Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1958
ECLI:EU:C:1958:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61958C0001
Conclusioni dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
Traduzione dal francese
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici
,
Mi sia consentito, per amore di chiarezza, ricordare innanzitutto, il più brevemente possibile, i punti essenziali dei fatti e del procedimento.
La ricorrente esercita a Blinde (Vesfalia) il commercio del carbone all'ingrosso. Essa adempiva a suo tempo ai requisiti imposti dall'organizzazione di vendita in comune per il carbone della Ruhr, che era ancora in funzione al momento dell'entrata in vigore del Trattato — il «[OSCURATO:PERSONA]Verkauf» o DKV — per l'ammissione al rifornimento diretto presso le miniere, ovverossia un volume annuale di vendite superiore alle 6.000 tonnellate: in altre parole era un «commerciante di prima mano». Viceversa, con l'entrata in vigore, il 5 febbraio 1953 della nuova disciplina imposta dalla GEORG — la nuova organizzazione creata dai carbonieri della Ruhr in esecuzione delle decisioni degli Alleati — essa non fu più in grado di raggiungere il volume annuo di vendite occorrente all'uopo (48.000 tonnellate).
In conseguenza, il 23 aprile 1953, essa intentò, davanti al Tribunale di Essen, causa per danni alla GEORG, deducendo che dal 1
o
aprile 1953 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) essa non aveva più ricevuto il trattamento di grossista di prima mano.
Con ordinanza del 6 novembre 1953 la Sezione commerciale del Tribunale di Essen disponeva quanto segue:
«Il procedimento è sospeso fino a quando l'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio non si sarà pronunciata — in conformità all'art. 65, 4
o
comma del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio — in merito alla questione se le delibere comuni dei soci della convenuta e dei sei Uffici di vendita per il carbone della Ruhr — prese in data 5 febbraio 1953 e stabilenti che, a partire dal 1
o
aprile 1953, detti Uffici di vendita avrebbero rifornito direttamente solo i grossisti di carbone con un volume annuo di vendite di almeno 48.000 tonnellate — contravvengano o meno al divieto di cui all'art. 65, 1
o
comma del Trattato stesso».
Voi sapete infatti che, a norma del n
o
4 dell'art. 65, «L'[OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva, salvi i ricorsi avanti alla Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo» degli«accordi o decisioni proibiti in forza del n
o
1» dello stesso articolo, accordi e decisioni che «sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri».
L'[OSCURATO:PERSONA] ha preso la richiesta decisione solo il 27 novembre 1957; ne cito il dispositivo:
«
Articolo 1 -
Fino all'entrata in vigore delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] 5-56. 6-56 e 7-56 del 15 febbraio 1956, cioè fino al 26 febbraio 1956, i divieti di cui all'art. 65, n
o
1 del Trattato non erano applicabili alle delibere dei soci della convenuta e dei sei Uffici di vendita per il carbone della Ruhr, S.a.r.l. .
Articolo 2 —
La presente decisione entrerà in vigore dalla notifica al Tribunale di Essen ed alle parti interessate».
Col suo ricorso la ditta [OSCURATO:PERSONA] & C
o
impugna appunto detta decisione.
In questa guisa, Signori, come voi vedete, l'[OSCURATO:PERSONA] dopo aver lasciato trascorrere più di quattro anni non risolve la questione sollevata dal Tribunale di Essen — cioè la compatibilità o meno con l'art. 65, n
o
1, delle delibere 5 febbraio 1953 relative ai grossisti di prima mano. Essa si limita a rispondere, dal punto di vista formale, che i divieti di cui all'art. 65 non erano applicabili a dette delibere.
Perché una simile risposta e perché ha atteso tanto? Ma prima di tutto, perché una simile risposta?
Perché, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], durante l'intero periodo di applicazione delle delibere 5 febbraio 1953 (che si potrebbero chiamare il regime GEORG), cioè dal 1
o
aprile 1953 al 22 febbraio 1956, erano in vigore le norme del § 12 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, nonché della decisione 37-53, in data 11 luglio 1953, emanata per l'applicazione della Convenzione stessa. Quest'ultima decisione mostra di ritenere che il § 12 (che ha lo scopo di mantenere provvisoriamente in vigore le intese e le organizzazioni monopolistiche esistenti) riguardi le intese e le organizzazioni in atto
al momento dell'istituzione del mercato comune
, cioè, per il carbone, al 10 febbraio 1953 (e non già al momento dell'entrata in vigore del Trattato, cioè al 25 luglio 1952).
Dal che deriva che le delibere GEORG, essendo state prese il 5 febbraio 1953, avrebbero fruito del regime più favorevole previsto dalle disposizioni transitorie. In base all'art. 3 della decisione 37-53, infatti, gli accordi per i quali, prima del 31 agosto 1953, fosse stata presentata — come nel nostro caso — una richiesta scritta di autorizzazione, continuavano ad aver vigore fino al momento in cui tale autorizzazione non fosse stata eventualmente rifiutata.
In secondo luogo, perché l'[OSCURATO:PERSONA] ha tardato tanto a rispondere? Questo ritardo si può spiegare, almeno fino all'emanazione delle decisioni 5, 6 e 7-56 del 15 febbraio 1956, con il desiderio dell'[OSCURATO:PERSONA] di dare una risposta precisa. Infatti se le autorizzazioni richieste dalla GEORG fossero state concesse, la questione sarebbe stata automaticamente risolta. Se invece fossero state puramente e semplicemente rifiutate, la decisione di rifiuto avrebbe dovuto — in conformità all'art. 3, 2
o
comma della decisione 37-53 — stabilire la data dalla quale i divieti di cui all'art. 65 sarebbero divenuti applicabili. Nella fattispecie, però, abbiamo un rifiuto implicito che si desume dall'autorizzazione data — a determinate condizioni — non alla GEORG, bensì ad un'organizzazione notevolmente diversa, cioè ai tre Uffici di vendita ed all'Ufficio comune attualmente in atto; appunto per questo le delibere della GEORG hanno cessato di avere vigore il 22 febbraio 1956, data d'inizio del nuovo regime regolamentare autorizzato.
Logicamente la prima questione da risolvere dovrebbe essere quella di sapere a quale regime giuridico (il regime definitivo dell'art. 65 oppure il regime transitorio del § 12 della Convenzione) siano soggetti gli accordi e le decisioni
posteriori
all'entrata in vigore del Trattato, ma
anteriori
all'istituzione del mercato comune. Se infatti il § 12 non trova applicazione, ne deriva che le delibere in questione sono assolutamente nulle e, non essendo state mai autorizzate, sono sempre rimaste prive di effetto. Veramente le parti in causa non hanno sollevato la questione e si trovano d'accordo nell'ammettere, in linea di diritto, l'applicabilità del § 12 agli accordi o decisioni anteriori all'istituzione del mercato comune — secondo l'interpretazione data dalla decisione 37-53. Il problema è stato però, come Voi ricorderete, espressamente posto dal relatore in udienza ed io credo perciò di dovervi accennare, nell'eventualità che Voi vogliate sollevare la questione d'ufficio.
Il problema per la verità è delicato dato che, a differenza dal § 13 (concernente le concentrazioni) il quale stabilisce in modo molto preciso le date per l'applicazione delle varie disposizioni dell'art. 66, il § 12 (relativo alle intese) è molto vago. Nel sostenere che la data da prendere in considerazione è quella dell'istituzione del mercato comune, e non già quella dell'entrata in vigore del Trattato, l'[OSCURATO:PERSONA] si basa — e Voi ricorderete a questo proposito le spiegazioni date in quest'aula dal suo agente — sul combinato diposto dei § § 1 ed 8 della Convenzione, in concomitanza col combinato disposto degli artt. 4 e 65 del Trattato.
Senza dubbio — afferma l'[OSCURATO:PERSONA] — il § 1, n
o
5 della Convenzione, applicando un principio generale d'interpretazione, dispone che «
Dalla data dell'entrata in vigore del Trattato…
, le sue disposizioni sono applicabili, con riserva delle deroghe e senza pregiudizio delle disposizioni complementari previste dalla presente Convenzione
ai fini qui sopra enunciati
»; tuttavia lo stesso § 1, al n
o
1, dichiara che: «Oggetto della presente Convenzione… è di predisporre (soprattutto)
le misure necessarie per l'instaurazione del mercato comune…
». Ora, a norma del § 8, «L'instaurazione del mercato comune, preparata ecc..
risulterà dalle misure di applicazione dell'art 4 del Trattato
». Fra queste misure vi è il vietare «Le pratiche restrittive tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati» (art. 4
d
), che è la materia regolata dall'art. 65. Dunque l'applicazione di quest'ultimo articolo non può aver luogo prima dell'istituzione del mercato comune per ciascuno dei prodotti di cui trattasi; donde segue che le intese «esistenti» che fruiscono del regime transitorio previsto dal § 12 sono le intese in atto anteriormente alla data in questione, anche se la loro esistenza è iniziata successivamente all'entrata in vigore del Trattato.
Signori, questa bella costruzione è a mio parere tutt'altro che convincente e mi sembra che l'accostamento dei § § 1 ed 8 della Convenzione dovrebbe indurci semmai a concludere il contrario.
Ritengo infatti che si debba distinguere con la massima cura fra
la data dalla quale le situazioni previste dal Trattato sono sottoposte alle norme in esso contenute
, da un lato, e
la data a decorrere dalla quale l'[OSCURATO:PERSONA] può esercitare i propri poteri
, dall'altro.
Alla prima si applica la regola generale contenuta nel § 1, n
o
1 della Convenzione: salvo disposizioni in contrario della Convenzione stessa, le norme del Trattato sono applicabili dal momento della sua entrata in vigore. Si noti che esiste una disposizione contraria al § 13 relativo alle concentrazioni, mentre non ve ne sono nel § 12 concernente le intese.
Quanto alla seconda, la Convenzione, al § 2, contiene delle disposizioni molto precise. L'[OSCURATO:PERSONA] esercita immediatamente le funzioni d'informazione e di studio che le sono affidate dal Trattato; in compenso, salvo eccezioni (quale la ripartizione delle risorse in caso di penuria), essa non eserciterà altre funzioni se non a decorrere «dalla data che segna, per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, l'inizio del periodo transitorio». Questo sistema è coerente. Si tratta, durante il periodo detto preparatorio — che è quello che va dall'entrata in vigore del Trattato alla data d'inizio del periodo detto transitorio — di prendere tutti i provvedimenti «preparatori» per l'apertura del mercato comune. Il mercato comune infatti
dev'essere una realtà fin dal primo giorno
, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni transitorie e la cui osservanza può durare al massimo cinque anni. È quanto risulta chiaramente dal già citato § 8 della Convenzione, a norma del quale «L'instaurazione del mercato comune, preparata (soprattutto in seguito alle informazioni raccolte durante il periodo giustamente detto “preparatorio”) risulterà dalle
misure di applicazione
dell'art. 4 del Trattato». Il secondo comma aggiunge immediatamente : «Tali misure (le misure d'applicazione)
entreranno in vigore
, senza pregiudizio delle disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione…» alla tale ed alla tal'altra data. Per il carbone si tratta della data dell'entrata in funzione dei sistemi di perequazione previsti soprattutto a favore del carbone belga. Esiste infatti una correlazione necessaria tra l'aiuto concesso alle miniere belghe, da un lato, e l'apertura
reale
del mercato comune del carbone, dall'altro, senza la quale il primo non avrebbe giustificazione.
Occorre dunque che alla data stabilita per l'apertura del mercato comune, e salvo deroga espressa, le disposizioni e le pratiche che l'art. 4 dichiara incompatibili col mercato comune
siano effettivamente scomparse.
Se ritorniamo all'enumerazione dell'art. 4, constatiamo che effettivamente ci si è comportati in questo modo: i dazi doganali e le restrizioni quantitative (art. 4
a)
sono state soppresse. Le discriminazioni in materia di prezzi (art. 4
b)
hanno formato oggetto di decisioni immediate — ed immediatamente applicabili — dell'[OSCURATO:PERSONA] (decisione 12 febbraio 1953 sulla pubblicazione dei listini per il carbone, per il quale il mercato comune si era aperto il 10 febbraio; per l'acciaio la corrispondente decisione è del 2 maggio: il mercato comune si era aperto il 1
o
maggio). Per quanto riguarda le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati (art. 4
c)
il § 11 della Convenzione regola in modo preciso la data della loro soppressione: come si vede non ci sono difficoltà d'interpretazione.
Restano le «pratiche restrittive tendenti alla ripartizione od allo sfruttamento dei mercati» (art. 4
d
), cioè le intese e le concentrazioni di cui agli artt. 65 e 66 del Trattato ed ai § § 12 e 13 della Convenzione. Per quanto riguarda l'art. 66, il § 13 contiene un'eccezione per ciascuna delle due regole: da un lato — per quanto concerne le situazioni contemplate dal Trattato — esso dichiara quest'ultimo non applicabile alle concentrazioni esistenti, salvo sancire una specie di «periodo sospetto» per le operazioni di concentrazione effettuate tra la data della firma e la data di entrata in vigore del Trattato; d'altro lato, per quanto riguarda la data a partire dalla quale l'[OSCURATO:PERSONA] potrà esercitare i suoi poteri, è previsto uno scaglionamento con inizio dall'entrata in vigore del Trattato.
In merito, infine, all'art. 65 la logica del sistema c'induce a rite nere che, in mancanza di disposizioni in contrario nella Convenzione:
a)
la nullità assoluta sancita dall'art. 65 si applica senza restrizioni alle intese intervenute ed alle organizzazioni create successivamente all'entrata in vigore del Trattato, dato che le disposizioni del § 12 della Convenzione sono applicabili solo alle intese ed organizzazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore;
b)
l'[OSCURATO:PERSONA] non può esercitare i suoi poteri in materia — vuoi per concedere le autorizzazioni, vuoi per constatare la nullità delle intese — prima della data d'apertura del mercato comune, in conformità al § 2, n
o
2, 3
o
comma della Convenzione. Questa è la tesi, almeno sul primo punto, che [OSCURATO:PERSONA] sostiene a pag. 285 della sua opera — come ha ricordato il relatore sollevando la questione in udienza.
Questo sistema mi pare rispondente ai principi informatori della Convenzione: il periodo preparatorio serve a permettere la raccolta delle informazioni circa le intese ed organizzazioni esistenti, in modo da consentire all'[OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dei propri poteri nei loro confronti
fin dal momento dell'istituzione del mercato comune
(concessione o rifiuto delle autorizzazioni richieste ed eventuale constatazione della nullità delle altre intese) ; in tal modo le disposizioni di cui all'art. 4
d
potranno avere immediata applicazione. È chiaro che la situazione sarebbe stata ben diversa se l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata costretta ad attendere fino alla vigilia dell'apertura del mercato comune prima di poter iniziare o completare i propri studi in merito alle intese od organizzazioni eventualmente create al termine del periodo preparatorio. Inoltre è comprensibile che i vantaggi derivanti dalle disposizioni transitorie siano stati riservati alle intese ed organizzazioni create prima dell'entrata in vigore del Trattato — cioè in un'epoca in cui non era stata ancora emanata alcuna norma che le riguardasse — e che gli stessi vantaggi siano stati invece negati a quelle sorte quando ormai il Trattato — regolarmente ratificato e recepito nella legislazione degli Stati membri — aveva vigore di legge nell'ambito degli Stati stessi. Possiamo accettare la stessa conclusione anche per gli altri casi per i quali non esistono disposizioni in contrario, ad esempio per le sovvenzioni, gli aiuti o gli oneri speciali accordati od imposti dagli Stati (art. 4 c), di cui al § 11 della Convenzione. Sarebbe infatti inconcepibile che avessero potuto essere mantenuti in vigore anche gli aiuti o gli oneri che uno Stato avesse istituito dopo l'entrata in vigore del Trattato: di questi si deve ritenere che fossero puramente e semplicemente vietati.
Ecco, o Signori, alcune delle considerazioni che ho creduto di dover fare ad ogni buon fine e che dimostrano per lo meno che il problema è delicato. Non credo tuttavia che sia il caso di sollevare la questione d'ufficio.
In primo luogo infatti, la questione è stata espressamente decisa — in senso, è vero, contrario alle osservazioni che ho appena fatto — dalla decisione 37-53 dell'11 luglio 1953, la quale, sul punto in esame, ha il carattere di una vera e propria decisione interpretativa del § 12 della Convenzione. Orbene, questa non è mai stata impugnata. Indubbiamente si potrebbe configurare l'ipotesi — ammessa dalle sentenze «Oliasse» e «Meroni» — di un'impugnazione attraverso un ricorso introdotto contro la decisione d'applicazione. Tuttavia, nella fattispecie, non è stata sollevata alcuna eccezione d'illegittimità: le due parti concordano sulla validità della decisione e non ritengo d'altra parte che l'illegittimità possa esserne dichiarata d'ufficio.
In secondo luogo, e soprattutto, la questione è stata risolta dalla sentenza 6-54, Governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] (
Racc. Giurisp.
, vol. I, pag. 205). Per la verità il passo della sentenza che ci riguarda non è molto esplicito: la soluzione tuttavia è certa, dal momento che l'organizzazione di cui il governo ricorrente sosteneva l'illiceità era appunto la GEORG e la Corte evidentemente non ignorava che essa fosse stata creata successivamente all'entrata in vigore del Trattato. D'altra parte, nelle sue conclusioni conformi il mio collega Roemer aveva trattato ampiamente la questione e non si possono perciò nutrire dubbi in proposito.
Devo ora prendere in esame le censure elevate dalla ricorrente. Mi pare che tutti gli argomenti dedotti tendano a dimostrare che le delibere del 5 febbraio 1953 non possono trovare fondamento nelle disposizioni transitorie di cui al § 12 della Convenzione.
a)
Innanzitutto la ricorrente assume che la validità delle delibere in questione doveva essere valutata unicamente alla luce delle disposizioni vigenti in Germania nel momento in cui vennero prese; di fatto, il 5 febbraio 1953 il mercato comune del carbone non era ancora stato istituito e l'[OSCURATO:PERSONA] non era perciò competente a prendere una decisione in virtù dell'art. 65. Se poi, invece di considerare la data in cui le delibere sono state prese, si preferisce riferirsi alla data della loro entrata in vigore (1
o
aprile 1953) il risultato non cambia, dal momento che, in base alla decisione 37-53, l'art. 65 ha potuto aver applicazione solo dal 31 agosto 1953.
Orbene, a norma dell'ordinanza n
o
78 del Governo militare britannico — e delle relative disposizioni d'attuazione — le delibere del 5 febbraio 1953 sono nulle ed evidentemente non si potrebbero ammettere a fruire dei vantaggi previsti dalle disposizioni transitorie del Trattato delle intese già invalide in base alla legislazione del paese in cui sono state stipulate.
Signori, come ho già ricordato, le norme del Trattato sono applicabili alle intese esistenti e non soltanto alle intese future: la sola questione che sorge in proposito è di sapere quali fra esse fruiscono dei vantaggi previsti dalle disposizioni transitorie. Orbene, qualunque sia la data in cui l'art. 65 è divenuto applicabile (con o senza i vantaggi di cui alle disposizioni transitorie), è certo che le delibere del 5 febbraio 1953 erano destinate ad avere effetto ben oltre detta data. In ogni caso, incombeva dunque all'[OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di pronunziarsi in merito ad un'intesa destinata a produrre effetti anche dopo l'apertura del mercato comune. D'altra parte, è evidente che essa era incompetente a deliberare in merito alla validità dell'intesa rispetto alla legislazione interna (legislazione nazionale o d'occupazione, poco importa) vigente al momento della sua stipulazione. L'eventuale illiceità interna degli accordi di cui essa era tenuta ad occuparsi non ha rilievo, a mio parere, dato che l'art. 65 contempla la valutazione della situazione di fatto: accordi o decisioni (indipendentemente dalla loro regolarità) ed anche semplici «pratiche». Quindi l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto non intervenire solo nel caso in cui si fosse trovata di fronte ad un vero e proprio nulla, in altre parole di fronte ad un accordo non solo assolutamente nullo sul piano giuridico, ma anche totalmente inapplicato. Ebbene, non è questo il nostro caso: le delibere5 febbraio 1953 si basano sul regolamento n
o
20, modificativo del regolamento n
o
17 dell'[OSCURATO:PERSONA] emanato in esecuzione della legge n
o
27 concernente la riorganizzazione dell'industria carbonifera e siderurgica tedesca. Il fatto che detti testi di legge non fossero sempre esattamente in armonia con le norme del Trattato — soprattutto per quanto riguarda le relazioni temporali tra i due regimi giuridici — o che potessero sorgere delicati conflitti di norme in sede di applicazione alle medesime fattispecie di queste due diverse legislazioni o che, infine, l'organizzazione e le delibere della GEORG fossero più o meno in contrasto con la legge n
o
27 — e con il relativo regolamento n
o
20 — tutto ciò non poteva giustificare il disinteresse dell'[OSCURATO:PERSONA] per una organizzazione esistente e destinata a svolgere la propria attività anche dopo l'entrata in vigore del Trattato.
b)
In via subordinata la ricorrente sostiene (ed il suo patrono ha insistito all'udienza su questo aspetto del problema) che la decisione 37-53 non è applicabile nella fattispecie per il fatto, che se è vero che le delibere in contestazione sono di 5 giorni anteriori all'apertura del mercato comune, esse erano tuttavia destinate ad aver applicazione solo dopo detta apertura e perciò la pretesa anteriorità è puramente fittizia: si tratta, in altre parole, di delibere
ad hoc
prese in extremis al solo scopo di consentire agli interessati di fruire dei vantaggi di cui al § 12 ed alla decisione 37-53. Occorre — afferma la ricorrente — riferirsi invece alla situazione in effetti esistente alla vigilia dell'apertura del mercato comune, cioè al regime delle 6.000 tonnellate vigente sotto la vecchia organizzazione e cessato in realtà solo il 31 marzo 1953 ; era questa in realtà la situazione meritevole della protezione prevista dalle disposizioni transitorie.
Questi rilievi, o Signori, non mancano certo di pertinenza, tuttavia non ci è dato di tenerne conto sul piano giuridico se non a patto che venga contemporaneamente impugnata la decisione 37-53. Se ammettiamo infatti, sulla scorta di questa decisione, che le disposizioni transitorie di cui al § 12 della Convenzione siano applicabili agli accordi, decisioni e pratiche esistenti al momento dell'istituzione del mercato comune (cioè, per il carbone, il 10 febbraio 1953), dobbiamo necessariamente concludere che le imprese erano in pieno diritto di stipulare accordi, di prendere decisioni e di attuare sistemi restrittivi fino alla vigilia della scadenza del periodo preparatorio, ben sapendo che avrebbero potuto in tal modo godere dei vantaggi previsti dal regime transitorio. Per le intese non è previsto, come invece si è fatto per le concentrazioni, un «periodo sospetto» e si arriverebbe perciò alla stessa conclusione, nel caso si volesse accedere alla tesi che ho sopra illustrato circa l'entrata in vigore delle norme del Trattato, per le intese concordate alla vigilia del 25 luglio 1952.
c)
Infine, l'ultima censura riguarda le decisioni 5, 6, e 7-56 del15 febbraio 1956 che hanno concesso l'autorizzazione e che avrebbero introdotto un regime discriminatorio nei confronti di taluni grossisti.
Signori, non discuterò questo gravame che riguarda decisioni diverse da quella che forma oggetto della presente causa. Dette decisioni 5, 6 e 7-56 sono quelle che approvano i nuovi accordi stipulati per la vendita in comune dei combustibili del bacino della Ruhr, accordi i quali si richiamano — tuttavia con modifiche ed aggiunte — agli accordi precedenti. Come ho già ricordato all'inizio della mia esposizione, esse autorizzano il nuovo regime di vendita e pongono con ciò fine al regime anteriore, introdotto dalla GEORG ed ammesso ai vantaggi delle disposizioni transitorie. Il nuovo regime si attiene o meno all'art. 65? Dal momento che esso è stato autorizzato, la Corte avrebbe potuto essere investita della questione solo attraverso un ricorso contro questa autorizzazione, in mancanza di che, l'argomento esula dal presente giudizio il quale verte unicamente sulla validità delle delibere 5 febbraio 1953, ai fini della causa pendente dinanzi al Tribunale di Essen.
Concludo perciò chiedendo:
che il ricorso sia respinto,
che le spese siano poste a carico della ditta [OSCURATO:PERSONA].