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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15325/2026

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appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, quale Giudicedell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere ladeclaratoria di non eseguibilità della sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre2024, divenuta irrevocabile l’8 aprile 2025, per effetto del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra il reato giudicato in tale ambito processuale – riguardante la rapinaaggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l’istante era stato condannatoalla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione 1.000,00 euro di multa – e quelli giudicatidalla pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30aprile 2025, non ancora esecutiva.In quest’ultima sede, in particolare, era stata calcolata la pena finale di dieci anni e tremesi di reclusione, quantificata sulla pena base di undici anni di reclusione, stabilita per larapina aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA]; su tale pena base venivano dispostidue aumenti di pena a titolo di continuazione dell’importo di due anni di reclusione e 500,00euro di multa per ciascuno dei due reati satellite, tra cui quello commesso in danno diRoberto [OSCURATO:PERSONA]; infine, a tale sommatoria veniva applicata la riduzione di pena prevista peril rito alternativo, giungendosi alle pena finale sopra indicata.Il respingimento dell’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] venivagiustificato dalla Corte di Napoli sull’assunto che, nel caso di specie, la disciplina invocata, aisensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non era applicabile,Napoli del 30 ottobre 2024 era connotata da irrevocabilità, atteso che, avverso la decisioneemessa Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30 aprile 2025, l’imputatoaveva proposto appello.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponevaricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod.proc. pen., per non avere il Giudice dell’esecuzione tenuto conto del fatto che la sentenzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 avevariconosciuto il vincolo della continuazione tra i relativi reati e quello giudicato dalla pronunciadella Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024, che conseguentemente doveva ritenersiassorbito nella prima delle due decisioni, le cui statuizioni avevano sostituito quelle delladecisione irrevocabile.Ne discendeva che l’assorbimento della rapina giudicata dalle decisione irrevocabiledeterminava l’incertezza sulla frazione detentiva eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],essendo una delle due pronunzie presupposte non ancora definitiva, con la conseguenza direndere illegittimo il titolo esecutivo attivabile in relazione alla sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Napoli il 30 ottobre 2024.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Occorre premettere che, secondo la difesa del ricorrente, l’applicazione delladisciplina della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze emesse dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30 aprile 2025 e dalla Corte di appello diNapoli del 30 ottobre 2024 non consentiva l’esecuzione del titolo esecutivo formatosi sulsecondo dei due provvedimenti, divenuto irrevocabile l’8 aprile 2025.

I fatti di reato giudicatida quest’ultima decisione, infatti, essendo stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazionecon quelli giudicati dalla decisione non ancora definitiva, dovevano ritenersi assorbiti nellestatuizioni della seconda delle due pronunzie, che non era ancora eseguibile.

Tuttavia, l’assunto difensivo, pur prospettato in termini suggestivi, non tiene conto delfatto che l’unico titolo esecutivo concretamente eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] èquello riguardante la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 30 ottobre 2024,divenuta irrevocabile l’8 aprile 2025, con la quale l’imputato veniva condannato alla pena diquattro anni, quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per la rapina aggravatacommessa il 13 aprile 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA], che non era stata ancora posta inesecuzione.Viceversa, la pena di dieci anni e tre mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa,irrogata del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 –conseguente al riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024 e quelli giudicati dalla sentenze del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 – non era eseguibile,essendo ancora pendente l’impugnazione proposta dall’imputato.In questa cornice, deve evidenziarsi che è certamente vero che, in assenza diimpugnazione del Pubblico ministero, l’aumento di due anni di reclusione e 500,00 euro dimulta non è soggetto a reformatio in pejus, ma tutto questo comporta, più semplicemente,che, laddove [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere assolto, in tutto o in parte, dai reati giudicati conla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025,occorrerà procedere a una nuova rivalutazione dei titoli eseguibili, tra i quali occorreràcomprendere, anche o soltanto, il reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con ladecisione irrevocabile del 30 ottobre 2024, che, già da adesso, è eseguibile.3.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, quale Giudicedell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere ladeclaratoria di non eseguibilità della sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre2024, divenuta irrevocabile l’8 aprile 2025, per effetto del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra il reato giudicato in tale ambito processuale – riguardante la rapinaaggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l’istante era stato condannatoalla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione 1.000,00 euro di multa – e quelli giudicatidalla pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30aprile 2025, non ancora esecutiva.In quest’ultima sede, in particolare, era stata calcolata la pena finale di dieci anni e tremesi di reclusione, quantificata sulla pena base di undici anni di reclusione, stabilita per larapina aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA]; su tale pena base venivano dispostidue aumenti di pena a titolo di continuazione dell’importo di due anni di reclusione e 500,00euro di multa per ciascuno dei due reati satellite, tra cui quello commesso in danno diRoberto [OSCURATO:PERSONA]; infine, a tale sommatoria veniva applicata la riduzione di pena prevista peril rito alternativo, giungendosi alle pena finale sopra indicata.Il respingimento dell’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] venivagiustificato dalla Corte di Napoli sull’assunto che, nel caso di specie, la disciplina invocata, aisensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non era applicabile,Napoli del 30 ottobre 2024 era connotata da irrevocabilità, atteso che, avverso la decisioneemessa Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30 aprile 2025, l’imputatoaveva proposto appello.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponevaricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod.proc. pen., per non avere il Giudice dell’esecuzione tenuto conto del fatto che la sentenzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 avevariconosciuto il vincolo della continuazione tra i relativi reati e quello giudicato dalla pronunciadella Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024, che conseguentemente doveva ritenersiassorbito nella prima delle due decisioni, le cui statuizioni avevano sostituito quelle delladecisione irrevocabile.Ne discendeva che l’assorbimento della rapina giudicata dalle decisione irrevocabiledeterminava l’incertezza sulla frazione detentiva eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],essendo una delle due pronunzie presupposte non ancora definitiva, con la conseguenza direndere illegittimo il titolo esecutivo attivabile in relazione alla sentenza irrevocabile emessadalla Corte di appello di Napoli il 30 ottobre 2024.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che, secondo la difesa del ricorrente, l’applicazione delladisciplina della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze emesse dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 30 aprile 2025 e dalla Corte di appello diNapoli del 30 ottobre 2024 non consentiva l’esecuzione del titolo esecutivo formatosi sulsecondo dei due provvedimenti, divenuto irrevocabile l’8 aprile 2025. I fatti di reato giudicatida quest’ultima decisione, infatti, essendo stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazionecon quelli giudicati dalla decisione non ancora definitiva, dovevano ritenersi assorbiti nellestatuizioni della seconda delle due pronunzie, che non era ancora eseguibile. Tuttavia, l’assunto difensivo, pur prospettato in termini suggestivi, non tiene conto delfatto che l’unico titolo esecutivo concretamente eseguibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] èquello riguardante la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 30 ottobre 2024,divenuta irrevocabile l’8 aprile 2025, con la quale l’imputato veniva condannato alla pena diquattro anni, quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per la rapina aggravatacommessa il 13 aprile 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA], che non era stata ancora posta inesecuzione.Viceversa, la pena di dieci anni e tre mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa,irrogata del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 –conseguente al riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza dellaCorte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024 e quelli giudicati dalla sentenze del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025 – non era eseguibile,essendo ancora pendente l’impugnazione proposta dall’imputato.In questa cornice, deve evidenziarsi che è certamente vero che, in assenza diimpugnazione del Pubblico ministero, l’aumento di due anni di reclusione e 500,00 euro dimulta non è soggetto a reformatio in pejus, ma tutto questo comporta, più semplicemente,che, laddove [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere assolto, in tutto o in parte, dai reati giudicati conla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2025,occorrerà procedere a una nuova rivalutazione dei titoli eseguibili, tra i quali occorreràcomprendere, anche o soltanto, il reato giudicato dalla Corte di appello di Napoli con ladecisione irrevocabile del 30 ottobre 2024, che, già da adesso, è eseguibile.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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