CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 14581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26246/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 81 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresentanoe difendono in via tra loro disgiunta; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], L [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentanoe difendono; -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3879/2018 , depositata il11/03/2019, R.G.N. 453/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto, con diversa motivazione, l’appello della Coop. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 81 e di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande volte ad ottenere l’annullamento del verbale ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’accertamento di inesistenza dei crediti contributivi dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] conseguenti alla qualificazione come lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione a progetto. 2. Avverso tale sentenza la Coop. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 81 e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma non ha svolto difese. Considerato che: 3. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.) nonché omesso esame di un punto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del verbale della [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di accertamento negativo dei crediti contributivi. 4. Il motivo è infondato. 5. La Corte d’appello ha premesso che col ricorso introduttivo della lite era stato chiesto non soltanto di annullare il verbale ispettivo, ma anche di dichiarare che le ricorrenti “non (erano) tenute al pagamento dei contributi previdenziali all’[OSCURATO:PERSONA] e dei premi assicurativi all’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla riqualificazione in contratti di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione a progetto” e che correttamente le stesse avevano citato in giudizio, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, anche l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. 6. In tal modo, la sentenza impugnata, se pure ha errato nell’escludere, in contrasto con i precedenti di legittimità (v. Cass. n. 32886 del 2018), la natura meramente endoprocedimentale del verbale ispettivo, tuttavia ha correttamente limitato ladecisione alla domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi, giudicandola infondata. 7. Non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la omessa pronuncia (sulla domanda di annullamento del verbale ispettivo) riguarderebbe non una questione di merito, bensì un accertamento incidentale non necessario ai fini del decidere e peraltro non ammissibile secondo la citata giurisprudenza di legittimità. 8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 9. La regolazione delle spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). Non si provvede sulle spese nei confronti del Ministero, rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma