avvenuta contestazione dellacircostanza aggravante del concorso di più persone riunite.Ne è derivato il rinvio alla Corte di Appello di Campobasso.2. La decisione emessa in sede di rinvio – in data 15 maggio 2025 – è stata pertanto laprima sentenza ad affrontare il merito ed è pervenuta alla affermazione di responsabilitàdiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXconcondanna alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno.3. Hanno proposto ricorso percassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.3.1 La difesa XXXXXXXXXX introduce due motivi di ricorso.Al primo motivo deduce violazione di legge processuale.Ad avviso del ricorrente la decisione di rinvio non doveva essere emessa dalla Corte diAppello ma dal Tribunale (giudice di primo grado). Ciò in ragione del fatto che il ricorso delProcuratore Generale avverso la decisione di improcedibilità era stato proposto in pendenzadel termine per impugnare da parte del P.M. presso il giudice di primo grado. Al secondo motivo la difesa ripropone il dubbio di legittimità costituzionale (per eccessodi delega) già proposto nel giudizio tenutosi innanzi la Quinta Sezione Penale di questaCorte.3.2 La difesaXXXXXXXXXX introduce un motivo di ricorso in tema di violazione dilegge.Si ritiene che il giudice di rinvio sia stato erroneamente individuato nella Corte diAppello, posto che era stata annullata una decisione di improcedibilità. La trattazione dimerito in secondo grado ha recato pregiudizio al diritto di difesa.3.3 La difesa XXXXXXXXX introduce un motivo di ricorso in punto di erroneaapplicazione di legge e vizio di motivazione.Si contesta la ascrivibilità al XXXXXXXXX di una effettiva condotta concorsuale. Se èvero che il Confuorto fece ingresso nella cella occupata dalla parte lesa, è altrettanto veroche manca la individuazione di un comportamento specifico e idoneo a integrare il concorso.3.4 La difesa XXXXXXXXX deduce erronea applicazione di legge nei medesimi terminigià illustrati in riferimento ai ricorsi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motiviaddotti.2. Quanto al tema della competenza del giudice del rinvio, il tema è precluso ai sensidell’art. 627 comma 1 cod.proc.pen., disposizione che rende «non discutibile» lacompetenza attribuita con la sentenza di annullamento. Dunque, nel caso in esame, non puòammettersi questione circa la competenza della Corte di Appello di Campobasso.Quanto al punto del preteso eccesso di delega (ricorso XXXXXXXXXX) il tema èprecluso perché il punto è stato già esaminato – e respinto – nella decisione rescindente. Viè dunque espresso divieto di riproposizione ai sensi dell’art.628 comma 2 cod.proc.pen. .Quanto al ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX ne va affermatala genericità.Ed invero dalla decisione di merito si apprende che il fatto è avvenuto all’interno dellacasa circondariale di Campobasso. Dalle videoriprese e dalle deposizioni rese dai testirisulta che alle ore 9 del mattino alcuni detenuti – tra cui lo Scalabrino – fecero ingresso inrapida successione nella cella occupata da XXXXXXXXXXXXXXX Subito dopo si udironoforti rumori, sì da determinare l’arrivo di un agente della polizia penitenziaria che vedeva ipredetti detenuti (tra cui il Confuorto) darsi alla fuga. In quel momento si verificavano lecondizioni del XXXXXX, che risultava colpito in più parti del corpo.In modo del tutto logico, pertanto, l’azione commessa ai danni del XXXXXXXè stataritenuta frutto di un previo concerto e di una comune determinazione tra tutti coloro chefecero ingresso nella camera detentiva, in ragione della rapida sequenza dei fatti. La pretesaestraneità alla azione collettiva, prospettata dal ricorrente, si scontra in modo palese con lerisultanze emerse in sede di merito, oggetto di congrua valutazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.