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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12775/2026

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sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 24/01/25 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 24/01/25 del 27/01/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise (di seguito CGT2) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.148/01/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso(di seguito CGT1), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di due avvisiNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026di accertamento concernenti l’IVA relativa agli anni d’imposta 2016 e 2017e l’IRES concernente l’anno d’imposta 2016.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata e per quanto ancorainteressa, [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il servizio di accoglienza migranti alla stessaaffidato dalla Prefettura di Campobasso e veniva nei suoi confrontirecuperata l’IVA indebitamente detratta in quanto le prestazioni resesarebbero esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21, deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), con conseguenteapplicazione del pro rata.1.2.

La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) sicondivideva integralmente il contenuto della sentenza della CGT2 n.03/02/24 emessa con riferimento ad una fattispecie che si differenziavaunicamente per l’anno d’imposta considerato; b) la prestazione di serviziera soggetta ad IVA perché così previsto nel contratto tra la Prefettura diCampobasso e [OSCURATO:PERSONA]; c) le sentenze rese in altri procedimenti erano nelsenso dell’irretroattività dell’applicazione dell’esenzione IVA e ciò siaperché la Prefettura non aveva poteri in materia tributaria, sia perché siera determinato un affidamento incolpevole di [OSCURATO:PERSONA] in ordineall’applicabilità dell’imposta; d) doveva, altresì, considerarsi la transazioneintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Amministrazione finanziaria, la qualeconfortava la convinzione che non si potesse incidere retroattivamente sudi un contratto già in esecuzione e per prestazioni già definitivamenterese.2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.,per avere la CGT2 annullato integralmente gli avvisi di accertamentoNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026senza dare atto del giudicato interno in materia di IVA relativamenteall’anno d’imposta 2016.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Il dispositivo della sentenza impugnata recita espressamente: «LaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Molise, definitivamentepronunciando, respinge l’appello dell’Ufficio, conferma la sentenzaimpugnata e l’ivi statuito annullamento degli avvisi di accertamentoimpugnati in primo grado».1.3.

L’annullamento deve, pertanto, ritenersi limitato alle parti degliavvisi di accertamento già impugnati in primo grado e, non essendo statoimpugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2016 nella parte incui ha recuperato l’IRES e ha comminato le sanzioni, detto avviso non èinteressato dall’annullamento pronunciato dalla sentenza impugnata.2.

Con il secondo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ., peravere la CGT2 - richiamando integralmente la motivazione della sentenzadella CGT2 n. 03/02/24 resa tra le stesse parti con riferimento all’annod’imposta 2015 - erroneamente ritenuto l’efficacia di giudicato nelpresente procedimento delle sentenze n. 138, 139 e 140/01/19 nonché n.388/01/19 resa dalla CTP, sebbene le prime sentenze abbiano un oggettodiverso da quello trattato nella presente controversia e l’ultima sia statariformata dalla CGT2 e la controversia sia attualmente pendente davantialla Corte di cassazione.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi trale stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed unodi essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocosì compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellaNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed ilpetitum del primo (ex multis, Cass.

S.U. n. 13916 del 16/06/2006; daultimo Cass. n. 30825 del 24/11/2025; Cass. n. 2387 del 24/01/2024).2.2.1.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutivadell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che sisiano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto laddove daun'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per annoe non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono caratteretendenzialmente permanente (Cass.

S.U. n. 13916 del 2006, cit.; daultimo, Cass. n. 28030 del 30/10/2024).2.2.2.

In materia tributaria si è anche spesso teorizzata la possibilità diconfigurare un giudicato cd. riflesso o degli effetti riflessi del giudicatoreso inter alios.

In particolare, è stato osservato che il giudicato può,quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche neiconfronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessisono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo edindipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene,non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudiziogiuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa(Cass. n. 691 del 13/01/2011; Cass. n. 12252 del 17/05/2017; Cass. n.33425 del 30/11/2023).

Si è così precisato che l'efficacia riflessa delgiudicato è ammissibile nei soli casi in cui si configuri una relazione dipregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che formaoggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizioe, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecieNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapportopregiudicato-condizionato (Cass. n. 29301 del 23/10/2023).2.2.3.

L’ipotesi principale che ha fatto parlare di giudicato riflesso èquella dei coobbligati tributari solidali ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.,allorquando ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata ingiudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidaleche intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudiziopendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (nondovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudiziodi impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non siafondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. n. 18154 del05/07/2019; Cass. n. 21305 del 05/07/2022; Cass. n. 3204 del09/02/2018).

Peraltro, in questo caso si tratta di un effetto previstoespressamente dalla legge.2.2.4.

Altra ipotesi in cui si è parlato di giudicato riflesso è statariconosciuta nel caso di sentenza relativa alla società e con riferimento allaposizione del socio di una società di capitali a base ristretta, laddove operala presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (Cass. n. 29900 del12/11/2025; Cass. n. 24793 del 04/12/2015).2.2.5.

Si è, invece, discettato di effetti riflessi del giudicato reso interalios nel caso di soggetti coinvolti nelle medesime operazionisoggettivamente inesistenti (Cass. n. 19889 del 12/07/2023; Cass. n.20928 del 03/10/2014), ovvero in relazione alla pretesa tributariadipendente da una situazione definita in un distinto giudizio (Cass. n. 5403del 03/03/2017).2.3.

Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deveescludersi che le sentenze nn. 138, 139 e 140/01/19 della CTP, con lequali è stato accolto il ricorso delle contribuenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. possano costituire un giudicato esterno nella presente fattispecieovvero avere in qualche modo effetti riflessi.Numero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/20262.4.

Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione finanziariaed evincibile anche dalla sentenza impugnata, le menzionate sentenze - e,in particolare, la sentenza n. 139/01/19 promossa proprio da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti (anche) dell’Amministrazione finanziaria - hanno ad oggettoprovvedimenti emessi dalla Prefettura di Campobasso, con la quale sichiedeva la non applicazione dell’IVA, ovvero semplici pareri dell’Agenziadelle entrate, resi in favore della stessa Prefettura.2.5.

Nel presente giudizio, invece, l’oggetto dell’impugnazione ècostituito dall’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], che non può dirsi direttamente condizionato dall’annullamentodi precedenti pareri resi da AE in favore di un distinto soggetto e, tantomeno, da atti emessi dalla Prefettura.2.6.

In altri termini, non sussistono le condizioni previste dalla legge edalla giurisprudenza per ritenere che il giudicato sull’annullamento delparere reso da AE in favore della Prefettura possa avere effettocondizionante, diretto o riflesso, sul procedimento concernentel’impugnazione dell’atto impositivo, non sussistendo quel rapporto dipregiudizialità-dipendenza tra le due diverse fattispecie.2.7.

Quanto, poi, alla sentenza n. 388/01/19 della CTP, la stessa èstata riformata in appello e pende, su tale ultima sentenza, giudizio percassazione, sicché sicuramente non può parlarsi di giudicato, diretto oriflesso che sia.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto che «il decisum contenuto nelle sentenze più volteinnanzi indicate della C.T.P. pronunciate nei giudizi di cui era parte laPrefettura e passate in giudicato nonché nella sentenza n. 388/01/2019,assume, comunque, valore di elemento di prova idoneo a ritenere laillegittimità dell’avviso opposto».

In buona sostanza, la ricorrente deduceNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026che la sentenza impugnata non avrebbe potuto fondare l’accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’elemento indiziario costituitodall’accertamento contenuto nelle menzionate sentenze, che non hannoriguardato atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria.3.1.

Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 1372 e 2909 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto chel’accordo conciliativo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Amministrazione finanziaria possariverberare i propri effetti anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vertendosi insituazioni assimilabili.4.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo suquestioni connesse, e sono complessivamente fondati nei termini diseguito precisati.4.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La prova presuntiva(o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersinel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo deglialtri» (Cass. n. 3703 del 09/03/2012).

In particolare, il giudice «è tenuto aseguire un procedimento che si articola necessariamente in due momentivalutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementiindiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale oalmeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosauna valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in gradodi fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsiraggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni diessi» (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019).4.2.

Nel caso di specie, la CGT2 attribuisce rilevanza presuntiva: a)all’accertamento contenuto nelle richiamate sentenze della CTP e di cui siNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026è detto con riferimento al primo motivo di ricorso; b) alla transazioneintervenuta tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad altro procedimentointercorso tra dette parti.4.3.

Orbene, come più sopra riferito il ragionamento presuntivocostituisce un modo, previsto dall’ordinamento, per raggiungere la provadi un fatto ricavandola da altri fatti emersi nel corso del giudizio.

Tuttavia,nel caso di specie non si tratta di raggiungere la prova di un fatto, ma distabilire se le prestazioni di servizi rese da [OSCURATO:PERSONA] in favore dellaprefettura di Campobasso siano o meno esenti IVA ai sensi dell’art. 10,primo comma, n. 21, del decreto IVA.4.4.

Si tratta, pertanto, di un’operazione giuridica di sussunzione delfatto storico incontestato (la prestazione del servizio di accoglienza infavore dei migranti) nel contesto della previsione normativa al fine diverificare se detta prestazione goda o meno dell’esenzione IVA.

Ilconvincimento ricavabile da alcune sentenze non aventi valore di giudicatoo da una transazione resa inter alios - e che, dunque, non condizionadirettamente il rapporto tra AE e [OSCURATO:PERSONA] -, le quali abbiano fornito unacerta interpretazione della disposizione, non può, dunque, essere posto afondamento della decisione del giudice di appello.4.5.

In questi termini i motivi sono fondati.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 erroneamenteritenuto che vi sia stata una violazione del legittimo affidamento di [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto dei pareri espressi in tema di trattamento fiscale delleprestazioni rese ai migranti come succedutisi nel tempo, deipronunciamenti di annullamento delle note della Prefettura, dell’accordoconciliativo intervenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. per una questione sostanzialeidentica, nonché dei principi comunitari e internazionali che presiedono lamateria.

In particolare, si evidenzia che il legittimo affidamento nonNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026esclude la debenza del tributo e, nel caso di specie, non sono stateirrogate sanzioni.5.1.

Il motivo è fondato.5.2.

Secondo un nutrito orientamento di questa Corte, la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1e 2, della l. n. 212 del 2000 (nella versione applicabile ratione temporis),costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamentotributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamentodell'Unione europea; ne consegue che una situazione in cui l’errore delcontribuente sia stato determinato da condizioni di incertezzainterpretativa dovute a comportamenti imputabili all’Amministrazionefinanziaria non influisce sulla debenza dell'imposta, ma deve esserevalutata unicamente ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni(così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti allagiurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre conriferimento all’esclusione delle sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n.10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009).5.3.

Peraltro, è stato anche di recente evidenziato che «In tema dilegittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n.212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) daun'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazionefinanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede delcontribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotatadall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sulmedesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti,idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

LaNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10,comma 2, l.n. 212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed almodello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede unavalutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e dellesituazioni» (Cass. n. 12372 del 11/05/2021; Cass. n. 17576 del10/10/2002; Cass. n. 21513 del 06/10/2006; Cass. n. 537 del14/01/2015).5.4.

Quest’ultimo principio è stato, altresì, fatto proprio da Cass.

S.U.n. 30051 del 21/11/2024, le quali hanno, altresì, precisato che: a) laprevisione dell’art. 10, comma 2, prima parte, l. n. 212 del 2000 riguardaesclusivamente sanzioni e interessi; b) la seconda parte della disposizione– introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. l), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219 e riguardante esclusivamente i rapporti tributari sortisuccessivamente alla data di entrata in vigore del predetto decretolegislativo – impedisce la richiesta di maggiori imposte limitatamente aitributi unionali, ma ciò «solo in quanto la più elevata imposizione discendada una modifica degli originari orientamenti in sede europea, dunque afronte di un elemento non originario ma sorto successivamenteall’adozione dell’atto impositivo»; c) l’affidamento del contribuente nonpuò fondarsi sulla mera illegittimità di un atto emessodall’Amministrazione finanziaria e nemmeno su di una valutazione erroneadi quest’ultima, risolvendosi altrimenti nella pretesa di un vantaggioingiusto.5.5.

Si tratta di un orientamento che, del resto, trova fondamento suiprincipi elaborati dalla Corte di giustizia, secondo la quale il principio dellegittimo affidamento tutela ogni operatore economico in capo al qualeun'autorità nazionale ha fatto sorgere aspettative fondate.

Osserva,peraltro, la Corte di giustizia che «qualora un operatore economicoprudente e accorto sia in grado di prevedere l'adozione di unprovvedimento atto a ledere i suoi interessi, egli non può invocare ilNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento sia adottato.Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamenteaffidamento sulla conservazione di una situazione esistente che puòessere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autoritànazionali (v., in particolare, sentenza Plantanol, C 201/08,EU:C:2009:539, punto 53)» (così CGUE 10 dicembre 2015, causa C-427/14, Veloserviss, punto 39).5.6.

Al riguardo l’Agenzia sottolinea che, sebbene con nota n. 916-3/2016 del 22 dicembre 2016 avesse considerato le prestazioni diaccoglienza migranti assoggettabili ad IVA, tuttavia, successivamente, connota n. 956-564/2018 del 17 settembre 2018, le aveva ricondotte alregime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, confermando, peraltro, quanto già rappresentato dallaDirezione Regionale del Molise con la consulenza giuridica n. 916-1/2018.5.7.

Non è quindi ravvisabile la garanzia precisa fornita da taleamministrazione sull’applicazione dell’IVA a tali operazioni idonea,secondo la giurisprudenza unionale, a creare un legittimo affidamento alriguardo (CGUE, 15 aprile 2021, in C-846/19, EQ, punto 92).

Occorronodifatti circostanze del tutto particolari, atte a creare, in capo a unoperatore economico normalmente prudente e accorto, un ragionevoleaffidamento nella non applicabilità di tale imposta a siffatte operazioni(CGUE, 1 agosto 2025, in causa C-427/23, [OSCURATO:PERSONA], punto 82; cfr.anche CGUE, 9 luglio 2015, in causa C-144/14, punto 46, nonché CGUE 9luglio 2015, in causa C-183/14, punti 47 e 48).

A tal fine devono infattiacquisirsi informazioni precise, incondizionate e concordanti chepromanino da fonti autorizzate ed affidabili, idonee a far nascere fondateaspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate (CGUE,1 agosto 2025, in causa C-427/23, cit., punto 84).

Nessuno può inveceinvocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento inassenza di precise garanzie fornitegli dall’amministrazione (cfr.

CGUE 14Numero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-545/11, punto 25;CGUE 16 gennaio 2025, in causa C-376/23, «[OSCURATO:PERSONA]», punto 65; conformi, da ultimo, nella giurisprudenza di questaCorte, Cass. nn. 7899 e 7900 del 31/03/2026).5.8.

Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, anche dilà dalla possibilità di estendere la tutela dell’affidamento alla debenza deltributo, riconosciuta, in via eccezionale, unicamente dall’art. 11 della l. n.212 del 2000, non sussistono in radice i presupposti di applicazione dellegittimo affidamento.6.

In conclusione, vanno accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quintomotivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla CGT2, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo diricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 24/01/25 depositata il 27/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 24/01/25 del 27/01/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise (di seguito CGT2) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.148/01/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso(di seguito CGT1), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di due avvisiNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026di accertamento concernenti l’IVA relativa agli anni d’imposta 2016 e 2017e l’IRES concernente l’anno d’imposta 2016.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e per quanto ancorainteressa, [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il servizio di accoglienza migranti alla stessaaffidato dalla Prefettura di Campobasso e veniva nei suoi confrontirecuperata l’IVA indebitamente detratta in quanto le prestazioni resesarebbero esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21, deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), con conseguenteapplicazione del pro rata.1.2. La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) sicondivideva integralmente il contenuto della sentenza della CGT2 n.03/02/24 emessa con riferimento ad una fattispecie che si differenziavaunicamente per l’anno d’imposta considerato; b) la prestazione di serviziera soggetta ad IVA perché così previsto nel contratto tra la Prefettura diCampobasso e [OSCURATO:PERSONA]; c) le sentenze rese in altri procedimenti erano nelsenso dell’irretroattività dell’applicazione dell’esenzione IVA e ciò siaperché la Prefettura non aveva poteri in materia tributaria, sia perché siera determinato un affidamento incolpevole di [OSCURATO:PERSONA] in ordineall’applicabilità dell’imposta; d) doveva, altresì, considerarsi la transazioneintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Amministrazione finanziaria, la qualeconfortava la convinzione che non si potesse incidere retroattivamente sudi un contratto già in esecuzione e per prestazioni già definitivamenterese.2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.,per avere la CGT2 annullato integralmente gli avvisi di accertamentoNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026senza dare atto del giudicato interno in materia di IVA relativamenteall’anno d’imposta 2016.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Il dispositivo della sentenza impugnata recita espressamente: «LaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Molise, definitivamentepronunciando, respinge l’appello dell’Ufficio, conferma la sentenzaimpugnata e l’ivi statuito annullamento degli avvisi di accertamentoimpugnati in primo grado».1.3. L’annullamento deve, pertanto, ritenersi limitato alle parti degliavvisi di accertamento già impugnati in primo grado e, non essendo statoimpugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2016 nella parte incui ha recuperato l’IRES e ha comminato le sanzioni, detto avviso non èinteressato dall’annullamento pronunciato dalla sentenza impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ., peravere la CGT2 - richiamando integralmente la motivazione della sentenzadella CGT2 n. 03/02/24 resa tra le stesse parti con riferimento all’annod’imposta 2015 - erroneamente ritenuto l’efficacia di giudicato nelpresente procedimento delle sentenze n. 138, 139 e 140/01/19 nonché n.388/01/19 resa dalla CTP, sebbene le prime sentenze abbiano un oggettodiverso da quello trattato nella presente controversia e l’ultima sia statariformata dalla CGT2 e la controversia sia attualmente pendente davantialla Corte di cassazione.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi trale stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed unodi essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocosì compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile dellaNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesamedello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed ilpetitum del primo (ex multis, Cass. S.U. n. 13916 del 16/06/2006; daultimo Cass. n. 30825 del 24/11/2025; Cass. n. 2387 del 24/01/2024).2.2.1. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trovaostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutivadell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che sisiano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto laddove daun'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per annoe non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono caratteretendenzialmente permanente (Cass. S.U. n. 13916 del 2006, cit.; daultimo, Cass. n. 28030 del 30/10/2024).2.2.2. In materia tributaria si è anche spesso teorizzata la possibilità diconfigurare un giudicato cd. riflesso o degli effetti riflessi del giudicatoreso inter alios. In particolare, è stato osservato che il giudicato può,quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche neiconfronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessisono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo edindipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene,non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudiziogiuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa(Cass. n. 691 del 13/01/2011; Cass. n. 12252 del 17/05/2017; Cass. n.33425 del 30/11/2023). Si è così precisato che l'efficacia riflessa delgiudicato è ammissibile nei soli casi in cui si configuri una relazione dipregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che formaoggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizioe, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecieNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapportopregiudicato-condizionato (Cass. n. 29301 del 23/10/2023).2.2.3. L’ipotesi principale che ha fatto parlare di giudicato riflesso èquella dei coobbligati tributari solidali ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.,allorquando ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata ingiudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidaleche intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudiziopendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (nondovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudiziodi impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non siafondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. n. 18154 del05/07/2019; Cass. n. 21305 del 05/07/2022; Cass. n. 3204 del09/02/2018). Peraltro, in questo caso si tratta di un effetto previstoespressamente dalla legge.2.2.4. Altra ipotesi in cui si è parlato di giudicato riflesso è statariconosciuta nel caso di sentenza relativa alla società e con riferimento allaposizione del socio di una società di capitali a base ristretta, laddove operala presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (Cass. n. 29900 del12/11/2025; Cass. n. 24793 del 04/12/2015).2.2.5. Si è, invece, discettato di effetti riflessi del giudicato reso interalios nel caso di soggetti coinvolti nelle medesime operazionisoggettivamente inesistenti (Cass. n. 19889 del 12/07/2023; Cass. n.20928 del 03/10/2014), ovvero in relazione alla pretesa tributariadipendente da una situazione definita in un distinto giudizio (Cass. n. 5403del 03/03/2017).2.3. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deveescludersi che le sentenze nn. 138, 139 e 140/01/19 della CTP, con lequali è stato accolto il ricorso delle contribuenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. possano costituire un giudicato esterno nella presente fattispecieovvero avere in qualche modo effetti riflessi.Numero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/20262.4. Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione finanziariaed evincibile anche dalla sentenza impugnata, le menzionate sentenze - e,in particolare, la sentenza n. 139/01/19 promossa proprio da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti (anche) dell’Amministrazione finanziaria - hanno ad oggettoprovvedimenti emessi dalla Prefettura di Campobasso, con la quale sichiedeva la non applicazione dell’IVA, ovvero semplici pareri dell’Agenziadelle entrate, resi in favore della stessa Prefettura.2.5. Nel presente giudizio, invece, l’oggetto dell’impugnazione ècostituito dall’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], che non può dirsi direttamente condizionato dall’annullamentodi precedenti pareri resi da AE in favore di un distinto soggetto e, tantomeno, da atti emessi dalla Prefettura.2.6. In altri termini, non sussistono le condizioni previste dalla legge edalla giurisprudenza per ritenere che il giudicato sull’annullamento delparere reso da AE in favore della Prefettura possa avere effettocondizionante, diretto o riflesso, sul procedimento concernentel’impugnazione dell’atto impositivo, non sussistendo quel rapporto dipregiudizialità-dipendenza tra le due diverse fattispecie.2.7. Quanto, poi, alla sentenza n. 388/01/19 della CTP, la stessa èstata riformata in appello e pende, su tale ultima sentenza, giudizio percassazione, sicché sicuramente non può parlarsi di giudicato, diretto oriflesso che sia.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CGT2erroneamente ritenuto che «il decisum contenuto nelle sentenze più volteinnanzi indicate della C.T.P. pronunciate nei giudizi di cui era parte laPrefettura e passate in giudicato nonché nella sentenza n. 388/01/2019,assume, comunque, valore di elemento di prova idoneo a ritenere laillegittimità dell’avviso opposto». In buona sostanza, la ricorrente deduceNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026che la sentenza impugnata non avrebbe potuto fondare l’accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’elemento indiziario costituitodall’accertamento contenuto nelle menzionate sentenze, che non hannoriguardato atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria.3.1. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 1372 e 2909 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto chel’accordo conciliativo tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Amministrazione finanziaria possariverberare i propri effetti anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], vertendosi insituazioni assimilabili.4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo suquestioni connesse, e sono complessivamente fondati nei termini diseguito precisati.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La prova presuntiva(o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersinel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo deglialtri» (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice «è tenuto aseguire un procedimento che si articola necessariamente in due momentivalutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementiindiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale oalmeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosauna valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati peraccertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in gradodi fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsiraggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni diessi» (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019).4.2. Nel caso di specie, la CGT2 attribuisce rilevanza presuntiva: a)all’accertamento contenuto nelle richiamate sentenze della CTP e di cui siNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026è detto con riferimento al primo motivo di ricorso; b) alla transazioneintervenuta tra l’[OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento ad altro procedimentointercorso tra dette parti.4.3. Orbene, come più sopra riferito il ragionamento presuntivocostituisce un modo, previsto dall’ordinamento, per raggiungere la provadi un fatto ricavandola da altri fatti emersi nel corso del giudizio. Tuttavia,nel caso di specie non si tratta di raggiungere la prova di un fatto, ma distabilire se le prestazioni di servizi rese da [OSCURATO:PERSONA] in favore dellaprefettura di Campobasso siano o meno esenti IVA ai sensi dell’art. 10,primo comma, n. 21, del decreto IVA.4.4. Si tratta, pertanto, di un’operazione giuridica di sussunzione delfatto storico incontestato (la prestazione del servizio di accoglienza infavore dei migranti) nel contesto della previsione normativa al fine diverificare se detta prestazione goda o meno dell’esenzione IVA. Ilconvincimento ricavabile da alcune sentenze non aventi valore di giudicatoo da una transazione resa inter alios - e che, dunque, non condizionadirettamente il rapporto tra AE e [OSCURATO:PERSONA] -, le quali abbiano fornito unacerta interpretazione della disposizione, non può, dunque, essere posto afondamento della decisione del giudice di appello.4.5. In questi termini i motivi sono fondati.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 erroneamenteritenuto che vi sia stata una violazione del legittimo affidamento di [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto dei pareri espressi in tema di trattamento fiscale delleprestazioni rese ai migranti come succedutisi nel tempo, deipronunciamenti di annullamento delle note della Prefettura, dell’accordoconciliativo intervenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. per una questione sostanzialeidentica, nonché dei principi comunitari e internazionali che presiedono lamateria. In particolare, si evidenzia che il legittimo affidamento nonNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026esclude la debenza del tributo e, nel caso di specie, non sono stateirrogate sanzioni.5.1. Il motivo è fondato.5.2. Secondo un nutrito orientamento di questa Corte, la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1e 2, della l. n. 212 del 2000 (nella versione applicabile ratione temporis),costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamentotributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamentodell'Unione europea; ne consegue che una situazione in cui l’errore delcontribuente sia stato determinato da condizioni di incertezzainterpretativa dovute a comportamenti imputabili all’Amministrazionefinanziaria non influisce sulla debenza dell'imposta, ma deve esserevalutata unicamente ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni(così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti allagiurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre conriferimento all’esclusione delle sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n.10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009).5.3. Peraltro, è stato anche di recente evidenziato che «In tema dilegittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n.212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) daun'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazionefinanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede delcontribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotatadall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sulmedesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti,idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. LaNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10,comma 2, l.n. 212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed almodello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede unavalutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e dellesituazioni» (Cass. n. 12372 del 11/05/2021; Cass. n. 17576 del10/10/2002; Cass. n. 21513 del 06/10/2006; Cass. n. 537 del14/01/2015).5.4. Quest’ultimo principio è stato, altresì, fatto proprio da Cass. S.U.n. 30051 del 21/11/2024, le quali hanno, altresì, precisato che: a) laprevisione dell’art. 10, comma 2, prima parte, l. n. 212 del 2000 riguardaesclusivamente sanzioni e interessi; b) la seconda parte della disposizione– introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. l), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219 e riguardante esclusivamente i rapporti tributari sortisuccessivamente alla data di entrata in vigore del predetto decretolegislativo – impedisce la richiesta di maggiori imposte limitatamente aitributi unionali, ma ciò «solo in quanto la più elevata imposizione discendada una modifica degli originari orientamenti in sede europea, dunque afronte di un elemento non originario ma sorto successivamenteall’adozione dell’atto impositivo»; c) l’affidamento del contribuente nonpuò fondarsi sulla mera illegittimità di un atto emessodall’Amministrazione finanziaria e nemmeno su di una valutazione erroneadi quest’ultima, risolvendosi altrimenti nella pretesa di un vantaggioingiusto.5.5. Si tratta di un orientamento che, del resto, trova fondamento suiprincipi elaborati dalla Corte di giustizia, secondo la quale il principio dellegittimo affidamento tutela ogni operatore economico in capo al qualeun'autorità nazionale ha fatto sorgere aspettative fondate. Osserva,peraltro, la Corte di giustizia che «qualora un operatore economicoprudente e accorto sia in grado di prevedere l'adozione di unprovvedimento atto a ledere i suoi interessi, egli non può invocare ilNumero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento sia adottato.Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamenteaffidamento sulla conservazione di una situazione esistente che puòessere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autoritànazionali (v., in particolare, sentenza Plantanol, C 201/08,EU:C:2009:539, punto 53)» (così CGUE 10 dicembre 2015, causa C-427/14, Veloserviss, punto 39).5.6. Al riguardo l’Agenzia sottolinea che, sebbene con nota n. 916-3/2016 del 22 dicembre 2016 avesse considerato le prestazioni diaccoglienza migranti assoggettabili ad IVA, tuttavia, successivamente, connota n. 956-564/2018 del 17 settembre 2018, le aveva ricondotte alregime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, confermando, peraltro, quanto già rappresentato dallaDirezione Regionale del Molise con la consulenza giuridica n. 916-1/2018.5.7. Non è quindi ravvisabile la garanzia precisa fornita da taleamministrazione sull’applicazione dell’IVA a tali operazioni idonea,secondo la giurisprudenza unionale, a creare un legittimo affidamento alriguardo (CGUE, 15 aprile 2021, in C-846/19, EQ, punto 92). Occorronodifatti circostanze del tutto particolari, atte a creare, in capo a unoperatore economico normalmente prudente e accorto, un ragionevoleaffidamento nella non applicabilità di tale imposta a siffatte operazioni(CGUE, 1 agosto 2025, in causa C-427/23, [OSCURATO:PERSONA], punto 82; cfr.anche CGUE, 9 luglio 2015, in causa C-144/14, punto 46, nonché CGUE 9luglio 2015, in causa C-183/14, punti 47 e 48). A tal fine devono infattiacquisirsi informazioni precise, incondizionate e concordanti chepromanino da fonti autorizzate ed affidabili, idonee a far nascere fondateaspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate (CGUE,1 agosto 2025, in causa C-427/23, cit., punto 84). Nessuno può inveceinvocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento inassenza di precise garanzie fornitegli dall’amministrazione (cfr. CGUE 14Numero registro generale 16716/2025Numero sezionale 3646/2026Numero di raccolta generale 12775/2026Data pubblicazione 05/05/2026marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-545/11, punto 25;CGUE 16 gennaio 2025, in causa C-376/23, «[OSCURATO:PERSONA]», punto 65; conformi, da ultimo, nella giurisprudenza di questaCorte, Cass. nn. 7899 e 7900 del 31/03/2026).5.8. Applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, anche dilà dalla possibilità di estendere la tutela dell’affidamento alla debenza deltributo, riconosciuta, in via eccezionale, unicamente dall’art. 11 della l. n.212 del 2000, non sussistono in radice i presupposti di applicazione dellegittimo affidamento.6. In conclusione, vanno accolti il secondo, il terzo, il quarto e il quintomotivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla CGT2, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo diricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris