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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02842/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 03/03/2023 della Corte di appello dì L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 01/07/2022 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per í reati di cui agli artt. 424 e 635, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, così come proposto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; considerato che, invero, la motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva (si veda pagina 3) è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche trascura di considerare che quelle sono già state riconosciute dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 03/03/2023 della Corte di appello dì L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 01/07/2022 del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per í reati di cui agli artt. 424 e 635, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, così come proposto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; considerato che, invero, la motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva (si veda pagina 3) è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche trascura di considerare che quelle sono già state riconosciute dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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