CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento; considerato che i due motivi di ricorso con cui si deduce la mancata conformazione della sentenza impugnata alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, nonché alla sentenza n. 46 del 2024 della Corte costituzionale - con cui si è modificata la misura del minimo edittale per la fattispecie di cui all'art.646 cod. pen. - ai fini della rideterminazione della pena inflitta nei confronti dell'odierno ricorrente, risultano entrambi manifestamente infondati, non ravvisandosi i vizi dedotti dalla difesa nel ricorso e, in particolare, la illegittimità della pena irrogata dai giudici di merito; che, a tal proposito, deve ribadirsi come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte, non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi al dictum della sentenza rescindente, ha provveduto alla rideterminazione della pena, con congrua e logica motivazione (si veda, in particolare, la pag. 13 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M