CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27942-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] già S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 41/43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2334/2016 della CORTE D'APPELLO Di VENEZIA, depositata il 18/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.-L’odierna controversia trova origine in un appalto di lavori volto alla ristrutturazione di un edificio, Basilica di Monteberico, di rilevanza storico-culturale, affidato dal Comune di Vicenza a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi solo Sacramati) . Quest’ultima citava il comune in giudizio in relazione all’accertamento di n.38 riserve, a vario titolo iscritte presso la documentazione dei lavori, chiedendo la condanna del comune al pagamento delle somme ivi esposte. 2.- I lavori, consegnati l’8 fe bbraio 1999, avrebbero dovuto essere ultimati in data 6 ottobre 1999, tuttavia l’esecuzione dell’appalto era oggetto di uno svolgimento diverso da quello programmato in ragione di (i) incertezze rispetto alla corretta quantificazione e contabilizzazione dei lavori svolti; (ii) approvazione di una perizia di variante di progetto in corso lavori approvata il 21 dicembre 1999; (iii) ritardo della consegna dei lavori con conseguente applicazione della relativa penale e (iv) presunti vizi e difformità della pavimentazione rilevate in sede di collaudo lavori in data 4 agosto 2001. In conseguenze di tali sopravvenienze e delle relative penali e detrazioni veniva accertato in via amministrativa, al netto del compenso, un debito da parte di Sacramati nei confronti del comune pari ad euro 156.319,07. 3.- Con comparsa depositata il 9 gennaio 2002 il comune si costituiva in giudizio contestando la legittimità delle riserve, chiedendo la condanna dell’appaltatrice al pagamento della somma relativa ai vizi della pavimentazione ed in via riconvenzionale la condanna dell’appaltatrice per vizi relativi ai sottofondi della pavimentazione ed i susseguenti danni da rifacimento. 4.- Il tribunale ordinava una C.T.U. volta alla ricostruzione delle cause delle difformità verificatesi nell’esecuzione dell’appalto nonché alla verifica della regolarità delle riserve e della fondatezza dii quanto ivi segnalato. 5.-Tenendo conto di quanto emerso in sede di consulenza tecnica, il tribunale, con sentenza 1012/2010, accertava (a) la mancata contabilizzazione dei lavori di cui alle riserve 2-10-12-13-14-18-19 e condannava il comune convenuto al pagamento dei relativi importi pari ad euro 42.576,12; (b) l’imputabilità al comune del ritardo dei lavori con condanna alla restituzione della penale da ritardo lavori pari ad euro 201.673,62; (c) l’illegittimità delle detrazioni effettuate dal comune relativamente alle riserve dalla n. 35 alla n. 38, con conseguente obbligo dello stesso al pagamento del relativo corrispettivo pari ad euro 122.732,05 e (d) in accoglimento della domanda riconvenzionale del comune, accertata la sussistenza dei danni al sottofondo stradale dal medesimo lamentati , condannava Sacramati a risarcirli nella misura di euro 83.269,69 oltre IVA, rivalutazione ed interessi. Il tribunale compensava poi le spese di lite per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del comune. 6.- Il comune proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza nonché la sospensione della sua efficacia, richiesta accolta per l’importo eccedente gli euro 170.000. 7.- Si costituiva la società appellata proponendo ricorso incidentale in relazione alla condanna al pagamento dei danni relativi ai vizi della pavimentazione, contestando la debenza dell’importo e contestando, in subordine, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con aliquota al 20%, considerata non dovuta in quanto la somma sarebbe relativa ad un credito risarcitorio, dovendo tuttalpiù essere considerata in misura inferiore. 8.- La corte adita riteneva preliminare all’esame del merito dei gravami proposti la questione dell’accertamento della tempestività e della regolarità delle iscrizione delle riserve. In particolare rilevava che l’iscrizione delle riserve nel libretto delle misure era avvenuto con espressione generica e senza esplicitazione delle stesse. Le riserve erano poi solo esplicate nel registro contabilità, nello stato finale lavori e nel certificato di collaudo. Pertanto la genericità delle riserve apposte presso il libretto delle misure veniva valutata come irrilevante in ragione della loro successiva tempestiva esplicazione nei documenti contabili sopra richiamati. 9.- Osservava inoltre il giudice di seconde cure che, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17906/2004; Cass 11852/2007), la tempestività di tali riserve doveva essere valutata solo sulla base delle annotazioni sul registro di contabilità, secondo il principio per cui “il registro di contabilità è l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso solo è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l’appaltatore (Cass. 3525/2000)“. Conseguentemente la corte territoriale accertava la tempestività e la regolarità delle riserve numerate come: 1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24 e 30 nonché la parziale tempestività delle riserve n. 6,11,17,21,25 e 29. 10.Per tale motivo, non essendoci ulteriori elementi in fatto o in diritto tali da rilevare nella valutazione, l’adita Corte d ’ appello di Venezia confermava l ’ infondatezza delle riserve 1,3,4,6,7,8,9,11,15,16,17,20,21,22,23,24,25,29 e 30 in quanto ritenute generiche o sprovviste della necessaria documentazione di supporto oppure perché non più verificabili. Veniva parimenti confermato il ragionamento del giudice di prime cure in merito alla fondatezza delle riserve n. 2,10,12,13,14,18 e 19, condannando il comune al pagamento della relativa somma oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali rivalutate dal giorno del dovuto, identificato nella data del certificato del collaudo 4 aprile 2001. 11.-La corte di merito acco glieva quindi il primo motivo di appello del comune volto a censurare la sentenza nella parte che lo condannava a corrispondere all’appaltatrice gli importi che a vario titolo gli erano stati addebitati, sull’erroneo presupposto che questo avesse trattenuto tali somme. 12.Nello specifico il giudice d’appello accertava che tale erroneità era addebitabile ad erroridi calcolo e che l’impresa appaltatrice non aveva mai allegato il trattenimento di tali importi e dunque accoglieva tale primo motivo di gravame. 13.- Per quanto riguarda il secondo motivo di appello concernente le riserve dalla n. 33 alla n. 38, iscritte, invece, nel certificato di collaudo, la corte veneziana operava una diversa valutazione, stante la previsione contenuta nell’art. 107 R.D. n. 350/1895 che sancisce l’obbligo di esplicare le riserve al momento stesso della firma del certificato del collaudatore o nel termine assegnato all’appaltatore. Nel caso di specie la corte territoriale rilevava che la prima iscrizione di tali riserve era stata effettuata solo in un momento successivo. 14.-La corte territoriale accertava che per le riserve n. 33 e n. 34, già iscritte in sede di conto finale lavori, la successiva iscrizione in sede di collaudo non era obbligatoria, in quanto sul documento di certificato del collaudatore le domande proponibili erano solo quelle relative alle operazioni di collaudo, circostanza chiaramente smentita dall’iscrizione di tali riserve nel libro di fine lavori. 15.- In merito alla riserva n. 5 la corte territoriale r igettava la tesi della mancata tempestività della sua iscrizione nel 1° SAL accertando che alla data di redazione di tale documento non era ancora stato ultimato l’iter di approvazione della variante e che, pertanto, la sua iscrizione sul 2° SAL era da considerarsi tempestiva, non potendo l’appaltatore avere percezione del danno che la situazione avrebbe prodotto fino all’ultimazione di tale iter o alla data di fine lavori. 16.- Stabilita la tempestività della suddetta riserva, la corte veneziana accertava parimenti la responsabilità del ritardo dei lavori in capo alla stazione appaltante proprio in ragione dei ritardi dovuti all’approvazione della variante al progetto, condannando l’amministrazione comunale al pagamento del danno subito dall’appaltatore per tale ritardo. 17.- In relazione alle doglianze di vizi della pavimentazione in ciottoli nonché di scarso attecchimento delle piante, il giudice del merito accertava la responsabilità del comune in quanto tali vizi si sarebbero verificati solo ed esclusivamente in relazione al fatto che la pavimentazione sarebbe stata progettata per essere non carrabile e che i danni erano imputabili alla destinazione parcheggio che l’ente comunale aveva fatto di tali aree. Al contempo la corte territoriale accertata la responsabilità dell’appaltatore per il vizio di cui alla riserva n.35, dichiarata come parzialmente infondata rigettando sul punto l’appello incidentale dell’appaltatrice. 18.- La corte di merito accertava, altresì, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi del sottofondo stradale, confermando la sentenza di prime cure e condannando Sacramati al pagamento dei danni. 19.- Infine la corte di merito accoglieva l’appello inciden tale proposto dall’appaltatore in merito alla disapplicazione dell’IVA sul pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni nella limitata misura stabilita dal C.T.U. in Lire 6.500.000,00, respingendo nel resto l’impugnazione incidentale dell’impresa. 20.- Con riguardo alle spese di giudizio, la corte di appello ha ravvisato la parziale reciproca soccombenza, compensandole nella misura di un terzo e ponendo il residuo a carico del comune. 21.- Avverso la sentenza emessa in data 18 ottobre 2016 dalla corte d’appello di Venezia, il comune di Vicenza proponeva ricorso per la cassazione affidato a sette motivi con atto notificato in data 20 novembre 2017, cui resisteva la società Sacramati con controricorso notificato in data 28 dicembre 2017. 22.-Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 23.- Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per l’omessa condanna alla restituzione di quanto corrisposto dal comune in esecuzione della sentenza di primo grado che integrerebbe il vizio di omessa pronuncia in violazione degli articoli 112 e 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.. 24.-Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul punto nonostante l’esplicita richiesta rivolta alla corte di merito in sede di precisazione delle conclusioni. 25.-Il motivo si presenta estremamente generico non riportando la trascrizione della domanda rivolta al giudice del merito sul quale questi avrebbe omesso di pronunciare, né tantomeno, il riferimento sul dove trovare la suddetta doglianza negli atti processuali, ponendo dunque questa corte nell’impossibilità di valutare la sussistenza del vizio denunciato (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017). 26. Giurisprudenza costante conferma come in casi di ricorso per vizi di omessa pronuncia su una questione sollevata dalle parti è onere del ricorrente “che tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione (Cass. 22019/2016, vedi anche Cass. 28072/2021)”, pertanto tale motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 27.- Con il secondo motivo si censura la parte della sentenza che decide in merito all’obbligo di iscrivere le riserve, dalla 33 alla 38, nel certificato di collaudo esplicando, contestualmente a tale iscrizione, le ragioni della riserva, in quanto considerata in violazione dell’art. 107 R.D. n. 350/1895 e dell’art. 203 D.P.R. 554/1999, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 28.- Si osserva, in particolare, come tali articoli deroghino ai principi dinormale iscrizione delle riserve imponendo un termine di iscrizione con contestuale esplicazione delle riserve in deroga a quello disciplinato dall’art. 54, terzo comma, R.D. 350/1895. Il collaudo si effettuerebbe infatti dopo la fine dei lavori e quindi, in assenza della necessità, presente, invece, per le riserve apposte sulle scritture contabili ex art. 54, di differire l’esplicazione delle iscrizioni di quindici giorni per permettere all’appaltatore di quantificare i fatti oggetto di riserva. 29.- Il r icorrente sostiene inoltre che l’interpretazione adottata dal giudice del merito abroghi parte della sopracitata normativa in quanto l’applicazione delle tempistiche di cui all’art. 54 è tale da rendere irrilevante e senza effetti giuridici il diverso termine contenuto nell’art. 107 che risulterebbe quindi tacitamente abrogato. 30.-Si censura, infine, il ragionamento adottato nel merito relativa alla validità dell’iscrizione delle riserve n.34 e n. 35 presso il libro di fine lavori poi non riproposte con iscrizione nel certificato di collaudo. Al contrario di quanto stabilito dal giudice del merito che limita la necessità di iscrivere riserve in tale ultimo certificato solo se attinenti alle operazioni tecniche di collaudo, sostiene parte ricorrente che, essendo onere del collaudatore quello di correggere la contabilità relativa all’appalto, anche le riserve di carattere contabile debbano, pena decadenza, essere riproposte nel certificato di collaudo. 31.- In merito a tale ultima questione basta osservare c ome l’art. 107 R.D. 350/1895, norma che nella prospettazione del ricorrente porrebbe un obbligo di riproposizione delle riserve nel certificato di collaudo, recita: “il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sarà stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potrà essere maggiore di giorni 20. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo”. Dal tenore della disposizione che usa una terminologia indicante la “possibilità” di “aggiungere” tali riserve, risulta impossibile interpretare la norma nel senso di porre un onere di nuova iscrizione sulle riserve già iscritte in altri documenti, trattandosi bensì di una mera possibilità concessa all’appaltatore per contestare specifici operazioni, anche di natura contabile, svolte in sede di collaudo. 32.- L’assenza dell’esercizio della facoltà di riproposizione delle riserve nel certificato di collaudo preclude, quindi, la possibilità dell’appaltatore di far valere vizi di tale procedura ma non inficia la validità delle riserve già iscritte nei registri contabili e conseguentemente, secondo risalente principio di questa corte, “l’art. 107 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 va interpretato nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, apposita riserva”. 33.- Relativamente alla diversa censura propos ta con riguardo alla tempestività dell’esplicazione delle riserve iscritte nel certificato di collaudo, è necessario osservare come l’art. 107 R.D. 350/1895, se da un lato prevede un termine massimo per la sottoscrizione del certificato di collaudo, in tema di modalità di iscrizione della riserva rinvia esplicitamente all’art. 54 del regio decreto. Si deve, pertanto, condividere quanto stabilito dalla corte di appello in merito alla possibilità di esplicare le proprie riserve entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del certificato di collaudo ex art. 54. 34.- Nè può trovare accoglimento il ragionamento sostenuto dal ricorrente in merito alla tacita abrogazione del termine per la sottoscrizione previsto dal primo comma dell’art. 107 R.D. 350/1895, in quanto tale termine ben può coesistere con la possibilità di esplicare le proprie ragioni entro quindici giorni dalla firma del certificato di collaudo, che deve comunque avvenire nel termine indicato dall’amministrazione ai sensi del medesimo art. 107. 35.- Per tali motivi il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. 36.- Con il terzo motivo si censura il ragionamento relativo alla tempestività dell’iscrizione delle riserve n. 5 e n.33 per violazione o falsa applicazione dell’art.54 n.350/1895. In particolare, si ribadisce che tale iscrizione sarebbe dovuta avvenire nel momento della firma del 1° SAL in quanto l’impresa sarebbe stata in quel momento già a conoscenza della possibilità del prolungamento dei lavori e del susseguente maggiore onere per l’amministrazione. 37.-Secondo il ricorrente a nulla rileverebbe che il 1° SAL fosse stato firmato prima del termine dell’interruzione lavori e prima dell’approvazione della variante di progetto in quanto è principio consolidato in giurisprudenza che la riserva debba iscriversi nel momento della percezione, secondo indici di media diligenza, del possibile verificarsi del danno (si richiama Cass. 3548/2014 e Cass.9328/2016). 38.-La censura prospettata è inammissibile in quanto il giudice del merito non ha in nessun modo contraddetto il principio richiamato dal ricorrente per cui la riserva “debba iscriversi nel momento della percezione del possibile verificarsi del danno secondo indici di media diligenza” ma abbia ritenuto, con una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, che la percezione del danno secondo criteri di media diligenza non si potesse desumere al momento della sottoscrizione del 1°SAL, stante la mancata decorrenza del termine di fine lavori e la pendenza dell’iter di approvazione della variante del progetto. 39.- Il ricorrente mira ad ottenere da questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della pronuncia del giudice del merito; il motivo di ricorso è quindi inammissibile. 40.- Con il quarto motivo si censura la condanna al pagamento dell’importo di cui alle riserve numero 2,10,12,13,14,18 e 19, comprensive di rivalutazione ed interessi legali in quanto in violazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . 41.- Assume il ricorrente come l’iscri zione di riserva non sia di per sé idonea a costituire in mora la stazione appaltante e, configurando le suddette somme corrispettivi per la prestazioni effettuate dall’appaltatore, e dunque debiti di valuta, in assenza di costituzione in mora non possano automaticamente applicarsi gli interessi legali. 42.- Con il medesimo motivo si censura anche il calcolo della data della decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dovuti per il risarcimento danni dovuti dalla Sacramati al comune a titolo di risarcimento. Tale data fissata al 6 ottobre 2005, a conferma di quanto deciso in primo grado, è stata adottata senza motivare, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., sul motivo di gravame sollevato in appello dal ricorrente, che identificava la data della decorrenza al 10 febbraio 2000. 43.- Il motivo è inammissibile nella parte che censura il vizio di mancata motivazione, attesa l’omessa completa trascrizione del motivo di gravame in appello, circostanza che rende la censura inammissibile per le medesime considerazioni svolte ai paragrafi 25 e 26 del presente provvedimento. 44.-Il motivo è tuttavia ammissibile nella parte dove si censura la data di decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione relativamentealle riserve numero 2,10,12,13,14,18 e 19. 45.Tali debiti sono correttamente qualificati dal ricorrente come debito di valuta per i quali la mancata costituzione in mora impedisce l’applicazione degli interessi legali. 46.- L’iscrizione della riserva nei registri contabili non può considerarsi idonea a produrre gli effetti della costituzione in mora in quanto “in tema di appalto di opere pubbliche, la formulazione delle riserve, posta a carico dell'appaltatore al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica (Cass. 3768/2006 ma vedi anche Cass 7204/2011)”. 47.-La statuizione impugnata va pertanto sul punto cassata. 48.- Con il quinto motivo si censura il ragionamento sulla validità delle riserve iscritte in modo generico nel libretto delle misure con successiva loro esplicazione solo al momento della riproposizione nel registro di contabilità, ragionamento considerato dal ricorrente in violazione degli artt. 47, 88 e 89 R.D. 350/1895. 49.- il ricorrente eccepisce che i libretti delle misure documenti facciano parte dei documenti amministrativi e contabili che devono essere firmati dall’appaltatore e che, dunque, abbiano valore negoziale, osservando parimenti come l’iscrizione in tali libri delle misure sia l’unico modo di permettere l’accertamento immediato dei dati contabili tale che l’esplicazione delle riserve solo in un momento successivo porrebbe l’amministrazione nell’impossibilità di contestare le ricostruzioni effettuate dall’appaltatore. 50.-In merito a tale motivo occorre rilevare come l’interpretazione effettuata dalla giurisprudenza sulla normativa in tema di iscrizione deponga per l’onere di iscrizione tempestiva solo sul registro di contabilità che“è l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; solo in esso si ha il dovere o onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso solo è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto e per il committente e per l’appaltatore”. 51.- L’eventuale impossibilità di verificare quanto iscritto nelle riserve presso il registro di contabilità d’altronde si può configurare solamente in sfavore dell’appaltatore, onerato di provare la veridicità delle riserve proposte, tale che l’impossibilità della ricostruzione dei fatti è stato motivo con cui la corte del merito ha dichiarato infondate gran parte delle riserve iscritte. 52.- Per tali ragioni la censura del ricorrente non è idonea ad inficiare l’interpretazione della normativa nel senso della non obbligatorietà dell’iscrizione delle riserve sul libretto delle misure e deve quindi ritenersi infondata. 53.-Con il sesto motivo di ricorso si censura il capo della sentenza che, in accoglimento del gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], accertava la non debenza dell’IVA sul credito accertato in favore del comune in quanto erroneamente considerato di natura risarcitoria. Tale credito deriverebbe, invece, dal rimborso dei costi sostenuti dal comune per la riparazione, mediante ditte terze, dei vizi accertati dell’opera, conseguentemente la disapplicazione dell’IVA si porrebbe in contrasto con gli artt. 4, 19 e 19 ter D.P.R. 633/1972 e da cassare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 54.- Inoltre, a detta del ricorrente, essendo il danno prodotto dai vizi dell’opera sanati per mezzo di imprese terze, i costi sostenuti dal comune non sarebbero esenti da IVA che rappresenterebbe un costo da risarcire da parte di Sacramati. 55.- In tema di inclusione dell’IVA a fini risarcitori è necessario ricordare come recenti pronunce di questa corte osservino che “il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l’IVA, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata per tale riparazione (Cass. 22580/2022)”. 56.- Nel caso di specie coglie nel seg no la censura del ricorrente dove afferma che il giudice del merito non abbia considerato i costi sostenuti dal comune con il pagamento di imprese terze impiegate nella riparazione del danno relativo all’appalto debbano considerarsi oneri consequenziali alla condotta generativa del risarcimento. 57.- Tali ulteriori spese sostenute in conseguenza della condotta dannosa dell’impresa appaltatrice non sono esenti da IVA e pertanto tale imposta deve essere inclusa nel calcolo del risarcimento. 58.- Il sesto mo tivo di ricorso deve ritenersi fondato e la sentenza cassata in parte qua. 59.- Con il settimo motivo di ricorso si censura il capo della sentenza che ha ripartito le spese di giudizio ponendole per due terzi a carico del comune in quanto tale ripartizione si porrebbe in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. 60.- Si sostiene in particolare che vista la reciproca soccombenza delle parti, le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate. 61.- La censura in esame è assorbita in ragione dell’accoglimento del quarto e del sesto motivo, in quanto le spese del giudizio dovranno essere necessariamente liquidate dal giudice del rinvio all’esito della decisione ivi assunta. P.Q.M La