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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 18884/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13159/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le Europa n. 190.

Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione - intimata , in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 21/2022 pubblicata in data 21/12/2022, n.r.g. 252/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: sindacato di legittimità sulla valutazione degli elementi probatori - esclusione 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con inquadramento di operaio livello 5S ccnl settore distribuzione e recapito servizi postali, con mansioni di “ripartitore fattorino addetto promiscuamente alla ripartizione e a prestazioni di fattorino anche con uso di motorino o automezzo” ed era stato addetto ai servizi affidati in appalto alla sua datrice di lavoro da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avere in realtà svolto mansioni di fattorino ed autista direttamente alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, dovendo eseguire le consegne delle raccomandate secondo orari e percorsi indicati da [OSCURATO:PERSONA], funzionali all’organizzazione interna di [OSCURATO:PERSONA], e si serviva di modulistica, abbigliamento e tesserino di riconoscimento forniti da [OSCURATO:PERSONA]; ispettori postali controllavano il suo operato; altri dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] lo contattavano direttamente al cellulare modificando all’occorrenza le sue incombenze o emettendo ordini di servizio.

Precisava di essere stato licenziato da [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 31/12/2012 per la scadenza dell’appalto. [OSCURATO:SOCIETA] la nullità del licenziamento, perché intimato da soggetto fittiziamente interposto e quindi non reale datore di lavoro.

Adìva il Tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa e la declaratoria di nullità o di inefficacia del licenziamento, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa a pagargli le differenze retributive derivanti dal diverso CCNL applicabile. 2.- Radicatosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dallo Spano.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) o l’attività è appaltabile, oppure non lo è e nel senso caso l’illiceità dell’appalto risulta dallo stesso titolo, mentre nel primo caso il contratto è lecito ed allora l’interposizione vietata deve risultare dalla difformità dell’esecuzione concreta rispetto al regolamento contrattuale;b) lo stesso appellante ammette che l’attività era appaltabile; c) ed allora l’elemento cardine è esclusivamente la genuina qualità di imprenditore in capo all’appaltatore, che sussiste quando abbia una propria organizzazione del lavoro ed un proprio rischio d’impresa; d) in tal senso soccorrono anche Cass. n. 15615/2011 e Cass. ord. n. 9139/2018; e) quindi il grado di specificità dell’oggetto del contratto di appalto è compatibile con il tipo contrattuale utilizzato, sicché è lecito e pertanto l’interposizione vietata può dirsi sussistente solo quando sul piano dell’esecuzione concreta, vi sia uno scostamento dalle previsioni del regolamento contrattuale; f) quindi, contrariamente all’assunto dell’appellante, il grado di specificità delle clausole contrattuali, relativamente alle modalità di effettuazione indicate da [OSCURATO:PERSONA] spa, non è di per sé indice della natura subordinata della prestazione, in tal senso dovendosi rimeditare il proprio precedente n. 223/2017; g) sul piano della valutazione dell’esecuzione concreta del regolamento contrattuale, si condivide la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla scarsa attendibilità dei testimoni Spada, Furcas e Melis, poiché promotori di identica controversia contro [OSCURATO:PERSONA]; h) ciò che è emerso dalle altre deposizioni testimoniali è che [OSCURATO:PERSONA] si era sempre limitata a trasmettere a [OSCURATO:SOCIETA] gli MPT contenenti i percorsi e gli orari e che, a seguito di tali comunicazioni, era stata [OSCURATO:SOCIETA] ad organizzare le turnazioni di lavoro tra il suo personale (testi Pisano e Mereu sentiti in analoghe controversie); i) quanto ai controlli, è emerso che servivano a verificare la corretta esecuzione dell’appalto, sia con riguardo alla corretta utilizzazione del tesserino di riconoscimento utile ai fini dell’accesso ad uffici di [OSCURATO:PERSONA] e all’accreditamento presso i clienti di [OSCURATO:PERSONA], nonché della divisa fornita da [OSCURATO:PERSONA] in base al contratto di appalto, sia con riguardo al sistema “tracking”; j) in caso di inefficienze o irregolarità del servizio i supervisori e gli ispettori non formulavano direttive oppure ordini diretti ai lavoratori, ma si limitavano a fare le segnalazioni al servizio logistica di [OSCURATO:PERSONA] e poi al servizio ALT Centro in vista dell’avvio della procedura di contestazione di inadempimenti al referente di [OSCURATO:SOCIETA], ossia al sig. [OSCURATO:PERSONA]; k) nessuna rilevanza può avere il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avvia posto a disposizione, in comodato, stampante e un computer con sistema tracking installato, poiché erano beni di valore del tutto marginale rispetto agli altri mezzi impiegati dai dipendenti Nike per l’esecuzione dell’appalto e segnatamente i mezzi di trasporto, che erano di proprietà o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], che si faceva carico del rifornimento di carburante e delle operazioni di manutenzione, ricovero e custodia di quei mezzi. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto facenti piena prova alcuni elementi che invece dovevano essere soggetti a valutazione ed apprezzamento critico, come il contratto di appalto e i suoi allegati.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa interpretazione di quei documenti, attività che invece sono riservate al giudice di merito ed interdette in sede di legittimità.

Va infatti ricordato che la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici d’appello non hanno affatto considerato quei documenti come “prova legale”, tanto è vero che si sono spinti a prendere in esame tutte le deposizioni testimoniali, anche relative ad analoghe controversie, per verificare se in concreto il rapporto si fosse svolto con modalità differenti dalle clausole del contratto di appalto.

E l’esito di tale accertamento, in conseguenza dell’apprezzamento di tutte le fonti di prova, è stato nel senso della genuinità del contratto di appalto.

Dunque nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nella sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13159/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le Europa n. 190. Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione - intimata , in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 21/2022 pubblicata in data 21/12/2022, n.r.g. 252/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: sindacato di legittimità sulla valutazione degli elementi probatori - esclusione 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con inquadramento di operaio livello 5S ccnl settore distribuzione e recapito servizi postali, con mansioni di “ripartitore fattorino addetto promiscuamente alla ripartizione e a prestazioni di fattorino anche con uso di motorino o automezzo” ed era stato addetto ai servizi affidati in appalto alla sua datrice di lavoro da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avere in realtà svolto mansioni di fattorino ed autista direttamente alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, dovendo eseguire le consegne delle raccomandate secondo orari e percorsi indicati da [OSCURATO:PERSONA], funzionali all’organizzazione interna di [OSCURATO:PERSONA], e si serviva di modulistica, abbigliamento e tesserino di riconoscimento forniti da [OSCURATO:PERSONA]; ispettori postali controllavano il suo operato; altri dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] lo contattavano direttamente al cellulare modificando all’occorrenza le sue incombenze o emettendo ordini di servizio. Precisava di essere stato licenziato da [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 31/12/2012 per la scadenza dell’appalto. [OSCURATO:SOCIETA] la nullità del licenziamento, perché intimato da soggetto fittiziamente interposto e quindi non reale datore di lavoro. Adìva il Tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa e la declaratoria di nullità o di inefficacia del licenziamento, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] spa a pagargli le differenze retributive derivanti dal diverso CCNL applicabile. 2.- Radicatosi il contraddittorio, espletata la prova testimoniale, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dallo Spano. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) o l’attività è appaltabile, oppure non lo è e nel senso caso l’illiceità dell’appalto risulta dallo stesso titolo, mentre nel primo caso il contratto è lecito ed allora l’interposizione vietata deve risultare dalla difformità dell’esecuzione concreta rispetto al regolamento contrattuale;b) lo stesso appellante ammette che l’attività era appaltabile; c) ed allora l’elemento cardine è esclusivamente la genuina qualità di imprenditore in capo all’appaltatore, che sussiste quando abbia una propria organizzazione del lavoro ed un proprio rischio d’impresa; d) in tal senso soccorrono anche Cass. n. 15615/2011 e Cass. ord. n. 9139/2018; e) quindi il grado di specificità dell’oggetto del contratto di appalto è compatibile con il tipo contrattuale utilizzato, sicché è lecito e pertanto l’interposizione vietata può dirsi sussistente solo quando sul piano dell’esecuzione concreta, vi sia uno scostamento dalle previsioni del regolamento contrattuale; f) quindi, contrariamente all’assunto dell’appellante, il grado di specificità delle clausole contrattuali, relativamente alle modalità di effettuazione indicate da [OSCURATO:PERSONA] spa, non è di per sé indice della natura subordinata della prestazione, in tal senso dovendosi rimeditare il proprio precedente n. 223/2017; g) sul piano della valutazione dell’esecuzione concreta del regolamento contrattuale, si condivide la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla scarsa attendibilità dei testimoni Spada, Furcas e Melis, poiché promotori di identica controversia contro [OSCURATO:PERSONA]; h) ciò che è emerso dalle altre deposizioni testimoniali è che [OSCURATO:PERSONA] si era sempre limitata a trasmettere a [OSCURATO:SOCIETA] gli MPT contenenti i percorsi e gli orari e che, a seguito di tali comunicazioni, era stata [OSCURATO:SOCIETA] ad organizzare le turnazioni di lavoro tra il suo personale (testi Pisano e Mereu sentiti in analoghe controversie); i) quanto ai controlli, è emerso che servivano a verificare la corretta esecuzione dell’appalto, sia con riguardo alla corretta utilizzazione del tesserino di riconoscimento utile ai fini dell’accesso ad uffici di [OSCURATO:PERSONA] e all’accreditamento presso i clienti di [OSCURATO:PERSONA], nonché della divisa fornita da [OSCURATO:PERSONA] in base al contratto di appalto, sia con riguardo al sistema “tracking”; j) in caso di inefficienze o irregolarità del servizio i supervisori e gli ispettori non formulavano direttive oppure ordini diretti ai lavoratori, ma si limitavano a fare le segnalazioni al servizio logistica di [OSCURATO:PERSONA] e poi al servizio ALT Centro in vista dell’avvio della procedura di contestazione di inadempimenti al referente di [OSCURATO:SOCIETA], ossia al sig. [OSCURATO:PERSONA]; k) nessuna rilevanza può avere il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avvia posto a disposizione, in comodato, stampante e un computer con sistema tracking installato, poiché erano beni di valore del tutto marginale rispetto agli altri mezzi impiegati dai dipendenti Nike per l’esecuzione dell’appalto e segnatamente i mezzi di trasporto, che erano di proprietà o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], che si faceva carico del rifornimento di carburante e delle operazioni di manutenzione, ricovero e custodia di quei mezzi. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto facenti piena prova alcuni elementi che invece dovevano essere soggetti a valutazione ed apprezzamento critico, come il contratto di appalto e i suoi allegati. Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento e una diversa interpretazione di quei documenti, attività che invece sono riservate al giudice di merito ed interdette in sede di legittimità. Va infatti ricordato che la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici d’appello non hanno affatto considerato quei documenti come “prova legale”, tanto è vero che si sono spinti a prendere in esame tutte le deposizioni testimoniali, anche relative ad analoghe controversie, per verificare se in concreto il rapporto si fosse svolto con modalità differenti dalle clausole del contratto di appalto. E l’esito di tale accertamento, in conseguenza dell’apprezzamento di tutte le fonti di prova, è stato nel senso della genuinità del contratto di appalto. Dunque nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nella sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello p
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