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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43127/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per una falsa dichiarazione (contestata ai sensi dell'art. 495 cod. pen.), riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 483 cod. pen. procedendo alla conseguente riduzione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.

3. Il primo motivo, sui requisiti di iscrizione all'Albo, non è manifestamente infondato; va pertanto rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato, commesso il 24 agosto 2012.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per una falsa dichiarazione (contestata ai sensi dell'art. 495 cod. pen.), riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 483 cod. pen. procedendo alla conseguente riduzione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi. 3. Il primo motivo, sui requisiti di iscrizione all'Albo, non è manifestamente infondato; va pertanto rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato, commesso il 24 agosto 2012. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il