CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22308/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressol’indirizzo PEC dei difensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiMATTIA PERSIANI e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dei difensori, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],44/46– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 512 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 agosto 2019 (R.G.N.346/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicontro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che ha rigettatola domanda di riliquidazione della quota retributiva della pensione divecchiaia erogata, a decorrere dal primo settembre 2011, dalla Cassanazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periticommerciali (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA] ragionieri).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chenon può essere accolta la pretesa di veder commisurata la pensione divecchiaia al “reddito convenzionale”, secondo le previsioni che ilRegolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] ragionieri correla alpagamento, nella specie non effettuato, del contributo soggettivominimo. Né tale modalità di computo determina alcuna arbitrariadisparità di trattamento, in quanto risultano eterogenee le situazioniposte a raffronto e nessuna violazione dell’art. 38 Cost. è stataspecificamente dedotta.2.– Contro la sentenza d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorreper cassazione, articolando un motivo, illustrato da memoria inprossimità dell’adunanza camerale.3.– [OSCURATO:PERSONA] ragionieri si difende con controricorso, egualmenteillustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5della legge 5 marzo 1990, n. 45, e dell’art. 50 del Regolamento diesecuzione della [OSCURATO:PERSONA] ragionieri e censura la sentenza d’appello peraver disatteso le domande di riliquidazione, in contrasto con la- 2 -Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/2026disciplina di legge che parametra il diritto e la misura della pensioneunica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi a quella invigore nella gestione presso la quale si accentra la posizioneassicurativa: i contributi originariamente versati alla Gestionecommercianti, peraltro per un importo notevolmente più elevato, equindi ricongiunti presso la [OSCURATO:PERSONA] ragionieri, con l’aggravio dimaggiorazioni e interessi, dovrebbero essere valorizzati «come sefossero stati da sempre versati al fondo di destinazione» (pagina 20del ricorso per cassazione), mediante il riconoscimento del «redditoconvenzionale», di cui all’art. 50, comma 3, del Regolamento diesecuzione della [OSCURATO:PERSONA].2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepitidalla [OSCURATO:PERSONA] ragionieri nel controricorso (pagine 10, 11 e 12) e ribaditinella memoria illustrativa (pagine 2 e 3).2.1.– Il ricorrente ha indicato in modo puntuale i termini dellequestioni devolute, in modo da consentire a questa Corte d’inquadrarele critiche formulate, senza dover attingere ad atti estranei al ricorso.Come il ricorrente evidenzia nella memoria illustrativa (pagine 1 e2), nel ricorso sono stati riprodotti i brani salienti del Regolamento dellaCassa ragionieri.Ne consegue che devono reputarsi soddisfatti i requisiti dispecificità del ricorso, intesi in coerenza con la loro funzione e non comeorpello formalistico e come ineluttabile onere d’integrale e pedissequatrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso(Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).2.2.– Né il ricorso prospetta in modo surrettizio la violazione di unpuò essere, dunque, conosciuto quale norma di legge o di regolamentoda questa Corte (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541; più direcente, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22903): è necessario- 3 -Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/2026allegare la violazione dei pertinenti canoni di ermeneutica contrattuale(artt. 1362 e seguenti cod. civ.).Anche a tale riguardo, devono essere condivise le considerazioniespresse dal ricorrente nella memoria illustrativa (pagine 2 e 3).Le doglianze s’incentrano sulla violazione della norma primaria (art.5 della legge n. 45 del 1990) e della disciplina sulla ricongiunzione, chepuò essere analizzata solo nella sua inscindibile connessione con ilRegolamento della [OSCURATO:PERSONA], chiamato a integrarla e a specificarla.In quest’orizzonte si colloca il richiamo a tale Regolamento, che nonsi prefigge di attrarlo nell’orbita della violazione di legge, a tenoredell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.In ultima analisi, non sono travalicati i limiti che il codice di ritosancisce per il sindacato di tale atto negoziale.3.– Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito edevono essere disattese.4.– Al fine d’inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere,nei loro tratti salienti, le previsioni applicabili al caso di specie.4.1.– L’art. 5, comma 1, della legge n. 45 del 1990 dispone che ladeterminazione del diritto e della misura della pensione unica derivantedalla ricongiunzione dei periodi sia regolata dalle norme in vigore nellagestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, acondizione che i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferioria trentacinque anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento ariposo, per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Restanosalve le previsioni specifiche per la pensione d’inabilità o d’invalidità.4.2.– A tale previsione si affianca l’art. 50, comma 2, delRegolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] ragionieri, che, per ogni annodi effettiva iscrizione e contribuzione, commisura la quota A, ovvero laquota retributiva della pensione, al 2% della media degli ultimiventiquattro redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai finidell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).- 4 -Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nell’odierno giudizio viene in rilievo la specificazione dettatadall’art. 50, comma 3, del citato Regolamento: per gli anni per i qualiè stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionaleda considerare ai fini della predetta media è pari a sedici volte ilcontributo soggettivo minimo pagato nell’anno successivo.4.3.– Il ricorrente allega di aver valorizzato, avvalendosi diun’onerosa ricongiunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] ragionieri, i contributiversati per gli anni dal 1970 al 1984 presso la Gestione commerciantidell’INPS, «allo scopo di concentrare presso la gestione previdenzialeprevedibilmente destinata ad erogare la prestazione pensionistica lasua posizione assicurativa pregressa» (pagina 14 del ricorso percassazione).Sulla scorta di tale presupposto, il ricorrente rivendical’applicazione dell’art. 50, comma 3, del richiamato Regolamento.5.– La pretesa non può trovare accoglimento, per le ragioni diséguito esposte.5.1.– La Corte di merito, nel confermare le statuizioni del Tribunale,ha applicato le previsioni del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] ragionieri, cheè la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, e ha cosìoperato in coerenza con l’art. 5 della legge n. 45 del 1990, invocato dalricorrente a supporto delle censure.5.2.– Sono proprio le previsioni del Regolamento a circoscriverel’operatività del “reddito convenzionale”, commisurato al contributosoggettivo minimo, e a stabilire che tale reddito venga in rilievo soloper chi abbia effettivamente pagato il contributo soggettivo, in quantoiscritto alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1963 e il 1991 (pagina 4della pronuncia d’appello).Tali previsioni rappresentano legittima espressione dell’autonomiagestionale, organizzativa e contabile della [OSCURATO:PERSONA] ragionieri (art. 2 deldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).- 5 -Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/2026In quanto derogano ai criteri generali e contemplano presuppostiapplicativi rigorosi, correlati al passaggio al sistema contributivo dicalcolo delle pensioni (cfr., in tal senso, pagine 20 e seguenti delcontroricorso), le previsioni in esame non possono essere estese oltrei casi che esse puntualmente identificano (in tal senso, la già citatapagina 4 della sentenza d’appello).Correttamente, dunque, la Corte di merito, ai fini delladeterminazione del trattamento pensionistico, ha conferito rilievo airedditi effettivi ricongiunti e non ai “redditi convenzionali”.Né si può trascurare che ai redditi effettivi ricongiunti è statoparametrato l’onere della ricongiunzione, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nelcontroricorso (pagina 22, punto 33) e nella memoria illustrativa, conargomenti che il ricorrente non ha confutato in modo persuasivo.La valorizzazione dei “redditi convenzionali”, invero, avrebbedeterminato un onere di ricongiunzione più gravoso (cfr., da ultimo,pagina 10 della memoria illustrativa della parte controricorrente).5.3.– A diverse conclusioni non induce la circostanza che all’INPS ilricorrente abbia corrisposto contributi più elevati, in quanto talicontributi, mediante la ricongiunzione, sono stati valorizzati allastregua dei redditi effettivamente percepiti e degli oneri diricongiunzione parametrati a tali redditi.5.4.– Né i criteri così enucleati sono forieri di un’arbitraria disparitàdi trattamento, in quanto la posizione di chi ha chiesto la ricongiunzionee ha pagato i relativi oneri sulla base dei redditi effettivi non può essereequiparata a quella di chi ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] ragionieri, in dataanteriore al 1991, il contributo soggettivo minimo e dunque può agiusto titolo beneficiare del parametro legato al “redditoconvenzionale”, così come delimitato, nelle sue condizioni applicative,dalla previsione del Regolamento.6.– Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigettodel ricorso.- 6 -Numero registro generale 8618/2020Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 22308/2026Data pubblicazione 29/06/20267.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate, inragione della novità e della complessità della questione controversa,che si raccorda all’ampio percorso di transizione poi coronato dal d.lgs.n. 509 del 1994 e dal riconoscimento dell’autonomia delle Casseprofessionali.8.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -