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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 20920/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14305/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 524/5/2019, depositata il 20 settembre 2019.

Oggetto: IVA -rimborso - decadenza/prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 231/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2004.

La CTR osservava in particolare: -che la sentenza appellata aveva riscontrato tutte le eccezioni della contribuente, validando le correlative difese dell'agenzia fiscale; -che la decisione medesima doveva essere confermata anche nel merito in quanto la contribuente era decaduta dal diritto di chiedere il rimborso IVA de quo in quanto la relativa istanza era stata proposta oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, d.lgs 546/1992.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa in ordine alle eccezioni di invalidità formale del diniego di rimborso impugnato.

La censura è infondata.

Pur con motivazione coincisa e per relationem , la CTR sarda ha infatti pronunciato l'infondatezza di tali eccezioni, dovendosi peraltro ribadire che «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 7653 del 16/05/2012).

Con il secondo motivo l ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 30, 38 bis, dPR 633/1972, 21, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha confermato la statuizione dei primi giudici di decadenza del suo diritto di rimborso.

La censura è infondata.

Va infatti ribaditoche: -«In tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022, Rv. 666583 -01); -«In tema di IVA, il diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. n.602 del 1973 in materia di imposte dirette, bensì a quella prevista dagli artt. 30, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972; tale diritto resta soggetto al termine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,che decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11652 del 11/05/2017, Rv. 644123 -01).

Nel caso di specie risulta tutt'altro che inequivoca l'istanza di rimborso nelle dichiarazioni di periodo, che sono state più volte rettificate dalla contribuente a seguito di errori della stessa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dunque ha ritenuto, in fatto e perciò insindacabilmente, che la prima, unica vera e propria istanza di rimborso presentata dalla Lampis è quella del 21 ottobre 2009, risultando la medesima, in relazione all'anno di maturazione del credito rimborsando (2004), chiaramente tardiva rispetto al termine decadenziale biennale applicabile in base al secondo consolidato arresto giurisprudenziale citato, non potendosi fare applicazione di quello più lungo prescrizionale, dandosi seguito al primo ugualmente consolidato arresto giurisprudenziale citato.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14305/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 524/5/2019, depositata il 20 settembre 2019. Oggetto: IVA -rimborso - decadenza/prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 231/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2004. La CTR osservava in particolare: -che la sentenza appellata aveva riscontrato tutte le eccezioni della contribuente, validando le correlative difese dell'agenzia fiscale; -che la decisione medesima doveva essere confermata anche nel merito in quanto la contribuente era decaduta dal diritto di chiedere il rimborso IVA de quo in quanto la relativa istanza era stata proposta oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, d.lgs 546/1992. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa in ordine alle eccezioni di invalidità formale del diniego di rimborso impugnato. La censura è infondata. Pur con motivazione coincisa e per relationem , la CTR sarda ha infatti pronunciato l'infondatezza di tali eccezioni, dovendosi peraltro ribadire che «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 7653 del 16/05/2012). Con il secondo motivo l ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 30, 38 bis, dPR 633/1972, 21, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha confermato la statuizione dei primi giudici di decadenza del suo diritto di rimborso. La censura è infondata. Va infatti ribaditoche: -«In tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35717 del 05/12/2022, Rv. 666583 -01); -«In tema di IVA, il diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata non è soggetto alla disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. n.602 del 1973 in materia di imposte dirette, bensì a quella prevista dagli artt. 30, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972; tale diritto resta soggetto al termine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,che decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento che dà diritto alla restituzione del versato» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11652 del 11/05/2017, Rv. 644123 -01). Nel caso di specie risulta tutt'altro che inequivoca l'istanza di rimborso nelle dichiarazioni di periodo, che sono state più volte rettificate dalla contribuente a seguito di errori della stessa. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dunque ha ritenuto, in fatto e perciò insindacabilmente, che la prima, unica vera e propria istanza di rimborso presentata dalla Lampis è quella del 21 ottobre 2009, risultando la medesima, in relazione all'anno di maturazione del credito rimborsando (2004), chiaramente tardiva rispetto al termine decadenziale biennale applicabile in base al secondo consolidato arresto giurisprudenziale citato, non potendosi fare applicazione di quello più lungo prescrizionale, dandosi seguito al primo ugualmente consolidato arresto giurisprudenziale citato. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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