CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile tanto più che, nel caso in esame, • risulta emesso nel contraddittorio fra le parti, debitamente citate (cfr. Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433); che, in ogni caso, esula dalla possibilità di impugnare tale ordinanza, la denuncia di vizio di motivazione sulle censure eventualmente fatte valere dalla parte e proposte con l'odierno ricorso con il quale è contestata la mancata assunzione di prove ritenute decisive; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così