CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 30459/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10001-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "Fondo libero", già "Fondo libero pensioni" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2021 contro 996 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona rispettivamente del liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] già "Fondo libero pensioni"; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 948/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2014 R.G.N. 1049/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO. RG n 10001/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna in solido delle soc [OSCURATO:PERSONA] spa e OCV Italia , già Reinforcement and Composites Italia , al pagamento delle contribuzioni dovute al Fondo ,corrisposte in minor misura per gli anni 2006/2007con riduzione dell'1,20°/0 , nonché la condanna delle società al versamento dall'i/11/2007 della contribuzione previdenziale prevista dall'ad 8 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, disattese le eccezioni di nullità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in quanto l'eventuale vizio di notifica era sanato dalla regolare costituzione delle società , ha rilevato nel merito che le medesime organizzazioni sindacali tra cui Assovetro ,già impegnate nella costituzione con accordo collettivo del [OSCURATO:PERSONA], avevano stipulato in data 13/2/1997 un accordo collettivo che prevedeva una nuova forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria e cioè il Fonchim; che con successiva nota del 18/2/1997Assovetro aveva comunicato alla FULC che l'adesione al Fonchim era subordinata a che l'onere contributivo delle stesse non subisse aumenti e fosse consentito ai dipendenti di aderire al nuovo Fondo; che a sua volta nel luglio 1997 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe decurtato il contributo di pertinenza di quest'ultimo di quanto avrebbe dovuto versare al Fonchim a seguito delle opzioni dei dipendenti e che così aveva fatto per diversi anni senza ricevere contestazioni. Secondo la Corte , pertanto, vi era stato un accordo collettivo modificativo successivo nel senso che in caso di adesione dei dipendenti la contribuzione sarebbe stata decurtata in misura corrispondente , accordo che risultava confermato dal prolungato versamento in misura inferiore per 6 anni senza obiezioni da parte del Fondo. Quanto alla domanda subordinata ( pagamento della contribuzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) la Corte ha rilevato che non erano invocabili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] neppure in astratto sia l'art 2112 che l'art 2560 cc ,trattandosi di crediti successivi al trasferimento e la società risultava non avere più dipendenti. RG n 10001/2015 Circa la domanda contro [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha osservato che doveva essere rigettata in quanto la soc non aveva aderito al [OSCURATO:PERSONA] ; né era applicabile Vart 2112 cc in quanto ,anche a considerare la natura retributiva dei contributi , con l'opzione per la Fochim vi era stata rinuncia dei lavoratori a favore del diverso Fondo ; non era infine applicabile l'ad 2558 cc in quanto tra cedente e cessionario vi era stata una pattuizione che escludeva il subentro del cessionario nei contratti del cedente ,nel senso di limitare l'obbligo di pagamento al Fondo al 31/1/10/2007 nella specie rispettato , così al contrario escludendolo per il periodo successivo. 2.Avverso la sentenza ricorre in cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resistono la soc [OSCURATO:PERSONA] in Liq , già [OSCURATO:PERSONA] e la soc OCV Italia con controricorso e ricorso incidentale condizionato cui replica con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 1372 cc in ordine alla efficacia novativa e modificativa di accordi collettivi successivi ; l'inefficacia dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti degli artt 6,7 e 8 dello statuto del Fondo libero . Censura la sentenza per aver ritenuto che la riduzione della contribuzione versata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata legittimata da un accordo di natura collettiva intervenuto il 13/2/1997 tra Assovetro e FULC - Federazione lavoratori chimici . Osserva che in detto verbale di accordo del 13/2/1997 non emergeva alcuna previsione di riduzione unilaterale dell'importo della contribuzione dovuta al Fondo libero ,ma soltanto la possibilità per i lavoratori di aderire al nuovo Fondo di previdenza Fonchim . Deduce che la successiva nota del 18/2/1997 ,inviata da Assovetro a Fulc in cui la prima specificava che nessun aumento della misura del contributo sarebbe stato consentito, non aveva valenza di accordo collettivo ,né avrebbe potuto modificare la contribuzione dovuta al Fondo libero.RG n 10001/2015 Osserva , inoltre, che la condotta del Fondo libero, che per sei anni non aveva sollevato alcuna contestazione ,non era manifestazione di accettazione tacita della modifica , né la [OSCURATO:PERSONA] aveva mai provato di aver comunicato al Fondo la modifica che assumeva comunicata nel luglio 1997. Deduce ,infine ,che le società resistenti non avevano allegato, né erano state in grado di fornire la prova, che i propri dipendenti avessero effettivamente aderito al Fochim, sebbene la Corte avesse agganciato espressamente la legittimità dell'autoriduzione al caso di adesione dei dipendenti di aziende aderenti all'Assovetro al nuovo Fondo. 4. Il motivo è infondato. 5.Secondo la Corte territoriale le medesime organizzaziont., aziendali, tra cui Assovetro ,avevano stipulato un accordo collettivo successivo in data 13 febbraio 1997 che prevedeva l'istituzione di un nuova forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria denominata Fonchim , a cui era seguita la comunicazione del 18 febbraio con cui l'Assovetro, al quale la [OSCURATO:PERSONA] aderiva, aveva comunicato alla controparte contrattuale che l'adesione al Fochim era subordinata a che ai dipendenti attualmente iscritti al [OSCURATO:PERSONA] fosse concessa l'opzione per aderire al Fochim e che l'onere complessivo attualmente gravante sulle aziende per i trattamenti pensionistici integrativi non subisse alcuna variazione in aumento. La Corte territoriale ha poi riferito che successivamente , nel mese di luglio, la soc [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al Fondo libero che avrebbe decurtato il contributo di pertinenza di quanto avrebbe dovuto versare al Fonchim a seguito delle opzioni dei dipendenti e che così aveva fatto per svariati anni senza alcuna opposizione ," come emergeva dalla corrispondenza tra le parti allegata alle note difensive prodotte avanti al Tribunale in data 15/12/2010 dalla quale risultava che, dopo la richiesta di chiarimenti del Fondo datata 15/2/1999 ed alla risposta della società in data 25/3/1999, l'appellante nulla obiettò per oltre sei anni". 6. La decisione della Corte territoriale si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che, in conformità a quanto previsto dallo statuto del [OSCURATO:PERSONA] istituito con accordo collettivo , le medesime organizzazioni sindacali tra cui Assovetro ,alla quale aderiva la [OSCURATO:PERSONA] , avevano stipulato un accordo RG n 10001/2015 collettivo successivo contenente la previsione di una nuova forma di previdenza complementare integrativa ;che l'adesione al nuovo fondo era subordinata a che ai dipendenti attualmente iscritti al [OSCURATO:PERSONA] fosse concessa l'opzione per aderire al Fochim e che, infine, l'onere complessivo attualmente gravante sulle aziende per i trattamenti pensionistici integrativi non subisse alcuna variazione in aumento, facendosi , dunque, carico di valutare le situazioni sorte in base alla precedente normativa collettiva . Tali circostanze hanno comportato, in coerenza con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai contratti collettivi di diritto comune operanti entro l'ambito temporale concordato tra le parti , la "sostituzione delle nuove clausole essendo le precedenti disposizioni non suscettibili di essere conservate , salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale". ( Cass n. 3672/2021, n. 16043/2018, n 11325/2005). L'adesione di Assovetro e delle aziende da essa rappresentate al Fochim era diventata, pertanto, pienamente operativa alle citate condizioni . 7. La Corte territoriale ha poi valutato sia la comunicazione dell"Assovetro alla controparte contrattuale circa l'onere complessivo gravante sulle aziende; sia la comunicazione del luglio 1997 con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe decurtato il contributo di pertinenza di quest'ultimo di quanto avrebbe dovuto versare al Fonchim, a seguito delle opzioni dei dipendenti e che così aveva fatto per diversi anni senza ricevere contestazioni. Sotto tale profilo la Corte territoriale ha ritenuto , a fronte degli accordi collettivi intercorsi tra le parti e con accertamento di merito congruamente motivato e frutto di una valutazione complessiva degli elementi probatori , che era intervenuto un accordo modificativo di quello originario, nel senso che in caso di adesione dei dipendenti delle aziende aderenti ad Assovetro al nuovo Fondo, la contribuzione dovuta al Fondo precedente dovesse essere decurtata in corrispondenza: in sostanza la contribuzione versata dalla parte del datore di lavoro doveva rimanere invariata, ma avrebbe dovuto essere divisa tra i due Fondi . Invero, la Corte milanese con adeguata, coerente e completa motivazione ha esaminato le circostanze di fatto e le questioni di diritto devolutele, ritenendo in RG n 10001/2015 via preliminare fondata la difesa opposta dalla società convenuta circa il dedotto avvenuto consenso delle parti al diverso assetto introdotto con il nuovo accordo collettivo . L'anzidetto accertamento, pertanto, siccome congruamente motivato dalla Corte di merito, è insindacabile in questa sede di legittimità in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013). 8. Il ricorrente , al di là del richiamo alla violazione dell'ari 1372 cc, propone in realtà una diversa lettura del materiale probatorio ed esclude che i fatti di cui sopra possano legittimare la riduzione della contribuzione dovuta al Fondo libero. La censura in esame, anche laddove deduce solo formalmente violazioni di legge, si traduce, in definitiva , nell'invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito,ed è tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non ammessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. 9. Con il secondo motivo il Fondo ricorrente denuncia violazione dell'ad 2560 e dell'ad 2112 , comma 2, cc , circa l'esistenza di un obbligo solidale tra [OSCURATO:PERSONA] e OCV Italia ( già Reinforcemente an Composites Italia ) alla refusione delle differenze contributive antecedenti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il rigetto del primo motivo determina il conseguente rigetto anche di tale motivo. RG n 10001/2015 10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt 2558 e 2112 cc e dell' art 115 cpc . Censura la sentenza che aveva rigettato la domanda di condanna dell'OVC ai sensi dell'ad 2558 e 2112 cc al pagamento della contribuzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo che né la OVC nè i suoi dipendenti avevano aderito al Fondo. Censura, altresì, la sentenza per aver escluso l'applicabilità dell'alt 2558cc in quanto tra OVC e [OSCURATO:PERSONA] era stato stipulato un contratto in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] escludeva il subentro del cessionario nei contratti del cedente e cioè nel senso di limitare l'obbligo di pagamento del cessionario verso il Fondo al 31/10/2007, nella specie rispettato, così al contrario escludendolo per il periodo successivo . 11.Con il quarto motivo denuncia violazione dell'ad 2112 cc in ordine agli effetti prodotti dal trasferimento di ramo d'azienda dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Censura la sentenza per aver affermato che la circostanza che OCV non avesse mai aderito al Fondo sollevava la stessa da qualsiasi obbligo contributivo ,fermo restando che il versamento dei contributi non aveva natura retributiva. Deduce l'applicabilità dell'ad 2112cc per la natura retributiva dei contributi ed il conseguente trasferimento degli obblighi contributivi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Renforcemente e poi OCV. 12.1 due motivi, attinenti alla sussistenza di responsabilità della soc OCV, cui era stato conferito un ramo d'azienda da Reinforcement and Composites Italia , precedente denominazione della [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a crediti successivi al trasferimento dell'azienda, sono infondati. La Corte territoriale ha , in sostanza, rilevato l' operatività della nuova normativa sul Fochim e l'intervenuta opzione da parte dei lavoratori a favore di questo con conseguente venir meno di qualsiasi obbligo verso il [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti , di conseguenza, nessun pretesa avrebbe potuto essere avanzata dai lavoratori .Le generiche censure formulate dal ricorrente circa l'assenza di prova della mancata adesione dei dipendenti al [OSCURATO:PERSONA] non sono idonee a contrastare la contraria affermazione della Corte territoriale. Infine la Corte ha richiamato la pattuizione tra cedente e cessionario che ha escluso il subentro della cessionaria nel contratto originario con il Fondo , RG n 10001/2015 limitandolo alla data del 31/10/2007 . La decisione risulta lineare e logica non scalfita dalle censure del ricorrente. 13 . Le controricorrenti hanno proposto un ricorso incidentale condizionato con cui lamentano che la Corte aveva erroneamente ritenuto non passata in giudicato la sentenza del Tribunale sebbene la notifica dell'appello non fosse avvenuta presso i procuratori domiciliatari, ma presso la sede della società, nonché violazione dell'ad 414 n 3 cpc su punto decisivo per non aver rilevato che la domanda era inammissibile non avendo il Fondo quantificato la somma richiesta . Tale ricorso resta assorbito dal rigetto del ricorso principale . 14. Per le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale resta assorbito con condanna del ricorrente a pagare le spese di lite. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'alt 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002. PQM Rigetta il ricorso principale , assorbito il ricorso incidentale condizionato ; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi . Ai sensi dell'ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento