CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 37008/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6339/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a.r.l., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso le sentenz e d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1425/1426/1427/2018depositate i l 12/07/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune chiede la cassazione di tre sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana nell’anno 2018 e precisamente la n.1426 relativa all'IMUdel 2012, la n . 1427 relativa all' IMU del 2013 e la n.1425 relativa all'IMU del 2014, indicate come di contenuto identico. La società contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'imposta per gli anni 2012 -2013 e 2014, dando corso a tre separati giudizi, deducendo di avere ottenuto il riconoscimento della ruralità per gli immobili oggetto degli avvisi , con conseguente non soggezione all'imposta, a seguito di apposite istanze presentate alla Agenzia del territorio in data 30 settembre 2011 e 3 ottobre 2011. Il ricorso è stato accolto in primo grado. I l Comune ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale ritenendo gli avvisi illegittimi per difetto di motivazione, in quanto non si rinvengono indicazioni puntuali sulla causa giustificativa della pretesa, posto che detti avvisi fanno riferimento soltanto a norme di carattere generale,non parlando di disconoscimento della ruralità degli immobili; in particolare osservando che agli avvisi è allegata una lista di immobili riferita a 21 immobili senza che risulti quali sono quelli presi in considerazione fini dell'imposizione. Il giudice d’appello osserva inoltre che le annotazioni catastali di ruralità riferite e documentate da parte contribuente e non contestate dall'amministrazione avrebbero dovuto avere rilievo ai sensi di quanto previsto dal DL n. 70/2011, dal DL n. 201/2011 e dal DL n. 124/2013 e che ha errato il C omune a non prenderle in considerazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Comune affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la società , successivamente depositando memoriaex art 380 bis c.p.c. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente sulla eccezione di iinammissibilità del ricorso . La società controricorrente deduce che il ricorso di controparte difetterebbe di autosufficienza,dal momento che non contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza,attesoche i fatti non sono stati riepilogati, che la esposizione dell'iter processuale è incompleta, c he non si evidenziano le ragioni per le quali la società ha proposto il ricorso né siespongono i motivi dell'appello . L'eccezione è infondata;deve qui ricordarsi l'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale s oltanto ove il ricorso per cassazione manchi completamente dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile (Cass.n. 6611/22; Cass. sez. un. n. 11308/14), mentre di contro deve ritenersi ammissibile quando - come nella specie - pur connotato da una rievocazione dei fatti di causa estremamente succinta ed essenziale non precluda in alcun modo l’esatta comprensione degli elementi fondamentali della controversia e del nucleo argomentativo sotteso alle varie doglianze. Il Comune dà atto degli elementi essenziali del giudizio di primo grado e in particolare delleragioni per cui la società agricola deduce , oltre che la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, di non essere soggetta all'imposta, individuando quali sono gli argomenti principali del processo e se gnatamente quelli rilevanti nel presente giudizio di legittimità. 2.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c .p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art . 7 dell a legge 212/2000, nonché dell'art. 3 della legge 241/1990 . I l Comune osserva che gli avvisi di accertamento di cuitrattasi -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello- contengono le indicazioni necessarie e sufficienti a prospettare la pretesa impositiva e che in particolare nell'allegata “lista immobili” vi è la descrizione degli immobili tassati con la indicazione della categoria catastale, della ubicazione, della rendita. In detta lista sono elencati e descritti dal n. 1 al n. 11 gli immobili tassati e dal n. 12 a l n. 21 gli immobili non tassati con la menzione della tipologia fabbricati rurali uso strumentale. 3.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 14 bis del decreto legge n. 201 del 2011, dell'art . 2 comma 5 ter del decreto legge n. 102 del 2013, nonché dell'art . 7 comma 2 bis del decreto legge n.70 del 2011 in relazione al riconoscimento di ruralità dei fabbricati a seguito di domande di variazione presentate dalla contribuente. Il Comune deduce che in assenza di “convalida” da parte della Agenzia del territorio della nuova categoria catastale richiesta ai sensi del decreto legge n. 201 del 2011 il requisito di ruralità può essere al più assunto per il limite temporale di 12 mesi a far data dal 20 novembre 2011; ma se è scaduto questo termine e non interviene alcuna convalida della chiesta variazione la contribuente non può fare valere la ruralità ai fini dell'esenzione IMU. Deduce che gli immobili assunti in tassazione sono classificati in categorie diverse da quelle A6 e D10 e ciò non consente alla contribuente di far valere l'esenzione perché il requisito di ruralità degli immobili deve emergere dalla categoria catastale e può solo conseguire all'autonoma impugnazione della categoria catastale stessa. I motivi sono entrambi infondati. Il Comune muove dal presupposto che sia sufficiente indicare nella lista immobili la categoria catastale (n onché la ubicazione , la tipologia, l a rendita e il relativo diritto reale su di essi ) sul presupposto che il discrimine tra immobili tassati e immobili non tassati sia dato (solo) dall'inquadramento in una determinata categoria catastale e tralasciando del tutto -come rileva il giudice di merito- di considerare la rilevanza della annotazione di ruralità . Il contribuente infatti deduce - e per come accertato dal giudice di merito documenta-che i fabbricati pur appartenendo alle categorie catastale A3 e A4 (destinati ad abitazione maestranze, rimesse per macchinari attrezzature e scorte) ma avevano comunque conseguito l’annotazione di ruralità e segnatamente che gli immobili elencati ai nn. 4,6,8 e 9 recavano ab originel’annotazione della ruralità, come da domanda, mentre i fabbricati elencati ai nn. 5,7 e 11 non riportavano detta annotazione quantunque essa fosse oggettivamente sussistente; di avere quindi evidenziato detto errore, ammesso dalla Agenzia delle entrate,e che successivamente è stata eseguita questa annotazione. Il giudice di merito ha quindi evidenziato che la parte aveva documentato la annotazione di ruralità; di conseguenza ha stigmatizzato il comportamento dell'ente sia perché negli avvisi di accertamento non era aveva motivato circa il disconoscimento del requisito di ruralità, sia perché non aveva tenuto conto di questa annotazione. Di contro il Comune fa riferimento ad una non meglio specificata “convalida” e si richiama alla valenza della categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili dovendo emergere dalla categoria catastale e può conseguire solo all'autonoma impugnazione della categoria catastale stessa. Così non è, perché la normat iva richiamata dal giudice d'appello esplicita chiaramente che a seguito della annotazione, fermo restando il classamento originario degli immobili, si producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui all'articolo 9del decreto legge n. 557 del 19 93 . Ed invero l’art 2 comma 5 ter del D.L. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013 prevede che “ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. In tal senso anche la giurisprudenza di questa Corte la quale afferma che pur se non vi è effetto automatico di riconoscimento della ruralità solo per la presentazione della domanda di variazione,l'art 2 comma 5 ter del decreto legge 102/2013, prevede che gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, si producano (non già dalla sola presentazione della domanda), ma dalla domanda e dall'inserimento dell'annotazione negli atti catastali. Ai fini del trattamento esonerativo, dunque n on è sufficiente la mera presentazione dell'autocertificazione, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D . M . 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (Cass. 26617 del 09/11/2017; Cass. n. 3226 del 10/02/2021). Nel caso di specie l’annotazione, come rileva il giudice d’appello, è stata documentata dalla parte sicché, correttamente è stato ritenuto il presupposto della applicazione degli effetti della citata disciplina normativa (v. Cass. 26617/2017; Cass. 3226/2021; Cass.5708/2022). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto