CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34526/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di primo grado per il delitto di furto descritto in rubrica; Considerato che la persona offesa, in data 17 marzo 2025, ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; Ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente