CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 08552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/07/2020 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 luglio 2020 il Tribunale di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 7, comma 1 e 18, comma 2 del d.lgs. n. 128 del 2006, perché aveva imbottigliato GPL mediante travaso al di fuori degli impianti autorizzati di cui all'art. 1, comma 56, I. n. 239 del 2004. ti i., 2. L'imputato deduce la violazione di norme processuali, il vizio di motivazione e la violazione di legge, perché il Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti: era sostanzialmente incensurato e la condotta era stata lieve e occasionale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. L'operante del Nucleo radiomobile di Dolianova aveva infatti riferito che il 17 giugno 2016 aveva notato in un uliveto, nascosto dietro i cespugli, un motocarro [OSCURATO:PERSONA] con le bombole nel cassone. Vicino al mezzo, l'imputato stava facendo il travaso di GPL da una bombola all'altra usando un flessibile. L'operante aveva quindi fatto intervenire i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle bombole e, per questo motivo, il Giudice, considerata la pericolosità dell'operazione compiuta, non ha riconosciuto le attenuanti generiche. La difesa puntualizza che l'entità del pericolo ha giustificato solo il diniego delle attenuanti generiche e insiste sull'omessa motivazione della causa di proscioglimento. A tal proposito, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato (Cass., Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635-02). Inoltre, ai fini della sua applicabilità (o della sua esclusione) non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01). Nel caso in esame, si desume dal complesso della motivazione che il fatto è stato ritenuto particolarmente grave dal Giudice, stante l'intervento dei Vigili del Fuoco per la pericolosità dell'attività, e tale elemento è stato stimato prevalente rispetto all'occasionalità e alla "sostanziale" incensuratezza, circostanze solo allegate nel ricorso per cassazione e non oggetto di disamina in primo grado. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estens