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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31249/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MULTAR' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inamrnissibili i ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 10 novembre 2020, per quanto qui di interesse, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14) (artt.110, 629 e 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali ed atteggiamenti minacciosi , dopo essersi [OSCURATO:PERSONA] impostosi come mediatore della controversia tra Malesan e [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver commesso a scopo intimidatorio il furto di cui al capo seguente, costringevano Plodari prima a ridurre il suo credito ad € 8.000,00 e poi a rinunciare all'intero importo del suo credito di C 27.000,00 già riconosciutogli giudizialmente dal Tribunale di Verona) e dal reato di cui al capo 13/B limitatamente alle condotte di cui al secondo e al terzo paragrafo, escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. relativamente al capo 15) e l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod.pen. limitatamente al reato di cui al capo 20), confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1) (artt. 81 cpv, 629 e 416 bis 1 cod.pen.) 2 (artt. 629, 61 n.7, 416 bis 1 cod.pen., 3 (81, 629, 61 n.7, 416 bis 1 cod.pen., tutte estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 4) (artt. 81 cpv., 611, 512 bis cod.pen. per avere costretto con minaccia [OSCURATO:PERSONA] ad attribuirsi la titolarità degli immobili siti in Zimella, originariamente intestati alla sua convivente [OSCURATO:PERSONA], poi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo il sequestro degli stessi, acquistati dal suo prestanome [OSCURATO:PERSONA]), 6) (artt. 81 cpv., 337, 416 bis 1 cod.pen. per avere, con aggressioni verbali e fisiche e minaccia, impedito a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 7) (artt.110, 337, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 8) (artt.337, 416 bis 1 cod.pen. perché con minacce impediva a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 9) (artt.110, 337, 339, 610, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] 2 r Fortunato, con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano ad [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Bonaldo di Zimella, minacciando anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visitatori dell'immobile), 10) ((artt.110, 337, 339, 610, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente, minacciando anche [OSCURATO:PERSONA], dipendente di un'agenzia immobiliare, e [OSCURATO:PERSONA], interessato all'acquisto, che di conseguenza non visitava l'immobile e non partecipava all'asta fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 13) (artt.110, 629 e 416 bis 1, cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], costringeva [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'immobile di via Marcabella n.1088 a [OSCURATO:PERSONA] previa decurtazione di una somma pari a 30.000,00 euro e a non riscuotere due assegni dovuti a saldo del prezzo), 15) (artt.110, 625 comma 1 n.2, 61 n.2, cod.pen. furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e 20) (artt. 610 cod.pen. minaccia ai danni di Ricci), e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 15). 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che mai la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver ricevuto minacce dal ricorrente al fine di ottenere la consegna di denaro, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto dichiarato che aveva versato una somma di 30 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento dell'appalto di un scuola, così come per altri futuri lavori ed aveva corrisposto somme variabili in contanti, chiesti da [OSCURATO:PERSONA], in virtù del loro rapporto di amicizia; in relazione alle intercettazioni richiamate a pag.13 della sentenza impugnata, i difensori osservano che queste certamente non erano riferibili alla fase di dazione del denaro, visto che erano del 2017 (successive anche alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA]) e che dalle stesse emergeva che [OSCURATO:PERSONA] negava di avere un debito e che non aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni del teste Epifani, i difensori osservano che le stesse erano caratterizzate da nutrito risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed erano state rese due ore e mezza prima di quelle rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], per cui incredibilmente era la persona offesa a riscontrare quanto affermato da un testimone; dalle dichiarazioni di Epifani emergeva soltanto un alterco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento ad una richiesta di restituzione di denaro da parte del primo; i difensori segnalano poi le contraddizioni e le illogicità motivazionali relativamente a quelli che erano stati ritenuti riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: 1) l'inverosimile dazione di 480 mila euro sarebbe avvenuta in meno di un anno e non nell'arco di quattro; 2) non vi erano riscontri esterni alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; 3) non vi era stato alcun accertamento sulla consistenza patrimoniale della persona offesa e della sua società, e su prelievi dai conti personali o sociali per effettuare gli asseriti prestiti a favore d [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello nulla aveva risposto sulla richiesta di rinnovazione istruttoria in merito. 1.1.1 Quanto all'estorsione di cui al capo 2),i difensori rilevano che la Corte di appello aveva sostenuto che le dichiarazioni della persona offesa erano riscontrate dagli accertamenti bancari, da cui risultava che l'assegno tratto su un conto corrente intestato ad una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] era stato versato dalla persona offesa in data 10 giugno 2008 su un conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e successivamente ritirato il 16 giugno 2008; non era stato però considerato che l'episodio in oggetto era stato collocato da [OSCURATO:PERSONA] temporalmente prima della proposta ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] di acquisto dell'immobile, ma visto che tale operazione, per l'estinzione dell'intero debito, era riferibile al 12 dicembre 2017, la contingenza dell'assegno sei mesi dopo non avrebbe avuto ragion d'essere. 1.1.2 In ordine all'estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione -relativa alla presunta coartata stipulazione dell'acquisto degli immobili siti in località Zimella, via Marcabella, e del connesso contratto di mutuo bancario, i difensori osservano che la Corte di appello aveva asserito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dalla documentazione in atti„ dimenticando c:he dal verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 201.7 era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la vendita dell'immobile senza alcuna minaccia o costrizione, che aveva aderito alla concessione del mutuo senza alcuna minaccia o costrizione, che al fine di valorizzare l'investimento aveva realizzato 35 mila euro di lavori per la vendita e la posa di serramenti senza alcuna minaccia o costrizione e che aveva appreso dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte di Unicredit per il mancato pagamento delle rate del mutuo solo anni dopo (se il mutuo era stato concesso personalmente a [OSCURATO:PERSONA], le relative rate, poi risultate non pagate, dovevano per forza di cose essere notificate a quest'ultimo). 1.1.3 Quanto al reato di cui al capo 4), i difensori rilevano che il secondo giudice non aveva operato nessun richiamo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.512 bis cod.pen., e che il giudice per l'udienza preliminare aveva ritenuto che nonostante il formale acquisto degli immobili di Zimella da parte di [OSCURATO:PERSONA] tali beni, colpiti da sequestro di prevenzione, erano riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] per essersi lo stesso accollato, sia pure solo verbalmente, il mutuo acceso per l'acquisto, sicchè erano di [OSCURATO:PERSONA] le risorse necessarie per l'acquisto, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso nel reato; nel merito, i difensori osservano che entrambi i giudici si erano sottratti all'accertamento sul dolo specifico. 1.1.4 I difensori, in conclusione, contestano l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi tenuto conto del rapporto amicalle-lavorativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] caratterizzato certamente da intrecci, probabilmente anche di natura illecita, dal punto di vista finanziario, ma che nulla avevano a che fare con il rapporto tipicizzato tra estorto ed estorsore„ 1.2 I difensori, relativamente al reato di cui al capo 13 ID), osservano che la Corte di appello aveva ritenuto che dal materiale probatorio emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta con minacce a non vendere a terzi l'immobile di Zimella: tale materiale probatorio, visto il decesso della Lovato, era rappresentato dagli apporti dichiarativi delle persone che con lei erano state a contatto ma, trattandosi di dichiarazioni indirete, avrebbero dovuto essere valutate con estremo rigore, esigendo i riscontri previsti per la chiamata di correo: i giudici avevano fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali che venivano richiamati, in quanto era stato concesso rango di prova a dichiarazioni sì convergenti, ma che provenivano tutte dalla stesa fonte diretta non esaminabile ([OSCURATO:PERSONA]). 1.3 Quanto al reato di cui al capo 20) (violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), i difensori rilevano che la Corte di appello, nonostante avesse confermato quanto statuito dal primo giudice in ordine alla ril:enuta insussistenza del metodo mafioso nell'episodio in oggetto, con motivazione del tutto contraddittoria aveva sostenuto la responsabilità penale dell'imputato sull'onda di un ipotetico dolo di condotta al fine di riaffermare la sua posizione dominante sul territorio, di contro escluso dalla certificata infondatezza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; tra l'altro, il giudizio di colpevolezza era stato reso travisando il contenuto probatorio rappresentato dai verbali di sommarie informazioni rese dalla teste Pellizzieri e da [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva affermato di non aver visto adoperare violenza e il secondo aveva ribadito tale concetto.1.4 I difensori eccepiscono l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., lamentando l'illogicità della premessa della sentenza impugnata secondo la quale non assumeva alcun rilievo l'allegazione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., visto che la contestazione veniva ascritta per essersi avvalso della forza intinnidatrice di appartenenza ad associazione mafiosa; non vi era poi traccia che le vittime dei reati fossero state poste in una condizione di minorità psicologica derivante dal fatto di avvertire la necessità di fronteggiare una minaccia proveniente da un gruppo criminale e non da un singolo in quanto: 1) [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato soltanto i deprecabili vanti del ricorrente sulle sue personali gesta criminali; 2) Epifani, nonostante avesse enfatizzato il timore dovuto alla circostanza nota a tutti che [OSCURATO:PERSONA] era legato alla criminalità organizzata, non aveva mai accennato ad eventuali minacce subite; 3) gli apporti dichiarativi sulle dichiarazioni "de relato" di [OSCURATO:PERSONA] erano di valore giuridico nullo; 4) [OSCURATO:PERSONA], che non era a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva mai ricevuto minacce da lui, aveva appreso notizie solo in seguito, tramite organi di informazione ed internet; 5) Bonillo, Pintille e Tezza, che avevano reso dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti, non conoscevano [OSCURATO:PERSONA], avendo scoperto chi fosse solo successivamente ai fatti; tra l'altro, l'aggravante era stata esclusa nell'episodio che aveva riguardato Ricci (capo 20) proprio perché quest'ultimo aveva precisato che al momento del fatto non conosceva [OSCURATO:PERSONA], né sapeva chi fosse; 6) immeritevoli di censura risultavano i richiami dichiarativi resi dai soggetti coinvolti in episodi riferiti a condotte non contestate al ricorrente, o da cui era stato assolto; 7) si contestava l'interpretazione delle conversazioni intercettive intercorse tra Plodari e Ricci, soggetti che, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, nulla riferivano in relazione alla presunta mafiosità di [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, i difensori osservano che in sentenza non si rinveniva neppure una dichiarazione da cui desumere una effettiva evocazione di appartenenza a qualsivoglia sodalizio criminoso da parte del ricorrente, che nessuna delle presunte persone offese aveva dichiarato di essersi trovata in una condizione di minorità psicologica derivante dal fatto di avvertire la necessità di fronteggiare una minaccia proveniente da un intero gruppo criminale, che il riferimento al controllo del territorio non era stato neppure menzionato in sede di ipotesi accusatoria e che lo stato omertoso ingenerato nelle presunte persone offese non appariva riscontrato in atti.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6 3\1\r: 2.1 Il difensore, premesso che il ricorrente era stato condannato unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il reato di cui al capo 15), osserva che rispetto a tale delitto non era stata esplicitata, neanche in termini descrittivi, la condotta a lui addebitabile, tanto che non era possibile neppure desumere se dovesse risponderne a titolo di esecutore materiale, di concorrente eventuale o morale; la documentazione in atti era carente in punto di efficacia dimostrativa della partecipazione del ricorrente al furto in contestazione oltre che della stessa presenza sul luogo di [OSCURATO:PERSONA], mentre vi erano chiari riferimenti ad altro soggetto che sarebbe stato il vero responsabile del furto; la condotta del ricorrente poteva semmai portare ad una contestazione per il reato di cui all'art. 648 cod.pen..

Il difensore aggiunge, quale dato dimostrativo della mancanza di dolo e della consapevolezza della natura furtiva dei beni , la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva subìto perquisizioni e controlli presso il proprio domicilio e la propria azienda già da febbraio 2019 e non aveva mai inteso occultare o sottrarre i beni che erano stati ritrovati presso un capannone della sua azienda. 2.2 Il difensore contesta il punto della sentenza nel quale si parla di "manomissione dell'accesso alla struttura ove erano custodite le res sottratte" giacchè era innegabile che da tutti gli atti processuali non emergeva alcuna manomissione, e comunque una eventuale manomissione del lucchetto non era addebitabile al ricorrente, come emergeva dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo riferiva al secondo di aver visto gli operai di Plodari rompere il lucchetto con un flessibile; peraltro, i [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto necessità di rompere il lucchetto in quanto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto da Plodari l'autore del furto, aveva le chiavi del capannone; avrebbe dovuto quindi essere verificata la condizione di procedibilità dell'azione penale per difetto di querela validamente proposta. 2.3 Il difensore lamenta l'ingiustificata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., e l'errata determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Nel caso in esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia 7 n ';`; conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, quanto al primo motivo, la linearità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed i riscontri alle suddette dichiarazioni costituiti, in particolare, dalle intercettazioni elencate a pag.13 della sentenza impugnata, relative alle richieste di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione delle somme, ed alle conseguenti minacce di [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, si deve inoltre rilevare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01).

La Corte di appello ha anche rilevato che, poiché le dazioni di denaro erano avvenute nel corso di un periodo di quattro anni e visti i riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], andava respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa; a tale proposito, si deve ribadire che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione 8 _"),"\; • istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). 1.1.1 Anche per quanto riguarda l'estorsione di cui al capo 2) il racconto di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui era stato costretto, a seguito delle minacce di [OSCURATO:PERSONA], a non incassare l'assegno che questi gli aveva dato a copertura di una parte del suo debito, è riscontrato dalla documentazione acquisita, da cui risultava che l'assegno indicato nel capo di imputazione, tratto su un conto corrente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era stato prima versato dalla persone offesa su un conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e poi ritirato dopo sei giorni. 1.1.2 Sulla mancanza di minacce relativamente alla estorsione di cui al capo 3 (estorsione con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare un immobile ed a stipulare contestualmente un mutuo, promettendo che avrebbe poi pagato lui le rate ed impegnandosi a riacquistare l'immobile) il motivo di ricorso in questione non si confronta assolutamente con la parte della motivazione della Corte di appello in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA] "ha aggiunto che aveva accettato di acquistare l'abitazione in questione perché intimorito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva continuato a minacciare lui e i suoi figli e gli aveva detto che si trattava di un favore che lui gli doveva e che non si poteva tirare indietro (verbale di s.i.t. del 31 gennaio 2018)" (pag.16 sentenza impugnata); anche per tale reato, sono stati indicati i riscontri documentali alla versione dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] (contratto di compravendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., contratto di mutuo, contratto preliminare con il quale [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a riacquistare l'immobile da [OSCURATO:PERSONA]), facendo rilevare che la somma del mutuo (C 385.000,00) corrispondeva quasi esattamente con quella che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto poi versare per l'acquisto dell'immobile (C390.000,00) e rispondendo all'eccezione difensiva secondo la quale era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe saputo del mancato pagamento delle rate del mutuo solo anni dopo spiegando che il decreto ingiuntivo era stato notificato solo dopo la vendita all'asta dellmmobile. 1.1.3 II motivo di ricorso relativo al capo 4 è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 dei 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); tale principio deve essere applicato nel caso in esame, in quanto nell'atto di appello vi era soltanto la censura secondo cui, parlando di [OSCURATO:PERSONA], "era evidente il suo ruolo di correo, quantunque mai perseguito, con [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del delitto presidiato dal 512 del codice penale" ed in sede di conclusioni la richiesta era di "riqualificazione della condotta contestata al capo 4 in quella presidiata dall'art.512 bis c.p.". 1.2 Relativamente al capo 13b) il motivo di ricorso è manifestamente infondato: le dichiarazioni "de relato" possono infatti avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra dichiarazioni di analogo tenore; pertanto, le convergenti dichiarazioni delle persone sentite, riportate nelle pagine da 18 a 20 della sentenza impugnata, confermano le minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] per costringerla a non vendere l'immobile se non ai [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sussistenza del reato di estorsione contestato. 1.3 Quanto al reato di cui al capo 20), non vi è alcun confronto con la motivazione della sentenza a pag.25 in cui si afferma che Militari "minacciava la persona che si trovava a bordo dell'auto -poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]- dava un pugno sulla parte sinistra del suo veicolo costringendolo ad allontanarsi (cfr. s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2019 e s.i.1:. rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] sempre in data 24 luglio 2019)"; a fronte di tale motivazione sarebbe stato onere del difensore precisare da quali atti risulterebbe che nessuno delle due persone sentite avrebbe affermato di non aver visto adoperare violenza o minaccia, come sostenuto in ricorso, o riportare i passi delle sommarie informazioni testimoniali da cui ciò risulterebbe. 1.4 Relativamente, infine, alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., vi è ampia motivazione nelle pagine da 27 a 34 della sentenza impugnata, dove sono riportati gli atteggiamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] evocativi del fatto che fosse un soggetto di elevato spessore criminale con contatti con la criminalità organizzata; a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corteha più volte precisato che l'art.416 bis 1 cod.pen. (già art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: nel caso qui di interesse, la prima è relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).

La "ratio" sottostante al citato art. 7 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, considerato che [OSCURATO:PERSONA] si era più volte accreditato come appartenente alla cosca Dragone (pag.31).

2. Il ricorso di proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Si deve infatti precisare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il primo motivo ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione contenuta a pag.47 della sentenza impucinata, nella quale si evidenzia che dalle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i due avevano avuto contatti per la cessione dei beni poi rubati prima ancora di averne la disponibilità, che nel cellulare di [OSCURATO:PERSONA] vi erano le foto della refurtiva inviate al possibile acquirente, che era stato lui di proporre al padre di vendere gli areatori che di trovavano nel cantiere vicino casa sua e che aveva effettuato un sopralluogo sul posto. 2.2 Analogo discorso deve essere fatto per quanto riguarda l'aggravante contestata, visto il mancato confronto con la motivazione della Corte di appello per cui "la circostanza che il furto fosse avvenuto da soggetti che si erano introdotti nel capannone previo taglio del lucchetto del cancello dell'immobile risulta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. verbale di s.i.t. del 13 settembre 2019...)". 2.3 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti, per quanto riguarda quella prevista dall'art. 62 n.6 cod.pen. è stata esclusa in quanto la mera affermazione di disponibilità al risarcimento da parte del ricorrente era di natura simbolica (1.000,00 euro a fronte del furto di un escavatore) e la Corte di appello ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, e non emergendo alcun elemento in base al quale potesse essere concesso il beneficio; visto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è, pertanto, insindacabile in cassazione (vedi sul punto Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MULTAR' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inamrnissibili i ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 10 novembre 2020, per quanto qui di interesse, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14) (artt.110, 629 e 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali ed atteggiamenti minacciosi , dopo essersi [OSCURATO:PERSONA] impostosi come mediatore della controversia tra Malesan e [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver commesso a scopo intimidatorio il furto di cui al capo seguente, costringevano Plodari prima a ridurre il suo credito ad € 8.000,00 e poi a rinunciare all'intero importo del suo credito di C 27.000,00 già riconosciutogli giudizialmente dal Tribunale di Verona) e dal reato di cui al capo 13/B limitatamente alle condotte di cui al secondo e al terzo paragrafo, escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. relativamente al capo 15) e l'aggravante di cui all'art. 416 bis cod.pen. limitatamente al reato di cui al capo 20), confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 1) (artt. 81 cpv, 629 e 416 bis 1 cod.pen.) 2 (artt. 629, 61 n.7, 416 bis 1 cod.pen., 3 (81, 629, 61 n.7, 416 bis 1 cod.pen., tutte estorsioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 4) (artt. 81 cpv., 611, 512 bis cod.pen. per avere costretto con minaccia [OSCURATO:PERSONA] ad attribuirsi la titolarità degli immobili siti in Zimella, originariamente intestati alla sua convivente [OSCURATO:PERSONA], poi alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo il sequestro degli stessi, acquistati dal suo prestanome [OSCURATO:PERSONA]), 6) (artt. 81 cpv., 337, 416 bis 1 cod.pen. per avere, con aggressioni verbali e fisiche e minaccia, impedito a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 7) (artt.110, 337, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 8) (artt.337, 416 bis 1 cod.pen. perché con minacce impediva a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente), 9) (artt.110, 337, 339, 610, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] 2 r Fortunato, con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano ad [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Bonaldo di Zimella, minacciando anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visitatori dell'immobile), 10) ((artt.110, 337, 339, 610, 416 bis 1 cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con aggressioni verbali e fisiche e minacce impedivano a [OSCURATO:PERSONA], custode incaricato della vendita giudiziaria in esecuzione immobiliare del Tribunale di Verona, di far visionare agli interessati l'immobile sito in Zimella, sua residenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente, minacciando anche [OSCURATO:PERSONA], dipendente di un'agenzia immobiliare, e [OSCURATO:PERSONA], interessato all'acquisto, che di conseguenza non visitava l'immobile e non partecipava all'asta fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 13) (artt.110, 629 e 416 bis 1, cod.pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], costringeva [OSCURATO:PERSONA] a vendere l'immobile di via Marcabella n.1088 a [OSCURATO:PERSONA] previa decurtazione di una somma pari a 30.000,00 euro e a non riscuotere due assegni dovuti a saldo del prezzo), 15) (artt.110, 625 comma 1 n.2, 61 n.2, cod.pen. furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e 20) (artt. 610 cod.pen. minaccia ai danni di Ricci), e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 15). 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che mai la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver ricevuto minacce dal ricorrente al fine di ottenere la consegna di denaro, visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto dichiarato che aveva versato una somma di 30 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] per l'ottenimento dell'appalto di un scuola, così come per altri futuri lavori ed aveva corrisposto somme variabili in contanti, chiesti da [OSCURATO:PERSONA], in virtù del loro rapporto di amicizia; in relazione alle intercettazioni richiamate a pag.13 della sentenza impugnata, i difensori osservano che queste certamente non erano riferibili alla fase di dazione del denaro, visto che erano del 2017 (successive anche alle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA]) e che dalle stesse emergeva che [OSCURATO:PERSONA] negava di avere un debito e che non aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni del teste Epifani, i difensori osservano che le stesse erano caratterizzate da nutrito risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed erano state rese due ore e mezza prima di quelle rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], per cui incredibilmente era la persona offesa a riscontrare quanto affermato da un testimone; dalle dichiarazioni di Epifani emergeva soltanto un alterco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento ad una richiesta di restituzione di denaro da parte del primo; i difensori segnalano poi le contraddizioni e le illogicità motivazionali relativamente a quelli che erano stati ritenuti riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: 1) l'inverosimile dazione di 480 mila euro sarebbe avvenuta in meno di un anno e non nell'arco di quattro; 2) non vi erano riscontri esterni alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; 3) non vi era stato alcun accertamento sulla consistenza patrimoniale della persona offesa e della sua società, e su prelievi dai conti personali o sociali per effettuare gli asseriti prestiti a favore d [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello nulla aveva risposto sulla richiesta di rinnovazione istruttoria in merito. 1.1.1 Quanto all'estorsione di cui al capo 2),i difensori rilevano che la Corte di appello aveva sostenuto che le dichiarazioni della persona offesa erano riscontrate dagli accertamenti bancari, da cui risultava che l'assegno tratto su un conto corrente intestato ad una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] era stato versato dalla persona offesa in data 10 giugno 2008 su un conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e successivamente ritirato il 16 giugno 2008; non era stato però considerato che l'episodio in oggetto era stato collocato da [OSCURATO:PERSONA] temporalmente prima della proposta ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] di acquisto dell'immobile, ma visto che tale operazione, per l'estinzione dell'intero debito, era riferibile al 12 dicembre 2017, la contingenza dell'assegno sei mesi dopo non avrebbe avuto ragion d'essere. 1.1.2 In ordine all'estorsione di cui al capo 3) dell'imputazione -relativa alla presunta coartata stipulazione dell'acquisto degli immobili siti in località Zimella, via Marcabella, e del connesso contratto di mutuo bancario, i difensori osservano che la Corte di appello aveva asserito che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate dalla documentazione in atti„ dimenticando c:he dal verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 201.7 era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la vendita dell'immobile senza alcuna minaccia o costrizione, che aveva aderito alla concessione del mutuo senza alcuna minaccia o costrizione, che al fine di valorizzare l'investimento aveva realizzato 35 mila euro di lavori per la vendita e la posa di serramenti senza alcuna minaccia o costrizione e che aveva appreso dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte di Unicredit per il mancato pagamento delle rate del mutuo solo anni dopo (se il mutuo era stato concesso personalmente a [OSCURATO:PERSONA], le relative rate, poi risultate non pagate, dovevano per forza di cose essere notificate a quest'ultimo). 1.1.3 Quanto al reato di cui al capo 4), i difensori rilevano che il secondo giudice non aveva operato nessun richiamo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.512 bis cod.pen., e che il giudice per l'udienza preliminare aveva ritenuto che nonostante il formale acquisto degli immobili di Zimella da parte di [OSCURATO:PERSONA] tali beni, colpiti da sequestro di prevenzione, erano riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] per essersi lo stesso accollato, sia pure solo verbalmente, il mutuo acceso per l'acquisto, sicchè erano di [OSCURATO:PERSONA] le risorse necessarie per l'acquisto, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso nel reato; nel merito, i difensori osservano che entrambi i giudici si erano sottratti all'accertamento sul dolo specifico. 1.1.4 I difensori, in conclusione, contestano l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi tenuto conto del rapporto amicalle-lavorativo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] caratterizzato certamente da intrecci, probabilmente anche di natura illecita, dal punto di vista finanziario, ma che nulla avevano a che fare con il rapporto tipicizzato tra estorto ed estorsore„ 1.2 I difensori, relativamente al reato di cui al capo 13 ID), osservano che la Corte di appello aveva ritenuto che dal materiale probatorio emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta con minacce a non vendere a terzi l'immobile di Zimella: tale materiale probatorio, visto il decesso della Lovato, era rappresentato dagli apporti dichiarativi delle persone che con lei erano state a contatto ma, trattandosi di dichiarazioni indirete, avrebbero dovuto essere valutate con estremo rigore, esigendo i riscontri previsti per la chiamata di correo: i giudici avevano fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali che venivano richiamati, in quanto era stato concesso rango di prova a dichiarazioni sì convergenti, ma che provenivano tutte dalla stesa fonte diretta non esaminabile ([OSCURATO:PERSONA]). 1.3 Quanto al reato di cui al capo 20) (violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), i difensori rilevano che la Corte di appello, nonostante avesse confermato quanto statuito dal primo giudice in ordine alla ril:enuta insussistenza del metodo mafioso nell'episodio in oggetto, con motivazione del tutto contraddittoria aveva sostenuto la responsabilità penale dell'imputato sull'onda di un ipotetico dolo di condotta al fine di riaffermare la sua posizione dominante sul territorio, di contro escluso dalla certificata infondatezza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; tra l'altro, il giudizio di colpevolezza era stato reso travisando il contenuto probatorio rappresentato dai verbali di sommarie informazioni rese dalla teste Pellizzieri e da [OSCURATO:PERSONA]: la prima aveva affermato di non aver visto adoperare violenza e il secondo aveva ribadito tale concetto.1.4 I difensori eccepiscono l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., lamentando l'illogicità della premessa della sentenza impugnata secondo la quale non assumeva alcun rilievo l'allegazione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., visto che la contestazione veniva ascritta per essersi avvalso della forza intinnidatrice di appartenenza ad associazione mafiosa; non vi era poi traccia che le vittime dei reati fossero state poste in una condizione di minorità psicologica derivante dal fatto di avvertire la necessità di fronteggiare una minaccia proveniente da un gruppo criminale e non da un singolo in quanto: 1) [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato soltanto i deprecabili vanti del ricorrente sulle sue personali gesta criminali; 2) Epifani, nonostante avesse enfatizzato il timore dovuto alla circostanza nota a tutti che [OSCURATO:PERSONA] era legato alla criminalità organizzata, non aveva mai accennato ad eventuali minacce subite; 3) gli apporti dichiarativi sulle dichiarazioni "de relato" di [OSCURATO:PERSONA] erano di valore giuridico nullo; 4) [OSCURATO:PERSONA], che non era a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva mai ricevuto minacce da lui, aveva appreso notizie solo in seguito, tramite organi di informazione ed internet; 5) Bonillo, Pintille e Tezza, che avevano reso dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti, non conoscevano [OSCURATO:PERSONA], avendo scoperto chi fosse solo successivamente ai fatti; tra l'altro, l'aggravante era stata esclusa nell'episodio che aveva riguardato Ricci (capo 20) proprio perché quest'ultimo aveva precisato che al momento del fatto non conosceva [OSCURATO:PERSONA], né sapeva chi fosse; 6) immeritevoli di censura risultavano i richiami dichiarativi resi dai soggetti coinvolti in episodi riferiti a condotte non contestate al ricorrente, o da cui era stato assolto; 7) si contestava l'interpretazione delle conversazioni intercettive intercorse tra Plodari e Ricci, soggetti che, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, nulla riferivano in relazione alla presunta mafiosità di [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, i difensori osservano che in sentenza non si rinveniva neppure una dichiarazione da cui desumere una effettiva evocazione di appartenenza a qualsivoglia sodalizio criminoso da parte del ricorrente, che nessuna delle presunte persone offese aveva dichiarato di essersi trovata in una condizione di minorità psicologica derivante dal fatto di avvertire la necessità di fronteggiare una minaccia proveniente da un intero gruppo criminale, che il riferimento al controllo del territorio non era stato neppure menzionato in sede di ipotesi accusatoria e che lo stato omertoso ingenerato nelle presunte persone offese non appariva riscontrato in atti. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 6 3\1\r: 2.1 Il difensore, premesso che il ricorrente era stato condannato unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il reato di cui al capo 15), osserva che rispetto a tale delitto non era stata esplicitata, neanche in termini descrittivi, la condotta a lui addebitabile, tanto che non era possibile neppure desumere se dovesse risponderne a titolo di esecutore materiale, di concorrente eventuale o morale; la documentazione in atti era carente in punto di efficacia dimostrativa della partecipazione del ricorrente al furto in contestazione oltre che della stessa presenza sul luogo di [OSCURATO:PERSONA], mentre vi erano chiari riferimenti ad altro soggetto che sarebbe stato il vero responsabile del furto; la condotta del ricorrente poteva semmai portare ad una contestazione per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Il difensore aggiunge, quale dato dimostrativo della mancanza di dolo e della consapevolezza della natura furtiva dei beni , la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva subìto perquisizioni e controlli presso il proprio domicilio e la propria azienda già da febbraio 2019 e non aveva mai inteso occultare o sottrarre i beni che erano stati ritrovati presso un capannone della sua azienda. 2.2 Il difensore contesta il punto della sentenza nel quale si parla di "manomissione dell'accesso alla struttura ove erano custodite le res sottratte" giacchè era innegabile che da tutti gli atti processuali non emergeva alcuna manomissione, e comunque una eventuale manomissione del lucchetto non era addebitabile al ricorrente, come emergeva dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo riferiva al secondo di aver visto gli operai di Plodari rompere il lucchetto con un flessibile; peraltro, i [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto necessità di rompere il lucchetto in quanto [OSCURATO:PERSONA], ritenuto da Plodari l'autore del furto, aveva le chiavi del capannone; avrebbe dovuto quindi essere verificata la condizione di procedibilità dell'azione penale per difetto di querela validamente proposta. 2.3 Il difensore lamenta l'ingiustificata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., e l'errata determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Nel caso in esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia 7 n ';`; conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando, quanto al primo motivo, la linearità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ed i riscontri alle suddette dichiarazioni costituiti, in particolare, dalle intercettazioni elencate a pag.13 della sentenza impugnata, relative alle richieste di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione delle somme, ed alle conseguenti minacce di [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, si deve inoltre rilevare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01). La Corte di appello ha anche rilevato che, poiché le dazioni di denaro erano avvenute nel corso di un periodo di quattro anni e visti i riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], andava respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa; a tale proposito, si deve ribadire che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione 8 _"),"\; • istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). 1.1.1 Anche per quanto riguarda l'estorsione di cui al capo 2) il racconto di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui era stato costretto, a seguito delle minacce di [OSCURATO:PERSONA], a non incassare l'assegno che questi gli aveva dato a copertura di una parte del suo debito, è riscontrato dalla documentazione acquisita, da cui risultava che l'assegno indicato nel capo di imputazione, tratto su un conto corrente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era stato prima versato dalla persone offesa su un conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e poi ritirato dopo sei giorni. 1.1.2 Sulla mancanza di minacce relativamente alla estorsione di cui al capo 3 (estorsione con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare un immobile ed a stipulare contestualmente un mutuo, promettendo che avrebbe poi pagato lui le rate ed impegnandosi a riacquistare l'immobile) il motivo di ricorso in questione non si confronta assolutamente con la parte della motivazione della Corte di appello in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA] "ha aggiunto che aveva accettato di acquistare l'abitazione in questione perché intimorito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva continuato a minacciare lui e i suoi figli e gli aveva detto che si trattava di un favore che lui gli doveva e che non si poteva tirare indietro (verbale di s.i.t. del 31 gennaio 2018)" (pag.16 sentenza impugnata); anche per tale reato, sono stati indicati i riscontri documentali alla versione dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] (contratto di compravendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., contratto di mutuo, contratto preliminare con il quale [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a riacquistare l'immobile da [OSCURATO:PERSONA]), facendo rilevare che la somma del mutuo (C 385.000,00) corrispondeva quasi esattamente con quella che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto poi versare per l'acquisto dell'immobile (C390.000,00) e rispondendo all'eccezione difensiva secondo la quale era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe saputo del mancato pagamento delle rate del mutuo solo anni dopo spiegando che il decreto ingiuntivo era stato notificato solo dopo la vendita all'asta dellmmobile. 1.1.3 II motivo di ricorso relativo al capo 4 è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 dei 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); tale principio deve essere applicato nel caso in esame, in quanto nell'atto di appello vi era soltanto la censura secondo cui, parlando di [OSCURATO:PERSONA], "era evidente il suo ruolo di correo, quantunque mai perseguito, con [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del delitto presidiato dal 512 del codice penale" ed in sede di conclusioni la richiesta era di "riqualificazione della condotta contestata al capo 4 in quella presidiata dall'art.512 bis c.p.". 1.2 Relativamente al capo 13b) il motivo di ricorso è manifestamente infondato: le dichiarazioni "de relato" possono infatti avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra dichiarazioni di analogo tenore; pertanto, le convergenti dichiarazioni delle persone sentite, riportate nelle pagine da 18 a 20 della sentenza impugnata, confermano le minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] per costringerla a non vendere l'immobile se non ai [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sussistenza del reato di estorsione contestato. 1.3 Quanto al reato di cui al capo 20), non vi è alcun confronto con la motivazione della sentenza a pag.25 in cui si afferma che Militari "minacciava la persona che si trovava a bordo dell'auto -poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]- dava un pugno sulla parte sinistra del suo veicolo costringendolo ad allontanarsi (cfr. s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 24 luglio 2019 e s.i.1:. rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] sempre in data 24 luglio 2019)"; a fronte di tale motivazione sarebbe stato onere del difensore precisare da quali atti risulterebbe che nessuno delle due persone sentite avrebbe affermato di non aver visto adoperare violenza o minaccia, come sostenuto in ricorso, o riportare i passi delle sommarie informazioni testimoniali da cui ciò risulterebbe. 1.4 Relativamente, infine, alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., vi è ampia motivazione nelle pagine da 27 a 34 della sentenza impugnata, dove sono riportati gli atteggiamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA] evocativi del fatto che fosse un soggetto di elevato spessore criminale con contatti con la criminalità organizzata; a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corteha più volte precisato che l'art.416 bis 1 cod.pen. (già art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: nel caso qui di interesse, la prima è relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). La "ratio" sottostante al citato art. 7 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, considerato che [OSCURATO:PERSONA] si era più volte accreditato come appartenente alla cosca Dragone (pag.31). 2. Il ricorso di proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Si deve infatti precisare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il primo motivo ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione contenuta a pag.47 della sentenza impucinata, nella quale si evidenzia che dalle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i due avevano avuto contatti per la cessione dei beni poi rubati prima ancora di averne la disponibilità, che nel cellulare di [OSCURATO:PERSONA] vi erano le foto della refurtiva inviate al possibile acquirente, che era stato lui di proporre al padre di vendere gli areatori che di trovavano nel cantiere vicino casa sua e che aveva effettuato un sopralluogo sul posto. 2.2 Analogo discorso deve essere fatto per quanto riguarda l'aggravante contestata, visto il mancato confronto con la motivazione della Corte di appello per cui "la circostanza che il furto fosse avvenuto da soggetti che si erano introdotti nel capannone previo taglio del lucchetto del cancello dell'immobile risulta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. verbale di s.i.t. del 13 settembre 2019...)". 2.3 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti, per quanto riguarda quella prevista dall'art. 62 n.6 cod.pen. è stata esclusa in quanto la mera affermazione di disponibilità al risarcimento da parte del ricorrente era di natura simbolica (1.000,00 euro a fronte del furto di un escavatore) e la Corte di appello ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, e non emergendo alcun elemento in base al quale potesse essere concesso il beneficio; visto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è, pertanto, insindacabile in cassazione (vedi sul punto Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa
Sentenza Cassazione n. 31249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris