CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnate e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla rideterminazione della peno ed il rigetto nel resto. udito il Difensore. è presente l'avvocai.o Massimiliano »DEI, del Foro di AREZZO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] BRESCIANI: il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato dalla Corte di appello di Milano per i reati di furto consumato pluriaggravato (dalla destrezza, dal mezzo fraudolento e dalla minorata difesa della vittima) nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo B), di sostituzione di persona, per essersi falsamente attribuito nell'occasione, per realizzare il furto, la qualifica di Carabiniere (capo C), fatti commessi entrambi in Milano il 22 febbraio 2012, ed inoltre, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore furto consumato pluriaggravato (dalla destrezza, dal mezzo fraudolento e dalla minorata difesa della vittima) nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo D) e di sostituzione di persona, per essersi anche in tale caso falsamente attribuito la qualifica di Carabiniere (capo E), fatti commessi entrambi in Milano il 25 febbraio 2012. 2.Proposta richiesta di revisione, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 18 gennaio 2021 dai reati di cui ai capi B) e C) dell'editto, avendo la Corte territoriale accertato che il giorno 22 febbraio 2012 l'imputato è stato controllato dai Carabinieri in Cuneo alle ore 12.25, in orario cioè assolutamente incompatibile con la presenza dello stesso nella distante Milano proprio nella fascia oraria (ore 12.00 - 14.00) in cui sono stati commessi i fatti di cui ai capi B) e C). Rideterminata la pena in relazione ai residui capi, la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 aprile 2017, gravata da richiesta di revisione, è stata confermata nel resto. 3. Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, di fiducia affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (il primo motivo), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione (gli ulteriori motivi), e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo). 3.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata in ordine alla rideterminazione della pena per il reato di cui al capo A) cL imputazione. Si evidenzia che alla ultima pagina della sentenza impugnata, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è considerato più grave il reato di cui al capo A), con pena base pari a tre anni di reclusione e 300,00 euro di multa ed aumento per l'ulteriore capo E) di un mese di reclusione e 50,00 euro di multa. Poiché però all'imputato non è mai stato contestato un capo A), si ritiene essere nulla la decisione. 3.2. Tramite il secondo motivo, svolto in subordine rispetto al primo motivo, ove cioè il riferimento alla lett. A) sia da considerare un mero refuso, dovendosi intendere invece lett. D), il ricorrente censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della condanna quanto ai restanti reati contestati (lett. D ed E), dopo l'intervenuta assoluzione per quelli sub lett. B) e C) dell'imputazione. Si evidenzia che il riconoscimento di Bresciani quale autore del fatto da parte della vittima del reato di cui al capo B), Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], era stato effettuato in termini di assoluta sicurezza (pp. 14-15 della sentenza della Corte di appello di Milano), mentre il contributo conoscitivo relativo al capo D) era stato negativo da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riconosciuto nessuno, ed in termini estremamente perplessi da parte della moglie di Cassola, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva nel corso del dibattimento messo in dubbio il valore della individuazione fotografica operata nel corso delle indagini, ammettendo di essere "pochissimo fisionomista" e dichiarando di essere propensa a lasciarsi condizionare dagli altri; i Giudici di merito avevano valorizzato l'essersi i due episodi di furto realizzati mediante condotte del tutto simili, poste in essere nella stessa città a distanza di pochi giorni e sempre avvicinando anziani con la stessa scusa, affermando che i riconoscimenti operati autonomamente dalle persone offese si suffragavano a vicenda, più precisamente quello operato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conferendo maggiore forza a quello operato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, ad avviso del ricorrente, «il venire meno delle dichiarazioni testimoniali della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [... avrebbe] assestato un colpo mortale al ragionamento e al percorso decisorio seguito per giungere alla dichiarazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio espressa nella locuzione "conferma nel resto". L'espunzione dalla motivazione delle sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte di Milano di ogni e qualsiasi riferimento (anche indiretto) ai delitti commessi in danno della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa inevitabilmente vacillare quella certezza che, al di là di ogni possibile dubbio, deve necessariamente sorreggere ogni sentenza di condanna» (così alla p. 8 del ricorso). 3.3. Con l'ultimo motivo si duole della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. La sentenza impugnata è priva - si osserva - di qualsiasi riflessione sui temi della congruità della pena inflitta e della eventuale concedibilità delle attenuanti generiche. Inoltre, le considerazioni svolte al riguardo nella sentenza del Tribunale di Milano oggetto di revisione, cioè la mancanza di resipiscenza e l'avere "sfidato" le persone offese sarebbero non più attuali, in quanto, non avendo, in realtà, come è stato accertato, Bresciani commesso i fatti sub lett. B) e C), non avrebbe avuto da mostrare nessuna resipiscenza; né risponde al vero che l'imputato abbia "sfidato" le persone offese. In ogni caso, «la completa estraneità del Bresciani ai reati commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto necessariamente indurre la Corte di appello di Brescia a riconsiderare l'intera vicenda anch.e sotto il profilo di dosimetria della pena, anziché limitarsi immotivatamente ad una mera attività aritmetica, giacché tutte le considerazioni operata dalle Autorità giudicanti meneghine per negare le invocate attenuanti generiche si erano rivelate prive di fondamento e/o comunque fortemente colpite dall'insuperabile alibi offerto dal Bresciani medesimo ed accertato dalla stessa Corte di appello di Brescia. Anche la motivazione della sentenza impugnata concernente la rideterminazione della pena deve, conseguentemente, ritenersi, alla luce della completa parziale, assoluzione dell'imputato, completamente mancante, nonché incongrua ed illogica» (così alla p. 10 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le segúenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo, si prende atto che il riferimento al "capo A)", ritenuto più grave, che si legge all'ultima pagina, decima riga, della sentenza impugnata è frutto di un mero refuso materiale agevolmente percepibile come tale, risultando manifesto dalla intera struttura della decisione che deve intendersi "capo D". Gli ulteriori motivi pongono i temi, rispettivamente, dei confini della revisione e dei poteri/doveri del Giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio allorché, come nel caso di specie, accolga una richiesta di revisione parziale. 3. Partendo dal primo dei due aspetti, evidenzia il ricorrente come, una volta venuti meno, appunto per esito favorevole della revisione, i reati di cui ai capi B) e C) e conseguentemente eliminato il valore della deposizione a suo tempo resa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], persona offesa di cui al capo B), il contributo conoscitivo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nella individuazione dell'imputato quale autore dell'ulteriore reato sub lett. D) di furto aggravato nell'abil:azione di [OSCURATO:PERSONA] (il quale non è stato in grado di effettuare alcun riconoscimento) sarebbe estremamente dubbio e non tale da fondare, in sé considerato, la pronunzia di condanna per il reati di cui ai capi D) ed E) dell'editto.La questione è manifestamente infondata, poiché presuppone esistente un effetto estensivo del giudicato parziale, ciò che sarebbe incoerente con il contenuto della impugnazione straordinaria con la quale si evidenziava, con prospettazione poi accolta dalla Corte di appello, la presenza di prova nuova dimostrative della necessità di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi B) e C) dell'editto, non già quanto agli ulteriori addebiti. In altre parole, ove si aderisse all'impostazione del ricorrente, si verrebbe ad interferire su aspetti ormai assistiti dall'autorità del giudicato e che nemmeno l'iniziativa impugnatoria straordinaria, attivata con esito favorevole, ha inteso "ridiscutere" (per usare l'efficace espressione che si rinviene nella parte motiva, sub n. 12 del "considerato in diritto", di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C.E., Rv. 258653, in tema di giudicato parziale). 4. La soluzione da offrirsi all'ultima questione discende da quanto già detto. Il tema è quello dei poteri del Giudice della revisione parziale allorchè, una volta "amputata" la pena che era stata applicata per il reato per cui è intervenuta assoluzione, si trovi a dover rideterminare il quantum di sanzione residua. Agevole la soluzione da offrirsi allorché l'esito favorevole del giudizio di revisione comporti il venir meno del reato riconosciuto in continuazione con altro più grave che non è stato oggetto di iniziativa ex art. 629 cod. proc. pen. Invece, allorquando l'esito favorevole della revisione comporti il venir meno del reato a suo tempo ritenuto più grave il Giudice dovrà provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio per il reato o per i reati residui, potendo determinare in aumento la pena per la regiudicanda già satellite ed ora rimasta unica o divenuta più grave, fermo comunque il divieto di reformatio in peius e la impossibilità di applicare una pena complessivamente maggiore (principio già condivisibilmente affermato nel caso, non coincidente ma con profili di analogia rispetto a quello in esame, del mutamento del reato continuato da parte di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C.E., e, assolutamente in termini, dalla giurisprudenza successiva dalle Sezioni semplici, Sez. 1, n. 26645 del 10/0472019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276196, secondo cui «Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore»; nello stesso senso v. altresì Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, P.G. in proc. Bivol e altri; Rv.271376; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi e altri, Rv. 272072). Principio che appare rispettaVnel caso di specie in cui si era considerato più grave il reato di cui al capo B), in relazione al quale era stata applicata la sanzione di tre anni di reclusione e 300,00 euro di multa, con aumento in continuazione di quattro mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato di cui al capo D), di un mese di reclusione e 50,00 euro in continuazione per il reato di cui al capo C) e di un mese di reclusione e 50,00 euro per il reato di cui al capo E) e, così, sino alla pena finale di tre anni e sei mesi di reclusione e 500,00 euro di multa (p. 3 della sentenza della Corte di appello di Milano del 28 aprile 2017) e, all'esito del giudizio di revisione, venute meno le contestazioni sub lett. B) e C), è stata applicata la sanzione di tre anni di reclusione e 300,00 euro di multa in relazione al capo D), aumentata ex art. 81 cod. pen. di un mese di reclusione e 50,00 euro di multa. 5.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagame