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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 18953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e le repliche del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Trento che aveva condannato, previa applicazione della recidiva infraquinquennale ex art. 2, comma 2, n. 2, cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2013.

Bordianu era stato imputato del reato di evasione poiché, sottoposto a partire dal febbraio 2013 al regime di esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla L. n. 199/2010 - in esecuzione della pena inflittagli dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2010 - si era dopo poco più di sette mesi allontanato dall'abitazione senza farvi più ritorno.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso detta sentenza deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 161, comma 4, 169, 179 e 601 cod. proc. pen., per omessa citazione in appello dell'imputato residente all'estero.

In particolare, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione in appello, per essere stata effettuata con forme diverse rispetto a quelle prescritte dalla legge in quanto recapitata al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che detta notifica fosse preceduta dall'invito rivolto al ricorrente, di cui era noto l'indirizzo in Romania, ad effettuare l'elezione di domicilio in Italia.

Ed invero, l'Autorità giudiziaria italiana, nel corso del procedimento, aveva appreso l'esatta residenza in Romania del Bordianu - ove si era recato a seguito dell'evasione - e proceduto alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio tramite invio di raccomandata all'indirizzo conosciuto all'estero, senza che detto atto contenesse anche l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato nel termine di 30 giorni, né l'avviso che, in mancanza di tale adempimento, le notificazioni successive sarebbero state eseguite tramite consegna al difensore.

Peraltro, detta raccomandata seguiva precedente analoga missiva contenente il decreto di citazione diretta a giudizio che era stata inviata con il mancato rispetto del termine a comparire.

Il decreto di citazione in appello era stato, dunque, notificato al difensore ex L art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che in realtà ne ricorressero i presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricevuto alcun invito o sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia né avrebbe mai effettuato tale elezione nel corso del procedimento penale.

3. Il ricorso, in quanto intempestivo, è inammissibile.

4. Ed invero, a fronte di sentenza emessa in data 19 maggio 2021, depositata entro i termini di sessanta giorni (15 luglio 2021) che andavano a scadere il 18 luglio 2021, il ricorso è stato depositato il 4 ottobre 2021, a fronte dell'ultimo giorno entro cui presentare il ricorso da individuarsi nel 2 ottobre 2021, cadente nella giornata di sabato e pertanto utilmente calcolabile.Trascorsi, pertanto, i quarantacinque giorni entro i quali proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso deve essere ritenuto inammissibile per intempestività.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni e le repliche del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Trento che aveva condannato, previa applicazione della recidiva infraquinquennale ex art. 2, comma 2, n. 2, cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 6 ottobre 2013. Bordianu era stato imputato del reato di evasione poiché, sottoposto a partire dal febbraio 2013 al regime di esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla L. n. 199/2010 - in esecuzione della pena inflittagli dal Tribunale di Modena il 4 febbraio 2010 - si era dopo poco più di sette mesi allontanato dall'abitazione senza farvi più ritorno. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso detta sentenza deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 161, comma 4, 169, 179 e 601 cod. proc. pen., per omessa citazione in appello dell'imputato residente all'estero. In particolare, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione in appello, per essere stata effettuata con forme diverse rispetto a quelle prescritte dalla legge in quanto recapitata al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che detta notifica fosse preceduta dall'invito rivolto al ricorrente, di cui era noto l'indirizzo in Romania, ad effettuare l'elezione di domicilio in Italia. Ed invero, l'Autorità giudiziaria italiana, nel corso del procedimento, aveva appreso l'esatta residenza in Romania del Bordianu - ove si era recato a seguito dell'evasione - e proceduto alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio tramite invio di raccomandata all'indirizzo conosciuto all'estero, senza che detto atto contenesse anche l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato nel termine di 30 giorni, né l'avviso che, in mancanza di tale adempimento, le notificazioni successive sarebbero state eseguite tramite consegna al difensore. Peraltro, detta raccomandata seguiva precedente analoga missiva contenente il decreto di citazione diretta a giudizio che era stata inviata con il mancato rispetto del termine a comparire. Il decreto di citazione in appello era stato, dunque, notificato al difensore ex L art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza che in realtà ne ricorressero i presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricevuto alcun invito o sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia né avrebbe mai effettuato tale elezione nel corso del procedimento penale. 3. Il ricorso, in quanto intempestivo, è inammissibile. 4. Ed invero, a fronte di sentenza emessa in data 19 maggio 2021, depositata entro i termini di sessanta giorni (15 luglio 2021) che andavano a scadere il 18 luglio 2021, il ricorso è stato depositato il 4 ottobre 2021, a fronte dell'ultimo giorno entro cui presentare il ricorso da individuarsi nel 2 ottobre 2021, cadente nella giornata di sabato e pertanto utilmente calcolabile.Trascorsi, pertanto, i quarantacinque giorni entro i quali proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso deve essere ritenuto inammissibile per intempestività. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2022. Il Consigliere estensore Il