CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], che interviene in proprioquale presunto autore delle violazioni e responsabile dell’obbligazionetributaria, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a marginedel ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla viaLuigi Settembrini n. 30;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22868/2020Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 13435/2026Data pubblicazione 09/05/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui studi è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1013/2019, depositata in data 18/12/2019;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 marzo 2026;L’ASD (associazione sportiva dilettantistica, d’ora in avanti,“l’associazione” o “la contribuente”) [OSCURATO:PERSONA] subì nel 2009 un’ispezioneda parte dell’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con i funzionaridella Direzione territoriale del Lavoro.In seguito a tale accesso ispettivo, l’Agenzia delle Entrate emise in data30/6/2009 un processo verbale di constatazione, con cui vennedisconosciuta la qualificazione di associazione sportiva dilettantistica incapo alla odierna contribuente, che dunque venne inquadrata comeimpresa individuale, con il consequenziale disconoscimento dei beneficifiscali e le riprese fiscali per gli anni 2004-2008.Tra gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente vi è quello perl’annualità 2007, oggetto del presente giudizio, in cui l’Agenzia delleEntrate ha ritenuto che i rapporti di lavoro intrattenuti dall’associazionecon gli istruttori non potevano essere qualificati come autonomi,mancandone i requisiti.Secondo l’Agenzia delle Entrate, i rapporti di lavoro intrattenutidall’associazione con gli istruttori erano da inquadrarsi comer.g. n. 22868/2020 a.c. 23/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22868/2020Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 13435/2026Data pubblicazione 09/05/2026subordinati e come tali avrebbero dovuto essere assoggettati a ritenuted’acconto.La C.T.P. di Ancona respinse il ricorso dell’associazione, ritenendo chequest’ultima non potesse essere qualificata come associazione sportivadilettantistica.L’associazione propose appello avverso la sentenza di primo grado.Nel frattempo, erano impugnati dinanzi al Tribunale di Ancona, sezionelavoro, gli atti con cui si facevano valere le pretese contributive esanzionatorie esercitate dagli enti previdenziali i cui funzionari avevanopartecipato allo stesso accesso ispettivo operato dall’Agenzia delleEntrate, riqualificando i rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica in contratti di lavoro subordinato. Essi furono annullaticon sentenza passata in giudicato.Nonostante che le pronunce del giudice del lavoro di Ancona, favorevoliall’associazione e passate in giudicato, fossero state prodotte nelgiudizio di appello, e nonostante che altre sentenze della C.T.R.,relative ad altre annualità e passate in giudicato, erano favorevoliall’associazione, il giudice di appello a quo confermò la sentenza diprimo grado, affermando che la contribuente non aveva assoltoall’onere della prova di dimostrare la sua natura di ente noncommerciale e che i rapporti di collaborazione intrattenuti con gliistruttori erano da qualificarsi come rapporti di lavoro subordinato.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,r.g. n. 22868/2020 a.c. 33/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22868/2020Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 13435/2026Data pubblicazione 09/05/2026relativamente all’accertamento dello status di associazione sportivadilettantistica in capo [OSCURATO:PERSONA] e contestuale accertamento di ente noncommerciale, avvenuto con sentenze passate in giudicato e comunquedell’accertamento compiuto dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro,con efficacia di giudicato esterno, sull’inquadramento del rapporto dicollaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e gli istruttori, qualificato come sportivodilettantistico, in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 2, comma 5, l.n. 398/1991, artt. 21 e 23 d.P.R. n. 600/1973, art. 9, comma 1, d.lgs.nn. 471/1997, art. 67, comma 1, lett. m, 73, 148 e 149 d.P.R. n.917/1986”, la contribuente censura la sentenza impugnata per nonaver essa esaminato le sentenze passate in giudicato della stessaC.T.R. delle Marche che avevano confermato la natura noncommerciale dell’associazione sportiva dilettantistica odiernaricorrente e, di conseguenza, per non averne tenuto conto ai fini delladecisione assunta.1.1. Il motivo è inammissibile.Nel suo sviluppo sono mescolati diversi profili di censura ai sensidell’art. 360, comma 1, c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo discussotra le parti e violazione di legge), profili non isolabili né distinguibiliagevolmente (Sez. 5-, Ordinanza n. 11152 del 28/04/2025, Rv.674878 - 01).Deve, inoltre, rilevarsi che la censura di violazione di giudicato deveessere sussunta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e propostacome violazione di legge (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; cfr. Cass., sez.5, n. 29806 del 2024, Rv. 673024-01), non come omesso esame difatto decisivo e discusso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.),censura che, peraltro, nel caso che ci occupa è inammissibile per illimite della cd. “doppia conforme” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 27547del 23/10/2024, Rv. 672713 - 01).r.g. n. 22868/2020 a.c. 43/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22868/2020Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 13435/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 n. 3 c.p.c.,Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 2, comma 5, l. n. 398del 1991, art. 67, comma 1, lett. m, 73, 148 e 149 d.P.R. n. 917 del1986, artt. 21 e 23 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 1, d.lgs. n.471/1997 nella parte in cui la C.T.R. delle Marche ha disconosciuto ilrequisito di associazione sportiva dilettantistica in capo a “[OSCURATO:PERSONA]”,contravvenendo alle statuizioni già emesse dalla medesima C.T.R. edal Tribunale di Ancona, tutte passate in giudicato, che negavanol’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione e gliistruttori”, la contribuente censura la sentenza d’appello per averritenuto che i rapporti di lavoro con gli istruttori avevano natura dirapporti di lavoro subordinato, con la conseguente fondatezza degliavviso di accertamento relativo alla ripresa delle ritenute d’acconto dicui era stato omesso il versamento.2.1. Il motivo è infondato.Questa Corte, in una controversia analoga tra le stesse parti, ha giàavuto modo di precisare, con riferimento alla specifica questione chequi occupa, cioè quella dell’omesso versamento delle ritenute d’accontosui compensi corrisposti agli istruttori, che, data la diversità soggettivatra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, il giudicato formatosi tral’associazione odierna ricorrente e l’ente previdenziale non può farestato nella presente causa, che vede contrapposta all’associazionesportiva dilettantistica l’Agenzia delle Entrate (Cass., sez. 6-5, n.19641/2022).3. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 22868/2020 a.c. 53/3/2026 Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22868/2020Numero sezionale 1976/2026Numero di raccolta generale 13435/2026Data pubblicazione 09/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’associazione sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA]” alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro duemila per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22868/2020 a.c. 63/3/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]