CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 20145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21814 /201 5 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura specialein atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])alla via Ottaviano n. 42; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 1570 / 31 / 1 5 depositata in data 16 / 02 /201 5 , non notificata; Oggetto: accertamento- presunzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole perl'anno 2010 per Ires, Irap e iva a seguito dell'ispezione contabile con ilquale si sono rideterminati i tributi dovuti per l'esercizio in oggetto; -il giudice di primo grado rigettava il ricorso; -appellava la società; - con la pronuncia impugnata la CTR della Campania ha rigettato l'impugnazionedella società contribuente ritenendo legittima e corretta la rideterminazione del maggior reddito e de l volume di affari operata dall’Ufficio, non essendo stata sollevata alcuna formale contestazione dalcontribuente nel corso dell'ispezione della Guardia di finanza, al cui verbale faceva riferimento integralmente quanto alla sua motivazione l'avviso di ac certamento impugnato ritenendo corretta la rideterminazione dei corrispettivi imponibili; ciò in forza del rinvenimento materiale delle giacenze fisiche presso i diversi punti venditadella ricorrente società e all'esito della documentazione reperita nelcontraddittorio con la parte; -la sentenza impugnata ha poi ritenuto sussistenti le presunzioni di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1073 non avendo il contribuente adempiutoall'onere probatorio su questi gravanti relativo alla oggettiva dimostrazionedella infondatezza delle specifiche contestazioni mosse in suodanno; -ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con attoaffidato a q uattro motivi di impugnazione; resiste con controricorso l'Amministrazionefinanziaria; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.Lgs. n. 546 del 1992 in correlazione con l’a rt. 111 Cost. in riferimento all’art.360 c. 1 n. 3 c .p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di manifestarele concrete ragioni sulle quali la motivazione si è fondata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -il motivo è infondato; - invero la motivazione, sia pur assai stringata nella descrizione de l fatto,manifesta l’iter logico - giuridi co seguito per addivenire a decisione e si colloca quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; invero, (Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022) ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in se de di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionament o seguito dal giudice.Nel presente caso è presente una idonea ancorché decisamente sintetica esplicitazione del quadro probatorio, con annessa disamina logico-giuridicache lascia trasparire il percorso argomentativo seguito ; - i l secondo motivo di ricors o si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, comma 1 e 54 comma2 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. conriferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR in violazione delle ridett e norme confermato la legittimità dell’avviso di rettifica, nonostantela carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ; -il motivo è infondato; - invero gli elementi di fatto posti dall’Ufficio a base della rideterminazionedel reddito d’impresa consistenti nelle giacenze fisiche esaminatepresso i diversi punti vendita della ricorrente società, l’esame delladocumentazione reperita (libro inventari, DDT, fatture di acquisto), l’essersi l’attività di controllo svolta sempre in contraddi ttorio con la parte,che non sollevava alcuna contestazione nel corso dell’ispezione, costituiscono circostanze dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanzanel senso richiesto dalla disposizione in esame ; -tali elementi presuntivi risultano invero gravi, poiché oggettivamente e intrinsecamente consistenti e quindi in grado di poter resistere alle possibili obiezioni (Cass. Sentenza 5 luglio 1994, n. 2419) quindi indicano come alta sarà la probabilità che il f atto presunto sia vero, fermo restando che è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 streguadi un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (Cass.26 marzo 199 7, n. 2700; Cass. 6 giugno 1997, n. 5082; Cass.14settembre 1999, n. 9782; Cass., 8 luglio 2002, n. 9884) ; precisi, in quantodotati di specificità e concretezza e non soggetti a diversa o più attendibileinterpretazione: in tal senso tanto più noto è l'e lemento tanto piùesso risulta preciso; concordanti ovvero non configgenti, ma coerenti tra loro e non smentiti da dati ugualmente certi (Cass. 5 settembre 1996,n. 8089; Cass., 7 aprile 1999, n. 3352) ; -a fronte di tali risultanze, come ha accertato la C TR, “il contribuente è venuto meno all'onere probatorio su di esso gravante è relativo alla oggettivadimostrazione dell'infondatezza delle specifiche contestazioni mossein suo danno con il p.v.c. prima e/o con l'avviso di accertamento poi nulla in tal se nso essendo stato in atti documentato e ho diversamenteprovato”; -il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. 3 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360 c. 1 n . 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appelloillegittimamente applicati alla presentazione di una giovenca fondatasulla costituzione la base dell'accertamento nell'arco temporale oggettodi verifica piuttosto che su un inventario generale delle merci e dellevendite; -il motivo è privo di fondamento; - il giudice dell'appello ha infatti accettato come l'attività di controllo abbiapreso le mosse dal “il rinvenimento materiale delle giacenze fisiche presso i diversi punti vendita della ricorrente società”, con ciò quindi escludendosiun'analisi solo a campione ma risultando invece da quanto scriveil giudice di secondo grado, essere stata operata un'analisi delle giacenzefisiche nella loro completezza; -il quarto motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per o messo esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata ha tenuto conto delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 eccezioni pro poste in appello con riguardo al metodo adottato dagli accertatori, che si sarebbe fondato unicamente su analisi a campione della merce, con riguardo alla apoditticità delle conclusioni raggiunte dall'ufficio;con riguardo infine alla violazione dei princi pi serie di onere dellaprova; -il motivo è infondato; - in primo luogo , i profili risultano essere stati presi in esame , nel concreto,dalla CTR, che li ha in realtà valutati e quanto alle eccezioni iviriproposte, disattesi; il secondo luogo gli elementi indicati nel motivo costituiscono- come li definisce parte ricorrente stessa - delle eccezioni, quindi manifestazioni di attività difensiva argomentativa, e non costituisconofatti storici dei quali può denunciarsi il mancato esame in questasede; - va quindi fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in termini si veda Cass. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019) l'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersiriferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendanoil paradigma normativo a quest'ultimo profilo; -conclusivamente il ricorso è pertanto rigettato; -le spese sono liquidate secondo l a soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei p