CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato previsto dall'art. 44 lett b) Dlgs. 380/2001 e dall'art. 649 cod. pen., per aver commissionato la realizzazione di una struttura modulare in legno di ca 30 mq in assenza del permesso di costruire e successivamente proseguito nella realizzazione dell'opera in violazione dei sigilli. In particolare il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che l'impianto di pannelli di fianco agli schermi televisivi apposti al muro perimetrale dell'edificio commerciale integrasse tanto una opera "nuova", pur non realizzando alcun aumento volumetrico, quanto una violazione di sigilli, in quanto opere realizzate in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di dissequestro temporaneo concesso al fine di operare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, senza tenere conto che i sigilli erano stati rimossi. Con secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente, laddove il giudice d'Appello avrebbe motivato esclusivamente in riferimento al diniego di concessione del beneficio dell'art. 131 bis cod.pen., senza far riferimento alla richiesta difensiva. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo che ha correttamente argomentato evidenziando che l'imputata profittava del provvedimento di dissequestro temporaneo per delimitare lo spazio antistante la parete con dei pannelli allo scopo di creare un spazio davanti al locale dove posizionare sedie e tavolini, realizzando così una nuova opera, e violando i sigilli, poco importando la temporanea rimozione di detti sigilli dovuta al dissequestro temporaneo, in quanto esclusivamente finalizzata a permettere la rimozione dell'opera abusiva precedentemente realizzata, e non certo alla prosecuzione di opere; Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice di merito, nel rigettare la richiesta relativa all'art. 131 bis cod. pen., preso in considerazione proprio la meritevolezza del fatto, operando un giudizio che spiega anche l'omessa prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, laddove ha evidenziato la gravità delle modalità del fatto, nonché il fatto che l'imputata, approfittando del dissequestro temporaneo, ponesse in essere la violazione dei sigilli di cui sopra; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così