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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34584/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25646/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 1021/2019 depositata il12/02/2019.

Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 05/07/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Frosinone la condanna della AUSL di Frosinone al pagamento di oltre trecentomila euro, per progetti di lavori edili ai quali aveva partecipato o comunque da solo, o anche con altri professionisti, redatti.

Il Tribunale di Frosinone, nel contraddittorio con l’AUSL della stessa città, accolse parzialmente la domanda, sotto il profilo dell’arricchimento senza causa, riconoscendo all’ingegnere Sonnino centoventimila eurooltre interessi dalla sentenza al saldo.

L’appello della AUSL di Frosinone e l’appello incidentale del Sonnino sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1021 del 12/02/2019.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato atre motivi, l’AUSL di Frosinone.

Resiste con controricorso MarioSonnino.

L’AUSL ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone i seguentimotivi.

Il primo motivo pone censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 12, della l egga n. 109 del 11/02/ 1994, in relazione agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. (e ai principi traibili dagli artt. 1343, 1344 e 1322, comma 2, cod. civ. e art. 97 C ost.), in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. la Corte d i appello ha violato l'art. 2041 c od. c iv. poiché non poteva riconoscere l'indennizzo in capo al professionista, considerata la condotta di quest'ultimo illecita e contraria a norme imperative, quali, appunto, quelle di cui alla detta legge in tema di incarichi Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle professionali in relazione all’importo dei lavori appaltati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 163, commi 3 e 4, 164 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.la Corte d i a ppello ha errato nell'aver ritenuta proposta e poi accolta la domanda di indebito arricchimento, in assenza di esplicita domanda delSonnino, in base all'assunto che la domanda giudiziale dovesse essere interpretata dal giudice con riferimento alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto di citazione, sia dalle conclusioni che della parte espositiva.

Il terzomotivo pone censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1226 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

L a C orte ha errato nel ritenere sussistente la domanda di indebito arricchimento e ha errato nel disporne l’accoglimento, in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero la mancanza dei caratteri di sussidiarietà e mancanza di riconoscimento dell'utilitas.

Il primo motivo è del tutto carente di specificità, posto che, a fronte di un generico richiamo della legge generale in tema di appalti pubblici, ossia alla legge n. 109 del 1994, vigente all’epoca dei fatti per i quali è causa, non individua alcuna specifica violazione della detta complessa normativa, limitandosi a un generico e superficiale richiamo all’art. 17, comma 12, della legge e alle previsioni di affidamento degli incarichi , i n favore dei professionisti chiamati ad operare in favore della stazione appaltante, mediante procedure di sceltae comunque selettive.

La censura, in breve, si limita, del tutto genericamente, ad affermare che in favore dell’ingegnere Sonnino gli incarichi professionali erano stati affidati senza alcuna effettiva selezione, Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle ma non indica, specificamente, ovvero con riferimento a quali appalti, a quali lavori, e con riferimento a quali importi, in violazione delle disposizioni di legge asseritamente applicabili, disposti dalla stessa AUSL, ciò sia avvenuto.

La Corte territoriale ha, peraltro, alla pag. 9, ritenuto che il contratto di consulenza continuativa tra l’ASL e il Sonnino non fosse soggetto a procedura di evidenza pubblica, come pure la pluralità degli incarichi affidati allo stesso Sonnino, e il motivo all’esame si limita a una mera enunciazione di violazione di norme imperative, senza nulla specificamente dedurre al fine di demolire la detta motivazione.

Il secondo e il terzio motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi vertono sull’azione di indebito arricchimento, di cui agli artt. 2041 e 2042 cod. civ.

I motivi sono, al pari del primo,inammissibili.

La Corte d’appello, alla pag. 4, ha ritenuto, confermando sul punto la sentenza del Tribunale, e richiamando i principi in tema di interpretazione della domanda (Cass. n. 18096 del 19/12/2002 Rv. 559312 –01 e quindi Cass. n. 15802 del 28/07/2005 Rv. 583224 - 01) che l’azione di arricchimento senza causa fosse stata ritualmente proposta dal Sonnino laddove questi, in atto di citazione in primo grado , aveva richiamato il parere reso dal professore Contieri, componente del gruppo di lavoro creato dalle parti per la risoluzione delle controversie insorte a seguito dell’annullamento in autotutela delle delibere d’incarico, affermando che prospettandosi in detto scritto la possibilità per l’ingegnere Sonnino di esperire l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. ciò era adeguato a ritenere che il professionista avesse ritenuto di proporre, almeno in via subordinata e residuale, anche la detta azione.

Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] compiuto dai giudici di merito, in ordine alla rituale proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa e l’interpretazione della domanda formulata sin dal primo grado di giudizio da parte dell’ingegnere Sonnino rimangono , a fronte del compendio motivazionale offerto dalla sentenza impugnata,del tutto i mmuni dalle censure mosse con il secondo e il terzo motivo di ricorso , che si muovono nell’ottica della mera contrapposizione e non della critica demolitoria dell’apparato motivazionale, peraltro richiamando del tutto genericamente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod proc. civ., gli atti processuali propri e della controparte.

Il terzo motivo , peraltro, è ai limiti della comprensibilità, riducendosi a una sola facciata ove viene soltanto ribadita la mancata spettanza della somma liquidata dal giudice di merito, a titolo di indennizzo.

Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di tutti i motivi, è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo

13. Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25646/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 1021/2019 depositata il12/02/2019. Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 05/07/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Frosinone la condanna della AUSL di Frosinone al pagamento di oltre trecentomila euro, per progetti di lavori edili ai quali aveva partecipato o comunque da solo, o anche con altri professionisti, redatti. Il Tribunale di Frosinone, nel contraddittorio con l’AUSL della stessa città, accolse parzialmente la domanda, sotto il profilo dell’arricchimento senza causa, riconoscendo all’ingegnere Sonnino centoventimila eurooltre interessi dalla sentenza al saldo. L’appello della AUSL di Frosinone e l’appello incidentale del Sonnino sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1021 del 12/02/2019. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato atre motivi, l’AUSL di Frosinone. Resiste con controricorso MarioSonnino. L’AUSL ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone i seguentimotivi. Il primo motivo pone censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 12, della l egga n. 109 del 11/02/ 1994, in relazione agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. (e ai principi traibili dagli artt. 1343, 1344 e 1322, comma 2, cod. civ. e art. 97 C ost.), in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. la Corte d i appello ha violato l'art. 2041 c od. c iv. poiché non poteva riconoscere l'indennizzo in capo al professionista, considerata la condotta di quest'ultimo illecita e contraria a norme imperative, quali, appunto, quelle di cui alla detta legge in tema di incarichi Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle professionali in relazione all’importo dei lavori appaltati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 163, commi 3 e 4, 164 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.la Corte d i a ppello ha errato nell'aver ritenuta proposta e poi accolta la domanda di indebito arricchimento, in assenza di esplicita domanda delSonnino, in base all'assunto che la domanda giudiziale dovesse essere interpretata dal giudice con riferimento alla volontà della parte quale emergente dall'intero complesso dell'atto di citazione, sia dalle conclusioni che della parte espositiva. Il terzomotivo pone censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1226 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. L a C orte ha errato nel ritenere sussistente la domanda di indebito arricchimento e ha errato nel disporne l’accoglimento, in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero la mancanza dei caratteri di sussidiarietà e mancanza di riconoscimento dell'utilitas. Il primo motivo è del tutto carente di specificità, posto che, a fronte di un generico richiamo della legge generale in tema di appalti pubblici, ossia alla legge n. 109 del 1994, vigente all’epoca dei fatti per i quali è causa, non individua alcuna specifica violazione della detta complessa normativa, limitandosi a un generico e superficiale richiamo all’art. 17, comma 12, della legge e alle previsioni di affidamento degli incarichi , i n favore dei professionisti chiamati ad operare in favore della stazione appaltante, mediante procedure di sceltae comunque selettive. La censura, in breve, si limita, del tutto genericamente, ad affermare che in favore dell’ingegnere Sonnino gli incarichi professionali erano stati affidati senza alcuna effettiva selezione, Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle ma non indica, specificamente, ovvero con riferimento a quali appalti, a quali lavori, e con riferimento a quali importi, in violazione delle disposizioni di legge asseritamente applicabili, disposti dalla stessa AUSL, ciò sia avvenuto. La Corte territoriale ha, peraltro, alla pag. 9, ritenuto che il contratto di consulenza continuativa tra l’ASL e il Sonnino non fosse soggetto a procedura di evidenza pubblica, come pure la pluralità degli incarichi affidati allo stesso Sonnino, e il motivo all’esame si limita a una mera enunciazione di violazione di norme imperative, senza nulla specificamente dedurre al fine di demolire la detta motivazione. Il secondo e il terzio motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, poiché entrambi vertono sull’azione di indebito arricchimento, di cui agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. I motivi sono, al pari del primo,inammissibili. La Corte d’appello, alla pag. 4, ha ritenuto, confermando sul punto la sentenza del Tribunale, e richiamando i principi in tema di interpretazione della domanda (Cass. n. 18096 del 19/12/2002 Rv. 559312 –01 e quindi Cass. n. 15802 del 28/07/2005 Rv. 583224 - 01) che l’azione di arricchimento senza causa fosse stata ritualmente proposta dal Sonnino laddove questi, in atto di citazione in primo grado , aveva richiamato il parere reso dal professore Contieri, componente del gruppo di lavoro creato dalle parti per la risoluzione delle controversie insorte a seguito dell’annullamento in autotutela delle delibere d’incarico, affermando che prospettandosi in detto scritto la possibilità per l’ingegnere Sonnino di esperire l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. ciò era adeguato a ritenere che il professionista avesse ritenuto di proporre, almeno in via subordinata e residuale, anche la detta azione. Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] compiuto dai giudici di merito, in ordine alla rituale proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa e l’interpretazione della domanda formulata sin dal primo grado di giudizio da parte dell’ingegnere Sonnino rimangono , a fronte del compendio motivazionale offerto dalla sentenza impugnata,del tutto i mmuni dalle censure mosse con il secondo e il terzo motivo di ricorso , che si muovono nell’ottica della mera contrapposizione e non della critica demolitoria dell’apparato motivazionale, peraltro richiamando del tutto genericamente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod proc. civ., gli atti processuali propri e della controparte. Il terzo motivo , peraltro, è ai limiti della comprensibilità, riducendosi a una sola facciata ove viene soltanto ribadita la mancata spettanza della somma liquidata dal giudice di merito, a titolo di indennizzo. Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di tutti i motivi, è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Ad. 05/07/2023 R.g. n. n. 25646 del 2019; estensore: C. Valle
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