CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente quanto al delitto di ricettazione in termini incensurabili laddove, invero, la difesa finisce con il sollecitare una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità e coerenza con il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); d'altra parte, con riguardo alla incontestata disponibilità della "res" di provenienza delittuosa ed alla assenza di ogni plausibile giustificazione, giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del prinopio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato che in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l'ipotesi attenuata è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue (sul punto della tenuità si dovrebbe, comunque, tener conto del costo necessario per ottenere il duplicato della patente; del tempo che perde il titolare della patente per ottenere il duplicato; delle limitazioni che si hanno allorché si guida con il foglio sostitutivo della patente in attesa del duplicato) restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell'agente (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Ganga, Rv. 241971 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]