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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09879/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 22 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo n. 1, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

In particolare (v. pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha escluso le invocate circostanze, atteso che l'imputato aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e aveva mostrato una significativa spregiudicatezza nella commissione del delitto, non avendo manifestato, al tempo stesso, alcun segno di resipiscenza per quanto attuato.

La Corte di appello ha rimarcato che il deficit cognitivo, accertato e riportato nelle cartelle cliniche, prodotte dalla difesa, non aveva escluso la consapevolezza da parte dell'imputato dell'errore commesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 22 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo n. 1, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi. In particolare (v. pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha escluso le invocate circostanze, atteso che l'imputato aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e aveva mostrato una significativa spregiudicatezza nella commissione del delitto, non avendo manifestato, al tempo stesso, alcun segno di resipiscenza per quanto attuato. La Corte di appello ha rimarcato che il deficit cognitivo, accertato e riportato nelle cartelle cliniche, prodotte dalla difesa, non aveva escluso la consapevolezza da parte dell'imputato dell'errore commesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris