Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15371/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26715-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Data pubblicazione 13/05/2022 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo di essere risarcita dei danni che le erano derivati dall’esondazione del fiume Tronto, verificatasi nei giorni 8/10 aprile 1992, a causa delle erronee opere di regimentazione fatte eseguire dall’allora Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] tra il 1979 e il 1985; danno che l’attrice, detratto l’importo di € 185.924,48, che le era stato erogato a titolo d’indennizzo dalla Regione Marche, quantificò in € 458.613,74; - il Tribunale regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettò la domanda reputata non provata; - Il Tribunale superiore delle [OSCURATO:PERSONA] disattese l’appello dell’attrice; - questo, in sintesi, il ragionamento del Giudice di secondo grado: . il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, data per presupposto la responsabilità della P.A. nella causazione dell’evento, in applicazione delle leggi emanate dalla Regione Marche al fine di erogare gli indennizzi (ll. rr. nn. 17/1993 e 30/1994), dispose, sulla base di accertamenti svolti da apposita commissione, il rilascio del contributo regionale di cui sopra, calcolato, in misura comunque non superiore al 60%, sulla “spesa ammissibile”, da identificarsi nella minor somma tra Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 il danno e il costo del ripristino globalmente considerato (senza distinguere tra danni ai macchinari, alle merci, ecc.); . la pretesa dell’appellante di ottenere l’integrale risarcimento, la cui quantificazione era stata effettuata dalla Guardia di Finanza nell’istruttoria diretta al fine dell’erogazione del contributo (£. 600.000.000 di spesa ammissibile, danni ai macchinari e alle attrezzature per £. 72.000.000, oltre a un danno indiretto, quantificato da un perito in € 111.544,70) è stata disattesa dal T.S.A.P.; . ha spiegato il Giudice dell’appello che la normativa regionale evocata aveva previsto, attraverso disposizioni aventi carattere eccezionale, e attraverso una procedura d’accertamento sommaria e semplificata, alla base della quale veniva posta una <<semplice perizia giurata di parte>>, in assenza di una rigorosa dimostrazione del danno, l’erogazione di un contributo limitato al 60% del danno dichiarato; ne derivava che, in presenza di <<uno standard probatorio molto attenuato (…) decisamente inferiore rispetto a quello richiesto dagli artt. 2043 e ss. cod. civ. (…) la determinazione del 60% del danno effettuato in via amministrativa non può assumere alcun carattere vincolante rispetto all’eventuale successiva liquidazione, in via contenziosa, dell’ammontare definitivo del danno>>; . di conseguenza, ha proseguito il T.S.A.P., la perizia del geometra Piattoni, basata esclusivamente sull’apprezzamento del presumibile costo per il riacquisto o la riparazione dell’immobile, di mobili e macchinari, priva di riscontri documentali delle relative spese, non appariva idonea a provare il danno; sotto altro profilo il denunciato rilevantissimo pregiudizio alle merci per 600 milioni di lire, in assenza di puntuale verifica e sulla mera base dell’inventario di magazzino redatto alla data dell’evento, non provava la domanda; . in definitiva, secondo il decidente, la sentenza di primo grado meritava conferma perché la stessa aveva correttamente affermato <<la mancanza di un prova sufficiente sia del danno emergente sia Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 delle spese di ripristino>>; né gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza potevano valere a dimostrare l’assunto attoreo, essendo questi fondati sulle mere dichiarazioni della parte danneggiata; - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sulla base d’unitaria censura, ulterioremnte illustrata da memoria; resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; osserva

1. La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ.

1.1. Assume la [OSCURATO:PERSONA] che l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, su incarico della Commissione consultiva, aveva dimostrato, oltre al nesso di causalità, la condizione di degrado dell’azienda causato dall’alluvione, e l’entità del danno: segnatamente dai registri IVA era stato ricavato l’ammontare della rimanenza merci al 31/12/1991 e quello degli acquisti merci dal primo gennaio 1992 al 10/4/1992, per un totale di £ 709.557.514, di cui £ 587.600.000 per rimanenze; sulla base della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1992 e applicando formula matematica, gli accertatori avevano quindi determinato il costo del venduto in £. 374.335.074 e quello della merce distrutta in £.

606.290.710. Or poiché l’atto pubblico non avrebbe potuto essere liberamente valutato, trattandosi di <<prova legale>>, avente efficacia privilegiata, erano rimaste violate le norme evocate nel titolo del motivo.

2. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

La censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).

Quanto alla fede privilegiata assegnata dalla legge all’atto pubblico occorre chiarire quanto segue.

Dispone l’art. 2700 cod. civ.: <<L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.

Come ben noto la fede privilegiata, quindi, investe l’attribuzione dell’atto al p.u., la conformità della trascrizione a quanto dichiarato dalle parti in sua presenza, la conformità al vero dei fatti descritti nell’atto caduti sotto gli occhi del p.u. e degli atti dal medesimo compiuti.

Più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire quale sia la categoria dei fatti caduti sotto l’osservazione del p.u. e dal medesimo riportati nell’atto.

In particolare, ripetutamente chiarito che deve trattarsi di eventi fattuali percepibili attraverso i sensi, senza necessità di opera interpretativa, che in quanto tale non potrebbe essere protetta dalla fede privilegiata.

Solo a titolo di esempio, e fra le tante, si è precisato, ad esempio, che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti.

Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (la S.C. ha così confermato la sentenza che aveva rilevato che la lettura del numero di targa di un autoveicolo non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore e che dagli atti di causa non emergevano sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale di verbalizzanti, laddove i verbali erano due e su entrambi erano riportate le stesse cifre) - Sez. 1, n. 17106, 03/12/2002, Rv. 558910 -.

Tornando al caso in esame appare evidente che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, su incarico della Commissione, se certamente hanno veste di prova privilegiata quanto ai fatti caduti sotto gli occhi degli operanti (riscontro della situazione di devastazione provocata dall’alluvione), nel resto costituiscono apprezzamenti, spunti valutativi, indizi da sottoporre al vaglio della Commissione.

Giammai, comunque, prova privilegiata.

Non resta che concludere nel senso che la pretesa di un favorevole vaglio istruttorio, che, in ogni caso, come si è anticipato, sollecita un improprio riesame di merito, fondato su una insussistente fede privilegiata dell’atto pubblico, risulta inammissibile.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Ministero, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2019 n. 05941 sez.

SU - ud. 21-07-2020 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26715-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Data pubblicazione 13/05/2022 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo di essere risarcita dei danni che le erano derivati dall’esondazione del fiume Tronto, verificatasi nei giorni 8/10 aprile 1992, a causa delle erronee opere di regimentazione fatte eseguire dall’allora Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] tra il 1979 e il 1985; danno che l’attrice, detratto l’importo di € 185.924,48, che le era stato erogato a titolo d’indennizzo dalla Regione Marche, quantificò in € 458.613,74; - il Tribunale regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettò la domanda reputata non provata; - Il Tribunale superiore delle [OSCURATO:PERSONA] disattese l’appello dell’attrice; - questo, in sintesi, il ragionamento del Giudice di secondo grado: . il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, data per presupposto la responsabilità della P.A. nella causazione dell’evento, in applicazione delle leggi emanate dalla Regione Marche al fine di erogare gli indennizzi (ll. rr. nn. 17/1993 e 30/1994), dispose, sulla base di accertamenti svolti da apposita commissione, il rilascio del contributo regionale di cui sopra, calcolato, in misura comunque non superiore al 60%, sulla “spesa ammissibile”, da identificarsi nella minor somma tra Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 il danno e il costo del ripristino globalmente considerato (senza distinguere tra danni ai macchinari, alle merci, ecc.); . la pretesa dell’appellante di ottenere l’integrale risarcimento, la cui quantificazione era stata effettuata dalla Guardia di Finanza nell’istruttoria diretta al fine dell’erogazione del contributo (£. 600.000.000 di spesa ammissibile, danni ai macchinari e alle attrezzature per £. 72.000.000, oltre a un danno indiretto, quantificato da un perito in € 111.544,70) è stata disattesa dal T.S.A.P.; . ha spiegato il Giudice dell’appello che la normativa regionale evocata aveva previsto, attraverso disposizioni aventi carattere eccezionale, e attraverso una procedura d’accertamento sommaria e semplificata, alla base della quale veniva posta una <<semplice perizia giurata di parte>>, in assenza di una rigorosa dimostrazione del danno, l’erogazione di un contributo limitato al 60% del danno dichiarato; ne derivava che, in presenza di <<uno standard probatorio molto attenuato (…) decisamente inferiore rispetto a quello richiesto dagli artt. 2043 e ss. cod. civ. (…) la determinazione del 60% del danno effettuato in via amministrativa non può assumere alcun carattere vincolante rispetto all’eventuale successiva liquidazione, in via contenziosa, dell’ammontare definitivo del danno>>; . di conseguenza, ha proseguito il T.S.A.P., la perizia del geometra Piattoni, basata esclusivamente sull’apprezzamento del presumibile costo per il riacquisto o la riparazione dell’immobile, di mobili e macchinari, priva di riscontri documentali delle relative spese, non appariva idonea a provare il danno; sotto altro profilo il denunciato rilevantissimo pregiudizio alle merci per 600 milioni di lire, in assenza di puntuale verifica e sulla mera base dell’inventario di magazzino redatto alla data dell’evento, non provava la domanda; . in definitiva, secondo il decidente, la sentenza di primo grado meritava conferma perché la stessa aveva correttamente affermato <<la mancanza di un prova sufficiente sia del danno emergente sia Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 delle spese di ripristino>>; né gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza potevano valere a dimostrare l’assunto attoreo, essendo questi fondati sulle mere dichiarazioni della parte danneggiata; - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche sulla base d’unitaria censura, ulterioremnte illustrata da memoria; resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; osserva 1. La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.116 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. 1.1. Assume la [OSCURATO:PERSONA] che l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, su incarico della Commissione consultiva, aveva dimostrato, oltre al nesso di causalità, la condizione di degrado dell’azienda causato dall’alluvione, e l’entità del danno: segnatamente dai registri IVA era stato ricavato l’ammontare della rimanenza merci al 31/12/1991 e quello degli acquisti merci dal primo gennaio 1992 al 10/4/1992, per un totale di £ 709.557.514, di cui £ 587.600.000 per rimanenze; sulla base della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1992 e applicando formula matematica, gli accertatori avevano quindi determinato il costo del venduto in £. 374.335.074 e quello della merce distrutta in £. 606.290.710. Or poiché l’atto pubblico non avrebbe potuto essere liberamente valutato, trattandosi di <<prova legale>>, avente efficacia privilegiata, erano rimaste violate le norme evocate nel titolo del motivo. 2. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016). Quanto alla fede privilegiata assegnata dalla legge all’atto pubblico occorre chiarire quanto segue. Dispone l’art. 2700 cod. civ.: <<L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>. Come ben noto la fede privilegiata, quindi, investe l’attribuzione dell’atto al p.u., la conformità della trascrizione a quanto dichiarato dalle parti in sua presenza, la conformità al vero dei fatti descritti nell’atto caduti sotto gli occhi del p.u. e degli atti dal medesimo compiuti. Più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire quale sia la categoria dei fatti caduti sotto l’osservazione del p.u. e dal medesimo riportati nell’atto. In particolare, ripetutamente chiarito che deve trattarsi di eventi fattuali percepibili attraverso i sensi, senza necessità di opera interpretativa, che in quanto tale non potrebbe essere protetta dalla fede privilegiata. Solo a titolo di esempio, e fra le tante, si è precisato, ad esempio, che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (la S.C. ha così confermato la sentenza che aveva rilevato che la lettura del numero di targa di un autoveicolo non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore e che dagli atti di causa non emergevano sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale di verbalizzanti, laddove i verbali erano due e su entrambi erano riportate le stesse cifre) - Sez. 1, n. 17106, 03/12/2002, Rv. 558910 -. Tornando al caso in esame appare evidente che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, su incarico della Commissione, se certamente hanno veste di prova privilegiata quanto ai fatti caduti sotto gli occhi degli operanti (riscontro della situazione di devastazione provocata dall’alluvione), nel resto costituiscono apprezzamenti, spunti valutativi, indizi da sottoporre al vaglio della Commissione. Giammai, comunque, prova privilegiata. Non resta che concludere nel senso che la pretesa di un favorevole vaglio istruttorio, che, in ogni caso, come si è anticipato, sollecita un improprio riesame di merito, fondato su una insussistente fede privilegiata dell’atto pubblico, risulta inammissibile. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26715/2020 Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 15371/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Ministero, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2019 n. 05941 sez. SU - ud. 21-07-2020 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4
Sentenza Cassazione n. 15371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris