Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34672/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, la prima, dal Gup dello stesso Tribunale il 6 luglio 2017 (irrevocabile il 29 luglio 2017) e, la seconda, dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2020 (irrevocabile il 23 marzo 2021); Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen. tra i reati, pur di natura omogenea e commessi con analoghe modalità esecutive e a breve distanza temporale (dodici giorni), la insussistenza di elementi idonei e sufficienti ad affermare che le due rapine siano state il frutto di unico momento volitivo-deliberativo, piuttosto che espressione di determinazioni criminose estemporanee e di uno stile di vita proclive a delinquere, rilevando in tal senso anche l'impossibilità di affermare la presenza del medesimo complice nelle due rapine e la diversità delle persone offese dal reato; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la contraddittorietà/manifesta illogicità/carenza della motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette - anche alla luce delle deduzioni svolte con la memoria depositata in questa sede - un confronto specifico con le logiche ed esaustive argomentazioni dell'ordinanza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, la prima, dal Gup dello stesso Tribunale il 6 luglio 2017 (irrevocabile il 29 luglio 2017) e, la seconda, dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2020 (irrevocabile il 23 marzo 2021); Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen. tra i reati, pur di natura omogenea e commessi con analoghe modalità esecutive e a breve distanza temporale (dodici giorni), la insussistenza di elementi idonei e sufficienti ad affermare che le due rapine siano state il frutto di unico momento volitivo-deliberativo, piuttosto che espressione di determinazioni criminose estemporanee e di uno stile di vita proclive a delinquere, rilevando in tal senso anche l'impossibilità di affermare la presenza del medesimo complice nelle due rapine e la diversità delle persone offese dal reato; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la contraddittorietà/manifesta illogicità/carenza della motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette - anche alla luce delle deduzioni svolte con la memoria depositata in questa sede - un confronto specifico con le logiche ed esaustive argomentazioni dell'ordinanza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris