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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03133/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 31645-2020 proposto da: B.M.B. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrenti - L L T t contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; controricorrente - avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha chiesto la condanna della B.M.B.

Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite, nell'interesse della stessa, in numerosi procedimenti civili, per la somma complessiva di C. 41.318,75.

1.2. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto: - innanzitutto, che la società resistente, senza contestare l'attività professionale espletata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in suo favore, aveva, piuttosto, affermato, per un verso, di essersi accordata con lo stesso per compensi diversi ed inferiori a quelli richiesti e senza rinvio alcuno alle tabelle e/o parametri forensi e, per altro verso, di aver corrisposto acconti di gran lunga superiori rispetto a quelli che il ricorrente ha detratto dal dovuto; - in secondo luogo, che non era stata, tuttavia, fornita alcuna prova né con riferimento al predetto accordo, né con riguardo a presunti acconti non documentati, dei quali, peraltro, il ricorrente aveva tenuto conto in detrazione dal compenso complessivo richiesto.

1.3. Il tribunale, quindi, determinato il compenso maturato nei diversi procedimenti sulla base delle tariffe applicabili ratione temporis, ha, in definitiva, ritenuto che, a fronte dell'attività professionale complessivamente svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], residuasse, in favore dello stesso, un credito pari ad C. 40.868,75, come richiesto, ed ha, quindi, condannato la società resistente al pagamento, in favore dell'istante, della predetta somma, oltre interessi.

2.1. La B.M.B.

Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/12/2020, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la violazione e/o la falsa Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e degli artt. 2727, 2729 e 2730 c.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] omettendo, tuttavia, qualsivoglia valutazione circa il valore confessorio di un documento, trasmesso dallo stesso con e-mail del 13/2/2014, con il quale sono state riepilogate le parcelle impagate per un onorario complessivo pari ad C. 9.683,00.

3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto processuale civile in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2730 c.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che i resistenti non avrebbero mai contestato l'attività professionale svolta dal professionista, omettendo, tuttavia, di valutare il carteggio epistolare con il quale, al contrario, essi avevano contestato la quantificazione operata dall'istante, specie in relazione alla email del 13/2/2014, mai contestata, con cui quest'ultimo, riepilogando le parcelle impagate, aveva indicato, a quella data, la sussistenza di un credito di soli 9.683,00 euro accludendo la ricordata tabella esplicativa.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

I ricorrenti, invero, lamentano, in sostanza, che il tribunale li ha condannati al pagamento della somma di C. 40.868,75, quale compenso complessivamente maturato per le prestazioni professionali eseguite nell'interesse della società istante in alcuni procedimenti civili, senza, tuttavia, considerare il valore confessorio della e-mail, mai contestata, con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riepilogato le parcelle Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 impagate, indicando, a quella data, la sussistenza di un credito residuo pari ad C. 9.683,00.

4.2. Ora, com'è noto, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione ma solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 25756 del 2014).

4.3. A tal fine, peraltro, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 4980 del 2014).

4.4. Nel caso in esame, al contrario, la semplice lettura del documento che, per come riprodotto in ricorso, il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare, consente di ritenere che la doglianza formulata sul punto dai ricorrenti è del tutto infondata: se non altro perché, con il documento in questione, ammesso che sia giuridicamente imputabile al professionista ricorrente in difetto di una sua esplicita sottoscrizione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dichiarato, in termini inequivocamente confessori, che l'importo finale, ivi indicato, corrispondeva al residuo credito maturato per tutte le prestazioni professionali, Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 rimaste impagate, dallo stesso eseguite nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi, piuttosto, di un mero prospetto nel quale sono riportate, relativamente ai soli procedimenti esposti (che i ricorrenti non hanno neppure rappresentato in ricorso come gli unici in cui sono stati difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), le residue somme dovute a titolo di compenso professionale.

5. Il ricorso, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,0, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/o; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 31645-2020 proposto da: B.M.B. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrenti - L L T t contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; controricorrente - avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha chiesto la condanna della B.M.B. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite, nell'interesse della stessa, in numerosi procedimenti civili, per la somma complessiva di C. 41.318,75. 1.2. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto: - innanzitutto, che la società resistente, senza contestare l'attività professionale espletata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in suo favore, aveva, piuttosto, affermato, per un verso, di essersi accordata con lo stesso per compensi diversi ed inferiori a quelli richiesti e senza rinvio alcuno alle tabelle e/o parametri forensi e, per altro verso, di aver corrisposto acconti di gran lunga superiori rispetto a quelli che il ricorrente ha detratto dal dovuto; - in secondo luogo, che non era stata, tuttavia, fornita alcuna prova né con riferimento al predetto accordo, né con riguardo a presunti acconti non documentati, dei quali, peraltro, il ricorrente aveva tenuto conto in detrazione dal compenso complessivo richiesto. 1.3. Il tribunale, quindi, determinato il compenso maturato nei diversi procedimenti sulla base delle tariffe applicabili ratione temporis, ha, in definitiva, ritenuto che, a fronte dell'attività professionale complessivamente svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], residuasse, in favore dello stesso, un credito pari ad C. 40.868,75, come richiesto, ed ha, quindi, condannato la società resistente al pagamento, in favore dell'istante, della predetta somma, oltre interessi. 2.1. La B.M.B. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 10/12/2020, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la violazione e/o la falsa Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e degli artt. 2727, 2729 e 2730 c.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] omettendo, tuttavia, qualsivoglia valutazione circa il valore confessorio di un documento, trasmesso dallo stesso con e-mail del 13/2/2014, con il quale sono state riepilogate le parcelle impagate per un onorario complessivo pari ad C. 9.683,00. 3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto processuale civile in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2730 c.c., hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che i resistenti non avrebbero mai contestato l'attività professionale svolta dal professionista, omettendo, tuttavia, di valutare il carteggio epistolare con il quale, al contrario, essi avevano contestato la quantificazione operata dall'istante, specie in relazione alla email del 13/2/2014, mai contestata, con cui quest'ultimo, riepilogando le parcelle impagate, aveva indicato, a quella data, la sussistenza di un credito di soli 9.683,00 euro accludendo la ricordata tabella esplicativa. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. I ricorrenti, invero, lamentano, in sostanza, che il tribunale li ha condannati al pagamento della somma di C. 40.868,75, quale compenso complessivamente maturato per le prestazioni professionali eseguite nell'interesse della società istante in alcuni procedimenti civili, senza, tuttavia, considerare il valore confessorio della e-mail, mai contestata, con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riepilogato le parcelle Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 impagate, indicando, a quella data, la sussistenza di un credito residuo pari ad C. 9.683,00. 4.2. Ora, com'è noto, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione ma solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 25756 del 2014). 4.3. A tal fine, peraltro, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 4980 del 2014). 4.4. Nel caso in esame, al contrario, la semplice lettura del documento che, per come riprodotto in ricorso, il tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare, consente di ritenere che la doglianza formulata sul punto dai ricorrenti è del tutto infondata: se non altro perché, con il documento in questione, ammesso che sia giuridicamente imputabile al professionista ricorrente in difetto di una sua esplicita sottoscrizione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dichiarato, in termini inequivocamente confessori, che l'importo finale, ivi indicato, corrispondeva al residuo credito maturato per tutte le prestazioni professionali, Ric. 2020 n. 31645 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 rimaste impagate, dallo stesso eseguite nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi, piuttosto, di un mero prospetto nel quale sono riportate, relativamente ai soli procedimenti esposti (che i ricorrenti non hanno neppure rappresentato in ricorso come gli unici in cui sono stati difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), le residue somme dovute a titolo di compenso professionale. 5. Il ricorso, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,0, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/o; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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