Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22977/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PROPRIETA' ~12,» RECNALATrrnr2 PER sul ricorso (iscritto al N.R.G 16649/17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.

TURO alt -03 co. i guai= 13PP, 115/172 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, v.

Pacuvio n. 34; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02843860012), in persona del IPresidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro-tempore, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, v.

C. Menotti, 1; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 09059340019), in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via della Consulta, n. 50; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 2228/2016 (pubblicata li 28 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi, e il rigetto del ricorso incidentale; lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dai difensori della ricorrente principale e della ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2012 (con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - dallo stesso Tribunale sollevata - degli articoli 1 e 2 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 39/2004, relativa alla costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, nonché l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 (conv., con modif., dalla legge n. 5/2005), relativi agli interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1/2005, nonché dell'articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge Finanziaria 2007), con sentenza n. 7453/2015 si pronunciava sulla domanda proposta dall'anzidetta Fondazione diretta all'accertamento della proprietà in capo alla stessa di tutto il complesso immobiliare sede del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino e alla condanna delle convenute A.S.O.M. o Regione [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un indennizzo per l'indebito utilizzo di tale complesso, a decorrere dal 23 novembre 2004, in misura non inferiore a 4.001.550,00 euro annui.

Con l'indicata sentenza, l'adito Tribunale respingeva le predette domande attoree e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale svolta dalla A.S.O.M., compensando tra le parti le spese della lite.

2. Decidendo sull'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] di Torino (che formulava, a sua volta, appello incidentale) e Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2228/2016 (pubblicata il 28 dicembre 2016), rigettava tutti i gravami, confermando la sentenza di primo grado e compensava tra le parti le spese giudiziali.

A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte piemontese dava atto, in via del tutto preliminare, in ordine alle eccezioni formulate dalla F.O.M., che non erano stati evidenziati dalle parti in modo puntuale diversi ed ulteriori profili di eventuale incostituzionalità delle norme dalle stesse richiamate, tali da indurre a sollevare nuove questioni di legittimità innanzi alla Corte costituzwale.

Quanto, poi, al superamento dei limiti imposti dall'art. 1, Protocollo 1, della CEDU, il giudice di appello affermava che la stessa Corte costituzionale aveva affrontato incidentalmente la questione, rilevando come, nel caso di specie, le diverse norme richiamate dall'appellante e l'interpretazione data alle stesse non avessero illegittimamente limitato il diritto al pacifico !godimento dei beni, richiamato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte EDU, contenuto "nei limiti dello stretto necessario, rispetto all'interesse pubblico che lo giustifica".

La Corte territoriale respingeva, inoltre, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], poiché nell'atto di appello erano state individuate le parti della sentenza di primo grado di cui si chiedeva la riforma, erano stati indicati i motivi sui quali il giudice di primo grado avrebbe fondato la propria decisione su elementi di fatto erronei ed erano state riportate le modifiche richieste alla pronuncia.

La citata Corte rigettava, inoltre, le istanze istruttorie formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], ponendo in risalto come l'attrice aveva già tempestivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado elaborati tecnici volti a descrivere la consistenza e le caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] I, il suo valore ed il corrispettivo per la sua occupazione.

La Corte di appello di Torino riteneva, altresì, che le doglianze avanzate dall'appellante, sulla mancata ammissione de ll documento n. 49 e sulla omessa ammissione di c.t.u. erano prive di fondamento e che la pronuncia di primo grado, sul punto, fosse pienamente corretta e conforme alle norme che regolano il processo civile.

Sosteneva, inoltre, che il giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto del tutto superflue le prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., perché volte a dimostrare circostanze sostanzialmente non contestate e desumibili anche dai documenti prodotti in atti.

La Corte di appello respingeva anche le istanze istruttorie formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, quale appellante incidentale, osservando che esse sarebbero state utili ove fosse stata accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa Azienda diretta all'ottenimento della condanna della F.O.M. al risarcimento in suo favore dei danni conseguenti all'occupazione dei locali del Padiglione 12 e alla concessione in godimento a terzi della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA].

E ciò sul presupposto che il giudice di primo grado aveva, sul punto, ritenuto improcedibile la domanda formulata dalla A.S.O.M., con statuizione da ritenersi condivisibile (per quanto in seguito sarà evidenziato).

La Corte di appello di Torino rigettava, poi, l'unica doglianza formulata sul merito dalla F.O.M., con la quale era stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo nella parte in cui, sotto diversi profili, aveva ritenuto che tutto il [OSCURATO:PERSONA] I di Torino fosse costituito da beni mobili e immobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio escludendo, così, che anche una sola porzione fosse rimasta nella proprietà di essa F.O.M. .

Al riguardo, il giudice di appello affermava come risultasse evidente che il contenuto del concetto di "attività istituzionali del presidio ospedaliero" non poteva coincidere con quello di "attività sanitaria", poiché il comma 1350 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, riferendosi alle "attività istituzionali", aveva inteso richiamare una categoria ben più ampia, ovvero comprensiva anche dei diversi ambiti non strettamente sanitari, ma posti a supporto del servizio sanitario erogato.

Così se nella nozione di attività sanitaria andavano ricomprese tutte le prestazioni sanitarie tipicamente fornite dal [OSCURATO:PERSONA] I, nel concetto di "attività istituzionali" confluivano necessariamente anche tutti quei servizi connessi, propedeutici o conseguenti alle prestazioni sanitarie.

Concludeva, perciò, la Corte piemontese come si dovesse ritenere evidente che il concetto di "attività istituzionali del presidio ospedaliero" avesse un'accezione ampia, aggiungendo che la circostanza della concessione da parte della A.S.O.M. alla F.O.M. di mantenere la propria sede e l'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del [OSCURATO:PERSONA] non escludeva che questo immobile fosse destinato allo svolgimento di dette attività istituzionali.

Si osservava, inoltre, che l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado non poteva considerarsi "abrogante" del contenuto del citato art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, giacché, da un lato, la pronuncia si era limitata a prendere in considerazione solo gli immobili oggetto di domanda, e, dall'altro, nessuna delle parti del giudizio aveva prospettato questioni relative ad eventuali beni mobili.

Il giudice di appello rigettava, inoltre, la censura formulata dall'appellante con cui aveva lamentato il mancato riconoscimento della titolarità della proprietà del terreno su cui era edificato il presidio ospedaliero, dal momento che il terreno non poteva non considerarsi "funzionalmente connesso allo svolgimento delle attività istituzionali del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino", costituendo, quindi, il fabbricato e il terreno una unità inscindibile in virtù dei principi generali in materia di accessione.

La Corte di appello di Torino rigettava anche l'appello incidentale formulato dalla A.S.O.M., con cui la stessa aveva chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nel senso di ottenere la condanna della F.O.M. al risarcimento in suo favore dei danni conseguenti all'occupazione abusiva dei locali del Padiglione 12 del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino.

Rilevava la Corte sul punto - conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che il credito azionato, sorto anteriormente al Commissariamento della F.O.M. e non ancora terminato, era da ritenersi soggetto alla complessa procedura speciale di cui all'art. 30 del d.l. n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007), ovvero alla disciplina della L.C.A., dovendosi considerare che l'art. 144 della c.d. legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), regolante gli effetti dell'esdebitazione, non era applicabile alla suddetta procedura, donde l'improcedibilità della suddetta domanda.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata Regione [OSCURATO:PERSONA] e con controricorso - contenente un motivo di ricorso incidentale - dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino.

La ricorrente principale ha anche depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e i difensori della ricorrente principale e di quella incidentale hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, dovendosi ritenere l'impugnata sentenza contraria all'intenzione del legislatore risultante dal senso palese delle parole utilizzate, dal momento che, con la richiamata disposizione normativa, si era inteso dare interpretazione autentica alla previsione della legge istitutiva che, designando la Fondazione quale successore dell'intero patrimonio dell'[OSCURATO:PERSONA], ne aveva escluso soltanto i "presidi ospedalieri" destinati all'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione, con espressione genericamente riferita alla funzione svolta, piuttosto che alle consistenze patrimoniali di esercizio.

2. Con la seconda censura la ricorrente F.O.M. ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 61 e 191 e ss. nonché dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, pure con riferimento all'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'Appello di Torino, in assenza dell'indagine tecnica più volte dalla medesima richiesta ed in assenza di domande riconvenzionali avversarie, posto a fondamento della decisione la circostanza, non contestata, che una porzione non trascurabile del fabbricato era da sempre destinata a finalità diverse da quelle istituzionali del presidio ospedaliero.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 934 c.c. e dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, non avendo il giudice di appello spiegato per quale ragione la norma introdotta dal legislatore del 2006 non poteva valere di per sé a giustificare la separazione della proprietà dell'opera costruita sopra il suolo dalla originaria proprietà del suolo, come peraltro previsto appunto dal citato art. 934 c.c. .

4. Con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente F.O.M. ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione della XIV disp. att.

Cost. e dell'art. 1 Protocollo n. 1.

CEDU, in relazione all'interpretazione del disposto del richiamato art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, per avere la sentenza impugnata disatteso la pari dignità di rilevanza costituzionale delle funzioni residuate in capo alla F.O.M. ed adottato una conseguente interpretazione del menzionato art. 1, comma 1350, legge 296/2006 senza fare applicazione dei canoni di ragionevolezza e proporzione, dei quali è espressione il Protocollo n. 1.

CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, di diretta applicazione quale regola di adeguamento ermeneutico delle leggi nazionali, alla luce delle sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale.

5. Con il suo unico motivo di ricorso incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 del decreto legge n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007, nonché dell'art. 144 della c.d. legge fallimentare, dovendo ritenersi la proposta domanda di condanna della Fondazione omonima al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di occupazione senza titolo del Padiglione 12 ammissibile e fondata con riguardo sia al periodo di occupazione anteriore al provvedimento di esdebitazione (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.4.2012), sia al periodo successivo ed ancora in corso, non essendo cessata l'abusiva occupazione da parte della Fondazione stessa.

6. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale è infondato e deve, perciò, essere rigettato per le ragioni che seguono.

Va, infatti, osservato che - per come esattamente ritenuto con l'impugnata sentenza (confermativa di quella di primo grado) - alla stregua del contenuto e dell'analisi ermeneutica operata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza (dichiarativa dell'infondatezza della sollevata questione incidentale) n. 263 del 2012 con riferimento alla portata dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 quale norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277/2004 (conv., con modif., dalla legge n. 4/2005), è corretto l'esito interpretativo a cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo il quale devono intendersi attribuiti alla A.S.O.M. di Torino tutti i beni mobili ed immobili funzionalmente connessi alle attività sanitarie svolte presso i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, essendo necessari per la prosecuzione dell'attività dell'Azienda e risultando strumentalmente finalizzati al rispetto di quanto imposto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, cioè alla garanzia di mantenimento dei compiti ospedalieri dell'originario Ente.

Il citato art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007 (la più volte citata n. 296/2006), sancisce, infatti, inequivocabilmente che la proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] di Torino è da intendersi assegnata - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4) - alla [OSCURATO:PERSONA] con sede in Torino, ma con l'espressa esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo.

Pertanto, è univoco che con la citata norma - la cui portata ed interpretazione vengono direttamente in rilievo ai fini della soluzione della controversia il legislatore ha inteso attribuire all'Azienda sanitaria sia la proprietà dell'edificio adibito all'espletamento dell'attività ospedaliera sia di tutti i beni mobili ed immobili che - pur non facendo parte strutturalmente di tale edificio - risultano comunque impiegati, in base ad un rapporto di strumentalità, per lo svolgimento della funzione assistenziale sanitaria (comprendendosi in essi, quindi, oltre ai locali adibiti ad ambulatori, ad ambienti di degenza, a sale operatorie e agli altri servizi sanitari connessi, anche quelli destinati ad uffici amministrativi - direttivi e secondari - e ad accoglienza dell'utenza, in quanto strettamente funzionali all'esercizio dei servizi appena indicati ed integrativi del ciclo sanitario, con conseguente legittimità dello svolgimento di tali complessive attività anche nel padiglione 12, il quale non costituisce un corpo di fabbrica autonomo e separato dal complesso immobiliare costituente l'[OSCURATO:PERSONA] I).

Trattasi di un assetto normativo che si pone, peraltro, in sintonia con la previsione del comma 3 della XIV disp. trans. finale della Costituzione, di cui costituisce attuazione.

Nel corpo della citata sentenza della Corte costituzionale si legge che con l'avvenuta scissione - a mezzo del suddetto art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 - dell'originario Ente in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), il legislatore ha predisposto un doveroso strumento per il rispetto del precetto costituzionale dettato dalla norma in questione, rispetto alla cui interpretazione la Corte di appello non è incorsa - per quanto evidenziato - nella denunciata violazione.

Con essa, infatti, è stata garantita la destinazione di taluni beni (ovvero, per l'appunto, di quelli funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino), già di proprietà dell'Ente mauriziano (che ha conservato la titolarità dei restanti), alla A.S.O.M. (la cui consistenza rientra nella discrezionalità del legislatore che, nel caso in oggetto, è stata esercitata in base a scelte non irragionevoli), essendosi resa necessaria per il soddisfacimento dell'esigenza, tutelata a livello costituzionale, di rendere possibile la prosecuzione dell'attività da essa svolta quale ente ospedaliero.

7. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile poic:hé, con esso, si tende a censurare la scelta discrezionale della Corte di appello di non dare seguito alla richiesta istruttoria di ammissione della c.t.u., siccome ritenuta motivatamente superflua, alla stregua dell'assorbente valutazione della questione di diritto presupposta circa la portata del contenuto dell'art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007 e della univoca riferibilità della qualità proprietaria all'azienda ospedaliera di tutte le strutture come in precedenza indicate, senza trascurare la circostanza che la stessa odierna ricorrente, quale attrice in primo grado, aveva ritualmente prodotto in giudizio elaborati tecnici volti a descrivere la consistenza e le caratteristiche del presidio ospedaliero Umberto I, oltre a determinarne il valore.

8. La terza censura formulata nell'interesse della Fondazione dell'[OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento dal momento che, secondo i principi generali ed in difetto di contrarie ed univoche disposizioni normative, il complesso immobiliare - proprio per effetto dell'interpretazione dell'art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007, ricostruita correttamente nei termini precedentemente indicati - destinato all'attività ospedaliera e l'area su cui esso insiste formano un'unità inscindibile, con la conseguente applicazione della disciplina generale dell'art. 934 c.c. in tema di accessione.

9. Neanche il quarto motivo prospettato con il ricorso principale coglie nel segno e deve, perciò, essere disatteso, dal momento che le censurate norme non hanno comportano una illegittima limitazione del diritto al pacifico godimento, da parte della Fondazione, degli altri beni esclusi dalla suddetta destinazione e l'interpretazione di dette norme si allinea all'intenzione del legislatore costituzionale come esternata nella XIV disp. finale, a cui le norme stesse hanno, in definitiva, dato attuazione (secondo quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale, con la suddetta sentenza n. 263/2012).

E ciò senza obliterare l'argomento assorbente secondo cui, essendo la Fondazione una persona giuridica di diritto pubblico, essa non è oggetto di protezione da parte della CEDU, donde l'inconferenza dell'invocazione dell'art. 1 del protocollo addizionale della Cedu a tutela del suo patrimonio.

10. L'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla A.S.O.M. è, pur esso, privo di fondamento.

Bisogna, innanzitutto, dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità contenuta nel controricorso (formulato ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c.) all'unico motivo del formulato ricorso incidentale avuto riguardo all'asserita necessaria sussumibilità del motivo sotto il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., con conseguente applicabilità del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., perché non si verte in un caso di omesso esame di un fatto decisivo, oltretutto affrontato nell'impugnata sentenza (v. pagg. 20-22), bensì in quello della denuncia di una questione di diritto propriamente afferente alla situazione di Commissariamento della F.O.M. e all'individuazione dei correlati effetti, in base alla normativa speciale in concreto applicabile.

Nondimeno, la censura dedotta dalla ricorrente incidentale è - come anticipato - da ritenere infondata.

L'A.S.O.M. ha sostenuto al riguardo che, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 18 aprile 2012, con cui è stato approvato il piano di soddisfacimento dei creditori, la procedura di commissariamento della F.O.M. avrebbe dovuto considerarsi definita, con la conseguenza che il credito ris.arcitorio maturato nei confronti della F.O.M. nel periodo successivo a detta ordinanza si sarebbe dovuto accertare secondo le modalità ordinarie.

Senonché - come correttamente osservato dalla Corte piemontese nell'impugnata sentenza - l'art. 30, comma 8, del d.l. n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007) contiene una norma di chiusura della procedura speciale di commissariamento, prevedendo che "per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme sulla L.C.A. di cui al titolo V del R.D. n. 267/1942, e succ. modif., nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli artt. 12 e 126 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917/1986", precisandosi che il citato titolo V, all'art. 201, contiene il richiamo alle norme della procedura fallimentare, fra cui gli artt. 51 e 52, il primo contemplante il divieto delle azioni individuali ed i secondo disponente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.

E ciò, del resto, in conformità al disposto generale di cui al comma 3 dello stesso art. 30 in questione, il quale stabilisce che nessuna azione individuale esecutiva avrebbe potuto essere iniziata ma neppure proseguita nei confronti della F.O.M. dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 159/2007.

Va, altresì, osservato che neanche l'art. 30, comma 6, del medesimo decreto-legge, nel disciplinare l'esito della procedura di commissariamento, richiama l'art. 144 L.F., il quale stabilisce gli effetti dell'esdebitazione del fallito offrendo una tutela ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, con possibilità per gli stessi di ottenere un'eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di parti grado, senza, oltretutto, trascurare il dato rilevante che detta norma della c.d. legge fallimentare si applica alle persone fisiche.

Pertanto, non può dubitarsi che il citato art. 30, comma 6, preveda un'esdebitazione specifica, che, nell'essere dettagliatamente regolamentata, produce gli effetti suoi propri, senza alcun testuale riferimento a quelli previsti dal suddetto art. 144 L.F.

Da ciò, quindi, deriva la correttezza della statuizione adottata dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza, con la quale è stata ravvisata l'improc:edibilità della domanda vantata dall'A.S.O.M. (cfr. Cass. n. 18481/2018), avente, tra l'altro, ad oggetto un credito riferito ad un periodo (indicato come decorrente dal 10 febbraio 2005) parzialmente antecedente al commissariamento della Fondazione dell'[OSCURATO:PERSONA], attuata con il d.l. n. 159/2007.

11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.In virtù della reciproca soccombenza tra dette parti, le spese riguardanti il relativo rapporto processuale vanno compensate, mentre la ricorrente principale, in quanto soccombente nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve essere condannata a rifondere a quest'ultima le spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Poiché il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza, a carico degli stessi ricorrenti principale e incidentale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le stesse impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa integralmente tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio.

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PROPRIETA' ~12,» RECNALATrrnr2 PER sul ricorso (iscritto al N.R.G 16649/17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U. TURO alt -03 co. i guai= 13PP, 115/172 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, v. Pacuvio n. 34; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02843860012), in persona del IPresidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro-tempore, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, v. C. Menotti, 1; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 09059340019), in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via della Consulta, n. 50; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 2228/2016 (pubblicata li 28 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi, e il rigetto del ricorso incidentale; lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dai difensori della ricorrente principale e della ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2012 (con la quale era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - dallo stesso Tribunale sollevata - degli articoli 1 e 2 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 39/2004, relativa alla costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, nonché l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 277/2004 (conv., con modif., dalla legge n. 5/2005), relativi agli interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1/2005, nonché dell'articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge Finanziaria 2007), con sentenza n. 7453/2015 si pronunciava sulla domanda proposta dall'anzidetta Fondazione diretta all'accertamento della proprietà in capo alla stessa di tutto il complesso immobiliare sede del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino e alla condanna delle convenute A.S.O.M. o Regione [OSCURATO:PERSONA] al versamento di un indennizzo per l'indebito utilizzo di tale complesso, a decorrere dal 23 novembre 2004, in misura non inferiore a 4.001.550,00 euro annui. Con l'indicata sentenza, l'adito Tribunale respingeva le predette domande attoree e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale svolta dalla A.S.O.M., compensando tra le parti le spese della lite. 2. Decidendo sull'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] di Torino (che formulava, a sua volta, appello incidentale) e Regione [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2228/2016 (pubblicata il 28 dicembre 2016), rigettava tutti i gravami, confermando la sentenza di primo grado e compensava tra le parti le spese giudiziali. A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte piemontese dava atto, in via del tutto preliminare, in ordine alle eccezioni formulate dalla F.O.M., che non erano stati evidenziati dalle parti in modo puntuale diversi ed ulteriori profili di eventuale incostituzionalità delle norme dalle stesse richiamate, tali da indurre a sollevare nuove questioni di legittimità innanzi alla Corte costituzwale. Quanto, poi, al superamento dei limiti imposti dall'art. 1, Protocollo 1, della CEDU, il giudice di appello affermava che la stessa Corte costituzionale aveva affrontato incidentalmente la questione, rilevando come, nel caso di specie, le diverse norme richiamate dall'appellante e l'interpretazione data alle stesse non avessero illegittimamente limitato il diritto al pacifico !godimento dei beni, richiamato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte EDU, contenuto "nei limiti dello stretto necessario, rispetto all'interesse pubblico che lo giustifica". La Corte territoriale respingeva, inoltre, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], poiché nell'atto di appello erano state individuate le parti della sentenza di primo grado di cui si chiedeva la riforma, erano stati indicati i motivi sui quali il giudice di primo grado avrebbe fondato la propria decisione su elementi di fatto erronei ed erano state riportate le modifiche richieste alla pronuncia. La citata Corte rigettava, inoltre, le istanze istruttorie formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], ponendo in risalto come l'attrice aveva già tempestivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado elaborati tecnici volti a descrivere la consistenza e le caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] I, il suo valore ed il corrispettivo per la sua occupazione. La Corte di appello di Torino riteneva, altresì, che le doglianze avanzate dall'appellante, sulla mancata ammissione de ll documento n. 49 e sulla omessa ammissione di c.t.u. erano prive di fondamento e che la pronuncia di primo grado, sul punto, fosse pienamente corretta e conforme alle norme che regolano il processo civile. Sosteneva, inoltre, che il giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto del tutto superflue le prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., perché volte a dimostrare circostanze sostanzialmente non contestate e desumibili anche dai documenti prodotti in atti. La Corte di appello respingeva anche le istanze istruttorie formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, quale appellante incidentale, osservando che esse sarebbero state utili ove fosse stata accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa Azienda diretta all'ottenimento della condanna della F.O.M. al risarcimento in suo favore dei danni conseguenti all'occupazione dei locali del Padiglione 12 e alla concessione in godimento a terzi della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. E ciò sul presupposto che il giudice di primo grado aveva, sul punto, ritenuto improcedibile la domanda formulata dalla A.S.O.M., con statuizione da ritenersi condivisibile (per quanto in seguito sarà evidenziato). La Corte di appello di Torino rigettava, poi, l'unica doglianza formulata sul merito dalla F.O.M., con la quale era stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo nella parte in cui, sotto diversi profili, aveva ritenuto che tutto il [OSCURATO:PERSONA] I di Torino fosse costituito da beni mobili e immobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio escludendo, così, che anche una sola porzione fosse rimasta nella proprietà di essa F.O.M. . Al riguardo, il giudice di appello affermava come risultasse evidente che il contenuto del concetto di "attività istituzionali del presidio ospedaliero" non poteva coincidere con quello di "attività sanitaria", poiché il comma 1350 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, riferendosi alle "attività istituzionali", aveva inteso richiamare una categoria ben più ampia, ovvero comprensiva anche dei diversi ambiti non strettamente sanitari, ma posti a supporto del servizio sanitario erogato. Così se nella nozione di attività sanitaria andavano ricomprese tutte le prestazioni sanitarie tipicamente fornite dal [OSCURATO:PERSONA] I, nel concetto di "attività istituzionali" confluivano necessariamente anche tutti quei servizi connessi, propedeutici o conseguenti alle prestazioni sanitarie. Concludeva, perciò, la Corte piemontese come si dovesse ritenere evidente che il concetto di "attività istituzionali del presidio ospedaliero" avesse un'accezione ampia, aggiungendo che la circostanza della concessione da parte della A.S.O.M. alla F.O.M. di mantenere la propria sede e l'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del [OSCURATO:PERSONA] non escludeva che questo immobile fosse destinato allo svolgimento di dette attività istituzionali. Si osservava, inoltre, che l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado non poteva considerarsi "abrogante" del contenuto del citato art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, giacché, da un lato, la pronuncia si era limitata a prendere in considerazione solo gli immobili oggetto di domanda, e, dall'altro, nessuna delle parti del giudizio aveva prospettato questioni relative ad eventuali beni mobili. Il giudice di appello rigettava, inoltre, la censura formulata dall'appellante con cui aveva lamentato il mancato riconoscimento della titolarità della proprietà del terreno su cui era edificato il presidio ospedaliero, dal momento che il terreno non poteva non considerarsi "funzionalmente connesso allo svolgimento delle attività istituzionali del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino", costituendo, quindi, il fabbricato e il terreno una unità inscindibile in virtù dei principi generali in materia di accessione. La Corte di appello di Torino rigettava anche l'appello incidentale formulato dalla A.S.O.M., con cui la stessa aveva chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nel senso di ottenere la condanna della F.O.M. al risarcimento in suo favore dei danni conseguenti all'occupazione abusiva dei locali del Padiglione 12 del [OSCURATO:PERSONA] I di Torino. Rilevava la Corte sul punto - conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che il credito azionato, sorto anteriormente al Commissariamento della F.O.M. e non ancora terminato, era da ritenersi soggetto alla complessa procedura speciale di cui all'art. 30 del d.l. n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007), ovvero alla disciplina della L.C.A., dovendosi considerare che l'art. 144 della c.d. legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), regolante gli effetti dell'esdebitazione, non era applicabile alla suddetta procedura, donde l'improcedibilità della suddetta domanda. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata Regione [OSCURATO:PERSONA] e con controricorso - contenente un motivo di ricorso incidentale - dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino. La ricorrente principale ha anche depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte e i difensori della ricorrente principale e di quella incidentale hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, dovendosi ritenere l'impugnata sentenza contraria all'intenzione del legislatore risultante dal senso palese delle parole utilizzate, dal momento che, con la richiamata disposizione normativa, si era inteso dare interpretazione autentica alla previsione della legge istitutiva che, designando la Fondazione quale successore dell'intero patrimonio dell'[OSCURATO:PERSONA], ne aveva escluso soltanto i "presidi ospedalieri" destinati all'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della Regione, con espressione genericamente riferita alla funzione svolta, piuttosto che alle consistenze patrimoniali di esercizio. 2. Con la seconda censura la ricorrente F.O.M. ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 61 e 191 e ss. nonché dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, pure con riferimento all'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'Appello di Torino, in assenza dell'indagine tecnica più volte dalla medesima richiesta ed in assenza di domande riconvenzionali avversarie, posto a fondamento della decisione la circostanza, non contestata, che una porzione non trascurabile del fabbricato era da sempre destinata a finalità diverse da quelle istituzionali del presidio ospedaliero. 3. Con il terzo motivo la ricorrente principale ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 934 c.c. e dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, non avendo il giudice di appello spiegato per quale ragione la norma introdotta dal legislatore del 2006 non poteva valere di per sé a giustificare la separazione della proprietà dell'opera costruita sopra il suolo dalla originaria proprietà del suolo, come peraltro previsto appunto dal citato art. 934 c.c. . 4. Con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente F.O.M. ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione della XIV disp. att. Cost. e dell'art. 1 Protocollo n. 1. CEDU, in relazione all'interpretazione del disposto del richiamato art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006, per avere la sentenza impugnata disatteso la pari dignità di rilevanza costituzionale delle funzioni residuate in capo alla F.O.M. ed adottato una conseguente interpretazione del menzionato art. 1, comma 1350, legge 296/2006 senza fare applicazione dei canoni di ragionevolezza e proporzione, dei quali è espressione il Protocollo n. 1. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, di diretta applicazione quale regola di adeguamento ermeneutico delle leggi nazionali, alla luce delle sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale. 5. Con il suo unico motivo di ricorso incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 del decreto legge n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007, nonché dell'art. 144 della c.d. legge fallimentare, dovendo ritenersi la proposta domanda di condanna della Fondazione omonima al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di occupazione senza titolo del Padiglione 12 ammissibile e fondata con riguardo sia al periodo di occupazione anteriore al provvedimento di esdebitazione (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.4.2012), sia al periodo successivo ed ancora in corso, non essendo cessata l'abusiva occupazione da parte della Fondazione stessa. 6. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale è infondato e deve, perciò, essere rigettato per le ragioni che seguono. Va, infatti, osservato che - per come esattamente ritenuto con l'impugnata sentenza (confermativa di quella di primo grado) - alla stregua del contenuto e dell'analisi ermeneutica operata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza (dichiarativa dell'infondatezza della sollevata questione incidentale) n. 263 del 2012 con riferimento alla portata dell'art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 quale norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 277/2004 (conv., con modif., dalla legge n. 4/2005), è corretto l'esito interpretativo a cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo il quale devono intendersi attribuiti alla A.S.O.M. di Torino tutti i beni mobili ed immobili funzionalmente connessi alle attività sanitarie svolte presso i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, essendo necessari per la prosecuzione dell'attività dell'Azienda e risultando strumentalmente finalizzati al rispetto di quanto imposto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, cioè alla garanzia di mantenimento dei compiti ospedalieri dell'originario Ente. Il citato art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007 (la più volte citata n. 296/2006), sancisce, infatti, inequivocabilmente che la proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] di Torino è da intendersi assegnata - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4) - alla [OSCURATO:PERSONA] con sede in Torino, ma con l'espressa esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Pertanto, è univoco che con la citata norma - la cui portata ed interpretazione vengono direttamente in rilievo ai fini della soluzione della controversia il legislatore ha inteso attribuire all'Azienda sanitaria sia la proprietà dell'edificio adibito all'espletamento dell'attività ospedaliera sia di tutti i beni mobili ed immobili che - pur non facendo parte strutturalmente di tale edificio - risultano comunque impiegati, in base ad un rapporto di strumentalità, per lo svolgimento della funzione assistenziale sanitaria (comprendendosi in essi, quindi, oltre ai locali adibiti ad ambulatori, ad ambienti di degenza, a sale operatorie e agli altri servizi sanitari connessi, anche quelli destinati ad uffici amministrativi - direttivi e secondari - e ad accoglienza dell'utenza, in quanto strettamente funzionali all'esercizio dei servizi appena indicati ed integrativi del ciclo sanitario, con conseguente legittimità dello svolgimento di tali complessive attività anche nel padiglione 12, il quale non costituisce un corpo di fabbrica autonomo e separato dal complesso immobiliare costituente l'[OSCURATO:PERSONA] I). Trattasi di un assetto normativo che si pone, peraltro, in sintonia con la previsione del comma 3 della XIV disp. trans. finale della Costituzione, di cui costituisce attuazione. Nel corpo della citata sentenza della Corte costituzionale si legge che con l'avvenuta scissione - a mezzo del suddetto art. 1, comma 1350, della legge n. 296/2006 - dell'originario Ente in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), il legislatore ha predisposto un doveroso strumento per il rispetto del precetto costituzionale dettato dalla norma in questione, rispetto alla cui interpretazione la Corte di appello non è incorsa - per quanto evidenziato - nella denunciata violazione. Con essa, infatti, è stata garantita la destinazione di taluni beni (ovvero, per l'appunto, di quelli funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino), già di proprietà dell'Ente mauriziano (che ha conservato la titolarità dei restanti), alla A.S.O.M. (la cui consistenza rientra nella discrezionalità del legislatore che, nel caso in oggetto, è stata esercitata in base a scelte non irragionevoli), essendosi resa necessaria per il soddisfacimento dell'esigenza, tutelata a livello costituzionale, di rendere possibile la prosecuzione dell'attività da essa svolta quale ente ospedaliero. 7. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile poic:hé, con esso, si tende a censurare la scelta discrezionale della Corte di appello di non dare seguito alla richiesta istruttoria di ammissione della c.t.u., siccome ritenuta motivatamente superflua, alla stregua dell'assorbente valutazione della questione di diritto presupposta circa la portata del contenuto dell'art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007 e della univoca riferibilità della qualità proprietaria all'azienda ospedaliera di tutte le strutture come in precedenza indicate, senza trascurare la circostanza che la stessa odierna ricorrente, quale attrice in primo grado, aveva ritualmente prodotto in giudizio elaborati tecnici volti a descrivere la consistenza e le caratteristiche del presidio ospedaliero Umberto I, oltre a determinarne il valore. 8. La terza censura formulata nell'interesse della Fondazione dell'[OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento dal momento che, secondo i principi generali ed in difetto di contrarie ed univoche disposizioni normative, il complesso immobiliare - proprio per effetto dell'interpretazione dell'art. 1, comma 1350, della legge finanziaria 2007, ricostruita correttamente nei termini precedentemente indicati - destinato all'attività ospedaliera e l'area su cui esso insiste formano un'unità inscindibile, con la conseguente applicazione della disciplina generale dell'art. 934 c.c. in tema di accessione. 9. Neanche il quarto motivo prospettato con il ricorso principale coglie nel segno e deve, perciò, essere disatteso, dal momento che le censurate norme non hanno comportano una illegittima limitazione del diritto al pacifico godimento, da parte della Fondazione, degli altri beni esclusi dalla suddetta destinazione e l'interpretazione di dette norme si allinea all'intenzione del legislatore costituzionale come esternata nella XIV disp. finale, a cui le norme stesse hanno, in definitiva, dato attuazione (secondo quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale, con la suddetta sentenza n. 263/2012). E ciò senza obliterare l'argomento assorbente secondo cui, essendo la Fondazione una persona giuridica di diritto pubblico, essa non è oggetto di protezione da parte della CEDU, donde l'inconferenza dell'invocazione dell'art. 1 del protocollo addizionale della Cedu a tutela del suo patrimonio. 10. L'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla A.S.O.M. è, pur esso, privo di fondamento. Bisogna, innanzitutto, dare atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità contenuta nel controricorso (formulato ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c.) all'unico motivo del formulato ricorso incidentale avuto riguardo all'asserita necessaria sussumibilità del motivo sotto il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., con conseguente applicabilità del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., perché non si verte in un caso di omesso esame di un fatto decisivo, oltretutto affrontato nell'impugnata sentenza (v. pagg. 20-22), bensì in quello della denuncia di una questione di diritto propriamente afferente alla situazione di Commissariamento della F.O.M. e all'individuazione dei correlati effetti, in base alla normativa speciale in concreto applicabile. Nondimeno, la censura dedotta dalla ricorrente incidentale è - come anticipato - da ritenere infondata. L'A.S.O.M. ha sostenuto al riguardo che, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 18 aprile 2012, con cui è stato approvato il piano di soddisfacimento dei creditori, la procedura di commissariamento della F.O.M. avrebbe dovuto considerarsi definita, con la conseguenza che il credito ris.arcitorio maturato nei confronti della F.O.M. nel periodo successivo a detta ordinanza si sarebbe dovuto accertare secondo le modalità ordinarie. Senonché - come correttamente osservato dalla Corte piemontese nell'impugnata sentenza - l'art. 30, comma 8, del d.l. n. 159/2007 (conv., con modif., dalla legge n. 222/2007) contiene una norma di chiusura della procedura speciale di commissariamento, prevedendo che "per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme sulla L.C.A. di cui al titolo V del R.D. n. 267/1942, e succ. modif., nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli artt. 12 e 126 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917/1986", precisandosi che il citato titolo V, all'art. 201, contiene il richiamo alle norme della procedura fallimentare, fra cui gli artt. 51 e 52, il primo contemplante il divieto delle azioni individuali ed i secondo disponente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale. E ciò, del resto, in conformità al disposto generale di cui al comma 3 dello stesso art. 30 in questione, il quale stabilisce che nessuna azione individuale esecutiva avrebbe potuto essere iniziata ma neppure proseguita nei confronti della F.O.M. dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 159/2007. Va, altresì, osservato che neanche l'art. 30, comma 6, del medesimo decreto-legge, nel disciplinare l'esito della procedura di commissariamento, richiama l'art. 144 L.F., il quale stabilisce gli effetti dell'esdebitazione del fallito offrendo una tutela ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, con possibilità per gli stessi di ottenere un'eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di parti grado, senza, oltretutto, trascurare il dato rilevante che detta norma della c.d. legge fallimentare si applica alle persone fisiche. Pertanto, non può dubitarsi che il citato art. 30, comma 6, preveda un'esdebitazione specifica, che, nell'essere dettagliatamente regolamentata, produce gli effetti suoi propri, senza alcun testuale riferimento a quelli previsti dal suddetto art. 144 L.F. Da ciò, quindi, deriva la correttezza della statuizione adottata dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza, con la quale è stata ravvisata l'improc:edibilità della domanda vantata dall'A.S.O.M. (cfr. Cass. n. 18481/2018), avente, tra l'altro, ad oggetto un credito riferito ad un periodo (indicato come decorrente dal 10 febbraio 2005) parzialmente antecedente al commissariamento della Fondazione dell'[OSCURATO:PERSONA], attuata con il d.l. n. 159/2007. 11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.In virtù della reciproca soccombenza tra dette parti, le spese riguardanti il relativo rapporto processuale vanno compensate, mentre la ricorrente principale, in quanto soccombente nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve essere condannata a rifondere a quest'ultima le spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Poiché il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza, a carico degli stessi ricorrenti principale e incidentale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le stesse impugnazioni, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e
Sentenza Cassazione n. 22977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris