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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 12232/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n.7504 del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2022 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 direclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, in relazione ai delitti previstidall’art.216, co.1 n.2, 223, co.2 n.2 e 219, co.2, r.d. n.267 del 1942, consumati alla datadel fallimento del 2 dicembre 2013.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della medesima,erano stati condannati per avere cagionato il fallimento mediante operazioni dolose eper avere occultato le scritture contabili.

La condanna era il frutto di una sostanzialeriqualificazione della prima fattispecie atteso che, inizialmente, il delitto contestato erastato quello di avere cagionato il fallimento con dolo.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motividi impugnazione, perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Preliminarmente nel solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce una violazione deidiritti della difesa, a ragione della quale si chiede che venga dichiarata la nullità delprocedimento e la rimessione in termini per la proposizione del ricorso.

La doglianza sifonda su una corrispondenza intervenuta con la cancelleria della Corte d’appello nelcorso della quale il difensore chiedeva che gli venissero trasmessi gli atti (avendopagato i relativi diritti) e la cancelleria rispondeva che, a tal fine, era necessario fissareun appuntamento attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta.

Ilrisultato di tali contrapposte e rigide posizioni, era che gli atti del procedimentovenivano consegnati piuttosto a ridosso della scadenza dei termini per l’impugnazione(nel ricorso non si specifica quando).2.1.

Con il primo motivo entrambi i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, laviolazione di legge di cui alla lett. b) ed il vizio di motivazione di cui alla lett.e), conriferimento alla sussistenza del dolo specifico, nella ipotizzata fattispecie di bancarottadocumentale.In particolare, si afferma che la Corte di appello avrebbe «accertato l’omessatenuta delle scritture contabili, ma ha fornito una motivazione tautologica eintrinsecamente insufficiente circa la sussistenza del dolo specifico».In difetto del richiesto dolo specifico, la Corte avrebbe «erroneamente qualificato»la fattispecie, che invece si sarebbe dovuta riqualificare in termini di bancarottasemplice.2.2.

Con il secondo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazionedi legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento allasussistenza della fattispecie delle «operazioni dolose» di cui al n.2 dell’art.223 co.2 r.d.n.267 del 1942.

In particolare, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivatocirca gli elementi «che ne rivelino la natura fraudolenta e la finalizzazione al dissestosocietario» e la condotta non sarebbe sostenuta da «dolo specifico diretto a cagionareil dissesto».

In assenza della prova del dolo specifico della fattispecie fraudolenta, lafattispecie si sarebbe dovuta considerare meramente colposa.2.3.

Con il terzo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione dilegge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento allasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della prevedibilità del dissesto edel relativo nesso causale.2.4.

Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge dicui alla lett. b) con riferimento alle norme che governano il sistema della prescrizionedei reati.Considerando il termine prescrizionale di anni dieci decorrente dal fallimento del 21aprile 2015, il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto alla data del 21 aprile 2025.2.5.

Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico dellabancarotta documentale, cui sarebbero applicati i principi di diritto previsti per lafattispecie a dolo generico di cui all’art.223 r.d. n.267 del 1942.2.6.

Con il sesto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett.b) ed e),l’omessa valutazione di elementi di prova decisivi e l’insufficiente motivazione suglielementi della fraudolenza.In particolare, si lamenta che il giudice non avrebbe considerato che le scritture,sebbene tardivamente, erano state depositate, che l’autovettura Mercedes era nelladetenzione del Ferrara che aveva dichiarato la disponibilità alla consegna e che erastato dato incarico ad un tecnico di operare la ricostruzione contabile.Omettendo la valutazione di tal i elementi di fatto, la Corte avrebbeinsufficientemente motivato sulla sussistenza degli indici di fraudolenza.3.

È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

In data 13 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di Giovannie si insiste per l’accoglimento del ricorso.5.

In data 14 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di Vincenzoe si insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2.

Con riferimento alla questione sollevata in via preliminare dal difensore diGiovanni Ferrara, il motivo è inammissibile, atteso che non sussiste la violazione di unanorma procedurale prevista a pena di invalidità degli atti, né la parte specifica in qualelesione del diritto della difesa si sia concretamente tradotta la doglianza.2.1 Il primo motivo, relativo alla mancata sussistenza del dolo specifico nellafattispecie di bancarotta documentale, è infondato e deve essere rigettato.È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2) r.d. n.267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolospecifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dologenerico (ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).Nel caso che ci occupa deve ritenersi che la Corte di appello abbia sufficientementemotivato sul punto, svolgendo il tema dell’elemento soggettivo nel corpo complessivodella sentenza e, comunque, richiamando e facendo proprie le articolateconsiderazioni svolte nella sentenza di primo grado, con tecnica redazionale legittimain ipotesi di «doppia conforme», della quale ricorrono i parametri; si osserva infatti chela sentenza di appello ripetutamente ha richiamato la decisione del Tribunale edentrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argent ier i , Rv. 257595; Sez. 2 - ,n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218), con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale (Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i bilanci erano stati effettivamenteredatti (anche se non depositati) per gli anni dal 2011 al 2013, laddove evidentementeerano stati tenuti libri, scritture e documentazione commerciale sui quali detti bilancierano stati elaborati.

Peraltro, tale documentazione dapprima non veniva consegnataaffatto, mentre in un secondo momento il commercialista consegnava «solo in parte ein file informatici privi di autenticità spediti via mail […] quindi inattendibili».

Per le altreannualità, 2014 e 2015, non sussistevano elementi dai quali desumere se la condottamateriale si fosse concretizzata nell’occultamento di scritture esistenti o in una piùradicale omessa tenuta.Sotto il profilo soggettivo, i giudici del primo e del secondo grado avevanoesaminato la presenza di una serie di indici di fraudolenza, indicativi del fatto che labancarotta documentale era stata deliberata e funzionale ad occultare il disegnocomplessivo, volto ad omettere sistematicamente il pagamento dei debiti erariali,mediante operazioni dolose atte a cagionare il dissesto.In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01).La lettura complessiva della sentenza della Corte di appello, anche attraverso ilrichiamo della sentenza di primo grado, consente di ritenere sufficientemente motivatoil dolo specifico della fattispecie, inteso quale volontà specificamente diretta adoccultare un più ampio disegno fraudolento in danno dei creditori.2.2.

Il secondo motivo relativo alla mancanza del «dolo specifico» nella presenteipotesi di bancarotta impropria mediante «operazioni dolose» è infondato e deveessere rigettato.Sebbene la fattispecie inizialmente ipotizzata fosse stata quella di avere cagionatoil fallimento «con dolo», di fatto, fin dal primo grado, il delitto era stato riqualificato inquello realizzato a mezzo di «operazioni dolose”.La diversa qualificazione nel giudizio di appello non viola il contraddittorio, cosìcome interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22,B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. 5 - n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01); nel presente caso lariqualificazione era avvenuta addirittura in primo grado e non veniva fatta oggetto didoglianza né in appello né nella presente sede.Posto dunque che la fattispecie sulla quale è intervenuta condanna è quella diavere cagionato il dissesto mediante «operazioni dolose», si osserva che, ai fini dellaconfigurabilità di tale delitto, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto allacausazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dellesingole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condottaantidoverosa. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01)Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2,r.d. n.267 del 1942 prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplanoentrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui èscaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanzialidifferenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elementosoggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è volutospecificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solol'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma nonintenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivodell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Ex multis Sez. 5, n.16111,del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01).La coscienza e volontà dell’azione deve abbracciare non solo il singolo atto, ma lavicenda nella sua complessità, che sia tale da nuocere agli interessi della società; èperaltro sufficiente l'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azioneantidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontàdell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04 2014, Rampino, Rv. 262207).La Corte di appello ha fatto corretto uso di tali principi di diritto, ritenendo lacondotta dei Ferrara «fraudolentemente e volontariamente orientata al sistematicoinadempimento delle obbligazioni fiscali»; in particolare si è attribuita ai ricorrenti la«consapevole scelta gestionale di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni»tale da rendere evidente che i medesimi abbiano «prefigurato come prevedibile ildissesto».

Il convincimento del giudice circa la sussistenza dell’elemento soggettivo,posto nei termini suddetti, poggiava sulla presenza di una serie di indici fattuali difraudolenza, che venivano ripercorsi espressamente e richiamati attraverso lacondivisione della «esaustiva motivazione del giudice di primo grado»; venivano altresìanaliticamente confutati i rilievi mossi dalla difesa sulla motivazione del primo giudizio.Deve conclusivamente ritenersi che la Corte di appello abbia correttamentequalificato la fattispecie delittuosa e abbia adeguatamente motivato sulla sussistenzadell’elemento soggettivo, nel solco di una lettura conforme agli orientamentigiurisprudenziali consolidati di questa Corte.2.3.

In relazione al terzo motivo, relativo alla prevedibilità e alla sussistenza delnesso causale con il dissesto, va premesso che le censure sono mossesostanzialmente nel merito, atteso che, secondo il ricorrente, «il giudice avrebbeerroneamente ritenuto» la sussistenza degli indicati elementi.

Trattandosi di censureinammissibili.Si osserva inoltre che, quanto al nesso causale tra condotta ed evento, si tratta diquestione non sottoposta al vaglio della Corte di appello e proposta per la prima voltanella presente sede di legittimità.2.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile,errato, considerando il termine prescrizionale di soli anni dieci, decorrente dalfallimento del 21 aprile 2015, senza tener conto dei fatti interruttivi e delle plurimesospensioni (dal 22aprile 2020 al 15 gennaio 2021, nonché dal 25 settembre 2018 al15 febbraio 2019) intervenuti già nel corso del giudizio di primo grado.2.5.

Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione sul dolo specifico dellabancarotta documentale, deve ritenersi assorbito e svolto in relazione al punto

2.1. edeve essere rigettato.2.6.

Il sesto motivo, relativo all’ omessa valutazione di elementi di prova decisivi, èmanifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile.Il giudice dell’appello ha infatti considerato una per una le circostanze di fattoindicate dalla difesa, confutando per ciascuna la valutazione proposta dall’appellante econdividendo e ribadendo il convincimento già espresso dal giudice del primo grado.

Inparticolare, la Corte di appello aveva rilevato come la documentazione consegnatafosse del tutto inattendibile e incompleta, come l’autovettura non fosse mai stataconsegnata nonostante le dichiarazioni di disponibilità e come la scelta di rendereimpossibile la ricostruzione patrimoniale fosse ascrivibile gli amministratori e nonimputabile al commercialista, per dedurre da tali elementi altrettanti indici difraudolenza P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n.7504 del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Romaconfermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2022 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 direclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, in relazione ai delitti previstidall’art.216, co.1 n.2, 223, co.2 n.2 e 219, co.2, r.d. n.267 del 1942, consumati alla datadel fallimento del 2 dicembre 2013.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della medesima,erano stati condannati per avere cagionato il fallimento mediante operazioni dolose eper avere occultato le scritture contabili. La condanna era il frutto di una sostanzialeriqualificazione della prima fattispecie atteso che, inizialmente, il delitto contestato erastato quello di avere cagionato il fallimento con dolo.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motividi impugnazione, perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Preliminarmente nel solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce una violazione deidiritti della difesa, a ragione della quale si chiede che venga dichiarata la nullità delprocedimento e la rimessione in termini per la proposizione del ricorso. La doglianza sifonda su una corrispondenza intervenuta con la cancelleria della Corte d’appello nelcorso della quale il difensore chiedeva che gli venissero trasmessi gli atti (avendopagato i relativi diritti) e la cancelleria rispondeva che, a tal fine, era necessario fissareun appuntamento attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta. Ilrisultato di tali contrapposte e rigide posizioni, era che gli atti del procedimentovenivano consegnati piuttosto a ridosso della scadenza dei termini per l’impugnazione(nel ricorso non si specifica quando).2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, laviolazione di legge di cui alla lett. b) ed il vizio di motivazione di cui alla lett.e), conriferimento alla sussistenza del dolo specifico, nella ipotizzata fattispecie di bancarottadocumentale.In particolare, si afferma che la Corte di appello avrebbe «accertato l’omessatenuta delle scritture contabili, ma ha fornito una motivazione tautologica eintrinsecamente insufficiente circa la sussistenza del dolo specifico».In difetto del richiesto dolo specifico, la Corte avrebbe «erroneamente qualificato»la fattispecie, che invece si sarebbe dovuta riqualificare in termini di bancarottasemplice.2.2. Con il secondo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazionedi legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento allasussistenza della fattispecie delle «operazioni dolose» di cui al n.2 dell’art.223 co.2 r.d.n.267 del 1942. In particolare, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivatocirca gli elementi «che ne rivelino la natura fraudolenta e la finalizzazione al dissestosocietario» e la condotta non sarebbe sostenuta da «dolo specifico diretto a cagionareil dissesto». In assenza della prova del dolo specifico della fattispecie fraudolenta, lafattispecie si sarebbe dovuta considerare meramente colposa.2.3. Con il terzo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione dilegge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento allasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della prevedibilità del dissesto edel relativo nesso causale.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge dicui alla lett. b) con riferimento alle norme che governano il sistema della prescrizionedei reati.Considerando il termine prescrizionale di anni dieci decorrente dal fallimento del 21aprile 2015, il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto alla data del 21 aprile 2025.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico dellabancarotta documentale, cui sarebbero applicati i principi di diritto previsti per lafattispecie a dolo generico di cui all’art.223 r.d. n.267 del 1942.2.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett.b) ed e),l’omessa valutazione di elementi di prova decisivi e l’insufficiente motivazione suglielementi della fraudolenza.In particolare, si lamenta che il giudice non avrebbe considerato che le scritture,sebbene tardivamente, erano state depositate, che l’autovettura Mercedes era nelladetenzione del Ferrara che aveva dichiarato la disponibilità alla consegna e che erastato dato incarico ad un tecnico di operare la ricostruzione contabile.Omettendo la valutazione di tal i elementi di fatto, la Corte avrebbeinsufficientemente motivato sulla sussistenza degli indici di fraudolenza.3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di Giovannie si insiste per l’accoglimento del ricorso.5. In data 14 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di Vincenzoe si insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2. Con riferimento alla questione sollevata in via preliminare dal difensore diGiovanni Ferrara, il motivo è inammissibile, atteso che non sussiste la violazione di unanorma procedurale prevista a pena di invalidità degli atti, né la parte specifica in qualelesione del diritto della difesa si sia concretamente tradotta la doglianza.2.1 Il primo motivo, relativo alla mancata sussistenza del dolo specifico nellafattispecie di bancarotta documentale, è infondato e deve essere rigettato.È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2) r.d. n.267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella disottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolospecifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile laricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dologenerico (ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).Nel caso che ci occupa deve ritenersi che la Corte di appello abbia sufficientementemotivato sul punto, svolgendo il tema dell’elemento soggettivo nel corpo complessivodella sentenza e, comunque, richiamando e facendo proprie le articolateconsiderazioni svolte nella sentenza di primo grado, con tecnica redazionale legittimain ipotesi di «doppia conforme», della quale ricorrono i parametri; si osserva infatti chela sentenza di appello ripetutamente ha richiamato la decisione del Tribunale edentrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argent ier i , Rv. 257595; Sez.  2 -   ,n. 37295 del 12/06/2019  Rv. 277218), con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale (Sez. 2 - ,  n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i bilanci erano stati effettivamenteredatti (anche se non depositati) per gli anni dal 2011 al 2013, laddove evidentementeerano stati tenuti libri, scritture e documentazione commerciale sui quali detti bilancierano stati elaborati. Peraltro, tale documentazione dapprima non veniva consegnataaffatto, mentre in un secondo momento il commercialista consegnava «solo in parte ein file informatici privi di autenticità spediti via mail […] quindi inattendibili». Per le altreannualità, 2014 e 2015, non sussistevano elementi dai quali desumere se la condottamateriale si fosse concretizzata nell’occultamento di scritture esistenti o in una piùradicale omessa tenuta.Sotto il profilo soggettivo, i giudici del primo e del secondo grado avevanoesaminato la presenza di una serie di indici di fraudolenza, indicativi del fatto che labancarotta documentale era stata deliberata e funzionale ad occultare il disegnocomplessivo, volto ad omettere sistematicamente il pagamento dei debiti erariali,mediante operazioni dolose atte a cagionare il dissesto.In tema di     bancarotta fraudolenta     documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01).La lettura complessiva della sentenza della Corte di appello, anche attraverso ilrichiamo della sentenza di primo grado, consente di ritenere sufficientemente motivatoil dolo specifico della fattispecie, inteso quale volontà specificamente diretta adoccultare un più ampio disegno fraudolento in danno dei creditori.2.2. Il secondo motivo relativo alla mancanza del «dolo specifico» nella presenteipotesi di bancarotta impropria mediante «operazioni dolose» è infondato e deveessere rigettato.Sebbene la fattispecie inizialmente ipotizzata fosse stata quella di avere cagionatoil fallimento «con dolo», di fatto, fin dal primo grado, il delitto era stato riqualificato inquello realizzato a mezzo di «operazioni dolose”.La diversa qualificazione nel giudizio di appello non viola il contraddittorio, cosìcome interpretato dalla Corte di Giustizia nella     sentenza 9 novembre 2023, C-175/22,B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa     qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. 5 -  n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01); nel presente caso lariqualificazione era avvenuta addirittura in primo grado e non veniva fatta oggetto didoglianza né in appello né nella presente sede.Posto dunque che la fattispecie sulla quale è intervenuta condanna è quella diavere cagionato il dissesto mediante «operazioni dolose», si osserva che, ai fini dellaconfigurabilità di tale delitto, non deve risultare dimostrato il     dolo specifico diretto allacausazione del fallimento, ma solo il     dolo generico, ossia la coscienza e volontà dellesingole     operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condottaantidoverosa. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01)Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2,r.d. n.267 del 1942 prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplanoentrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui èscaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanzialidifferenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elementosoggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è volutospecificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solol'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma nonintenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivodell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Ex multis Sez. 5, n.16111,del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01).La coscienza e volontà dell’azione deve abbracciare non solo il singolo atto, ma lavicenda nella sua complessità, che sia tale da nuocere agli interessi della società; èperaltro sufficiente l'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azioneantidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontàdell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04 2014, Rampino, Rv. 262207).La Corte di appello ha fatto corretto uso di tali principi di diritto, ritenendo lacondotta dei Ferrara «fraudolentemente e volontariamente orientata al sistematicoinadempimento delle obbligazioni fiscali»; in particolare si è attribuita ai ricorrenti la«consapevole scelta gestionale di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni»tale da rendere evidente che i medesimi abbiano «prefigurato come prevedibile ildissesto». Il convincimento del giudice circa la sussistenza dell’elemento soggettivo,posto nei termini suddetti, poggiava sulla presenza di una serie di indici fattuali difraudolenza, che venivano ripercorsi espressamente e richiamati attraverso lacondivisione della «esaustiva motivazione del giudice di primo grado»; venivano altresìanaliticamente confutati i rilievi mossi dalla difesa sulla motivazione del primo giudizio.Deve conclusivamente ritenersi che la Corte di appello abbia correttamentequalificato la fattispecie delittuosa e abbia adeguatamente motivato sulla sussistenzadell’elemento soggettivo, nel solco di una lettura conforme agli orientamentigiurisprudenziali consolidati di questa Corte.2.3. In relazione al terzo motivo, relativo alla prevedibilità e alla sussistenza delnesso causale con il dissesto, va premesso che le censure sono mossesostanzialmente nel merito, atteso che, secondo il ricorrente, «il giudice avrebbeerroneamente ritenuto» la sussistenza degli indicati elementi. Trattandosi di censureinammissibili.Si osserva inoltre che, quanto al nesso causale tra condotta ed evento, si tratta diquestione non sottoposta al vaglio della Corte di appello e proposta per la prima voltanella presente sede di legittimità.2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile,errato, considerando il termine prescrizionale di soli anni dieci, decorrente dalfallimento del 21 aprile 2015, senza tener conto dei fatti interruttivi e delle plurimesospensioni (dal 22aprile 2020 al 15 gennaio 2021, nonché dal 25 settembre 2018 al15 febbraio 2019) intervenuti già nel corso del giudizio di primo grado.2.5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione sul dolo specifico dellabancarotta documentale, deve ritenersi assorbito e svolto in relazione al punto 2.1. edeve essere rigettato.2.6. Il sesto motivo, relativo all’ omessa valutazione di elementi di prova decisivi, èmanifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile.Il giudice dell’appello ha infatti considerato una per una le circostanze di fattoindicate dalla difesa, confutando per ciascuna la valutazione proposta dall’appellante econdividendo e ribadendo il convincimento già espresso dal giudice del primo grado. Inparticolare, la Corte di appello aveva rilevato come la documentazione consegnatafosse del tutto inattendibile e incompleta, come l’autovettura non fosse mai stataconsegnata nonostante le dichiarazioni di disponibilità e come la scelta di rendereimpossibile la ricostruzione patrimoniale fosse ascrivibile gli amministratori e nonimputabile al commercialista, per dedurre da tali elementi altrettanti indici difraudolenza P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris